SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 119 2026 – N. R.G. 00000779 2023 DEPOSITO MINUTA 16 01 2026 PUBBLICAZIONE 19 01 2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
NNUMERO_DOCUMENTO
In composizione monocratica, nella persona della AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2023, trattenuta in decisione all’udienza del 11.12.2025 tenutasi nelle forme ex art. 127 ter c.p.c, con concessione del primo dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente:
TRA
(C.F.:
), residente in
C.F.
Trieste,
Viale
INDIRIZZO
71,
(C.F.:
), entrambe rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO giusta procura a margine dell’atto di citazione – attriciC.F.
E
AVV_NOTAIO
CARBONE
(C.F.:
C.F.
convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale.
)
–
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
‘Accertata e Dichiarata la responsabilità del convenuto per l’inadempimento professionale integrato, Condannare l’AVV_NOTAIO al risarcimento dei danni così arrecati e quantificati nell’importo di €300.000,00. -, ovvero nella minore e maggiore somma che risulterà di giustizia. Con interessi legali ex art.1284 IV co. c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del conferimento dell’incarico al saldo oltre spese di lite.
*
Si esponeva in citazione che:
–
Le odierne attrici sono eredi del sig. , deceduto a Trieste 31.12.12 (doc. n.1). .Al momento del decesso di era pendente un contenzioso di natura successoria tra quest’ultimo ed il di lui fratello . Apertasi nel 2005 la successione testamentaria in morte della madre di e , (doc. n.2), aveva ritenuto lesi i suoi diritti di legittimario, e così sia per i contenuti delle disposizioni testamentarie formate dalla madre che per la pregressa apparente alienazione del 50% della nuda proprietà dell’unico immobile di proprietà della defunta, sito in INDIRIZZO, effettuata in favore del figlio e di lui moglie (doc. n.3). si è quindi rivolto all’AVV_NOTAIO per conseguire piena tutela dei suoi diritti successori;
-Rivelatisi inutili i tentativi di composizione stragiudiziale (doc. n. 8), ha conferito mandato all’AVV_NOTAIO affinchè desse impulso alla lite onde ottenere l’accertamento dell’intervenuta lesione della sua quota di legittima attraverso una solo apparente alienazione del diritto di proprietà dell’immobile sopra indicato, giudizio che alla data del decesso di risultava essere, per asserzioni dell’AVV_NOTAIO, ancora pendente (doc. n.4);
-Agli inizi del 2013 le attrici si sono quindi rivolte all’AVV_NOTAIO per formalizzare la costituzione in giudizio delle eredi di , a tal scopo sottoscrivendo la procura alle liti. Da allora, nonostante ripetuti solleciti, le odierne attrici non hanno ottenuto alcun sostanziale aggiornamento sullo stato della vertenza, né tanto meno le copie degli atti processuali ripetutamente richieste, salvo ricevere generiche rassicurazioni sull’imminente pronuncia della sentenza, asseritamente ritardata dal trasferimento del giudice originariamente titolare della controversia (doc. n.5);
-Le attrici, stanti tali comportamenti, in data 16.04.19, revocavano il mandato all’AVV_NOTAIO, sollecitando la consegna della documentazione processuale di loro spettanza (doc. n.11);
-Attraverso apposite richieste in Tribunale, le attrici hanno quindi appreso come alcun contenzioso fosse stato mai radicato avverso , né su mandato di né su
mandato delle odierne attrici, come nemmeno alcun atto interruttivo della decorrenza di eventuali termini prescrizionali risultasse esser stato perfezionato.
-Promossa la procedura di mediazione per provare a comporre bonariamente i reclamati profili risarcitori, la stessa si è conclusa con esito negativo (doc. n.6), stante la mancata comparizione del convenuto nelle fasi finali della stessa, dopo che l’Assicurazione
.
Instaurato il contraddittorio e dichiarata la contumacia del convenuto, venivano concessi i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. La causa era istruita mediante espletamento di CTU e all’udienza dell’11 dicembre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa era quindi trattenuta in decisione con assegnazione del primo dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotto a trenta giorni.
Ebbene, preliminarmente, occorre dare atto che Il rapporto tra avvocato e cliente è regolato dal c.d. contratto di patrocinio, che è un contratto di prestazione d’opera intellettuale riconducibile allo schema del mandato.. Alla luce di quanto sopra esposto, il contratto di patrocinio forense è certamente disciplinato dalle norme riconducibili agli artt. 1703 e ss. c.c., che si integrano con gli artt. 2229 e ss. c.c. che ovviamente si pongono su un piano di specialità.
Il rapporto tra avvocato e cliente si consolida con la stipula del negozio bilaterale rappresentato dal contratto di patrocinio, mentre lo jus postulandi (art. 84 c.p.c. – il potere di difendere in giudizio) viene conferito dalla parte assistita con un atto unilaterale recettizio costituito dalla procura . Il
contratto di patrocinio è a forma libera, mentre la procura ad litem deve essere conferita necessariamente per iscritto a pena di nullità. Secondo la Corte di Cassazione (ord. 8863/2021) per far sorgere l’obbligo dell’avvocato di fornire assistenza è sufficiente dimostrare di aver dato incarico ad agire, non potendosi provare il rilascio della procura che rimane nella disponibilità dell’avvocato.
Nel caso di specie, il contratto di mandato può dirsi provato dalla corrispondenza per mail allegata all’atto di citazione e poi alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., tra la signora e l’AVV_NOTAIO, già all’epoca del rapporto con il defunto , dalle quali è possibile evincere le rassicurazioni dell’AVV_NOTAIO circa la pendenza del contenzioso e delle lungaggini dello stesso e i solleciti e le richieste di aggiornamento da parte dei clienti.
Provato il rapporto debbono darsi per provate sia la mancata introduzione del giudizio di riduzione per lesione di quota di legittima previo accertamento della natura simulata della vendita tra la madre del sig. e il di lui fratello, sia la mancata notificazione di atti interruttivi della prescrizione, poiché doveva essere il convenuto a darne prova e avendo comunque parte attrice dimostrato con certificazione del Tribunale di Trieste la non pendenza di tale giudizio.
Tali mancanze, alla luce anche delle rassicurazioni fornite circa l’adempimento dell’incarico conferito, costituisce sicuramente grava violazione della diligenza richiesta al professionista oltre che delle più elementari norme di deontologia.
Si rende però necessario verificare se tali condotte, pur gravi, siano state accompagnate da un danno e se tale danno sia causalmente riconducibile alla condotta del professionista, nel senso che in assenza di detta condotta e in presenza di quella dovuta non si sarebbe prodotta.
Ebbene, nel caso di specie si è già detto che l’azione di cui trattasi è un’azione di riduzione delle donazioni effettuate in vita sotto le mentite spoglie della vendita simulata, previo accertamento della natura simulata della stessa, azione, la prima, soggetta al termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, dunque, alla data di introduzione del giudizio, non più esperibile. In particolare, il termine prescrizionale è cominciato a decorrere nel 2005, appunto con l’apertura della successione di del , madre di NOME , morta a Trieste il 24 dicembre 2005 e dunque, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, è irrimediabilmente spirato.
In particolare, lamentava la lesione della quota di legittima per avere la di lui madre attribuito con testamento la quota disponibile al figlio (doc. n.2, oltre al diritto di abitazione sul ), al quale però nel 2003 aveva apparentemente alienato il 50% della nuda proprietà della villa sita il INDIRIZZO (doc. n.3), -lesione di legittima conseguente al fatto che la compravendita Han de dissimulasse in realtà una donazione, posto che alcun saldo prezzo era stato in realtà corrisposto dai presunti acquirenti (doc. n.7).
All’uopo si evidenziava negli atti dell’attrice che nel contratto di compravendita si dava atto del già avvenuto pagamento dell’ importo di €102.250.00, senza alcuna indicazione delle modalità di corresponsione, nè
nel conto corrente della venditrice, anch’esso allegato, risultava l’accredito di tale somma. Con il testamento aveva anche attribuito il diritto di abitazione al figlio .
Risultando sufficienti gli indizi addotti nell’ottica di un proficuo esperimento dell’azione di simulazione, veniva esperita CTU al quale veniva conferito il seguente quesito: ‘identifichi l’immobile in INDIRIZZO, Comune di Sgonico, meglio identificato, anche mediante riproduzione fotografica degli esterni. Ne determini il valore alla data dell’08.02.2006, data del decesso della sig.ra , offrendo esempi di vendita per la comparazione. Determini altresì il valore del diritto di abitazione sul medesimo bene alla medesima data’.
Il valore del compendio immobiliare di proprietà della signora
(e già in parte compravenduto), al momento della morte, è stato stimato in € 477.300,00 (FABBRICATO in €. 462.000,00, il terreno €. 9.300,00, i due manufatti adibiti a uso deposito ammontano ad €. 10.000,00 (€. 7.000,00 + €. 3.000,00), mentre – Il valore del diritto di abitazione in data 08 feb 2006 ammonta ad €. 254.100,00 – Costi determinabili ad oggi per l’ottenimento della conformità edilizia del fabbricato ammontano ad €. 4.000,00 (€. 2.500,00 + €. 1.500,00).
Così ricostruito il patrimonio della signora , anche mediante collazione della quota di proprietà dell’unico compendio immobiliare di cui la stessa ha disposto in vita, con la vendita simulante una donazione secondo quanto sopra detto e, poi, con il legato di abitazione disposto nel testamento, è possibile affermare nell’ottica prospettata
dall’attrice, che l’azione di riduzione avrebbe potuto essere proficuamente esperita.
La quota del legittimario , che concorreva con il fratello , era di un terzo del patrimonio e, quindi, nel caso di specie di importo pari ad € 159.100,00 (ossia € 477.300,00:3). Tale somma deve essere ridotta mediante sottrazione della somma di € 37.200,00 (ossia la somma pari a un sesto del compendio immobiliare, quota che gli è stata attribuita nel testamento, ma al pari delle altre gravata dal diritto di abitazione in favore di della differenza tra il valore del compendio € 477.300,00 e il valore del diritto di abitazione sullo stesso € 223200,00).
La somma complessiva di € 121900,00, quale importo del risarcimento danni da porsi a carico del convenuto, deve essere ridotta di un terzo, in via equitativa, dovendosi considerare oltre all’alea del giudizio, l’assenza di possibili elementi di difesa di , quali l’esistenza di debiti e di spese sostenute per la defunta (es. spese funerarie) e la presenza di altri bene.
Si ritiene dunque di poter riconoscere alle attrici la somma di € 81226,00, previa valutazione della chance di successo nell’azione giudiziaria prospettata nei termini del 66 %.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accerta e dichiara che la condotta professionale gravemente negligente tenuta da ll’AVV_NOTAIO nell’espletamento dell’incarico ricevuto ha prodotto a parte attrice danni che si stimano in € 81 .226,00;
condanna COGNOME NOME al pagamento in favore di NOME della somma di € 81.226,00 oltre rivalutazione monetaria dal 2006 al saldo;
condanna al pagamento in favore di e delle spese di lite, che liquida in € 1241,00 per spese ed € 11.268,00 per compensi
professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Così deciso in Trieste, 16 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME