Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6340 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6340 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5930/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE RAPPRESENTANZA GENERALE PER RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO REGINA COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME, COGNOME, nonché COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME COGNOME EREDI LEGITTIMI DELLA COGNOME IDA
-intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1805/2021 depositata il 13/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Chieti, il notaio NOME COGNOME per sentir dichiarare la nullità del contratto di compravendita del 30 marzo 2009, con condanna del professionista al risarcimento dei danni da inadempimento, stimati in complessivi euro 255.000, poiché lo stesso non avrebbe effettuato le verifiche catastali e, quindi, non avrebbe accertato l’esistenza di trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili oggetto della compravendita. Aggiungeva che le due unità immobiliari oggetto dell’atto pubblico erano state acquistate da NOME COGNOME e dai figli NOME e NOME COGNOME, ma che nell’anno 2014 tali beni erano stati pignorati. I precedenti atti traslativi erano stati oggetto di due sentenze del Tribunale di Pescara che avevano accolto le azioni revocatorie proposte da un istituto di credito.
Si costituiva il professionista deducendo l’infondatezza nel merito della domanda, non ricorrendo l’ipotesi di nullità, non potendosi considerare la controparte quale sub-acquirente degli immobili rispetto all’azione revocatoria e per insussistenza, sia de l nesso di causa, che della prova del danno.
Si costituiva anche l’assicuratr ice RAGIONE_SOCIALE, chiamata in causa dal notaio, contestando la fondatezza della domanda e ritenendo sussistenti i presupposti per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei venditori. Per tale motivo il GI autorizzava la chiamata in causa dei germani COGNOME e della madre, affinché fosse riconosciuta l’esclusiva responsabilità degli stessi.
Il Tribunale di Chieti, in parziale accoglimento della domanda principale, condannava il notaio al pagamento della somma di euro 125.000, corrispondente ai pagamenti effettuati in favore dei venditori. Accoglieva la domanda di garanzia nei limiti di euro 25.000, detratto quanto dovuto alla compagnia di assicurazione a
titolo di rivalsa. Accertava la responsabilità concorsuale, nella misura il 50%, dei venditori, condannati a tenere indenne la sola compagnia per la somma di euro 12.500.
Contro tale decisione proponeva appello NOME COGNOME con atto notificato il 19 luglio 2018, deducendo l’insussistenza dell’inadempimento, avendo il professionista effettuato le visure ipotecarie e contestando la quantificazione del danno, in difetto di prova dell’avvenuto pagamento da parte della società delle rate di mutuo acceso per ottenere parte della provvista necessaria per l’acquisto dell’immobile.
Si costituiva tardivamente RAGIONE_SOCIALE insistendo per il rigetto del gravame e chiedendo la condanna del notaio al risarcimento dei danni.
Si costituiva, altresì, la compagnia di assicurazione rilevando l’infondatezza dell’impugnazione.
Rimanevano contumaci anche nel giudizio di appello NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché gli eredi di NOME COGNOME, NOME NOME, NOME e NOME COGNOME.
La Corte d’appello dell’Aquila con sentenza n. 1805 del 2021, in parziale accoglimento dell’appello, tra l’altro, condannava il notaio al pagamento della somma di euro 80.000, oltre interessi e rivalutazione, in favore di RAGIONE_SOCIALE e dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandosi a due motivi. Nessuno si costituisce per gli intimati. La ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione degli articoli 329, 342, 346, 347 e 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c.
La Corte territoriale ha escluso il risarcimento dei danni con riferimento alla somma di euro 125.000, riconosciuta dal giudice di primo grado e corrispondente ai pagamenti effettuati in favore dei germani COGNOME e pari al mutuo contratto da RAGIONE_SOCIALE ciò in quanto le risultanze processuali non dimostrerebbero l’ammontare delle rate di mutuo effettivamente corrisposte e costituenti un esborso, per l’immobiliare.
Al contrario non sarebbe contestato l’avvenuto pagamento, ad opera di RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 80.000 che costituiva la caparra per l’acquisto dei due appartamenti.
Sotto tale profilo la Corte territoriale avrebbe errato per ultra petizione, in quanto l’appello proposto dal notaio riguardava solo la condanna oggetto della sentenza di primo grado al pagamento dell’importo di euro 125.000 a titolo di risarcimento danni, mentre alcuna impugnazione si riferiva alla (pretesa della) somma di euro 80.000 che riguardava importi corrisposti in data antecedente al rogito e quindi non imputabili alla condotta del professionista.
In sostanza, secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe esteso l’esame a parti della decisione di primo grado non censurate dall’appellante.
Con il secondo motivo si deduce la violazione delle norme in tema di nesso di causalità, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. La Corte territoriale non avrebbe applicato il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui, ai fini della risarcibilità del danno da responsabilità contrattuale professionale, occorre ‘valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa, qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione’.
Nel caso di specie l’importo di euro 80.000 era stato corrisposto prima della stipula dell’atto notarile e quindi il pregiudizio s’era già
prodotto per una serie causale indipendente alla l’attività del notaio (Cass, 13 dicembre 2021, n. 39418).
3. Preliminarmente va rilevato che nei confronti della litisconsorte necessaria NOME COGNOME erede della defunta NOME COGNOME non si è perfezionato il procedimento notificatorio, in quanto agli atti vi è solo la dichiarazione del difensore di avere provveduto ad inviare il plico con lettera raccomandata in data 21.2.2022 e la ricevuta di accettazione della raccomandata da parte dell’ufficio postale in pari data, ma non è stata prodotta la prova della avvenuta notifica alla destinataria, in quanto non si rinviene in atti l ‘avviso di ricevimento relativo al procedimento notificatorio.
Va ordinato, pertanto, il deposito di tale avviso di ricevimento relativo al procedimento di notifica del ricorso a mezzo posta nei confronti di NOME COGNOME ovvero, in alternativa, va ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando alla parte ricorrente di depositare l ‘avviso di ricevimento relativo al procedimento notificatorio del ricorso nei confronti di NOME COGNOME o, in alternativa, di provvedere all ‘integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta nel termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito della presente ordinanza.
Così deciso in Roma il giorno 3 marzo 2025 nella camera di consiglio