Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16990 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
Oggetto: Responsabilità civile -Responsabilità professionale (ingegnere) Contratto d’opera Elaborazione progettuale per impianto eolico -Acquisto dell’impianto dal fornitore – Progetto rilevatosi erroneo e conseguente domanda risarcitoria -Accordo transattivo col fornitore.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2405/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (pec:EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO;
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 2405/2022
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO;
-controricorrenti ricorrenti incidentali –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL), come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO presso lo studio della seconda ;
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza della Corte di appello di FIRENZE n. 1701/2021 pubblicata in data 7/9/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’ appello di Firenze con sentenza n. 1701/2021 ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 885/2017 emessa dal Tribunale di Livorno che aveva respinto le domande risarcitorie dal predetto proposte nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE.
In riforma della sentenza di prime cure, ha condannato COGNOME NOME al risarcimento dei danni a favore di COGNOME NOME nell’importo complessivo di €. 75.285,00 , oltre interessi e rivalutazione; ha respinto la domanda di COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; ha dichiarato
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Ric. n. 2405/2022
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
cessata la materia del contendere tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE; ha condannato altresì NOME COGNOME a rimborsare a NOME COGNOME le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio; ha condannato NOME COGNOME a rimborsare a RAGIONE_SOCIALE le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Per quanto qui ancora rileva, NOME COGNOME aveva dedotto a fondamento della domanda di aver incaricato il professionista convenuto, Ingegnere NOME AVV_NOTAIO, di operare uno studio anemometrico sulle potenzialità di un generatore eolico e che, sulla scorta delle rilevazioni effettuate dal professionista, poi rivelatesi non corrette, aveva acquistato dalla società convenuta RAGIONE_SOCIALE l’impianto eolico e aveva dedotto come l’acquisto del l’impianto e l’impianto medesimo si erano rivelati del tutto insoddisfacenti.
Avverso la sentenza d ‘ appello, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME fondato su due motivi; hanno risposto con distinti controricorsoi RAGIONE_SOCIALE nonchè NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, che, a loro volta hanno proposto ricorso incidentale fondato su un motivo, al quale hanno resistito, con distinti controricorsi, sia NOME COGNOME che RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380-bis 1 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
I controricorrenti NOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
Il ricorrente principale NOME COGNOME lamenta:
1.1. con il primo motivo di ricorso l ‘ ‘ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti (ex art. 360, comma 1°, n. 5, cpc) ed il cui apprezzamento avrebbe condotto alla reiezione della domanda risarcitoria del signor NOME COGNOME ; nello specifico il ricorrente lamenta che sia stato omesso esame delle seguenti
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Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE circostanze: la stipula in data 12/07/2010 tra COGNOME e l’AVV_NOTAIO. COGNOME del contratto di noleggio e servizio di rilevamento anemometrico mediante stazione autonoma della durata di sei mesi; a fronte di esso fu emessa, e pagata dal COGNOME, la fattura n. 12 del 26/07/2010 per AVV_NOTAIO 800,00, corrispondenti al contributo di installazione, pari ad AVV_NOTAIO 500,00, e ai canoni di noleggio, pari ad AVV_NOTAIO 100,00 a bimestre; a seguito della stipula di tale contratto, presero avvio le misurazioni anemometriche affidate all’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, che ebbero però, come riconosciuto in corso di giudizio dallo stesso COGNOME, durata di soli due mesi; – la stipula del mutuo per l’acquisto del generatore eolico il 2/09/2010 e l’acquisto dell’impianto eolico da RAGIONE_SOCIALE, per il tramite del rivenditore RAGIONE_SOCIALE, nel mese di ottobre 2010;
in proposito, il ricorrente osserva che entrambe le circostanze, se debitamente valorizzate, avrebbero condotto la Corte di merito alla reiezione delle domande risarcitorie; contesta in particolare quanto affermato in proposito dal Giudice d’appello e cioè, che la relazione dell’ 8/04/2010 a firma dell’AVV_NOTAIO «ha indotto in errore l’appellante» ( cioè, NOME COGNOME, dante causa degli odierni ricorrenti incidentali), trattandosi di «relazione dettagliata con progettazione, misure e calcoli ove l’ingegn ere ha specificamente spiegato, al di là di come abbia scelto di effettuare i calcoli, ogni particolare dell’impianto che sarebbe stato necessario in quel tipo di zona, e soprattutto quanto sarebbe stato il ricavo di energia alla luce della velocità del vento nella predetta zona» , senza considerare che lo stesso conferimento all’AVV_NOTAIO, a luglio 2010, dell’incarico di procedere alle rilevazioni anemometriche per la durata di sei mesi in unione al fatto che l’acquisto dell’impianto eolico avvenne ne l mese di ottobre 2010, escludono che tale acquisto possa trovare il proprio fondamento nella relazione (preliminare) dell’8/04/2010 di cui sopra (o comunque che tale relazione possa essere stata redatta in esito alle rilevazioni semestrali pacificamente e dichiaratamente necessarie)»;
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RAGIONE_SOCIALE COGNOME
1.2. con il secondo motivo, l’ ‘ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti (ex art. 360, comma 1°, n. 5, cpc) ed il cui apprezzamento avrebbe condotto ad una pronuncia di concorso del COGNOME nella produzione del danno, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 comma 1 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. ‘ , censura la sentenza impugnata, laddove – sulla base delle medesime circostanze di cui ha omesso l’esame, non ha riconosciuto il concorso di NOME COGNOME nella produzione del danno dallo stesso lamentato; tale omessa disamina, peraltro, ha determinato anche la violazione, da parte dello stesso Giudice, del disposto dell’art. 1227, comma 1, cod. civ. il quale, come noto, dispone che, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito, secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate ;
2. I ricorrenti incidentali NOME e NOME COGNOME con l’unico motivo di ricorso incidentale lamentano la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. ‘ ; in particolare, censurano il capo della sentenza con cui la Corte d’a ppello -dopo aver quantificato in AVV_NOTAIO 105.000,00 il danno subito da NOME COGNOME per l’acquisto del generatore eolico e dopo aver dato atto del versamento da parte di RAGIONE_SOCIALE dell’importo di AVV_NOTAIO 23.000,00 in forza dell’accordo transattivo raggiunto con lo stesso COGNOME prima dell’inizio del contenzioso ha detratto dall’importo del danno , non solo la suddetta somma di AVV_NOTAIO 23.000,00, ma anche l’ulteriore importo di AVV_NOTAIO 27.000,00 che la predetta COGNOME, nell’accordo menzionato, si era obbligata a corrispondere al COGNOME in aggiunta (in ipotesi di mancato avvio di un contenzioso nei confronti di COGNOME), a titolo di saldo del prezzo per il riacquisto dell’impianto, prezzo quantificato dalle parti in AVV_NOTAIO 50.000,00; i ricorrenti incidentali giudicano la sentenza sul punto ‘gravemente iniqua’ perché l’accordo stipulato con RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto essere inteso come rinuncia del danneggiato a conseguire il totale ristoro dei danni subiti, bensì, piuttosto, come ‘una preventiva
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RAGIONE_SOCIALE COGNOME
determinazione del risarcimento da richiedere alla sola RAGIONE_SOCIALE, nella misura di € 50.000,00 e solo in via stragiudiziale’ ; l ‘errore lamentato, a dire dei controricorrenti, si sostanzierebbe in un ‘errore di valutazione che si traduce in una aperta violazione di legge, e segnatamente dell’art. 2041 c.c., posto che, RAGIONE_SOCIALE aveva ritirato un impianto il cui valore era stato concordemente stimato in € 50.000,00, versando solo il minor importo di € 23.000,00 e ciò ha indubbiamente prodotto, a scapito dell’acqu irente, una diminuzione patrimoniale che non è stata ristorata nemmeno dal risarcimento posto a carico dell’AVV_NOTAIO, che è stato, appunto, ridotto dell’importo di AVV_NOTAIO 27.000,00′; quindi concludono che ‘per effetto della pronuncia della Corte fiorentina, si è determinato, in favore di COGNOME COGNOME arricchimento che può senz’altro definirsi sine causa ‘ e chiedono che, in accoglimento del ricorso incidentale, sia cassata la sentenza appellata in questa sede ‘ limitatamente alla parte in cui ha negato il diritto del COGNOME. COGNOME COGNOME conseguire l’integrale risarcim ento del danno subito, mediante la corresponsione dell’ulteriore importo di € 27.000,00′ .
Venendo all’esame del ricorso principale proposto da NOME COGNOME, il primo motivo è inammissibile.
N el denunciare l’omesso esame di una duplice circostanza decisiva del giudizio, il ricorrente non tiene conto che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra tante, Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 28887 del l’ 8/11/2019).
Ebbene, la Corte d’appello ha chiaramente affermato, sulla base della documentazione prodotta e dell’istruttoria espletata in primo grado , che ‘ con la consegna della relazione del COGNOME al COGNOME, … l’ingegnere ha indotto in errore l’appellante. Trattasi infatti di relazione
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dettagliata con progettazione , misure e calcoli ove l’ingegnere ha specificamente spiegato, al di là di come abbia scelto di effettuare i calcoli, ogni particolare dell’impianto che sarebbe stato necessario in quel tipo di zona e soprattutto quanto sarebbe stato il ricavo di energia alla luce della velocità del vento nella predetta zona … impianto che nel frattempo era stato acquistato presso RAGIONE_SOCIALE, proprio sulla base (e con le caratteristiche necessarie) di quanto indicato dall’AVV_NOTAIO nella sua relazione poi rivelatasi non corretta ‘ (v. p. 4 della sentenza impugnata). In particolare, la Corte territoriale ha pure ritenuto, sulla scorta delle risultanze della esperita consulenza, che l’Ingegnere AVV_NOTAIO «abbia imprudentemente e incautamente stimato valori tratti non da un effettivo e concreto esame sul posto, ma da un atlante eolico nazionale senza chiarire la portata dello studio e senza fare riferimento, come avrebbe dovuto, a un ‘ventaglio’ di valori, non potendo riversare sul COGNOME compiti professionali e investigativi e di controllo non consoni e né alla sua portata, attività che invece doveva essere eseguita dal professionista, soggetto che ha individuato il generatore poi acquistato dal Fiani» (pag. 5 della sentenza impugnata).
Tanto accertato, la Corte fiorentina ha aggiunto «A ciò consegue l’irrilevanza fattuale delle misurazioni anemometriche, avendo il COGNOME proceduto all’acquisto dell’impianto effettivamente indicato dal COGNOME nella relazione, pensando di generare i KW/H annui (39.000) secondo le valutazioni-previsioni del professionista, circostanza rivelatasi non possibile sulla scorta delle sue conclusioni rivelatesi erronee» (pag. 5 della sentenza impugnata).
In sostanza, peraltro, la censura all’esame si risolve, nella contestazione, inammissibile in questa sede, della valutazione di merito operata dalla Corte territoriale circa l’ assorbente incidenza della relazione in parola sull’acquisto del generatore.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo.
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Da un lato, per le stesse ragioni indicate in merito al precedente, tenuto conto che la Corte territoriale non ha omesso l’esame del concorso del danneggiato nella causazione del danno ma, al contrario, ha escluso espressamente la possibilità di «riversare sul COGNOME compiti professionali» che non gli potevano competere e che competevano soltanto al professionista a cui si era rivolto, il quale, del resto, aveva «individuato il generatore poi acquistato dal COGNOME» (pag. 5 della sentenza impugnata).
D all’altro , con riferimento alla violazione di legge lamentata, perché nonostante la formale intestazione attiene, nella sostanza, a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
5. Va quindi esaminato l’unico motivo di ricorso incidentale con cui si insiste nel considerare errato il quantum della condanna posto a carico di COGNOME (per aver detratto dalla somma da questi dovuta anche quella percepita da NOME COGNOME, dante causa degli odierni ricorrenti incidentali, da Rotapec a titolo di transazione) con l’effetto, a parere degli odierni ricorrenti incidentali, di aver determinato ‘in favore di COGNOME un arricchimento che può senz’altro definirsi sine causa ‘.
Il motivo va disatteso perché inammissibile.
In primo luogo e soprattutto, va richiamato l’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
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viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ora nei limiti di cui al nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (v. Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394).
Sono pertanto inammissibili doglianze che fondano il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.
Effettivamente il motivo proposto contesta come erroneo lo scomputo dal quantum della condanna al risarcimento del danno nei confronti di COGNOME, calcolato sull’importo dell’intero mutuo stipulato per l’acquisto dell’impianto (pari a AVV_NOTAIO 105.000,00), non solo dell’importo corrisposto a NOME COGNOME da Rotapec transattivamente (Eur o 23.000,00), ma anche della ulteriore somma (AVV_NOTAIO 27.000,00) che quest’ultima avrebbe riconosciuto al COGNOME nel caso in cui il predetto avesse rinunciato all’appello, e preten de di ottenere da questa Corte, inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
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Ebbene la Corte d’appello ha debitamente in proposito accertato che la scelta effettuata da NOME COGNOME di non accettare l’ulteriore importo di 27.000,00, concordato con RAGIONE_SOCIALE, nel caso avesse rinunciato definitivamente alla azione legale contro questa, preferendo citarla in giudizio -, scelta «poi rivelatasi errata, non può essere addossata al COGNOME» (pag. 6 della sentenza impugnata).
In conclusione, vanno dichiarati inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti ricorrenti sia principale che incidentale; nulla per le spese nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che alcuna censura è stata mossa dai ricorrenti in ordine alle statuizioni della sentenza d’appello che la riguardano.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle parti ricorrenti sia principale sia incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Per questi motivi
Dichiara inammissibile sia il ricorso principale sia quello incidentale; dichiara le spese del presente giudizio di legittimità compensate tra il ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
integralmente , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 19