Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3741 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 716/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, pec EMAIL;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, pec EMAIL, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE Rappresentanza Generale per l’Italia, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME , pec EMAIL;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1181/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato quanto segue.
RAGIONE_SOCIALE conveniva davanti al Tribunale di Bari l’ing. NOME COGNOME perché fosse condannato a risarcirle danni nella misura di euro 287.709,39 derivati da una sua condotta che sarebbe stata inadempiente. Il convenuto si costituiva, resistendo, e otteneva di chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice, RAGIONE_SOCIALE, la quale a sua volta si costituiva resistendo.
Con sentenza n. 4029/2017 il Tribunale rigettava la domanda principale e dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia, ritenendo che la condotta del convenuto non fosse stata censurabile, avendo egli proceduto su incarico della banca a stimare due immobili sulla base di documenti fornitigli dalla banca stessa e non essendo quindi responsabile della successiva scoperta, in un procedimento di esecuzione forzata, che gli immobili erano stati scambiati.
La banca, nelle more divenuta RAGIONE_SOCIALE, proponeva appello, cui resistevano il COGNOME e la sua compagnia assicuratrice.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1181/2021, rigettava il gravame.
RAGIONE_SOCIALE BPM ha presentato ricorso, da cui si sono difese le controparti, ciascuna con proprio controricorso. Ogni parte ha depositato memoria.
Considerato quanto segue.
Il ricorso propone un unico motivo, denunciante, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1176, secondo comma, 1218, 2230 c.c. e 116 c.p.c.
Sostiene la ricorrente che il giudice d’appello avrebbe deciso la questione della responsabilità risarcitoria in base al combinato disposto degli articoli 1218 e 1176 c.c., incorrendone però in violazione e falsa applicazione.
In sintesi, richiamando la – non discussa ripartizione dell’onere probatorio nel caso di inadempimento contrattuale e conseguente azione risarcitoria, si asserisce che la sentenza impugnata avrebbe escluso la responsabilità di controparte ‘con censurabile inversione logica … ritenendo ricorrere l’esimente del caso fortuito, consistente nell’azione truffaldina posta in essere dagli aspiranti mutuatari’. La corte territoriale si sarebbe sottratta alla necessaria verifica sulla condotta dell’ingegnere, ‘omettendo cioè di accertare se un’attività professionalmente più appropriata al caso (cioè più diligente) avrebbe potuto comunque neutralizzare il comportamento truffaldino dei terzi (il caso fortuito)’: in tal modo avrebbe violato il combinato disposto degli articoli 1218, 1176, secondo comma e 2230 c.c., essendo evidente che ‘la diligenza richiesta ad un professionista debba essere massima e concreta’. L’argomentazione viene sviluppata ampiamente, tra l’altro rimarcando, alla luce di giurisprudenza di legitti mità, che ‘l’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va … correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti’.
In primis va esaminata l’eccezione sollevata da RAGIONE_SOCIALE nel controricorso, per cui il ricorso sarebbe tardivo e pertanto inammissibile, giacché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23 giugno 2021 e non notificata, mentre il ricorso è stato notificato a mezzo pec il 29 dicembre 2021, e quindi oltre il termine semestrale di cui all’articolo 327 c.p.c., che sarebbe scaduto il 23 dicembre 2021. Ciò deriverebbe dall’insegnamento di Cass. sez. 3, 23 giugno 2021 n. 17949, per cui il termine semestrale per impugnare non sarebbe soggetto alla sospensione feriale a prescindere dal fatto che il dies ad quem avvenga durante questo.
A parte che siffatta interpretazione de ll’ arresto è discutibile, quel che rileva è piuttosto la limpida interpretazione ravvisabile, p. es., in Cass. sez. 6-1, ord. 25 agosto 2020 n. 17640, Cass. sez. 5, ord. 15 luglio 2020 n. 15029, Cass. sez. 63, ord. 8 luglio 2020 n. 14147 e Cass. sez. 6-5, ord. 15 febbraio 2018 n. 3787, per cui la sospensione feriale incide comunque sul l’arco del termine e lo protrae : orientamento evidentemente meritevole di prosieguo, dovendosi adottare una impostazione interpretativa che garantisce maggiormente l’esercizio del diritto di impugnazione.
Passando allora al contenuto dell’unico motivo del ricorso, si osserva che, pur tentando di schermare la sua effettiva natura perseguente un terzo grado di merito, esso è diretto ad offrire una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito.
La corte territoriale, invero, ha valutato l’esito probatorio nel senso che nessuna negligenza è attribuibile al tecnico che si avvale della documentazione fornitagli dallo stesso committente, qui proprio la banca, deducendone che quel che è accaduto è qualificabile quindi caso fortuito, e così confermando – si nota incidenter -l’accertamento raggiunto anche dal primo giudice di merito (e al giudice di merito infatti spetta comunque l’accertamento del caso fortuito: ex multis si vedano Cass. sez. 3, 14 ottobre 2005 n. 19974; Cass. sez. 3, 13 aprile 1989 n. 1774; Cass. sez. 2, 28 maggio 1975 n. 218; Cass. sez. 1, 13 novembre 1974 n. 3602; Cass. sez. 3, 26 luglio 1974 n. 2258; Cass. sez. 3, 30 marzo 1971 n. 925); e all’accertamento cui il giudice d’appello è pervenuto la ricorrente oppone, come in un gravame, una differente valutazione degli elementi fattuali emersi nella controversia.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere a ciascuno dei controricorrenti le spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese processuali, liquidate per ciascuno in un totale di € 12.000, oltre a € 200 per gli esborsi e oltre gli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2023