SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 290 2026 – N. R.G. 00000610 2024 DEPOSITO MINUTA 16 03 2026 PUBBLICAZIONE 17 03 2026
R.G. 610/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in La Spezia, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Sarzana, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
e contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in La Spezia, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
e contro
, in persona del legale rappre- sentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata,
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: ‘Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa ed in riforma della sentenza n° 394, emessa dal Tribunale della Spezia, AVV_NOTAIO, il 24 aprile 2024 (r.g. n° 2159/2017), notificata il giorno 6 maggio 2024 presso il domicilio eletto, accogliere la domanda avanzata dal sig. , come riportata nelle conclusioni del ricorso introduttivo, che vengono di seguito integralmente riportate: voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in ragione di quanto sopra esposto: accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale dell’Ing. , corrente in INDIRIZZO, in relazione rispettivamente agli incarichi di progettista/direttore lavori, dei lavori eseguiti presso l’abitazione del Sig. , sita in La INDIRIZZO INDIRIZZO in La Spezia, il primo tra gli anni 2003 e 2013 e la seconda nel solo 2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1218 c.c. e/o 1669 c.c. e/o 2043 c.c. e/o come meglio; per l’effetto, accertata e dichiarata la sussistenza di danni materiali all’appartamento in esame, quale conseguenza delle condotte sopra enunciate, accertare e dichiarare la responsabilità degli stessi per i danni patiti e patiendi dal Sig. in ragione della presente vicenda; di conseguenza, condannare gli stessi al risarcimento dei danni medesimi, nella misura di Euro 44.605,522ovvero del diverso importo che sarà accertato in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge. Voglia, in subordine ed in ogni caso, imputare le spese di entrambi i giudizi a carico del convenuto’.
Per la parte Appellata : ‘Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettare tutti i motivi di appello dedotti in quanto infondati in fatto e in diritto, e non provati, confermando in toto la sentenza del Tribunale della Spezia n. 394/2024, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge. Per scrupolo difensivo, in subordine, in non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, insiste nell’accoglimento di tutte le eccezioni e domande svolte nel primo grado di giudizio, come riportate a pagina 4 dell’atto di costituzione in appello e da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, con vittoria di spese e competenze di causa’.
Per la parte Appellata ‘l’On.le Corte adita Voglia: – confermare la Sentenza n. 394 pubblicata il 29.04.24 dal Tribunale della Spezia respingendo l’appello perché infondato in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di lite.’.
Per la parte Appellata
: ‘Rigettarsi integralmente
l’appello proposto dal signor avverso la sentenza n. 394/2024 emessa dal Tribunale di La Spezia, giudice AVV_NOTAIO, in data 24 aprile 2024 per tutti i motivi articolati nel presente atto. Il tutto con vittoria di spese. nIn denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza, si ripropongono le conclusioni formulate in primo grado e che anche in codesta sede vengono tutte riproposte IN VIA PRELIMINARE 1) accertare e dichiarare la prescrizione in cui è incorso l’attore e, per l’effetto, respingere la domanda; IN VIA PRINCIPALE 2) dichiararsi l’inoperatività della appendice n. NUMERO_DOCUMENTO relativa alla polizza A112C12591 per pregressa conoscenza dei fatti di causa ad opera dell’assicurato , giuste motivazioni espresse nel presente atto e per l’effetto rigettarsi tutte le domande formulate dall’assicurato nei confronti dell’esponente; 3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra rigettarsi tutte le domande formulate da parte attorea in quanto infondate in fatto e in diritto; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA 4) nella davvero non creduta ipotesi di reiezione di tutte le domande sopra formulate, ove dovesse dichiararsi l’appendice n. NUMERO_DOCUMENTO operante, previa individuazione del grado di responsabilità da ascriversi al solo operato dell’ing. e considerando l’accordo intercorso tra il condominio e il signor , accertare e dichiarare l’obbligo indennitario in base al certificato sopra indicato nei limiti di cui alle sue condizioni generali di polizza e comunque previa detrazione della franchigia pari ad € 1.000,00; IN OGNI CASO5) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento, ivi compreso il contributo forfettario per le spese generali ex art. 14 l.p.f, nonché iva e c.p.a. come per legge.’
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., mutato in rito ordinario in limine litis ) evocava in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da infiltrazioni d’acqua patiti dall’appartamento di cui era proprietario in La Spezia, INDIRIZZO.
deduceva che detto appartamento era stato interessato da copiose infiltrazioni d’acqua provenienti dalle gronde di scarico, con conseguente danneggiamento delle opere murarie interne e dei beni presenti all’interno.
Egli si era pertanto rivolto all’ing. che aveva ricondotto la causa delle infiltrazioni a vizi della copertura del tetto, predisposto il progetto per il rifacimento di detta copertura e diretto i lavori da commissionati a
Nonostante il rifacimento della copertura, le infiltrazioni erano proseguite e lo stesso , effettuato un sopralluogo con il legale rappresentante di confermava la correttezza dei lavori da quest’ultima eseguiti ma individuava la causa delle perduranti infiltrazioni nelle cattive condizioni
del canale di gronda condominiale.
incaricava altro tecnico delle verifiche ed emergeva la responsabilità della ditta e di , cui i vizi venivano tempestivamente denunciati.
A seguito di un procedimento per ATP introdotto dall’attore, interveniva un accordo con il condominio ma non con l’impresa e .
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, nonché chiedendo e ottenendo di essere autorizzato a chiamare in causa in manleva l’impresa esecutrice delle opere, e la propria compagnia RAGIONE_SOCIALE,
Quest’ultima si costituiva eccependo preliminarmente l’inoperatività della garanzia per pregressa conoscenza dei fatti di causa e in subordine il rigetto delle domande attoree e, per l’ipotesi di accoglimento, dichiararsi l’obbligo indennitario secondo le condizioni di polizza.
a propria volta, si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, l’accertamento delle quote di responsabilità proprie e di quale tecnico di fiducia dell’attore.
Con sentenza n. 394 del 29 aprile 2024 il Tribunale della Spezia così statuiva :
‘ Il Tribunale della Spezia, in persona del AVV_NOTAIO, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: rigetta la domanda proposta da nei confronti di
.
Condanna a rifondere le spese di lite alle altri parti che liquida: in favore del convenuto e del terzo chiamato per ciascuna di tali parti, in euro 8.000,00 per compenso (di cui 6.000,00 per questo giudizio ed euro 2.000,00 per il procedimento di ATP) oltre spese generali, iva e cpa come per legge; in favore del terzo in euro 6.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Pone la spesa della relazione di Atp a carico di parte
ricorrente
.’.
In estrema sintesi, il Tribunale riteneva non provata la qualifica di progettista e DL in capo a , ritenendo che questi avesse prestato attività di mera consulenza (peraltro a titolo gratuito, essendo suo nipote).
In ogni caso, la CTU esperita in sede di ATP aveva individuato la causa delle infiltrazioni denunciate da non già nei lavori di copertura ma nell’originaria difettosa costruzione della gronda e dei suoi componenti.
Avverso tale decisione interponeva appello , con atto di citazione ritualmente notificato in data 5 giugno 2024, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituivano nel giudizio di appello:
, con comparsa di costituzione depositata in data 21 settembre 2024, chiedendo la reiezione del gravame e, per l’ipotesi di riforma, riproponendo le eccezioni e domande svolte in primo grado;
con comparsa di costituzione depositata in data 5 luglio 2024, chiedendo la reiezione del gravame;
, con comparsa di costituzione depositata in data 26 luglio 2024, chiedendo la reiezione del gravame e, per il caso di suo accoglimento, anche parziale, eccependo la prescrizione della domanda attorea, l’inoperatività dell’appendice relativa alla polizza assicurativa per pregressa conoscenza dei fatti di causa da parte dell’assicurato, e, per l’ipotesi di ritenuta operatività della polizza, l’applicazione delle sue condizioni, ivi compresa la detrazione della franchigia.
Con ordinanza 15 maggio 2024 la Corte rigettava l’istanza di sospensione dell’esecutività della decisione di primo grado e rimetteva le parti avanti il Consigliere Istruttore per l’udienza del 13 giugno 2024.
Con ordinanza 30 ottobre il CI invitava le parti ad addivenire a una conciliazione, fissando udienza al 25 maggio 2025 per tentare, appunto, la conciliazione del procedimento, che non aveva esito positivo.
Con provvedimento 24 ottobre 2025 la Presidente, rilevato che il Consigliere già nominato era stato trasferito ad altro Ufficio, visto il piano di smaltimento dell’arretrato e il PNRR, disponeva l’assegnazione della controversia a nuovo Consigliere, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 18 febbraio 2026 ed assegnando alla parti i termini per il deposito di scritti conclusivi.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisavamo le conclusioni e, con ordinanza 23 febbraio 2026, il AVV_NOTAIO istruttore tratteneva la causa a decisione per riferirne al Collegio.
1. L’appello
Primo motivo: la mancanza dell’incarico di direttore dei lavori di […
L’appellante evidenzia che il Tribunale ha ritenuto mero consulente, senza individuare quale sia la linea di confine tra tale figura e quella del progettista e DL.
Se, come pare intendere il primo AVV_NOTAIO, consulente è colui che si limita ad esprimere pareri e suggerire scelte tecniche, aveva trasceso tali aspetti, avendo esaminato ripetutamente la situazione dell’immobile e individuato soluzioni per il problema infiltrativo, cercando un’impresa per i lavori e orientandone l’opera.
Prosegue l’appellante con l’evidenziare come il primo preventivo di fosse intestato allo stesso , che aveva pertanto assunto il ruolo quanto meno di progettista esecutivo.
NOME, poi, che oggetto del mandato conferitogli fosse l’eliminazione delle infiltrazioni, individuò il rimedio nel rifacimento della copertura, dopo il quale tuttavia le infiltrazioni perduravano.
Ne consegue, deduce l’appellante, che : a) non ha individuato le cause delle infiltrazioni e ha fatto realizzare opere inefficaci ai fini di quanto richiesto da facendogli sostenere spese inutili, oppure b) ha individuato rimedi non efficaci per la soluzione del problema.
In entrambi i casi, sussiste suo inadempimento come progettista o mero consulente, tenuto anche conto del fatto che nella perizia postuma del 20 gennaio 2014 lo stesso ha svolto considerazioni che, se svolte prima, avrebbero evitato i lavori inutili e dispendiosi eseguiti da
La predisposizione di rimedi inefficaci implica la responsabilità del professionista, profilo che il primo AVV_NOTAIO non ha preso in considerazione.
Quanto al ruolo di DL, è vero che mancava la prova documentale del conferimento dell’incarico, ma essa era facilmente reperibile in Comune
dove era depositata la SCIA, documento che viene ora prodotto nel giudizio di appello.
Il ruolo di come DL risultava poi comunque dal fatto che, in sede di RAGIONE_SOCIALE, egli aveva dichiarato di non avere potuto svolgere le mansioni, appunto, di Direttore dei Lavori perché non poteva accedere alla copertura, posto che l’impresa lavorava in quota appesa a imbracature, così ammettendo che l’incarico gli fosse stato conferito.
peraltro, in sede di RAGIONE_SOCIALE, non aveva mai negato di essere stato Direttore dei Lavori e il Tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere non attendibile la deposizione di (che aveva confermato che il nome di quale NOME figurava sul cartello di cantiere affisso all’immobile durante i lavori) in quanto convivente di . La qualità personale della teste non ne inficiava di per sé l’attendibilità, tanto più che la circostanza riferita era assolutamente verosimile.
Prosegue l’appellante con l’evidenziare come la riduzione della figura di a mero consulente confligga con l’attività in concreto da questi prestata come progettista e DL.
venne coinvolto in qualità di professionista esperto nella soluzione del problema infiltrativo, esaminò a più riprese i luoghi, propose varie soluzioni (deumidificatori e lavori della , cercò e incaricò un’impresa idonea, indicò e concordò con la stessa i lavori da eseguire, a fine lavori redigette una perizia che imputava all’impianto di scarico delle acque pluvie e non alle opere eseguite dalla le cause del danno, era presente nel cartello di cantiere e si difese in sede di ATP affermando implicitamente di essere il direttore dei lavori.
Anche a volere prescindere dalla presentazione della NUMERO_DOCUMENTO del 13 giugno 2024, gli elementi di fatto sopra riportati evidenziano un ruolo diverso dal mero consulente, ruolo che comprende la figura del progettista esecutivo e del direttore dei lavori.
Errata sarebbe poi anche l’argomentazione che il primo AVV_NOTAIO ha tratto dal fatto che abbia per primo individuato le cause delle infiltrazioni con la sua perizia del 20 gennaio 2014, ossia dopo l’esecuzione dei lavori della non si comprende per quale ragione tale circostanza sosterrebbe la tesi della mancanza dell’incarico a direttore dei lavori.
Secondo motivo le cause dell’infiltrazione connesse con l’operato dell’Ing. .
Con tale motivo l’appellante si duole che il primo AVV_NOTAIO abbia ritenuto accertato che la causa delle infiltrazioni fosse da addebitarsi al sistema di raccolta delle acque piovane di proprietà e alle opere realizzate da el 2003.
In realtà la perizia dell’arch. in sede di ATP aveva analiticamente individuato contestazioni tecniche nei confronti del convenuto, e in particolare:
-l’omesso montaggio delle ultime due file dei pannelli di Isotec (che provoca una disomogeneità nel tetto dell’edificio, che presenta un repentino cambio di pendenza proprio in corrispondenza della mancanza del pannello: il rilievo è svolto nei confronti della ma la chiamata ad integrare la copertura non ha provveduto);
-ha praticato dei tagli sul canale di gronda, facendo sì che l’acqua tracimasse verso l’interno del fabbricato. I tagli furono fatti per svuotare il canale ed evitare così che l’acqua tracimasse verso l’interno del fabbricato ma producevano l’effetto opposto (pag. 14 elaborato).
conclude dicendo che e hanno cercato di risolvere la situazione ma l’hanno invece peggiorata e per questa ragione per anni ha vissuto in una situazione di insalubrità.
I due motivi, che per ragioni di connessione è opportuno trattare congiuntamente, sono infondati.
Occorre premettere che il documento prodotto dall’appellante unitamente alla comparsa conclusionale, ovverosia la NUMERO_DOCUMENTO del 13 giugno 2013, è inutilizzabile in quanto trattasi di produzione tardiva.
Ciò posto, sulla base della documentazione ammissibilmente versata in atti e delle prove orali esperite in primo grado il Collegio ritiene condivisibile la valutazione del primo AVV_NOTAIO secondo cui non vi è prova che
abbia agito in veste di progettista e Direttore Lavori relativamente agli interventi del 2013 (per quelli del 2003 essendo certo che il ruolo di Direttore dei Lavori fu svolto dall’arch. che in tale veste ha sottoscritto la comunicazione di inizio lavori prodotta sub. 2 da in primo grado).
Il primo AVV_NOTAIO ha ritenuto che la mancanza di incarico scritto, il rapporto di parentela con il committente (nipote del professionista convenuto),
l’avere il professionista messo a disposizione le proprie competenze a titolo pienamente gratuito deponessero nel senso che egli agisse in veste di mero consulente, tale peraltro essendosi sempre qualificato nei rapporti con i terzi.
Quanto riferito dalla teste a prescindere dalla sua attendibilità o meno, non apporta decisivi elementi a favore della tesi attorea circa il ruolo di quale Direttore dei Lavori poiché quand ‘ anche il suo nome fosse stato scritto sul cartello di cantiere non significherebbe per ciò solo che egli abbia rivestito in concreto tale ruolo.
In ogni caso, comunque, la circostanza che abbia ricoperto il ruolo di Direttore Lavori, secondo la prospettazione attorea, ovvero di mero consulente, secondo quanto ritenuto dal primo AVV_NOTAIO, è sostanzialmente irrilevante, posto che il reale nucleo motivazionale sulla scorta del quale sono state rigettate le domande di è quello sviluppato alle pagg. da 8 (ultimo paragrafo) a 10 della decisione impugnata, ove il Tribunale, pur ribadendo non esservi prova che abbia agito come DL, prende in considerazione l’ipotesi che lo sia invece stato, pervenendo comunque ad escluderne la responsabilità in relazione ai danni lamentati dall’attore.
Le argomentazioni del primo AVV_NOTAIO sul punto sono da censurate, in particolare, con le doglianze sviluppate con il secondo motivo di gravame che, tuttavia, non colgono nel segno.
L’appellante estrapola dalla CTU esperita in sede di ATP alcuni passaggi dai quali emergerebbe, a suo dire, la responsabilità dell’impresa che ha eseguito gli interventi del 2013, ovverosia la e, per conseguenza, di quale Direttore lavori ma l’attenta lettura dell’intero elaborato chiarisce che la vera causa delle infiltrazioni lamentate da è da ricercarsi unicamente nei difetti originari della gronda
condominiale (sezione insufficiente della gronda, mancanza di palella, pendenza errata in quanto segue la forma della facciata senza compensarne la pendenza, vetustà della gronda, con perdite dalle sue giunzioni -così l’elaborato alle pag. 7, 8 e 9 ); nonché dai lavori eseguiti da nel 2003 (torsione e deformazione del canale di gronda, realizzazione di converse in modo sommario e con connessioni delle lamiere in rame imprecise, montaggio al contrario delle scossine laterali della lattoneria di raccordo tra il foro della terrazza e la copertura, assenza di pannelli coi-
benti sottostanti nelle ultime due file di tegole in corrispondenza della gronda -così l’elaborato alle pag. 10, 11, 12 e 13).
Non a caso gli interventi che il CTU individua come necessari per risolvere il problema sono relativi unicamente al canale di gronda e alle converse della terrazza a tasca scorrettamente realizzate nel 2003 dall’impresa e non oggetto degli interventi commissionati nel 2013 a (cfr. pagg. 15 e 16 dell’elaborato peritale : ‘ Pertanto l’intervento necessario per risolvere a monte il problema riscontrato è composto dalle seguenti lavorazioni: 1) Sostituzione del canale di gronda Il canale esistente dovrà essere sostituito con uno nuovo, di dimensione e forma adatta e posizionato secondo le regole del buon costruire. … 2) Nuovi tubi pluviali … 3) Sostituzione delle converse dei camini adiacenti al terrazzo a tasca … 4) Sostituzione della converse laterali della terrazza a tasca… 5) Regimazione delle acque dalla terrazza a tasca … ).
Il punto è, allora, che il convenuto può non avere identificato immediatamente le cause delle importanti infiltrazioni presenti nell’appartamento di , ma non ha però concorso a provocarle e non può pertanto rispondere, come pretenderebbe l’odierno appellante, di danni consistenti nell’importo necessario per ripristinare pareti e pavimenti dell’appartamento attoreo.
Gli importanti fenomeni infiltrativi erano infatti certamente già presenti nell’appartamento di nel momento in cui richiese il parere di (cfr. punti da 2 a 4 della parte in fatto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado: ‘ 2. l’appartamento è interessato da copiose infiltrazioni di acqua provenienti dalla gronde di scarico o comunque da altre parti comuni del condominio, con conseguente danneggiamento delle opere murarie interne nonché dei beni ivi presenti; 3. per far fronte a detti fenomeni, il Sig. si rivolgeva all’Ing. , il quale inizialmente riconduceva dette infiltrazioni a fenomeni di condensa dell’abitazione, consigliando l’utilizzo di deumidificatori; 4. in seguito, stante il perdurare dei fenomeni, lo stesso Ing. ricolleva gli stessi a presunti vizi della copertura a tetto, consigliando al Sig. di intervenire per la loro eliminazione;…’ ).
, nel presente giudizio, non ha chiesto il risarcimento dei danni patiti per il ritardo nell’individuazione delle cause delle infiltrazioni ovvero il rimborso dei costi sostenuti per il rifacimento della copertura del tetto
suggerita da e rivelatasi poi inidonea a risolvere il problema, bensì il risarcimento dei danni da infiltrazioni che non sono causalmente collegati con le inadempienze di , quand’anche esistenti, non foss’altro che perché preesistenti all’intervento di questi.
Terzo motivo: Le spese di giudizio sono state imputate al ricorrente in quanto soccombente e perché le domande di manleva non apparivano ictu ocui infondate.
Rileva l’appellante che, tuttavia, non aveva specificato le ragioni per la chiamata in causa dell’impresa ed è ragionevole supporre che egli volesse dimostrare di essere esente da responsabilità, imputando all’impresa la realizzazione di opere extra capitolato e, tra queste, i tagli sul canale di gronda.
Avendo chiamato in causa un terzo ritenuto esclusivo responsabile dei danni e non avendo prodotto alcuna prova a sostegno della manleva, il convenuto avrebbe dovuto essere condannato a rifondere le spese alla terza chiamata.
Prosegue l’appellante con l’evidenziare che la terza chiamata RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la mancanza di copertura e dunque il primo AVV_NOTAIO avrebbe dovuto accertare l’inefficacia della polizza ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Anche questo motivo è infondato.
Rileva questa Corte che è principio costantemente affermato dal Supremo Collegio (tra le molte, sez. III, Ordinanza n. 6144 del 7 marzo 2024, sez. VI -2, Ordinanza n. 28613 del 29 novembre 2017; sez. VI -3, Ordinanza n. 14307 del 24 giugno 2014; sez. VI – 3, Ordinanza n. 10070 del 21 aprile 2017; sez. VI, Sentenza n. 13556 del 13 giugno 2014; sez. II, Sentenza n. 19509 del 9 novembre 2012) quello secondo cui, in tema di riparto delle spese processuali, quando il convenuto chiama in causa un terzo, sia a titolo di garanzia sia quale preteso effettivo responsabile, il rimborso delle spese sostenute dal terzo deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, in applicazione del principio di causalità che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite.
Il rimborso rimane invece a carico della parte che ha chiamato in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infon-
data o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Ai fini di tale valutazione, il AVV_NOTAIO deve accertare, sulla base della prospettazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi del giudizio e a prescindere dall’esito della successiva istruttoria, se la chiamata in causa fosse del tutto arbitraria in quanto priva di una logica e ragionevole connessione con la domanda principale, al punto da risultare del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire un vero e proprio abuso dello strumento processuale: non è sufficiente valutare l’infondatezza virtuale della chiamata alla luce dell’istruttoria svolta, dovendosi operare una valutazione ex ante della ragionevolezza della scelta difensiva del chiamante.
Nel caso di specie, la chiamata in causa da parte di dell’impresa esecutrice dei lavori non può ritenersi arbitraria, posto che l’attore chiedeva il risarcimento di danni derivati da infiltrazioni la cui causa, in astratto, poteva ben essere ascrivibile a scorretta esecuzione delle opere appaltate a
Anche la chiamata in causa dell’assicurazione, sebbene essa abbia eccepito l’inoperatività della polizza, non può essere considerata arbitraria, essendo pienamente giustificata dall’esistenza del contratto assicurativo e dalla necessità del convenuto di tutelare il proprio diritto alla manleva qualora la domanda risarcitoria fosse stata accolta.
2. Le spese di lite.
Anche nel presente grado di giudizio, secondo il principio di cui all’art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell’appellante .
Dette spese vengono liquidate come segue, in favore di ciascuna delle parti appellate, in base ai parametri di cui al DM 147/2022, nei valori medi ridotti del 30% , tenuto conto del valore (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), della natura della controversia e della non particolare difficoltà delle questioni trattate:
fase di studio € 1.440,60
fase introduttiva € 992,60
fase di trattazione € 2.131,50
fase decisionale € 2.429,00
Totale complessivi € 6.993,70, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Ai fini dell’art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell’art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), occorre dare atto che l’appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
Rigetta l’appello;
Dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalle parti appellate che liquida, per ciascuna parte, in € 6.993,70 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
Si dà atto ai fini di cui all’art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l’appello è respinto;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 3 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME