SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 38 2025 – N. R.G. 00010625 2022 DEL 03 01 2025 PUBBLICATA IL 03 01 2025
[…]
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
‘ Nel merito
In via principale:
Accertare e dichiarare il diritto di alla garanzia assicurativa di giusta polizza di assicurazione n. 12006 sottoscritta in data 30.6.2002 e per l’effetto condannarla, per le causali di cui in narrativa a pagare l’importo di euro 146.126,57, già al netto RAGIONE_SOCIALE franchigia contrattuale del 10% o quello che risulterà in corso di causa, a favore dell’attrice. Parte_1 Controparte_1 […]
In via istruttoria
Ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa da intendersi qui integralmente
trascritte e precedute da ‘vero che’ con riserva di indicare i testi nei prefiggenti termini istruttori. In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ‘.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALE decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al nNUMERO_DOCUMENTO promossa da:
P.IVA ), in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende per procura in calce all’atto di citazione, Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE
contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
conviene in giudizio la RAGIONE_SOCIALE al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto alla garanzia assicurativa per la responsabilità civile, giusta polizza di assicurazione n. 12006 sottoscritta in data 30.06.2002 e operante fino al 30.6.2003, a seguito di furto subito in data 10.06.2003 nel capannone RAGIONE_SOCIALE -propria cliente- ad opera di ignoti e per il cui inadempimento degli obblighi di vigilanza -dopo un lungo iter processuale- è stata condannata in via definitiva a risarcire il danno; e per l’effetto, chiede di condannare la compagnia assicurativa a pagare l’importo di € 146.126,57, già al netto RAGIONE_SOCIALE franchigia contrattuale del 10%, e/o al diverso importo che risulterà accertato in corso di causa e di voler essere, precisamente, manlevata per l’importo totale di € 162.362,86 (127.261,28 + 24.417,18 + 2.432,00 + 8.252,40), al netto RAGIONE_SOCIALE franchigia contrattuale del 10%, pari ad € 146.126,57. Parte_1 […] Controparte_1 Controparte_2
In particolare, con sentenza n. 1120/2022, la Quarta Sezione Civile RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Venezia condannava al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE somma di € 52.450,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, oltre alle spese dei vari gradi di giudizio, liquidate in € 9.412,24, quanto al primo grado, € 8.542,63 quanto al primo giudizio d’appello, € 8.175,75 quanto al giudizio di Cassazione, € 9.195,50 quanto al giudizio di rinvio, il tutto oltre spese generali ed accessori di legge per un totale di € 127.261,28. Parte_1 Controparte_2
Produce la prova dei pagamenti dell’importo di € 127.261,28 (doc. 16 – bonifici) conforme al giudicato ottenuto e rispettoso del conteggio pervenuto dal legale di controparte AVV_NOTAIO (doc. 8); chiede altresì il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa, per l’importo di € 24.417,18 (doc. 14 – fatture oltre a € 8.252,40 doc. 19 per le proprie spese di difesa tecnica per il giudizio di rinvio ancora in minuta) e RAGIONE_SOCIALE tassa di registro sulla sentenza resa dalla Corte d’Appello di Venezia, per l’importo di € 2.432,00 (quietanza f24 doc. 18).
Parte attrice riferisce di essere assicurata per la responsabilità civile con la Compagna […]
in virtù di polizza n. 12006 del 30.06.2002 (doc. 2 polizza), e che nelle more delle varie pronunce ricevute, la in data 1.11.2007, variava la propria denominazione in (doc. 9 – visura storica , per poi essere incorporata in oggi brevemente (doc. 10 – visura storica , odierna parte convenuta. Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4 […] Controparte_4 Controparte_5 […] Controparte_1 Controparte_1 […] Controparte_5
Con comunicazione del 5.3.2004 aperto il sinistro 8/2003/010/185, dava conferma RAGIONE_SOCIALE copertura assicurativa (doc. 3 – fax). Controparte_3
Attraverso la stipulazione di tale polizza, si era assicurata per la responsabilità civile verso terzi RCT) e verso i propri prestato di lavoro (RCO) e per la responsabilità civile professionale (R.C. Professionale). In particolare, la RC Professionale è disciplinata dal punto 3.02 delle condizioni particolari di polizza. Tale articolo così prevede: 3.02 – SEZIONE 2: R.C. PROFESSIONALE. L’assicurazione è prestata por le somme che l’ sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, rivalutazioni e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni subiti da persone, Società od enti che usufruiscono dei servizi prestati dall , quale RAGIONE_SOCIALE, in conseguenza di inadempimento contrattuale dovuto ad azione ud omissione anche concorsuale, dolosa o colposa, dei dipendenti dell , purché detta responsabilità, ove non sia stato possibile un accordo stragiudiziale, sia definita da una Pt_1 Parte_2 Parte_2 Parte_2
sentenza giudiziale e, ove esistono ricorsi, da quella di ultimo grado, e purché verificatosi durante il periodo di validità RAGIONE_SOCIALE presente assicurazione. Tutto ciò in relazione ai servizi di vigilanza e sorveglianza forniti dall compreso il servizio di “scorta” e vigilanza al trasporto di boni e/o valori effettuati in proprio e direttamente da terzi. Restano invece esclusi dalla copertura i servizi di trasporto valori effettuati direttamente dall’Assicurato anche per conto di terzi. La garanzia e estesa alla responsabilità dell’Assicurato per danni patrimoniali a terzi derivanti dalla “custodia delle chiavi e/o combinazioni” affidate allo Stesso da terzi per l’espletamento dei servizi di vigilanza e sorveglianza di beni e/o immobili, ecc.: è altresì compresa in garanzia la “custodia delle chiavi e/o combinazioni” di mezzi forti o simili di proprietà di terzi, oggetto di contratti di caricamento o prelievo di valori. La garanzia vale anche per la responsabilità dell per danni patrimoniali a terzi che non siano i committenti, a condizione che tali danni siano comunque connessi ad inadempimenti contrattuali nei confronti dei committenti stessi. Sono quindi anche compresi in garanzia i danni derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti di allarme e quindi l’attività di attivazione e/o mancata attivazione degli stessi, la disattivazione e/o mancata disattivazione, interrogo eo non interrogo, da mancati e/o ritardati interventi a seguito di segnalazione di allarme. Si prende atto che la garanzia Responsabilità Civile Professionale viene prestata per ogni sinistro con uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 12.911,42 ed il massimo di Euro 30.987,41 entro il massimale di polizza per sinistro e per anno assicurativo’. Parte_2 Parte_2
Il punto 5.03 delle condizioni particolari di polizza precisa che ‘sono considerati terzi anche tutti gli utenti dei servizi prestati dall’assicurato’;
Il punto 5.06 delle condizioni particolari di polizza prevede che: ‘nel caso in cui le condizioni particolari RAGIONE_SOCIALE presente polizza fossero in contrasto con le ‘Norme1′, si riterrà valido e prevarrà il testo più favorevole all’assicurato’.
Con lettera a mezzo PEC in data 21.04.2021, invitava quale successore nel rapporto assicurativo, a manlevare e tenere indenne per le somme di cui sopra (doc. 11 – PEC a 21.04.2021). Non avendo ricevuto risposta, sollecitava la RAGIONE_SOCIALE a mezzo PEC in data 12 maggio 2021 (doc. 12 – PEC a 12.05.2021). In data 20 maggio 2021 anche (rif. Caimi) sollecitava la RAGIONE_SOCIALE alla manleva (doc. 13 – PEC . Pt_1 Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 […] CP_1 CP_6 CP_6
Non avendo ricevuto riscontro, invitava alla mediazione obbligatoria presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (doc. 15 – domanda di mediazione). non ha partecipato all’incontro del giorno 8 settembre 2021 (doc. 17 – verbale di mancata partecipazione). Controparte_1 Controparte_1
non aveva nemmeno risposto alla comunicazione tramite la quale avvertiva che, in difetto di diverse indicazioni da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe impugnato la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Venezia n. 1120/2021, depositata in data 16.04.2021, e che di conseguenza la stessa sarebbe passata in giudicato in data 17.11.2021 (doc. 20 – PEC a 29.09.2021). Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
Divenuta definitiva la sentenza emessa dalla Corte n. 1120/2021 ed adempiuto l’obbligo di mediazione obbligatoria, agisce, ex art. 1917 c.c., per essere tenuta indenne da da quanto, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, ha dovuto pagare alla danneggiata e per le spese sostenute per resistere all’azione. Parte_1 Controparte_1
Tutto ciò premesso, sulla base RAGIONE_SOCIALE suindicata prospettazione, si osserva quanto segue.
La convenuta risulta convocata in giudizio con notificazione dell’atto di citazione avvenuta via p.e.c. ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 53 del 21 gennaio 1994 in data 15.3.2022; la e-mail risulta consegnata all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro ini-p.e.c. Pertanto, la notifica risulta corretta e va confermata la dichiarazione di contumacia RAGIONE_SOCIALE convenuta non costituitasi in giudizio.
Le visure storiche prodotte in atti provano che la – la quale, assicurava per la responsabilità civile la parte attrice con la polizza n. 12006 del 30.06.2002- abbia variato la propria denominazione in data 01.11.2007, in a sua volta sia stata incorporata in data 08.09.2014, in divenuta per fusione mediante incorporazione dal 03.10.2018. Provato, dunque, che sia subentrata in tutti i rapporti facenti capo in precedenza alle società incorporate e, conseguentemente, la stessa sia tenuta a manlevare l’odierna parte attrice, in virtù RAGIONE_SOCIALE polizza sottoscritta ex art. 2504 bis c.c. Controparte_3 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_1 Controparte_1
Parte attrice ha provato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE copertura assicurativa producendo il relativo contratto di assicurazione con la polizza valida per il periodo contenente la data del furto e quindi dell’accertato inadempimento RAGIONE_SOCIALE Civis ai suoi obblighi contrattuali; in particolare, tale polizza aveva decorrenza dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003 (v. doc. 2 pag. 1 frontespizio di polizza). Conferma RAGIONE_SOCIALE sussistenza del periodo di copertura RAGIONE_SOCIALE polizza si rinviene dalla comunicazione fax RAGIONE_SOCIALE […]
in data 05.03.2004, con la quale veniva comunicata l’apertura del sinistro con il riferimento n. 8/2003/010/185 e confermata la validità RAGIONE_SOCIALE copertura assicurativa per la responsabilità civile in conseguenza del furto (doc. 3) e dal fatto che ivi la liquidatrice deputata alla gestione del sinistro de quo , in nome e per conto RAGIONE_SOCIALE richiedeva nella medesima comunicazione via fax del 05.03.2004 di essere aggiornata sullo sviluppo RAGIONE_SOCIALE vicenda giudiziaria. CP_3 Controparte_3
Risulta accertata con pronuncia passata in giudicato la responsabilità civile professionale RAGIONE_SOCIALE per violazione degli obblighi di vigilanza contratti a favore RAGIONE_SOCIALE responsabilità per cui è richiesta la manleva RAGIONE_SOCIALE Assicurazione convenuta. Parte_1 Controparte_2 […]
Dalle pronunce emerge che la vicenda de qua trae origine dal un contratto di ‘commissione di servizio ispettivo di pronto intervento’ sottoscritto in data 03.11.1999 con la che prevedeva di garantire a quest’ultima un servizio di vigilanza mediante guardie giurate, a seguito di segnalazione ricevuta dalla centrale grazie al sistema di allarme del ponte radio, collocato all’interno del capannone RAGIONE_SOCIALE Controparte_2 Controparte_2
Nella notte del 10.06.2003, presso i locali RAGIONE_SOCIALE suddetta ignoti malfattori erano penetrati nell’immobile ed avevano asportato merce per un valore di circa € 100.000,00. La società addetta alla vigilanza, odierna parte attrice, decideva, però, di non azionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal contratto, atteso che nessuna segnalazione di allarme era pervenuta dai locali RAGIONE_SOCIALE Controparte_2 […]
Controparte_2
Per tali motivi, in data 20.01.2004, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso, per ivi sentire accertare la responsabilità di quest’ultima per inadempimento del contratto di vigilanza sottoscritto tra le parti e per l’effetto, sentirla condannare al risarcimento del danno patito, quantificato in € 52.450,00 (al netto di quanto ricevuto già da altro Controparte_2 Parte_1
indennizzo dalla propria assicurazione), in conseguenza del furto avvenuto in data 10.06.2003 presso i locali sede RAGIONE_SOCIALE
Controparte_2
Quest’ultima fondava la propria pretesa sulla base RAGIONE_SOCIALE circostanza che, benché il sistema di allarme non avesse inviato alcun segnale, presente in loco con le proprie guardie giurate non si era avveduta di elementi anomali e non aveva richiesto l’intervento delle Autorità competenti, così come era tenuta, invece, in base al contratto sottoscritto, nella parte in cui recitava: ‘ qualora nel corso del servizio la guardia giurata, dovesse riscontrare anomalie, situazioni di pericolo o di emergenza di ogni genere, avrà il compito di segnalare con immediatezza telefonando a (legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE ) e richiedere, se e quanto necessario, il pronto intervento RAGIONE_SOCIALE competente Autorità ‘. Parte_1 Tes_1 CP_2
Il Tribunale di Treviso accertava l’inadempimento di in virtù del fatto che -sebbene il segnale di allarme non fosse scattato- le guardie giurate intervenute sul posto, avrebbero dovuto rilevare, secondo l’ordinaria diligenza, una serie di anomalie quali: il cancello socchiuso, la sussistenza di segni di effrazione all’entrata e una scala mal posta vicino all’edificio. Conseguentemente, veniva ritenuta inadempiente e condannata al risarcimento di tutti i danni causati alla Parte_1 Parte_1 Controparte_2
Circa il quantum da risarcire, veniva condannata nei limiti RAGIONE_SOCIALE clausola di cui all’art. 12 del contratto sottoscritto, la quale prevedeva che in caso di inadempimento dell’istituto di vigilanza quest’ultimo fosse tenuto unicamente ‘ a versare una somma pari ad una mensilità del canone in corso, esclusa la risarcibilità di ogni danno ulteriore’ . Parte_1
L’eccezione sulla nullità RAGIONE_SOCIALE clausola suddetta, sollevata da per violazione dell’art. 1229 c.c. veniva rigettata ritenendosi non sussistere un inadempimento doloso o gravemente colposo da parte di Conseguentemente, quest’ultima veniva condannata a pagare € 110,00 in favore di oltre interessi dalla domanda al saldo. Controparte_2 Parte_1 Controparte_2
A seguito dell’impugnazione proposta da con sentenza n. 1578/2016 emessa in data 11 maggio 2016 e depositata in data 11 luglio 2016, la Corte d’Appello di Venezia riteneva che il risarcimento del danno nei limiti RAGIONE_SOCIALE clausola penale pattuita, rientrasse nell’alveo dell’autonomia contrattuale delle parti, e che l’intento elusivo del divieto di cui all’art. 1229 c.c. non potesse essere desunto dal solo raffronto tra la misura RAGIONE_SOCIALE penale e l’entità presumibile dell’eventuale danno futuro. Controparte_2
ricorreva in Cassazione, la quale, con sentenza n. 21971/2019, accoglieva il ricorso proposto con riferimento alla nullità per illiceità RAGIONE_SOCIALE clausola penale irrisoria ex art. 1229 c.c. che manifesta la volontà di sottrarsi alla responsabilità civile e rinviava alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione. Controparte_2
Con atto di citazione in riassunzione del 3.12.2019, chiedeva ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Venezia di uniformarsi alla statuizione ed al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e accertata la responsabilità di e la nullità RAGIONE_SOCIALE clausola penale, condannarsi la suddetta società al pagamento in favore di a titolo di risarcimento danni, RAGIONE_SOCIALE somma di € 52.450,00, o RAGIONE_SOCIALE maggiore o minore somma dimostranda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. Controparte_2 Parte_1 Controparte_2
Con sentenza n. 1120/2021, la Quarta Sezione Civile RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Venezia condannava al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE somma di € 52.450,00, oltre Parte_1 Controparte_2
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
Risulta quindi fondata la domanda di condanna RAGIONE_SOCIALE compagnia assicurativa affinché essa ottemperi alle obbligazioni assicurative assunte per il caso dell’inadempimento professionale RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 3.02 delle condizioni di polizza e per il risarcimento dei danni provocati ai terzi, inclusivi di capitale, interessi, rivalutazioni e spese e delle spese di difesa per resistere alla azione di accertamento e condanna ex art. 1917 c.c. non superando queste ultime il quarto del valore assicurato. Pt_1
Ne consegue la condanna di a pagare l’importo di € 146.126,57, già al netto RAGIONE_SOCIALE franchigia contrattuale del 10%. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex. DM 55/2014 in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso 15%, i.v.a. e c.p.a.
Da ultimo, si rileva che parte convenuta, non ha partecipato alla mediazione obbligatoria.
Secondo ormai una consolidata giurisprudenza, deve considerarsi ingiustificata la mancata partecipazione di chi non motivi affatto tale comportamento omissivo, come nella fattispecie de qua , o si limiti a comunicare di non aderire in virtù dell’asserzione aprioristica che la propria posizione sia fondata; poiché a voler ammettere un tale contegno come pacifico, sussisterebbe sempre e comunque in capo a chiunque un giustificato motivo per non comparire. Laddove, invece, la mediazione nasce proprio con l’intento di dirimere un contrasto mediante una partecipazione effettiva all’incontro di mediazione, finalizzata ad evitare l’instaurazione di un giudizio.
Su tale aspetto, la Suprema Corte ha chiarito che la lettera dell’art. 8 del D.lgs. 28/2010 non lasci adito a dubbi nel ritenere obbligatoria la presenza delle parti al primo incontro ( ex multis : Cass. Civ., Sez. III, n. 8473/2019 ‘ La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria i ndisponibilità di procedere oltre ‘).
Per tali motivi, ai sensi dell’art. 8 comma 4 bis del D.Lgs. 28/2010, preso atto RAGIONE_SOCIALE non partecipazione alla mediazione obbligatoria da parte di quest’ultima sarà tenuta al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato per il giudizio. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta l’efficacia del contratto assicurativo n. 12006 e l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE convenuta e condanna (C.F. ) a pagare a (P.IVA ) l’importo di € 146.126,57 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1 P.IVA_1
2) Condanna
(C.F.
Controparte_1
) a rifondere a (P.IVA ) le spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali oltre 15% spese generali, i.v.a. e e c.p.a. come per legge; P.IVA_2 Parte_1 P.IVA_1
Condanna
(C.F.
Controparte_1
) al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato per il presente giudizio, pari ad € 759,00. P.IVA_2
RAGIONE_SOCIALE, 3 Gennaio 2025
Il AVV_NOTAIO
Dott.ssa NOME COGNOME