Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2345 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2345 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9033/2025 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
e
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 453/2025 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata l’11/3/2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 11/3/2025, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME al risarcimento dei danni subiti da NOME COGNOME in conseguenza dell’inadempimento, da parte dei convenuti, dei propri obblighi professionali connessi agli incarichi, rispettivamente, di direttore dei lavori e di autore della progettazione dei calcoli delle cerchiatura sulle demolizioni edilizie, per avere questi ultimi illecitamente differito l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento di proprietà del COGNOME rendendosi responsabili, il COGNOME, di errori nella redazione del progetto allo stesso affidato e, il COGNOME, dell’omessa vigilanza sui lavori di esecuzione del progetto;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato la mancata impugnazione, da parte del COGNOME, della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva accertato la responsabilità di quest’ultimo nell’errata redazione del progetto strutturale allo stesso affidato, con la conseguente definitività di detta attestazione, a sua volta idonea a giustificare l’entità del risarcimento del danno correttamente liquidato dal giudice di primo grado;
sotto altro profilo, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha accertato la responsabilità professionale del COGNOME, il quale, nell’espletamento del proprio incarico di direttori dei lavori, avrebbe avuto il preciso obbligo di controllare e di verificare che l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento dell’attore non si discostasse dalle previsioni progettuali (ove conformi a legge), senza fare affidamento sulle sole rassicurazioni altrui;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di sei motivi di impugnazione;
NOME COGNOME resiste alle due impugnazioni con due distinti controricorsi;
tutte le parti hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo del ricorso principale, NOME COGNOME censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 n. 4 e 246 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di dettare alcuna motivazione sulla ritenuta inattendibilità dei testimoni assunti nel corso del giudizio, e per aver elaborato, al riguardo, un discorso giustificativo manifestamente contraddittorio, in particolare riguardo alla deposizione dei testi NOME e NOME COGNOME, giudicati inattendibili in quanto non disinteressati nella vicenda processuale in relazione alla quale hanno deposto;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia spiegato, sulla base di un discorso logicamente coerente e pienamente idoneo a rendere conto dell’ iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione, le ragioni della ritenuta inattendibilità dei testimoni assunti nel corso del giudizio, avendo individuato gli stessi come portatori di interessi personali idonei a compromettere la relativa neutralità rispetto all’oggetto del giudizio;
in particolare, la corte territoriale ha affermato che « fermo restando che, come già rilevato a proposito dell’appello di COGNOME, si può ragionevolmente dubitare dell’affidabilità delle testimonianze degli appaltatori NOME e NOME COGNOME (padre e figlio), considerato che NOME COGNOME, quale legale rappresentante dell’impresa appaltatrice RAGIONE_SOCIALE, è stato imputato nel medesimo procedimento penale che ha visto imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME e che trattasi, dunque, di soggetti non disinteressati nella vicenda, dalle dichiarazioni dei due testi emerge in ogni caso la responsabilità del DL COGNOME, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante » (cfr. pagg. 16-17 della sentenza impugnata);
ciò posto, al di là della questione relativa al rilevato difetto di neutralità dei due testimoni, secondo la corte territoriale le deposizioni rese da questi ultimi avevano lasciato emergere la decisiva circostanza costituita dall’avvenuta disponibilità del COGNOME a procedere con i lavori sulla base delle sole rassicurazioni fornite dal RAGIONE_SOCIALE e dal COGNOME, rinunciando a provvedere a una personale verifica della legittimità e, dunque, della possibilità giuridica di procedere a quella prosecuzione dei lavori;
si tratta di un discorso giustificativo che, lungi dal legittimarne la critica sul piano dei contenuti (ossia sulla condivisibilità o meno del giudizio di neutralità o di attendibilità dei testi, che appartiene, indefettibilmente, alla discrezionalità valutativa del giudice di merito), appare del tutto idoneo a render conto della screditata considerazione delle dichiarazioni rese da tali testi e, comunque, dell’idoneità di tali dichiarazioni a confermare la responsabilità del COGNOME, sulla base di presupposti logicamente inappuntabili e giuridicamente corretti;
con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso tra le parti, nonché per violazione e falsa applicazione di legge (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato di esaminare la circostanza di fatto consistita nel comportamento del COGNOME che, in modo fraudolento e doloso, ebbe a provocare le conseguenze da cui derivarono i danni illegittimamente imputati a carico dell’odierno istante;
il motivo è inammissibile;
dev’essere in primo luogo rilevata l’inammissibilità della censura in esame sul presupposto dell’avvenuta conferma della sentenza di primo grado sulla base delle medesime ragioni, inerenti alle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisione impugnata, sì che l’evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. deve ritenersi non consentita, trovando applicazione al riguardo il divieto di cui all’art. 348 –
ter c.p.c. (disposizione che ha trovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introAVV_NOTAIOo dal d.lgs. n.149 del 2022), ai sensi del quale, in presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 360 c.p.c.;
sotto altro profilo, l’inammissibilità del motivo in esame discende dal relativo difetto di incidenza ai fini della decisione, poiché la corte territoriale (lungi dal trascurarne l’esame) ha sottolineato l’assoluta irrilevanza della circostanza costituita dal comportamento del COGNOME sul piano della valutazione dell’adempimento degli obblighi professionali del direttore dei lavori, evidenziando come il COGNOME, nell’assolvimento dei propri doveri, non avrebbe mai potuto (e dovuto) attribuire alcun ruolo a tale comportamento del committente, e solo colpevolmente si fece indurre a trascurare il valore assorbente del dovere di uniformare il proprio comportamento alle norme legislative e regolamentari pertinenti, e a quanto previsto dai provvedimenti amministrativi di carattere autorizzativo, nella specie (all’epoca) non ancora rilasciati;
da qui l’inammissibilità dell’evocazione del vizio di violazione di legge in presenza di una critica piuttosto rivolta ai contenuti motivazionali del provvedimento impugnato, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
con il terzo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente proceduto all’apprezzamento delle risultanze istruttorie complessivamente acquisite al giudizio, con particolare riguardo alla valutazione del ruolo contrattualmente assunto dal COGNOME in relazione all’opera di ristrutturazione dell’appartamento dell’attore e al comportamento fraudolento di quest’ultimo;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02);
nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria aAVV_NOTAIOata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.) si è limitato a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;
con il quarto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e segg. c.c., con particolare
riguardo all’art. 1662 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare gli specifici ruoli e gli attributi giuridici di ciascun protagonista della vicenda oggetto dell’odierno esame, pervenendo erroneamente al riconoscimento della responsabilità contrattuale del COGNOME, senza approfondire il ruolo determinante assunto, sul comportamento di quest’ultimo, dall’azione del committente;
il motivo è inammissibile;
ferma l’inammissibilità dell’evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (non consentito -come già in precedenza rilevato – in presenza di una doppia decisione conforme di merito relativa alla valutazione dei fatti di causa), varrà sottolineare come, con riguardo alla contestazione del vizio di violazione di legge, il ricorrente -lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate -si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo ;
ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi;
con il quinto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione inesistente o contraddittoria con riguardo al giudizio di irrilevanza della sentenza assolutoria del COGNOME pronunciata in sede penale in relazione alla vicenda oggetto dell’odierno esame, trascurando il dato decisivo costituito dal comportamento fraudolento del committente quale causa unica degli eventi illeciti e dannosi concretamente provocati;
il motivo è infondato;
ferma, anche in relazione alla censura in esame, l’inammissibilità dell’evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (non consentito come già in precedenza rilevato – in presenza di una doppia decisione conforme di merito relativa alla valutazione dei fatti di causa), varrà sottolineare come la critica avanzata dal COGNOME nei confronti della motivazione dettata dal giudice a quo (con riguardo al giudizio di irrilevanza della sentenza assolutoria pronunciata in sede penale) sia del tutto priva di fondamento, avendo la corte territoriale spiegato, sulla base di un discorso logicamente coerente e pienamente idoneo a rendere conto dell’ iter logico-giuridico seguito, le ragioni della ritenuta irrilevanza della sentenza penale assolutoria;
in particolare, la corte territoriale ha affermato che « a differenza di quanto sostenuto dall’appellante , il primo giudice ha ampiamente motivato l’inefficacia in sede civile dell’assoluzione di COGNOME in sede penale, osservando correttamente che il fatto che COGNOME sia stato assolto ‘perché il fatto non costituisce reato’ in quanto ‘L’assenza del dolo del reato contestato impedisce la configurazione del reato stesso’ (cfr. sentenza penale, pag. 2) non ne esclude, una volta accertata la sua responsabilità per colpa -come è avvenuto nel caso di specie -, la condanna al risarcimento del danno in sede civile, poiché ai fini civilistici non è
necessario il dolo ma è sufficiente la colpa » (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata);
si tratta di un discorso giustificativo che, lungi dal legittimarne la critica sul piano dei contenuti, appare del tutto idoneo a render conto delle ragioni della totale irrilevanza dell’assoluzione in sede penale del COGNOME, sulla base di presupposti logicamente inappuntabili e giuridicamente corretti;
con il sesto motivo, il ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata per omessa e contraddittoria motivazione, nonché per violazione della legge processuale (in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente escluso, sulla base di un discorso giustificativo inesistente o quantomeno contraddittorio, che la quantificazione, operata dal COGNOME in sede stragiudiziale, dell’entità dei danni subiti non integrasse gli estremi di un riconoscimento confessorio tale da limitare, a tale entità, l’importo dei danni legittimamente liquidabili in suo favore;
il motivo è inammissibile;
ferma, ancora una volta, l’inammissibilità dell’evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (non consentito come già in precedenza rilevato – in presenza di una doppia decisione conforme di merito relativa alla valutazione dei fatti di causa), osserva il Collegio come la critica avanzata dal ricorrente nei confronti della motivazione elaborata dal giudice d’appello (con riguardo alla mancata interpretazione delle dichiarazioni rese stragiudiziale dal COGNOME alla stregua di un riconoscimento confessorio) sia stata inammissibilmente articolata dall’odierno istante;
al riguardo, la corte territoriale ha affermato doversi rilevare « l’assoluta irrilevanza » della circostanza costituita dall’avvenuta richiesta, in via stragiudiziale, da parte del COGNOME, del « risarcimento di una somma inferiore rispetto a quella successivamente azionata in giudizio »,
« non potendo ritenersi che il primo giudice fosse in alcun modo vincolato dalla quantificazione dei danni operata inizialmente dall’allora attore in via stragiudiziale a mezzo di una raccomandata non avente peraltro alcun valore confessorio » (cfr. pagg. 13-14 della sentenza impugnata richiamate nella pag. 21 della stessa sentenza);
ciò posto, al fine di confutare la valutazione volta ad escludere la natura confessoria della raccomandata inviata dal COGNOME, l’odierno istante avrebbe dovuto evocare, al fine di mantenere la propria argomentazione critica sul piano della legittimità del provvedimento contestato, l’eventuale violazione dei canoni legali di ermeneutica che presiedono all’interpretazione degli atti negoziali;
al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.;
in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente deAVV_NOTAIOa con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);
nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad orientare l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso un’analitica prospettazione della ravvisata violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura
interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;
con il primo motivo del ricorso incidentale, NOME COGNOME censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 d.l. n. 132 del 12.9.2014 (in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 C.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente rigettato, sulla base di una motivazione contraddittoria e illogica, l’eccezione di improcedibilità dell’azione proposta dal COGNOME (tempestivamente sollevata dall’odierno istante sin dal giudizio di primo grado), avendo l’attore omesso di avanzare la propria domanda entro il termine di 30 giorni (previsto dall’art. 8 del d.l. n. 132/2014) decorrente dalla data della mancata accettazione dell’invito alla negoziazione recapitato al RAGIONE_SOCIALE il 20/7/2016;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, con riguardo alla questione posta dalla censura in esame, la corte territoriale abbia rilevato l’avvenuta reiterazione, in sede di appello, da parte del COGNOME, dell’eccezione di improcedibilità dell’azione giudiziale esperita dall’allora attore COGNOME, sul presupposto che, una volta fallita la negoziazione assistita per mancata adesione delle parti invitate, il COGNOME avrebbe dovuto proporre domanda giudiziale entro il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 8 d.l. 132/2014, decorrente dal rifiuto dell’invito alla negoziazione assistita;
nel disattendere tale doglianza, il giudice d’appello ha correttamente sottolineato come la norma invocata dall’appellante, « lungi dall’introdurre un termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale nell’ipotesi di fallimento della procedura di negoziazione assistita, si limita a prevedere che, se l’esercizio dell’azione giudiziale soggiace ex lege ad un termine di decadenza, tale decadenza è impedita, per una sola volta, dal momento della comunicazione dell’invito a concludere la convenzione di
negoziazione assistita; se poi la controparte rifiuta l’invito, l’attore ha l’onere di esperire l’azione giudiziale entro il medesimo termine di decadenza previsto dalla legge, il cui dies a quo è rappresentato in questo caso dal rifiuto dell’invito. Il termine di decadenza previsto per legge di cui si discute nulla ha a che vedere con il termine di trenta giorni previsto dall’art. 4 d.l. 132/2014 per la risposta all’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita e decorrente dal momento della ricezione dell’invito » (cfr. pag. 10 della sentenza d’appello);
l’interpretazione che il giudice a quo ha attribuito alla norma richiamata deve ritenersi corretta: secondo il testo dell’art. 8 del d.l. n. 132 del 12.9.2014, infatti, « dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati »;
dal testo di tale norma non risulta in alcun modo che la decadenza a cui allude l’odierno istante sia espressamente riferita alla proposizione di qualsivoglia domanda di merito in relazione alla quale è stato avviato il procedimento di negoziazione, bensì alle sole ipotesi di decadenza già previste dalla legge per la proposizione di una domanda di merito (ad es. per le domande aventi ad oggetto l’impugnazione di una delibera condominiale o societaria);
in relazione a tali specifiche domande, la norma in esame stabilisce che la decadenza per la relativa proposizione deve ritenersi impedita (sia pure per una sola volta) dal momento della comunicazione dell’invito a
concludere una convenzione di negoziazione assistita, ovvero dalla sottoscrizione della convenzione;
ciò posto, nel caso in cui l’invito in esame sia stato rifiutato (o non accettato nel termine di cui all’art. 4, comma 1), tali domande giudiziali (già per legge sottoposte a un termine di decadenza) devono essere proposte entro quel medesimo termine di decadenza previsto dalla legge; termine ora decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine, ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati;
resta, viceversa, escluso che, successivamente al rifiuto o alla mancata accettazione nei termini dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita (o dalla sottoscrizione di tale convenzione), la proposizione delle altre domande (già in precedenza non sottoposte dalla legge ad alcun termine di decadenza) possa ritenersi subordinato ad un (preteso) nuovo termine di decadenza, in ipotesi decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nei termini dell’invito concludere una convenzione di negoziazione assistita, o dalla sottoscrizione di tale convenzione, tanto dovendosi escludere anche in ragione del carattere eccezionale delle norme impositive di termini di decadenza per l’esercizio di diritti, come tali non applicabili fuori dai casi espressamente previsti dalla legge;
in forza di tali premesse, dev’essere confermata la correttezza dell’interpretazione fatta propria dal giudice d’appello, con il conseguente rilievo della radicale infondatezza della censura in esame;
con il secondo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, nonché per violazione e falsa applicazione di legge (in relazione all’art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale ignorato i contenuti delle risultanze istruttorie dalle quali era risultata la piena responsabilità del RAGIONE_SOCIALE, attraverso il proprio comportamento, nella causazione dei danni dallo stesso denunciati, e per aver illegittimamente omesso di considerare come
l’attore non avesse comprovato di aver subito alcuna conseguenza dannosa in relazione alla mancata approvazione del progetto redatto dal RAGIONE_SOCIALE, avendo lo stesso attore inAVV_NOTAIOo le maestranze, all’insaputa del RAGIONE_SOCIALE, ad effettuare le modifiche strutturali che avrebbero richiesto l’autorizzazione (non ancora rilasciata) dell’autorità amministrativa competente;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come il giudice d’appello abbia molto chiaramente posto in evidenza la circostanza dell’avvenuta mancata contestazione in appello, da parte del COGNOME, dell’autonoma ratio decidendi posta dal primo giudice a fondamento dell’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dal COGNOME, ovvero la circostanza costituita dalla responsabilità giuridica del COGNOME determinata dall’errata redazione del progetto strutturale allo stesso affidato dall’originario attore;
al riguardo, la corte territoriale ha espressamente affermato che « l’appellante non si è reso conto che la sua condanna decisa dal Tribunale è fondata su due diverse ed autonome rationes decidendi: infatti anzitutto il giudice ha ritenuto che il COGNOME fosse responsabile per la incompleta e difettosa progettazione strutturale dell’opera e poi, ad abundantiam (‘Già questo basterebbe a ritenere fondata la domanda attrice nei confronti del convenuto COGNOME‘) ha anche ritenuto che si fossero verificate difformità esecutive dal progetto strutturale che era stato depositato presso il RAGIONE_SOCIALE Civile, difformità che il COGNOME avrebbe dovuto impedire e non ha impedito . Orbene, tutto il motivo di appello è imperniato nel confutare questa seconda ratio decidendi, non avendo l’appellante speso una sola parola per contrastare il giudizio di responsabilità professionale derivante dalla carente e difettosa progettazione strutturale (su cui ovviamente non può avere in alcun modo influito la concreta conAVV_NOTAIOa del COGNOME), quindi il motivo di appello è radicalmente inammissibile » (cfr. pag. 12 della sentenza d’appello);
da tali premesse discende che la questione della responsabilità risarcitoria del COGNOME nei confronti del COGNOME (in quanto dettata dalla carente e difettosa progettazione strutturale) deve ritenersi coperta da giudicato interno;
l’odierna censura, nella misura in cui è volta a sovvertire tale definitivo accertamento di responsabilità deve ritenersi, pertanto, inammissibile;
parimenti inammissibili devono ritenersi le doglianze dell’odierno istante volte a ridiscutere la decisione del primo giudice in relazione alla quantificazione del danno (al di fuori della questione relativa all’interpretazione della natura confessoria della raccomandata inviata dal COGNOME in sede stragiudiziale, già devoluta in appello), non avendo l’odierno ricorrente comprovato di avere contestato in appello la quantificazione del danno (ovviamente al di fuori di quella questione interpretativa) così come operato dal giudice di primo grado;
la mancata contestazione in appello della quantificazione del danno operato dal giudice di primo grado era, peraltro, già stata messa in evidenza dalla corte territoriale, nella parte in cui ha sottolineato come il primo giudice avesse « condivisibilmente quantificato i danni patrimoniali subiti da COGNOME a causa dell’inadempimento dei professionisti COGNOME e RAGIONE_SOCIALE nella somma pari alle spese che RAGIONE_SOCIALE ha documentalmente provato in giudizio di aver sostenuto a causa della sospensione dei lavori e della conseguente dilatazione dei tempi occorrenti per la ristrutturazione dell’appartamento nel quale egli doveva trasferire la sua residenza. Ciò posto, l’appellante, lungi dal censurare specificamente le suddette voci di spesa, si è limitato ad allegare che COGNOME aveva chiesto in via stragiudiziale il risarcimento di una somma inferiore rispetto a quella successivamente azionata in giudizio dallo stesso. Deve rilevarsi, tuttavia, l’assoluta irrilevanza di tale circostanza, non potendo ritenersi che il primo giudice fosse in alcun modo vincolato dalla quantificazione dei danni operata inizialmente dall’allora attore in via stragiudiziale a mezzo di una
raccomandata non avente peraltro alcun valore confessorio. La gravata sentenza merita dunque conferma anche in punto di quantum» (cfr. pagg. 1314 della sentenza d’appello);
con il terzo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente apprezzato il contenuto delle risultanze istruttorie, dalle quali era palesemente emersa la natura fraudolenta del comportamento del COGNOME, con particolare riguardo all’avvenuta falsa comunicazione alle maestranze (rimasta ignota all’odierno istante) dell’avvenuto rilascio dei permessi necessari per la prosecuzione dei lavori;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la censura in esame, l’odierno ricorrente incidentale torni a contestare le questioni relative alla propria responsabilità contrattuale e (in ipotesi) all’entità del risarcimento del danno (al di fuori della questione relativa all’interpretazione in chiave confessoria della raccomandata inviata in sede stragiudiziale dal RAGIONE_SOCIALE): questioni, tutte, già coperte da giudicato interno;
varrà peraltro evidenziare l’ulteriore ragione di inammissibilità della censura in esame, essendosi il ricorrente spinto a prospettare una rilettura nel merito dei mezzi di prova e dei fatti di causa, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
con il quarto motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per omessa e/o contraddittoria motivazione, dolendosi altresì della nullità della stessa sentenza per omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo controverso, nonché infine per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2730 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale determinato il danno riconosciuto in favore dell’attore in misura contrastante con i contenuti delle risultanze istruttorie, omettendo inoltre illegittimamente di riconoscere natura
confessoria alla quantificazione stragiudiziale del danno operata dallo stesso COGNOME;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la questione relativa alla pretesa erroneità nella determinazione dell’entità del risarcimento del danno (laddove avanzata per ragioni diverse dal tema avente ad oggetto l’interpretazione in chiave confessoria della raccomandata inviata in sede stragiudiziale dal RAGIONE_SOCIALE) deve ritenersi inammissibile, trattandosi di una questione coperta da giudicato interno;
quanto al tema relativo all’omessa interpretazione in chiave confessoria della raccomandata inviata in sede stragiudiziale dal COGNOME, varrà sottolineare (riprendendo quanto già evidenziato a proposito della decisione del sesto motivo del ricorso principale del COGNOME) come, al fine di confutare la valutazione volta ad escludere la natura confessoria della raccomandata inviata dal COGNOME, l’odierno istante avrebbe dovuto evocare l’eventuale violazione dei canoni legali di ermeneutica che presiedono all’interpretazione degli atti negoziali;
solo nel quadro di questa prospettiva, infatti, il ricorrente avrebbe potuto sottoporre alla Corte di cassazione l’esame volto ad accreditare l’ipotesi dell’eventuale illegittimità del provvedimento impugnato: diversamente, limitandosi a contestare in modo generico l’interpretazione in chiave ‘non -confessoria’ della raccomandata del COGNOME (così come fatta propria dal tribunale e dal giudice d’appello), l’odierno istante si è spinto alla prospettazione di una mera rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, ancora una volta sulla base di un’impostazione critica non consentita in questa sede;
con il quinto motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli art. 115, co. 1, 163, co. 3, n. 5, 230, 244, 342, 346 e 359 c.p.c., dolendosi della nullità della sentenza e del procedimento (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.),
per avere la corte territoriale illegittimamente dichiarato inammissibili le istanze istruttorie reiterate dall’odierno istante;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come – al di là di ogni altra, pur riconoscibile, ragione di inammissibilità (prima fra tutte, l’avvenuta motivazione, da parte del giudice a quo , della ritenuta inammissibilità delle istanze istruttorie avanzata dal COGNOME sulla base di un discorso giustificativo logicamente congruo e giuridicamente corretto) – una volta esclusa l’ammissibilità della contestazione in questa sede della responsabilità contrattuale del COGNOME e dell’entità del risarcimento dallo stesso dovuto (in ragione dell’intervenuto giudicato interno), deve ritenersi del tutto irrilevante ogni ulteriore censura volta a considerare criticamente i contenuti dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice d’appello in relazione a tali questioni di merito;
con il sesto motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per omessa e/o contraddittoria motivazione, nonché per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente disatteso, sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, il motivo di appello proposto dal COGNOME con riguardo all’integrale imposizione, a carico dei convenuti, dell’onere di rimborso delle spese del giudizio, nonostante l’accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria originariamente avanzata dal RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato l’avvenuta richiesta, da parte del COGNOME, « a titolo di danni non patrimoniali la somma di € 4.000,00, pari neanche a 1/5 di quella chiesta dal medesimo -e riconosciutagli -a titolo di danni patrimoniali (€ 21.546,94). Di conseguenza, il capo di cui si discute è stato condivisibilmente ritenuto dal primo giudice ininfluente ai fini
dell’individuazione della soccombenza complessiva, anche tenuto conto della semplicità dell’accertamento svolto dallo stesso giudice per valutare tale capo di domanda rispetto a quello necessario per valutare la sussistenza della responsabilità professionale dei professionisti e i conseguenti danni patrimoniali. Ne discende la conferma dell’impugnata sentenza anche in punto di spese di lite » (cfr. pag. 15 della sentenza d’appello);
ciò posto – al di là delle valutazioni operate in iure dal giudice d’appello, in ordine all’eventuale sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della reciprocità della soccombenza -varrà considerare come, nel caso si specie (in cui la reciprocità della soccombenza è stata comunque espressamente negata, sulla base di una motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta), debba trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se aAVV_NOTAIOata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 -01 e successive conformi);
sulla base di tale premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure avanzate con entrambi i ricorsi, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove
dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Condanna NOME COGNOME al rimborso, in favore di NOME COGNOME, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Condanna NOME COGNOME al rimborso, in favore di NOME COGNOME, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 28 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME