Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2189 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2189 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
COGNOME NOME NOME contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 96/2023 del 29/11/2022, pubblicata il 12/01/2023 e notificata in data 18/01/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7358/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
e contro
-intimato-
FATTI DI CAUSA
In data 25/11/2002, RAGIONE_SOCIALE stipulava un contratto di appalto con la RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la ristrutturazione dell’immobile denominato ‘Hotel Roganti’, e nominava, quale direttore dei lavori, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, conferendogli apposito incarico in data 10/02/2003.
Nel maggio del 2003, RAGIONE_SOCIALE conferiva oralmente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO l’incarico di ‘ committente delegato ‘.
Nel gennaio del 2009, RAGIONE_SOCIALE conveniva dinanzi al Tribunale di Macerata l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME al fine di sentire ‘ condannare entrambi gli evocati in giudizio a corrispondere a titolo risarcitorio ed in favore di parte attrice l’importo di € 250.000,00 o di quello maggiore o minore che verrà ritenuto in corso di lite, così dovuto sia in conseguenza dei vizi e delle difformità poi riscontrati sulle opere de quibus, che in conseguenza della incuria professionale mostrata nello svolgimento del mandato ricevuto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ‘.
Si costituiva in giudizio l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 28.880,00, oltre I.V.A., C.A.P., rivalutazione monetaria ed interessi, per le prestazioni connesse alla funzione di committente delegato relative al suddetto contratto di appalto.
Si costituiva altresì l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale chiedeva la chiamata in garanzia di RAGIONE_SOCIALE, la quale, autorizzata dal Giudice, si costituiva, a sua volta, in giudizio.
Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 178/2018, pubblicata in data 13/02/2018, 1) condannava NOME COGNOME al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE di € 98.084,32, oltre ad I.V .A. sul minor importo di € 89.350,00, oltre ad interessi e rivalutazione; 2) dichiarava che RAGIONE_SOCIALE era tenuta, a titolo di compenso professionale, a corrispondere a NOME COGNOME la somma di € 26.880,00, nonché I.V.A. e C.P. come per legge, oltre ad interessi e
rivalutazione; 3) dichiarava che NOME COGNOME era tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, alla RAGIONE_SOCIALE la somma di € 98.084,32 oltre ad I.V.A. sul minor importo di € 89.350,00, oltre ad interessi e rivalutazione; 4) per effetto della compensazione, condannava NOME COGNOME al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE, in solido con il convenuto COGNOME, nei limiti del minor importo derivante dalla differenza tra le somme di cui ai capi 2) e 3) del dispositivo; 5) rigettava la domanda di garanzia proposta dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; 6) dichiarava compensate le spese di lite tra parte attrice e il convenuto COGNOME in ragione della metà e tra parte attrice e il convenuto COGNOME in ragione di due terzi; 7) condannava NOME COGNOME a rifondere a RAGIONE_SOCIALE, le spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; 8) poneva definitivamente le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa per due terzi a carico dei convenuti e per il residuo terzo a carico dell’attrice in solido tra loro.
La sentenza era appellata in via principale dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e, in via incidentale, dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, il quale, a parziale modifica della stessa, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria formulata da RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti.
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 96/2023 del 29/11/2022, pubblicata il 12/01/2023 e notificata in data 18/01/2023, respingeva entrambi gli appelli e condannava gli appellanti in solido al rimborso delle spese del grado verso RAGIONE_SOCIALE, liquidate in € 9.515,00 oltre accessori, e NOME COGNOME al rimborso delle spese del grado verso RAGIONE_SOCIALE che liquidava in € 9.515,00, oltre accessori, oltre a disporre il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidato a cinque motivi.
Il ricorso è resistito da controricorso di RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ‘ Art.360 comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, degli artt. 1322, 1362, 1363 c.c., in quanto ‘committente delegato’ non significa ‘direttore dei lavori aggiunto ‘.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Il motivo intende censurare l ‘interpretazione resa dalla Corte d’ appello, che avrebbe qualificato il ‘ committente delegato ‘ come un ‘ direttore dei lavori ‘ ed, a tal fine, invoca i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., che si assumerebbero violati.
Posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un ‘ indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Sez. 1, ordinanza n. 9461 del 9/04/2021, Rv. 661265-01).
Con il motivo in esame, il ricorrente si limita genericamente ad evocare il ‘ chiaro tenore letterale ‘, senza neppure indicare e riportare il contenuto del documento richiamato nel quale sarebbe contenuta la volontà dei contraenti.
Altrettanto genericamente il ricorrente invoca la violazione del canone ermeneutico ‘ in claris non fit interpretatio ‘, ma non indica né la fonte né il contenuto dell’accordo contrattuale che sarebbe stato male interpretato dalla Corte territoriale.
Inoltre, il motivo non tiene conto della ‘ ratio decidendi ‘ della sentenza impugnata, secondo cui ‘ confrontando tale descrizione (i.e., quella del funzioni del ‘ committente delegato ‘) con le funzioni del direttore dei lavori, se ne può apprezzare la sostanziale identità ‘ e ‘ anche mantenendo la qualifica proposta dall’appellante, quella per cui il COGNOME sarebbe stato un mero mandante del committente, non si potrebbe che concludere per la sua negligenza e conseguente responsabilità, visto l’esito dei lavori , il controllo e raccordo per cui il COGNOME è compensato, non sono di certo stati diligenti ‘ (pagg. 5 -6 della sentenza impugnata).
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ‘ Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto degli artt. 1362, 1662, comma 1, in quanto ‘committente delegato ‘ non significa ‘direttore dei lavori aggiunto ‘.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Trattasi, invero, di un ‘ non motivo ‘ in quanto si limita a riportare il testo dell’art. 1662, comma 1 c.c. con l’aggiunta di una chiosa, accompagnata da un riferimento giurisprudenziale.
Il terzo motivo è rubricato ‘ Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto degli artt. 2230, 2236 c.c., in quanto il direttore dei lavori ‘non risponde insieme con l’appaltatore del risultato finale, costituito dall’opus oggetto dell’appalto, diverso e più limitato essendo il suo ambito di responsabilità’, così Cass. civ., Sez. II , Sent., 19/09/2016, n. 18285 ‘.
3.1. Anche detto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
La censura, invero, dopo aver riportato alcuni passaggi della sentenza impugnata ‘Del resto, anche mantenendo la qualifica proposta dall’appellante, quella per cui il COGNOME sarebbe stato un mero mandante del committente, non si potrebbe che concludere per la sua negligenza e conseguente responsabilità, in quanto, visto l’esito dei l avori, il controllo e raccordo per cui il COGNOME è compensato, non sono di certo stati diligenti’ ; ‘ Il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme progetto, il capitolato e alle regole della buona tecnica’ (Cass. n. 18285/2016) -prosegue con una serie di richiami alla giurisprudenza di merito e di legittimità e conclude affermando che ‘ la Corte d’Appello ha esteso in automatico al direttore dei lavori la medesima responsabilità dell’appaltatore, supponendo implicitamente che il primo ne dovesse rispondere al pari del secondo, sia pure in ragione del diverso rapporto contrattuale e nonostante la distinzione corrente tra obbligazioni di mezzi del primo e di risultato del secondo ‘.
In particolare, si osserva che la censura relativa all’asserita ‘ estensione in automatico ‘ al direttore dei lavori della responsabilità dell’appaltatore è formulata in maniera apodittica, senza alcun puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, che, anzi, come ricordato dallo stesso ricorrente, ha riconosciuto la responsabilità del professionista, ‘ in quanto, visto l’esito dei lavori, il controllo e raccordo per cui il COGNOME è compensato non sono di certo stati diligenti ‘.
Il quarto motivo è rubricato: ‘ Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, degli artt. 2230, 2236, 2697 c.c., in tema di onere della prova ‘.
4.1. Anche detto motivo è inammissibile.
In primo luogo la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza che ha accertato la responsabilità del COGNOME per negligenza professionale e lo ha condannato al risarcimento dei danni, escludendo che sull ‘ obbligazione risarcitoria del professionista potesse spiegare effetti la transazione intercorsa tra la committente e l’appaltatore.
Inoltre, la censura introduce una questione -quella relativa all’onere della prova del danneggiato -che non è stata esaminata dalla Corte territoriale.
Ebbene, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel ” thema decidendum ” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio ( ex multis , Sez. L, ordinanza n. 18018 del l’ 1/07/2024, Rv. 671850-01).
Il quinto motivo è così rubricato: ‘ Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, dell’art. 1304 c.c., in tema di dichiarazione di voler profittare della transazione occorsa tra creditore e condebitore ‘.
5.1. Anche detto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Il ricorrente, dopo aver affermato che ‘ il Giudice, il quale, riconosciuto esserci stata una transazione tra committente e appaltatore, quindi un risarcimento dei danni, i medesimi per i quali è causa, trae poi conseguenze errate in diritto ‘, ha concluso che ‘ in più piane parole tant’è espressa da parte del ricorrente committente delegato la volontà dichiarata in atti di causa di profittare della
transazione occorsa tra committente e appaltatore, che il Giudice si pronuncia sulla stessa, quindi come può, il medesimo Giudice che ne prende atto, affermarne l’inesistenza e negarne profitto al ricorrente? ‘.
E tuttavia, la censura non contiene alcuno specifico riferimento agli atti processuali nei quali sarebbe contenuta la volontà espressa del COGNOME di voler profittare della transazione intercorsa inter alios .
E un tanto a fronte della chiara affermazione della Corte territoriale, che si legge a pag. 6 della sentenza impugnata : ‘ Non risultano agli atti dichiarazioni dei condebitori solidali di voler profittare della transazione: che, quindi, nei loro confronti è tamquam non esset ‘.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Nulla va disposto sulle spese in favore delle altre parti rimaste intimate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in € 200,00 ed oltre al rimborso forfetario per spese generali, oneri e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 4/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME