SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 55 2026 – N. R.G. 00000074 2024 DEPOSITO MINUTA 26 01 2026 PUBBLICAZIONE 26 01 2026
N. 74/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 74/2024 R.G. posta in decisione all’udienza del
21.01.2026, promossa
DA
(C.F.
), con sede in Casazza, in persona del legale rappresentante P.
rappresentata e difesa dalla’AVV_NOTAIO del foro di Bergamo e AVV_NOTAIO del foro di Brescia ed elettivamente domiciliata in Brescia INDIRIZZO, giusta delega in atti;
pagina 1 di 23
APPELLANTE
OGGETTO:
Responsabilità
professionale
CONTRO
(C.F.
), rappresentato e difeso
C.F.
dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo alla INDIRIZZO, giusta delega rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e riposta in grado di appello;
APPELLATA
NONCHE’ CONTRO
(C.F. ), con sede in Rogno (BG) in persona del legale rappresentante assistita e difesa dalla’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado; P.
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 2735/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo (terza sezione civile) pubblicata in data 15.12.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
V oglia l’adita Corte, in riforma della sentenza appellata e per tutti i motivi in atti, così statuire:
In via principale e nel merito: in forza dei motivi in atti, previo accertamento dell’inadempimento professionale ex contractu del geom. condannarsi quest’ultimo al risarcimento dai danni patiti dalla società appellante,
pari a € 72.917,07, oltre al maggior danno pari a € i 5.259,49 e interessi al 30.9.2022 (da rideterminarsi sino al soddisfo) per € 2.600,84 e così complessivamente € 80.777,40, a cui si aggiunge il danno emergente, pari ad almeno € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
rigettarsi tutte le domande ed eccezioni dedotte ex adverso (ivi incluso l’appello incidentale condizionato proposto in via subordinata dal geom. , in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via alternativa, sempre nel merito: condannarsi a ripetere alla società appellante, ex art. 2033 e 2036 c.c., come dedotto in atti, la somma di € 69.552,00, oltre al maggior danno per € 5.016,76 e a interessi e rivalutazione, dal dovuto al saldo;
sempre in via alternativa, subordinata: condannarsi a ripetere ex art. 2041 c.c. alla società appellante la somma di € 69.552,00;
sempre in via alternativa e di ulteriore subordine: condannarsi a ripetere alla società appellante quantomeno € 17.533,16, oltre al maggior danno e interessi e rivalutazione – a far data dal pagamento o, se la Corte ravvisasse la buona fede dell’appaltatrice, dal momento della domanda – o, come sopra, ex art. 2041 c.c., solo la somma capitale di euro 69.552;
in via istruttoria: si insiste per l’ammissione della prova orale, per interpello (del geom. e per testi (da escutersi anche a prova contraria nel denegato caso di ammissione dei capitoli avversari), sulle circostanze capitolate nella memoria istruttoria del 21.4.2023, qui da intendersi integralmente
ritrascritte;
-si insiste altresì perché venga ammessa c.t.u., volta alla verifica dell’esattezza delle conclusioni raggiunte dal tecnico di parte nella relazione versata in causa sub doc. 26, nonché all’individuazione degli effettivi millesimi di proprietà della società appellante; oltre che a confermare la correttezza del quantum da ripetere ad così come risultante dalla stessa relazione, nonché dal conteggio di cui a pag. 13 dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado;
si insiste inoltre affinché, previa ogni opportuna declaratoria, sia ammessa ai sensi degli artt. 153, secondo comma, e 345, terzo comma, c.p.c. la produzione dei documenti sopravvenuti sub e) di cui all’istanza del 23.10.2024 e sub docc. f) e g) di cui all’istanza del 19.11.2025;
In ogni caso: spese legali e compenso professionale – determinato, con riguardo alla presente impugnazione, anche ai sensi dell’art. 4, c. 1 bis, D.M. 10.3.2014 n. 55 e s.m.i. – di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
Per parte appellata
Voglia la Corte d’Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via principale: rigettare l’appello e confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dall’affermazione del giudice di prime cure dovesse derivare a qualsiasi titolo la responsabilità contrattuale del geom. si chiede l’accoglimento dell’appello incidentale e conseguente
rigetto dell’appello principale;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenza per il doppio grado di giudizio.
Per parte appellata
Respingere le istanze di remissione in termini depositate da parte appellante in data 23 ottobre 2024 e 19 novembre 2025;
D ichiarare l’appello inammissibile per quanto riguarda i motivi rivolti contro la ;
Respingere il gravame con conferma della sentenza appellata, con condanna alla refusione delle spese di costituzione nel presente appello a carico dell’appellante.
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dall’appellante per le motivazioni eccepite in sede di deposito di memoria 183 nr. 3 cpc di questa difesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 02.11.2022
conveniva in giudizio il geom.
esponendo:
– che la deducente, avente quale oggetto sociale l’acquisto, la vendita, la permuta o costruzione di immobili civili e industriali, era proprietaria di terreni che agli inizi degli anni ’90 erano stati inseriti nel P.L.U. (Piano di Lottizzazione d’Ufficio) industriale ‘ Drione ‘ del Comune di Casazza approvato con le delibere n. 36 del 28.09.1992 e n. 7 del 19.02.1993;
che, con successiva delibera n. 233 del 31.07.1996, il Comune di Casazza aveva suddiviso il piano in cinque lotti funzionali ‘A -B-C-DE’ e la comparente partecipava alla lottizzazione con terreni siti nel comparto C (con una superficie lorda di pavimento di mq. 7.000, e nei comparti B e D con una superficie lorda di pavimento di mq. 19.505;
che i lottizzanti avevano affidato la progettazione e la direzione dei lavori di urbanizzazione al geom. mentre l’appalto pe r l ‘esecuzione delle pere di urbanizzazione relative ai comparti B e D era stato affidato dai lottizzanti a per l’importo finale di € 883.793,74 oltre i.v.a.;
che il pagamento delle opere era stato suddiviso tra i lottizzanti tramite apposita tabella millesimale predisposta dal geom. e all’esito della contabilità finale l’ammontare delle opere di urbanizzazione era risultato pari ad € 927.406,79;
-che nell’anno 2008, senza alcuna autorizzazione, il geom. aveva deciso di modificare il perimetro del P.L.U. comparto B/D andando a includere anche terreni della società RAGIONE_SOCIALE , proprietaria di fondi posti al limite del vincolo archeologico, e, a seguito di detta operazione, aveva addebitato ai lottizzanti il costo di cessione di un ‘ area privata adibita a strada e le spese di urbanizzazione;
che la società deducente aveva iniziato a palesare i suoi dubbi in ordine all ‘esattezza delle tabelle millesimali, ma aveva emesso a suo carico la fattura a saldo di € 47.796,17, non pagata, da cui era scaturito un
contenzioso definito con due accordi transattivi della primavera del 2014:
che con varie comunicazioni del 26.06.2012, del 25.07.2014 e del 27.04.2015 l’esponente aveva denunciato al a e al geom. gli errori commessi da quest’ultimo nella redazione delle tabelle millesimali per la ripartizione dei costi delle opere di urbanizzazioni tra i lottizzanti e nella riperimetrazione del P.L.U.
Tanto premesso in fatto, allegava che, a mezzo di perizia di parte redatta dall’arch . , aveva acclarato di avere corrisposto un esborso maggiore di quello dovuto per le opere di urbanizzazione del piano ‘Drione’ comp. B -D a causa degli errori commessi dal direttore dei lavori e progettista sia nella redazione delle tabelle millesimali per avere aumentato le S.L.P. dei lotti di sua proprietà attribuendole una quota millesimale superiore di 54,60 millesimi e sia per avere variato il perimetro del P.L.U., senza il consenso dei lottizzanti, e aggiunto ai costi delle opere di urbanizzazione del comparto B/D anche quelli una strada privata già esistente, in precedenza realizzata da
La società attrice chiedeva, previo accertamento della responsabilità professionale di , la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni da essa patiti che quantificava in € 110.777,40, oltre interessi e rivalutazione; in via alternativa, chiedeva la condanna di alla restituzione la somma di € 69.552,00, oltre il maggior danno per € 5.106,76, per indebito oggettivo e soggettivo ex art. 2033 e 2036 c.c. o, in subordine, per
arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
Si costituiva che eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva in quanto era totalmente estraneo alla redazione delle tabelle millesimali che erano state di esclusiva competenza del e, in ogni caso, la prescrizione dell’azione di risarcimento danni; contestava tutto quanto dedotto da controparte e chiedeva il rigetto delle domande attoree, allegando di avere utilizzato le tabelle millesimali redatte e approvate dal Comune di Casazza, e mai impugnate dalla società attrice, e di avere realizzato la strada, di cui controparte lamentava i costi di urbanizzazione, dopo avere chiesto al Comune di Casazza l’ autorizzazione in variante con premesso di costruire n. 19/2009 del 24/05/2010, e tanto a fronte dell’impossibilità di realizzare la strada originariamente prevista dal P .L.U. in conseguenza del vincolo archeologico imposto dalla Sovraintendenza.
Si costituiva altresì che eccepiva l’esistenza di un giudicato costituito dal decreto ingiuntivo n. 84/2011 del Tribunale di Bergamo da essa richiesto nei confronti della società attrice, e non opposto da quest’ultima; affermava che non sussisteva alcun indebito poiché in forza del contratto di appalto stipulato con i lottizzanti, aveva diritto a percepire l’intero corrispettivo per le opere eseguite a prescindere dalle quote di partecipazione dei vari lottizzanti o da un ‘ errata contabilizzazione di opere ritenute estranee al contratto; osservava, che le tabelle millesimali, così come la strada realizzata nel margine nord del comparto B-D, erano state approvate con atti amministrativi del
mai impugnati dalla società attrice; da ultimo, rilevava che l’intentata azione di arricchimento senza causa era carente del requisito della sussidiarietà.
Il Tribunale, istruita la causa solo documentalmente, rigettava tutte le domande attoree ed accertava che non era sussistente la responsabilità contrattuale di in quanto non gli era stato mai conferito l’incarico di redigere le tabelle millesimali, né con la lettera di incarico professionale del 27.02.2002 né con accordi successivi, neanche per fatti concludenti, con i lottizzanti; inoltre, accertava l’insussistenza di un indebito ex art. 2033 e 2036 c.c. di stante l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo n. 84/2011, non opposto da parte attrice, e il riconoscimento di debito da parte di per effetto degli accordi transattivi del 2012 e 2014.
Il primo giudice negava anche la fondatezza dell’azione arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. in quanto le somme richieste erano ‘relative ad opere effettivamente svolte e quantificate senza contestazione specifica (la contestazione riguarda infatti solo la modalità di ripartizione tra i lottizzanti) e che con l’omessa opposizione e l’accordo per il pagamento la stessa attrice ne ha riconosciuto la spettanza’ .
Secondo il Tribunale era prescritta l’azione di risarcimento danno per responsabilità extracontrattuale, in quanto a seguito della lettera del 26.06.2012 inviata dal liquidatore non risultava alcun altro atto di messa in mora da parte attrice al convenuto
La sentenza era gravata da
,
cui resistevano Giudici e , che proponeva appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale.
Alla prima udienza le parti discutevano la causa e quindi la stessa era differita all’udienza del 21.01.2026 ex art. 352 c.p.c., previa concessione dei termini ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi. Con istanza del 19.11.2025 parte appellante chiedeva di essere rimessa in termini per poter produrre la consulenza, depositata nell’ambito del procedimento n. 375/2023 R.G. innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, recepita nella sentenza n. 481/2025 del 6.10.2025 della stessa Commissione Provinciale Tributaria di cui era parimenti chiesta l’acquisizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’appellante principale
censura la decisione per omessa valutazione delle risultanze documentali in merito al conferimento a dell’incarico di predisporre le tabelle millesimali. Trattasi, a suo dire, di un ‘ obbligazione contrattuale connaturale al più ampio incarico di direttore e progettista dei lavori conferito con la lettera del 27.02.2002, dalla quale si evince che il progettista e direttore dei lavori doveva provvedere ‘alla liquidazione dei lavori, ossia alla liquidazione dei quantitativi e della misure delle forniture e delle misure delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali’ , ossia
alla redazione di un prospetto di riparto dei costi tra i lottizzanti da effettuarsi tramite la verifica e la rettifica delle preesistenti ‘tabelle millesimali’. Afferma che tanto trova conferma nella stessa relazione tecnica del 20.11.2009 redatta da laddove quest’ultimo afferma di avere ricalcolato la tabella millesimale per ripartire i costi tra i vari lottizzanti in seguito all’inserimento del nuovo lottizzante G.T.G. ed allega che ulteriore conferma è data anche dalla comunicazione del 12.11.2019 del laddove è affermato che l’eventuale revisione delle tabelle millesimale doveva ‘essere messa in opera’ da parte del direttore dei lavori .
Con il secondo motivo di appello l’appellante lamenta che il primo giudice ha travisato i fatti e le emergenze processuali laddove ha ritenuto inesistente un accordo per fatti concludenti tra e i lottizzanti per la modifica delle tabelle millesimali. Sostiene che la mancata ratifica dell’operato di non può essere desunta dall’avvenuta contestazione nel 2008 poiché quest’ultima riguardava uno solo degli errori professionali (ossia la modifica del perimetro del P.L.U.) contestati al geometra. COGNOME l’errata sussunzione della fattispecie nell’ambito della responsabilità extracontrattuale e la prescrizione dell’azione di risarcimento danni a fronte degli atti interruttivi prodotti.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta l’omessa pronuncia sulla responsabilità del convenuto per l’errore nella redazione delle tabelle millesimali, riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado e le istanze istruttorie non ammesse dal Tribunale.
Con il quarto motivo di appello l’appellante lamenta l’omessa pronuncia sulla responsabilità del progettista per l’errore commesso nella riperimetrazione del P.L.U., riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado e le istanze istruttorie non ammesse dal Tribunale.
Con il quinto motivo di appello ripropone le argomentazioni in diritto afferenti alla responsabilità professionale ex art. 1176 e 2236 c.c. del convenuto
Con il sesto motivo censura la sentenza per avere il Tribunale erroneamente rigettato la domanda di arricchimento senza causa svolta nei confronti di per l’intervenuto giudicato a fronte della la mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 84/2011 e del riconoscimento del debito per effetto degli accordi transattivi del 2012 e 2014. Afferma che, secondo la Suprema Corte, l’azione di arricchimento senza causa può essere esercitata unicamente nei casi in cui si forma un giudicato e che proprio gli accordi raggiunti nella primavera del 2024 e il successivo pagamento del saldo da parte della società appellante, con conseguente cancellazione dell’ipoteca iscritta da costituiscono il momento in cui la fattispecie dell’ingiustificato arricchimento ha avuto luogo. Aggiunge, inoltre, che solo nel 2015, dopo avere incaricato un proprio tecnico di fiducia, ha avuto piena conoscenza degli errori commessi dal progettista e direttore dei lavori.
Con il settimo motivo lamenta l’omesso esame della domanda di arricchimento senza causa svolta in via alternativa e subordinata nei confronti di
pagina 12 di 23
per la restituzione della quota versata per la ‘presunta’ realizzazione della strada già presente in loco .
Con l’unico motivo l’appellante incidentale condizionato il geom. censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che ‘… pur non essendo chiaramente esplicitato che la modifica della predetta tabella era stata effettuata dallo stesso convenuto, tale imputazione può desumersi dal silenzio in merito ad altro autore e dall’allegazione della stessa relazione tecnica del geometra …’ in quanto detta circostanza è stata decisamente negata e mai è stata fornita la prova del contrario.
Prima di esaminare i motivi di appello occorre dare sommaria contezza dei fatti di causa.
In fatto, è documentato che con delibera n. 36 del 28.09.1992 (doc. 1 appellato il deliberava di adottare il piano di lottizzazione d’ufficio denominato Drione composto dagli allegati, approvando anche le tabelle millesimali redatte dallo RAGIONE_SOCIALE (Tav. 14).
Con successiva delibera n. 233 del 31.07.1996 (doc. 2 appellato , il approvava in via definitiva le tabelle millesimali suddividendo il citato P.L.U. in cinque lotti funzionali ‘A -B-C-DE’ e pure in detta delibera figura la tabella millesimale funzionale alla ripartizione degli oneri.
Con lettera d’incarico professionale del 27.02.2002, i lottizzanti del comparto ‘B -D’ affidavano al geom. l’incarico di progettazione,
pagina 13 di 23
direzione lavori e coordinatore sicurezza per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del PLU Drione comp. ‘B -D’ (doc. 3 appellato , con specifica indicazione delle prestazioni da eseguire, tra cui:
compilazione progetto esecutivo;
compilazione del preventivo particolareggiato;
esecuzione dei particolari costruttivi;
assistenza alle trattative per i contratti ed eventuale compilazione dei capitolati;
direzione e alta sorveglianza dei lavori, con visite periodiche nel numero necessario, a esclusivo giudizio del professionista, emanando le disposizioni e gli ordini per l’attuazione dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive;
accertamento dell’esecuzione dei lavori e assistenza al collaudo nelle successive fasi di avanzamento dei lavori ed al loro completamento;
liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle misure delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.
Inoltre, il committente affidava al professionista altre prestazioni supplementari o accessorie per rilievi, calcoli, assistenza giornaliera ai lavori di costruzione, pratiche al genio civile, frazionamenti per inserimento tipo mappa di strade e parcheggi.
Con contratto di appalto del 27.02.2002 (doc. 4 appellante) i lottizzanti incaricavano resasi aggiudicataria a seguito di licitazione privata, i
pagina 14 di 23
lavori relativi alle opere di urbanizzazione del P.L.U. Drione comparto ‘B -D’.
Con provvedimento del 22.01.2003 il
vietava la realizzazione delle opere di
urbanizzazione del citato piano (realizzazione di una strada, impianti di fognatura, acquedotto, metanodotto, rete elettrica e telefonica, illuminazione pubblica) in un’area del piano soggetta a un vincolo archeologico per la presenza di un insediamento preistorico della tarda età del bronzo.
Le opere di urbanizzazione del P.L.U. erano autorizzate con pratica edilizia 20/2000 e autorizzazione edilizia n. 120/2001 dell’11.06.2002 (doc. 4 appellato e successiva variante con permesso di costruire n. 19/2009 del 24.05.2010 per il comparto B, C e D (doc. 5 appellato .
Le opere di urbanizzazione erano ultimate in data 12.11.2010, come da comunicazione del direttore dei lavori (doc 7 appellato , ed erano collaudate dal geom. come da relazione redatta in data 29.11.2010 (doc. 8 appellato .
In data 23.06.2011, il Comune di Casazza, dopo la conclusione dei lavori rilasciava attestazione, a seguito di domanda del geom. in cui dava atto che dalle tabelle redatte da RAGIONE_SOCIALE, approvate con la già menzionata delibera n. 233 del 31.07.1996, era intervenuta nel P.L.U. Drione Comparto B per una quota millesimale pari a 339,61 e nulla per il comparto D con la conseguenza che, considerando i due comparti unitariamente, la quota riferibile a era pari a 257,40 millesimi.
Con la delibera n. 12 del 3 aprile 2019, il Comune di Casazza approvava la conformazione urbanistica del P.L.U. (doc. 10 appellato , conferendo incarico allo di redigere apposita relazione tecnica sugli atti compiuti, i provvedimenti assunti e le opere realizzate (doc. 11 appellato e in detta relazione al punto 7 era evidenziata ‘ la correttezza delle tabelle millesimali a suo tempo redatte, con gli aggiornamenti derivanti dall’esclusione dal PLU dell’intero comparto ‘E’ e di alcuni altri lotti’ .
Tanto premesso in fatto, i primi cinque motivi di appello, da valutare in via congiunta in quanto in gran parte sovrapponibili, sono nel complesso infondati. Come sopra rammentato, nell’atto introduttivo parte attrice lamentava che il geom. avesse redatto in modo errato le tabelle millesimali in quanto le superfici da considerare per il calcolo dei millesimi di sua spettanza erano solo quelle in concreto edificabili e alla superficie territoriale di ciascun lotto era applicato un indice di edificabilità per ricavare la S.L.P. (superficie lorda di pavimento); che la reale superficie addebitabile a era di mq. 32.315 e non già 37.750; che il geom. aveva cagionato un onere aggiuntivo introducendo nelle opere di urbanizzazione una strada privata già esistente con la conseguenza di un maggior esborso a suo danno per dette condotte pari ad € 72.917,07.
Invero, dagli atti di causa emerge che il professionista geom. sia stato del tutto estraneo alla redazione delle tabelle millesimali in quanto redatte dall’arch.
RAGIONE_SOCIALE e già allegate nella deliberazione del 28.09.1992 del Comune di Casazza con cui era adottato il piano di lottizzazione d’ufficio. Le varie delibere non sono mai state impugnate e la questione delle tabelle è sempre rimasta di competenza del come attestato anche dalla delibera n. 233 del 31.07.1996 in cui il approvava le tabelle per ogni singolo comparto e all’interno di ogni comparto i millesimi da attribuire ad ogni singolo lottizzante -e in effetti compare tra i lottizzanti del solo comparto B.
Ancora con attestazione del 23.06.2011, allorquando già erano sorte le prime contestazioni, il affermava che ‘ dalle tabelle redatte dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE approvate DGC n. 233 del 31.07.1996 la soc. risulta intervenire nel P.L.U. -Comparto B -per una quota millesimale pari a 339,61 riferita al singolo Comparto mentre non appare titolare di alcuna quota nell’ ambito del comparto D ‘.
Significativamente, infatti, nel disciplinare di incarico non figura affatto il compito di redigere le tabelle millesimali o di procedere alla loro modificazione in quanto compito demandato all’autorità amministrativa in sede di approvazione del piano di lottizzazione. Né può essere valorizzato quanto indicato nella relazione tecnica a firma geom. del 20.11.2009 laddove, a pagina 6, fa riferimento ad una tabella millesimale modificata assegnando al nuovo lottizzante la quota di 36,46 millesimi in quanto non si tratta di una vera e propria modifica della tabella in essere, ma del mero recepimento dell’acquirente che aveva acquistato i fondi
pagina 17 di 23
inseriti nel p iano dall’ originario lottizzante
In ogni caso, anche se si volesse ipotizzare che il geom. abbia unilateralmente apportato variazioni alla tabella millesimale -ma in termini rimasti ignoti – resta il dato essenziale che dette (indimostrate) variazioni sono state recepite dall’autorità amministrativa in delibere mai impugnate; non vi prova alcuna che dette variazioni siano frutto di un errore in danno della società attrice avendo lo studio in sede di approvazione della conformazione del P.L.U. avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 3.04.2019 accertato l’ esattezza dei conteggi nel calcolo delle tabelle millesimali (punto 7 della delibera).
In sintesi, si può affermare che non vi è prova alcuna che i lottizzanti abbiano incaricato il geom. di redigere tabelle millesimali afferenti il P.L.U. in commento e, ammesso che il geom. abbia apportato variazioni di propria iniziativa, non esiste prova di un suo inadempimento alla luce dei plurimi riscontri circa la bontà del suo operato in sede amministrativa.
Come già affermato nella sentenza gravata, qualora si volesse ritenere l’ azione di matrice extracontrattuale (peraltro espressamente esclusa dalla stessa appellante) la pretesa sarebbe prescritta in quanto dopo la missiva del liquidatore del 26.06.2012 non risulta altro atto interruttivo sino al 2021.
Solo per completezza di motivazione, osserva la Corte che i documenti di cui parte appellante chiede l’acquisizione in sede di istanza di rimessione in termini sono di formazione successiva e dunque astrattamente acquisibili, ma gli stessi
non hanno alcun rilievo nel presente processo, né possono assumere una qualsiasi valenza interruttiva della prescrizione in quanto non sono diretti al potenziale debitore (trattasi come detto, di una consulenza e di una sentenza emesse in un procedimento tributario avverso avvisi di accertamento di pagamento IMU promosso da ).
Il motivo di appello incidentale condizionato resta assorbito.
Il sesto e il settimo motivo aventi ad oggetto l’ azione di indebito arricchimento rivolte sia al geom. che alla costruttrice in via cumulativa o alternativa sono palesemente infondati.
Come noto, ai fini del rispetto della regola della sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia stata rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante da illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ ordine pubblico (cfr. Cass. 18.10.2024 n. 27008). Orbene, nel caso concreto, si è ampiamente detto che non ha pagato alcuna somma aggiuntiva rispetto al dovuto in quanto le tabelle millesimali utilizzate nel piano erano corrette, ragion per cui siffatta azione è destituita di qualsivoglia fondamento.
L’eventuale illecito extracontrattuale sarebbe prescritto ed ancora una volta l’ azione ex art. 2041 c.c. è inammissibile.
Inoltre, con specifico riguardo alla posizione di è condivisibile la motivazione del primo giudice secondo cui la mancata opposizione al decreto ingiuntivo e i successivi accordi transattivi impediscono l’accoglimento della domanda.
Come noto, ‘ Il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest’ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio’ (Cass. n. 25180 del 19/09/2024).
Il decreto ingiuntivo n. 84/2011 del Tribunale di Bergamo, non opposto dalla società appellante, ha acquisito efficacia di giudicato tanto in ordine al credito azionato relativo alla quota parte dei corrispettivi dovuti per l’esecuzione dei lavori appaltati a ivi inclusi anche quelli relativi alla realizzazione della strada.
La sentenza va, pertanto, confermata.
L’appellante va condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli appellati che si liquidano come da dispositivo, dandosi atto che il compenso per
pagina 20 di 23
la fase istruttoria non è dovuta. Non è dato comprendere il motivo per cui l’AVV_NOTAIO chieda la maggiorazione del compenso avendo assistito una sola persona fisica.
Non esistono ragioni di particolare complessità per discostarsi dai valori medi dei parametri di riferimento.
Ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. 115/2002 a carico dell’appellante principale.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
avverso la sentenza n. 2735/2023, emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione Terza Civile, in data 15/12/2023, così provvede:
-rigetta l’appello principale;
-condanna l’appellante
a
rifondere le spese di lite del grado a e a
che
liquida per ciascuna parte costituita in complessivi € 9.991 (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisoria), oltre esborsi ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
-dà atto che ricorrono i presupposti per l’applicazione ex art. 13, comma 1 -quater , DPR 115/2002 a carico dell’appellante
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21.01.2026
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME