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Responsabilità professionale vigilanza: la polizza paga?

Un istituto di vigilanza, condannato a risarcire un cliente per un furto dovuto a negligenza, ha citato in giudizio la propria compagnia assicurativa per essere manlevato. L’assicurazione non si è presentata in giudizio. Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando l’assicuratore a pagare l’intero importo dovuto in base alla polizza per responsabilità professionale vigilanza e sanzionandola inoltre per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria.

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Responsabilità Professionale Vigilanza: Cosa Succede se l’Assicurazione non Risponde?

Un istituto di vigilanza, dopo una lunga e complessa vicenda giudiziaria, si trova costretto a risarcire un proprio cliente per un furto. La domanda che sorge spontanea è: la polizza per la responsabilità professionale vigilanza copre questi costi? Una recente sentenza del Tribunale di Milano fa luce su questo scenario, analizzando il diritto dell’assicurato a essere tenuto indenne dalla propria compagnia e le conseguenze per l’assicuratore che ignora i propri obblighi, sia processuali che pre-processuali.

I Fatti: Un Furto e una Lunga Battaglia Legale

La vicenda ha origine da un furto subito da un’azienda cliente di un istituto di vigilanza. Nonostante l’assenza di un segnale di allarme, l’istituto è stato ritenuto responsabile per non aver rilevato, tramite le proprie guardie giurate, evidenti anomalie che avrebbero dovuto insospettire e richiedere un intervento più approfondito. Questo inadempimento contrattuale ha dato il via a un contenzioso durato anni, che ha attraversato tutti i gradi di giudizio.

Il punto cruciale della prima causa è stata una clausola penale nel contratto di vigilanza che limitava il risarcimento a una cifra simbolica. La Corte di Cassazione ha dichiarato nulla tale clausola, definendola “irrisoria” e contraria all’art. 1229 c.c., poiché di fatto esonerava l’istituto di vigilanza da ogni responsabilità. A seguito di tale decisione, l’istituto è stato condannato in via definitiva a pagare al cliente una somma ingente, comprensiva di danni, interessi e spese legali di tutti i gradi di giudizio.

La Copertura Assicurativa e la Responsabilità Professionale Vigilanza

Una volta liquidato il danno al proprio cliente, l’istituto di vigilanza si è rivolto alla sua compagnia assicurativa, con cui aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile professionale. L’obiettivo era attivare la garanzia e ottenere la manleva, ovvero il rimborso di quanto pagato. La richiesta includeva non solo la somma versata al cliente danneggiato, ma anche le cospicue spese legali sostenute per la propria difesa nel lungo iter giudiziario.

Di fronte alle richieste formali e agli inviti a un confronto, compresa la convocazione per la mediazione obbligatoria, la compagnia assicurativa ha mantenuto un silenzio totale, non partecipando ad alcun incontro e non costituendosi nel successivo giudizio intentato dall’istituto di vigilanza.

La Decisione del Tribunale: L’Assicurazione Deve Pagare

Il Tribunale di Milano, investito della questione, ha accolto pienamente la domanda dell’istituto di vigilanza. La compagnia assicurativa, dichiarata contumace, è stata condannata a pagare all’assicurato la somma richiesta, al netto della franchigia contrattuale, oltre agli interessi legali. Inoltre, è stata condannata a rimborsare le spese legali del presente giudizio e a versare una sanzione allo Stato per la sua ingiustificata assenza alla procedura di mediazione.

Le Motivazioni

Il Giudice ha fondato la sua decisione su tre pilastri principali.

In primo luogo, ha accertato la piena validità ed efficacia della copertura assicurativa per il periodo in cui si è verificato l’evento dannoso. La polizza copriva esplicitamente la responsabilità professionale vigilanza per inadempimenti contrattuali, che era esattamente il caso di specie.

In secondo luogo, ha ricostruito e confermato la successione aziendale che ha portato l’odierna convenuta a ereditare tutti gli obblighi contrattuali della compagnia originaria che aveva stipulato la polizza. Questo ha reso la convenuta legalmente tenuta a onorare l’impegno.

Infine, la decisione ha pesantemente censurato il comportamento processuale ed extraprocessuale della compagnia. La mancata costituzione in giudizio (contumacia) e, soprattutto, la deliberata assenza all’incontro di mediazione obbligatoria sono state interpretate come una condotta ingiustificata. Il Tribunale ha ribadito, citando la giurisprudenza della Cassazione, che la mediazione non è una mera formalità, ma un tentativo effettivo di conciliazione a cui le parti devono partecipare attivamente.

Le Conclusioni

Questa sentenza offre importanti spunti pratici. Anzitutto, riafferma il valore fondamentale delle polizze di responsabilità professionale come strumento di tutela per le imprese che offrono servizi complessi. In secondo luogo, chiarisce che le fusioni e le incorporazioni societarie non cancellano gli obblighi pregressi, che si trasferiscono interamente alla nuova entità. Infine, lancia un monito severo: ignorare gli obblighi di legge, come la partecipazione alla mediazione, non solo non porta vantaggi, ma comporta sanzioni economiche dirette, oltre a indebolire la propria posizione in un eventuale successivo giudizio.

Un istituto di vigilanza può chiedere alla propria assicurazione di pagare i danni che ha dovuto risarcire a un cliente per un inadempimento?
Sì. In base al contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale (art. 1917 c.c.), l’assicurato ha il diritto di essere tenuto indenne dall’assicuratore per quanto ha dovuto pagare al terzo danneggiato, comprese le spese legali sostenute per difendersi.

Cosa succede se una compagnia di assicurazioni, che ha cambiato nome o si è fusa con altre, viene citata in giudizio per una vecchia polizza?
La società che risulta dalla fusione o dall’incorporazione subentra in tutti i rapporti, diritti e obblighi delle società precedenti. Pertanto, è tenuta a rispondere delle obbligazioni derivanti dalle polizze stipulate originariamente, come confermato nel caso di specie.

Quali sono le conseguenze per chi non partecipa alla mediazione obbligatoria senza un giustificato motivo?
La parte che non partecipa all’incontro di mediazione senza una valida ragione viene condannata dal giudice a versare allo Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Si tratta di una sanzione per aver ostacolato il procedimento di risoluzione alternativa delle controversie.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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