Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17345 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22597/2021 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (EMAIL);
– controricorrente –
e
STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI ASSOCIATI DI RAG. NOME COGNOME E DOTT. NOME COGNOME COGNOME; NOME COGNOME;
-intimati –
avverso la sentenza n. 1502/2021 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 10/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 10/06/2021, la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato lo RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME al risarcimento dei danni subiti dalla RAGIONE_SOCIALE in conseguenza dell’inadempimento, da parte dello studio professionale avversario, del contratto d’opera professionale concluso tra le parti;
con la stessa decisione, la corte territoriale ha condannato RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne l’indicato studio professionale di quanto da quest’ultimo dovuto in favore di RAGIONE_SOCIALE, al netto della franchigia convenuta;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la responsabilità dello studio professionale convenuto discendesse dalla mancata acquisizione, dalla cliente, delle informazioni indispensabili al fine di assolvere in modo corretto e sicuro al mandato allo stesso affidato dalla committente, essendosi lo studio professionale nella specie sottratto al dovere di assumere tutte le informazioni indispensabili circa le caratteristiche dei macchinari utilizzati nell’impresa gestita dalla società committente (ivi compresi quelli nei quali venivano utilizzati oli lubrificanti assoggettati a imposizioni fiscale), in tal modo esponendo la RAGIONE_SOCIALE alle conseguenti responsabilità fatte valere dall’autorità fiscale;
avverso la sentenza d’appello, RAGIONE_SOCIALE (condannata dal giudice d’appello a manlevare lo RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e NOME COGNOME al netto della franchigia convenuta) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;
entrambe le parti costituite hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge ex art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di rilevare, anche in via ufficiosa, il giudicato interno si formatosi sul punto concernente la mancata impugnazione, da parte della società RAGIONE_SOCIALE, del capo della sentenza di primo grado contenente l’accertamento della mancata conoscenza, da parte della stessa società, della presenza di olio combustibile nei macchinari utilizzati da quest’ultima;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato la considerazione della circostanza costituita dalla mancata conoscenza, da parte della RAGIONE_SOCIALE, della presenza di olio combustibile all’interno dei macchinari dalla stessa utilizzati;
entrambi i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono inammissibili;
dev’essere preliminarmente evidenziata l’inammissibilità della censura avente ad oggetto il preteso omesso rilievo, da parte del giudice d’appello, del giudicato interno asseritamente formatosi sulla questione di fatto consistita nella mancata conoscenza, da parte della
società committente, della presenza di olio combustibile nei macchinari dalla stessa utilizzati;
al riguardo, è appena il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudicato interno non si determini sul fatto bensì su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell ‘ ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull ‘ intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022, Rv. 666050 – 01);
nella specie, avendo la società committente devoluto in appello il punto concernente l’accertamento della responsabilità dello studio professionale per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti, le circostanze relative al comportamento contrattualmente rilevante delle parti devono ritenersi a loro volta interamente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado, nella misura della relativa potenziale incidenza sull’accertamento dell’eventuale responsabilità dello studio professionale, ivi compresa, evidentemente, la questione relativa alla conoscenza o meno, da parte della società committente, della presenza di olio combustibile nei macchinari dalla stessa utilizzati;
quanto al preteso ricorso del vizio di cui l’art. 360 n. 5 c.p.c., è appena il caso di rilevare l’assoluto difetto di alcuna adeguata articolazione argomentativa, da parte della società ricorrente, in ordine al carattere decisivo della circostanza asseritamente non esaminata dal
giudice a quo , non potendo in alcun modo dirsi certo l’eventuale diverso esito della lite là dove il giudice d’appello avesse considerato (ove mai trascurata) la ridetta mancata conoscenza, da parte della società committente, dell’uso di olio combustibile all’interno dei propri macchinari, avendo il giudice d’appello piuttosto sottolineato la sussistenza di una specifica responsabilità dei professionisti incaricati in ragione del mancato approfondimento di tutte le conoscenze indispensabili (ivi compresa la natura dei macchinati utilizzati dalla cliente) al fine di fornire tutte le informazione necessarie per l’esatto e completo adempimento dei propri obblighi professionali;
da tanto deriva l’inevitabile inammissibilità della censura in esame, risolvendosi la stessa in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2236 e 1176 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale affermato la responsabilità per inadempimento dello studio professionale, pur in assenza di alcuna colpa grave e senza valutare la natura concreta dell’attività esercitata;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, la società ricorrente -lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate -si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo , con particolare riguardo alla natura dell’attività professionale sottoposta ad esame, nonché al diverso apprezzamento del grado della colpa ascrivibile alla responsabilità della società professionale convenuta e, dunque, al l’entità dello scostamento del comportamento contrattuale del professionista rispetto al parametro del comportamento professionalmente diligente;
nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odiern a ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella
ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione