Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13857 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13857 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22836/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentato e difeso dal l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1177/2023 depositata il 27/9/2023.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 379/2022, rigettava la domanda di risarcimento di danni derivati da inadempimento di obblighi professionali, proposta da NOME COGNOME nei confronti del suo precedente avvocato NOME COGNOME.
Il Giuliano proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1177/2023, rigettava il gravame.
Il Giuliano ha proposto ricorso, da cui l’intimato non si è difeso. In data 6 marzo 2024 è stata depositata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380 -bis , primo comma, c.p.c. nel senso della inammissibilità; tempestivamente il ricorrente ha presentato il 23 aprile 2024 istanza di decisione in forza del secondo comma di tale articolo. Essendo stata poi chiamata la causa in adunanza camerale del 13 febbraio 2018, il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso veicola un unico motivo, denunciante, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., quali errores in iudicando , violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 2236 e 2697 c.c.
1.1 Si osserva di avere richiamato nell’atto d’appello le norme relative alla diligenza nell’adempimento dell’obbligazione (articolo 1176, secondo comma, c.c.) e alla responsabilità del prestatore d’opera intellettuale (articolo 2236 c.c.). Invece ‘i Giudici del merito’, pur applicandole, avrebbero ritenuto che ‘il ricorrente non avrebbe fornito elementi tali da far ritenere che, seppur il mandato conferito dal Giuliano all’Avv. COGNOME fosse stato espletato, questi avrebbe prognosticamente vinto l’actio per risarcimento del danno alla persona ‘.
Richiamata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui nella responsabilità professionale ‘non c’è bisogno di una prova certa del
pregiudizio arrecato al cliente’ potendosi avvalere del principio della probabilità (Cass. 25112/2017), e comunque ‘l’affermazione della responsabilità professionale dell’avvocato non implica l’indagine sul sicuro fondamento dell’azione’, sostituendo ‘al criterio della certezza della condotta … quello della probabilità’ (Cass. 8238/2007), il ricorrente sostiene che la responsabilità professionale ‘è insita nell’esistenza del contractus ‘ per cui ‘l’avvocato è obbligato a prestare la propria opera con diligenza e perizia adeguate al caso di specie, nonché a tenere informato il cliente delle possibilità di accoglimento o rigetto dell’azione posta a tutela del diritto che si vuole far valere’. Pertanto, nell’adempimento dell’incarico, l’obbligo di diligenza dell’avvocato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, e 2236 c.c., gli impone ‘di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente’ affinché questi assuma ‘una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o di intervenire in giudizio’ (Cass. ord. 34993/2021): e qui sarebbe ‘il punto dolente’ della controversia.
Invero, ‘l’inadempimento dell’avvocato non corrisponde al mancato raggiungimento di un risultato utile per il cliente ma alla violazione del dovere di diligenza’ professionale, che si rifletterebbe anche sulla perdita di chances (Cass. 1286/1998). L’inadempimento di controparte nel caso in esame sarebbe in re ipsa poiché il Giuliano ha assolto al suo onere probatorio, indicando i criteri per la valutazione del danno patito ed il nesso di causalità tra questo e la condotta illecita del professionista’; e sarebbe lo stesso COGNOMEa precisare le modalità del sinistro con una messa in mora inviata all’assicurazione … ove richiede il risarcimento dei danni a cose e delle lesioni patite ‘.
Il ricorrente avrebbe ‘provato di aver subito delle lesioni, producendo delle certificazioni mediche’ e altresì ‘provato di aver ricevuto il ristoro e il danno a carico del proprio motociclo, in via stragiudiziale’, come avrebbe confermato il COGNOME nell’interrogatorio libero; pertanto, una pronuncia di merito avrebbe potuto ‘essere basata su presunzioni legali, ex art. 2729 c.c.’.
Il COGNOME, inoltre, avrebbe ‘disatteso l’onere probatorio contrario … poiché l’asserito ritardo e/o mancata consegna della documentazione medica … non può costituire un fatto interruttivo del nesso di causalità tra la condotta illecita (colposa) dell’Avv. COGNOME e l’evento dannoso’, anzi incrementerebbe la responsabilità del professionista che avrebbe dovuto, per iscritto secondo lo schema del consenso informato, ‘rappresentare al cliente le conseguenze sfavorevoli’ della produzione tardiva della documentazione. Così, dunque, il COGNOME avrebbe cagionato la perdita di chances : seguendo lo stesso criterio probabilistico adottato dal giudice d’appello, se il COGNOME ‘avesse tenuto il comportamento <> ed avesse semplicemente espletato il mandato’, l’attuale ricorrente, ‘con molta probabilità, … avrebbe conseguito l’effetto sperato’.
Si argomenta poi su alcuni passi della sentenza d’appello in ordine alla irrilevanza della consegna del certificato di guarigione del danneggiato e alla carenza di prova sul sinistro e sulle sue modalità nonché sui danni conseguiti, richiamando ancora la regola probabilistica e concludendo che il Giuliano ‘non è riuscito a dimostrare, come sarebbe stato suo onere, che qualora l’azione risarcitoria fosse stata instaurata avrebbe conseguito un risultato favorevole, elemento imprescindibile, al di là dell’accertamento della sussistenza o meno di una condotta colposa del legale’: così ragionando, secondo il giudice d’appello ‘la condotta gravemente colposa (o dolosa, non è dato sapere!) del COGNOME non assume
alcuna rilevanza giuridica’ come se non esistessero gli articoli 1176 e 2236 c.c., norme non correttamente interpretate dalla corte territoriale.
1.2 Il ricorrente si adopera per collocare la questione sulla condotta dell’avvocato, che sarebbe inficiata da colpa in relazione appunto agli articoli 1176 e 2236 c.c., ma tenta altresì di inserire la fattispecie, ben nota come denegata dalla giurisprudenza di legittimità, del danno in re ipsa ( ex multis , da ultimo cfr. Cass. ord. 20269/2024, Cass. ord. 18539/2024, Cass. 1532/2024, Cass. ord. 22302/2024 e Cass. ord. 252/2024): in sostanza, infatti, prospetta che la condotta dell’avvocato sarebbe stata negligente e che ciò avrebbe automaticamente generato un danno nei confronti del suo cliente. Dopodiché, scende anche nel merito, per dimostrare che comunque sarebbe stato causato pure un danno, per così dire, esteriore anziché in re ipsa , in relazione a quello che il cliente non avrebbe potuto recuperare in termini di risarcimento per l’incidente stradale.
Il ricorso, dunque, pur avendo argomentato anche su alcuni elementi fattuali non è inammissibile – come è stato invece ritenuto nel provvedimento del 6 marzo 2024 -, bensì è infondato, in base appunto all’asserto della sussistenza di danno in re ipsa come risarcibile, il che assorbe ogni altro profilo.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poiché l’intimato non si è difeso. Non sussistono neppure i presupposti per l’irrogazione della sanzione derivante dal concordato disposto degli artt. 380 bis, ult. co., e 96, ult. co., c.p.c. Invero, tali presupposti, poiché la sanzione incide sull’esercizio del diritto costituzionale alla difesa, devono essere interpretati rigorosamente e quindi senza modalità estensiva, per cui non può intendersi ‘in conformità alla proposta’ una decisione di rigetto, id est entrata nel merito nelle doglianze veicolate dal ricorso, nel caso in cui – come quello in esame – la
proposta aveva dichiarato inammissibile il ricorso stesso (cfr., in tema, Cass. ord. 21668/2024 e S.U. ord. 36069/2023).
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025