Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 476 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 476 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
dott. NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE (INGEGNERI)
dott. NOME COGNOME
Consigliera
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 22/11/2024 C.C.
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
R.G. n. 615/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 615 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
COGNOMEC.F.: CRZ NRD 46P17 A271N)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE
-ricorrente-
nei confronti di
LANDI NOME (C.F.: LND CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 00902170018), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: SQL NTN 52H18 C352N)
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
-controricorrenti-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Ancona n. 1071/2021, pubblicata in data 27 settembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti dell’ingegnere NOME COGNOME per ottenere il risarcimento dei danni che lo stesso gli avrebbe causato in conseguenza dell’inesatto
adempimento alle obbligazioni derivanti dall ‘incarico di progettazione e direzione lavori relativi ad un intervento di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, realizzato in difformità rispetto alla concessione edilizia ed alle successive varianti presentate dallo stesso professionista convenuto. Il COGNOME ha contestato la domanda di parte attrice ed ha, comunque, chiamato in giudizio la propria assicuratrice della responsabilità civile, Axa Assicurazioni S.p.A., per essere garantito in caso di eventuale soccombenza.
La domanda del COGNOME è stata rigettata dal Tribunale di Ancona, che ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dal convenuto.
La Corte d’a ppello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il COGNOME, sulla base di cinque motivi.
Resistono con distinti controricorsi il RAGIONE_SOCIALE e Axa Assicurazioni S.p.A..
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ed il controricorrente COGNOME hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co. I n. 3 cpc, degli artt. 2935, 2938, 2967 c.c. e dell’art. 112 cpc per avere la Corte di Appello di Ancona affermato che i fatti allegati dalla parte e posti a fondamento dell’eccezione di prescrizione sono suscettibili di diversa qualificazione da parte del Giudice, il quale può, pertanto, svolgere un’indagine diversa rispetta al modo con cui era stata prospettata l’eccezione dal convenuto ».
Il motivo è infondato.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione della pretesa risarcitoria fatta valere dell’attore, assumendo la durata decennale della stessa, con decorrenza dal momento in cui era stata svolta la prestazione professionale ed erano stati ultimati i lavori, in tal modo implicitamente (ma inequivocabilmente) allegando che da tale momento sarebbe stato possibile per l’attore esercitare l’azione risarcitoria in relazione al suo preteso inadempimento contrattuale.
La corte d’appello ha ritenuto, operando una valutazione del materiale probatorio disponibile, che effettivamente, al momento dell’ultimazione dei lavori, le difformità dell’opera rispetto al progetto assentito erano di natura ed entità tale che il committente non avrebbe potuto non accorgersi di esse.
Dunque, i giudici del merito non hanno deciso affatto sulla base di fatti non allegati dal convenuto – come sostiene il ricorrente – ma hanno semplicemente operato una valutazione delle prove in relazione ai fatti da questo dedotti a sostegno dell’eccezione di prescrizione.
D’altra parte, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare), « l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime, infatti, sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte » (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11843 del 22/05/2007, Rv. 597118 – 01; conf.: Sez. L, Sentenza n. 16573 del 23/08/2004, Rv. 576080 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10736 del 10/05/2006, Rv. 589021 – 01; Sez. L, Sentenza n. 6459 del 17/03/2009, Rv. 607374 – 01; Sez. L, Sentenza n. 21752 del 22/10/2010, Rv. 615110 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 1064 del 20/01/2014, Rv. 630345 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15631 del
27/07/2016, Rv. 640674 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21357 del 06/10/2020, Rv. 659156 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021, Rv. 662611 – 01)
Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell’art. 360 cpc comma 1 n. 4) in relazione all’art. 112 cpc per omessa pronuncia sull’eccepita nullità della sentenza del Tribunale di Ancona per violazione dell’art. 101 cpc ».
Il motivo è inammissibile.
Secondo il ricorrente, la corte d’appello non avrebbe assunto alcuna decisione in ordine al motivo del suo gravame con cui aveva dedotto la nullità della decisione di primo grado per non avere il tribunale dato « corso al contraddittorio rispetto all’ipotizzato accordo intercorso tra committente e Progettista e RAGIONE_SOCIALE COGNOME » sull’esecuzione di lavori in difformità dal titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., trattandosi, a suo dire di una questione rilevata di ufficio.
Orbene, è sufficiente, in proposito, rilevare che non è, in radice, configurabile il vizio di omessa pronuncia in relazione a questioni di natura processuale ( ex multis : Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013, Rv. 628214 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018, Rv. 647132 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018, Rv. 651158 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 15/04/2019, Rv. 653579 – 01), come quella nella specie fatta valere, costituita da un preteso vizio di nullità della sentenza impugnata per violazione di una disposizione che ha certamente natura processuale.
In ogni caso, per completezza espositiva, pare opportuno rilevare, altresì, che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la corte d’appello non ha attribuito alcun rilievo, ai fini dell’esito della controversia, all’esistenza di un accordo tra committente e professionista in ordine alla realizzazione di parte dei lavori in difformità al titolo abilitativo conseguito.
Dunque, non vi è alcuna questione rilevata di ufficio dal giudice che sia stata posta a fondamento della decisione impugnata nella presente sede.
Con il terzo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. I n. 4 cpc, dell’art. 132 co. I n. 4 cpc in punto di vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente) sul rigetto dell’appello in punto di intervenuta prescrizione ».
Il motivo è infondato.
La motivazione posta dalla corte d’appello a sostegno dell’accertamento di fatto relativo al momento in cui la produzione del danno dedotto dall’attore si era manifestata all’esterno in modo oggettivamente percepibile, quale momento di decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria, è certamente sintetica, ma essa sicuramente esiste ed è del tutto chiara, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, essendo fondata sul rilievo per cui le difformità dell’opera realizzata rispetto al progetto assentito erano di entità e natura tale per cui il committente non avrebbe potuto non rendersi immediatamente conto di esse.
Le censure di cui al motivo di ricorso in esame si risolvono, per ogni altro aspetto, nella contestazione di un accertamento di fatto adeguatamente motivato e in una sostanziale richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, dell’art. 654 c.p.p. e degli artt. 2721 e 2729 c.c., nonché in relazione all’art. 360 cpc n. 5 per avere la Corte di Appello di Ancona omesso di prendere in considerazione elementi probatori che se esaminati avrebbero determinato una decisione in senso diverso ».
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
4.1 Va esclusa la dedotta violazione degli artt. 2721 e 2729 c.c..
Le censure avanzate in relazione al ragionamento presuntivo operato dalla corte d’appello con riguardo all’accertamento del momento in cui la produzione del danno dedotto dall’attore si era manifestata all ‘ esterno in modo oggettivamente percepibile , si risolvono, all’evidenza, nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali ovvero nella prospettazione di inferenze probabilistiche degli elementi considerati diverse da quelle ritenute applicabili dal giudice di merito, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, infatti, « in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'”id quod plerumque accidit’, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezional e del giudice di merito » (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023, Rv. 669130 -01; Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021, Rv. 662103 – 01), mentre « la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o pr ecisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma » (Cass., Sez.
2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316 -01), in quanto « la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo » (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020, Rv. 657231 -01; in senso analogo: Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021, Rv. 661649 -01, secondo cui «la critica deve concentrarsi sull’insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità, criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione »).
4.2 È altresì infondata la censura di violazione dell’art. 654 c.p.p., dal momento che gli accertamenti svolti nel giudizio penale, con riguardo ai fatti in tale sede contestati, non possono ritenersi assumere alcun rilievo ai fini dell’individuazione del ter mine di decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria esercitata nel presente giudizio.
4.3 La censura di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è ammissibile, in caso di doppia decisione conforme di merito (certamente ravvisabile, nella specie, con riguardo alla questione oggetto delle censure avanzate dal ric orrente), ai sensi dell’art. 348 ter , ultimo comma, c.p.c. (disposizione oggi abrogata, ma applicabile alla fattispecie, ratione temporis , e comunque), oggi sostanzialmente trasfusa nel comma 4 dell’art. 360 c.p.c. .
4.4 In ogni caso e per ogni altro aspetto, anche le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono nella
contestazione di accertamenti di fatto operati dai giudici di merito sulla base della prudente valutazione delle prove e sostenuti da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
Con il quinto motivo si denunzia « violazione e/o falsa applicazione , in relazione all’ art. 360 co. I n. 4 cpc , dell’ art. 2935 c.c. per avere la Corte di Appello di Ancona stabilito il principio giurisprudenziale in forza del quale ‘In tema di responsabilità professionale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato (Cass. n. 18606/2016)’ ed avere poi fissato la data di inizio della decorrenza del termine di prescrizione dal momento in cui il sig. COGNOME ha avuto la consapevolezza dei vizi, anziché dal momento in cui il danno determinato dalla condotta inadempiente dello stesso convenuto si è manifestato all’esterno ».
Anche questo motivo è infondato.
La corte d’appello ha fatto corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2935 c.c., affermando che il termine di prescrizione decorreva dal momento in cui il committente aveva avuto conoscenza dell’inadempimento del convenuto alla prestazione d ovuta, in conseguenza della realizzazione di un’opera manifestamente difforme dal progetto assentito: ciò, evidentemente, infatti, lo aveva messo in condizione di conoscere e percepire in modo adeguato l’evento dannoso determinato dal suddetto inadempiment o, costituito dall’esposizione alle conseguenti sanzioni previste dalla legge, non essendo rilevante,
invece, il momento in cui si sono poi determinate le definitive conseguenze sul piano economico del suddetto danno.
Deve, del resto, ritenersi che, in siffatta situazione (come del resto nell’ipotesi di garanzia per gravi difetti dell ‘ opera ai sensi dell ‘ art. 1669 c.c.), se, di regola, la prescrizione decorre solo nel momento in cui si sia manifestata la gravità dei vizi dell’opera e il committente abbia acquisito, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, ciò nondimeno, decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014, Rv. 630635 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019, Rv. 655682 -01)
6. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole: a) in favore del COGNOME, in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; b) in favore della Axa Assicurazioni S.p.A., in complessivi € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-