Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2347 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2347 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15488/2023 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
e
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 667/2023 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 28/2/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 28/2/2023, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME per la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME al risarcimento dei danni pretesamente subiti in conseguenza dell’inadempimento, da parte dei convenuti, dei propri obblighi professionali di avvocato, per avere questi ultimi patrocinato l’attore in modo asseritamente infedele in un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un licenziamento subito dall’COGNOME, omettendo di sottoporre all’esame della Corte di cassazione, investita dell’impugnazione di una sentenza negativa per l’COGNOME, di una questione pregiudiziale dirimente (nella specie costituita dalla ritenuta illegittimità del trasferimento datoriale subito), così precludendo all’COGNOME di avvalersi delle proprie possibilità di risoluzione vittoriosa della controversia lavorativa;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come i fatti posti a fondamento della questione pregiudiziale concernente la pretesa illegittimità del trasferimento datoriale subito dall’COGNOME non fossero mai stati deAVV_NOTAIOi a sostegno dell’originaria impugnativa del licenziamento avanzata dal lavoratore (difeso in primo grado da altri professionisti), con la conseguenza che l’eventuale loro richiamo per la prima volta in sede di legittimità si sarebbe inevitabilmente risolto nella proposizione di un’istanza inammissibile;
peraltro, indipendentemente dalla legittimità del trasferimento datoriale, il successivo rifiuto dell’COGNOME di presentarsi presso il nuovo posto di lavoro, in quanto comunque illegittimo (e tale da compromettere
in modo definitivo il vincolo fiduciario con il datore di lavoro), avrebbe in ogni caso impedito ogni possibile risoluzione positiva della controversia lavorativa in favore dell’COGNOME;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima già chiamata in causa a fini di manleva dal COGNOME) resistono, ciascuno, con un proprio controricorso;
NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dall’odierno istante avente ad oggetto la mancata contestazione in sede di legittimità, da parte dei professionisti convenuti, della violazione dell’art. 2729 c.c. in cui sarebbe incorso il giudice del lavoro nel trattare la questione relativa alla legittimità del trasferimento datoriale subito dall’COGNOME, così colpevolmente determinando il passaggio in giudicato di tale ultima questione pregiudiziale ritenuta dirimente ai fini della contestazione del licenziamento;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione della legge n. 92/12, con riguardo all’art. 1, co. 48, 58 e 62 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto con riferimento all’omessa denuncia della violazione degli artt. 2103, co. 8, e 2697 c.c. -che sarebbe stato vano proporre, per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, le ragioni di carattere organizzativo deAVV_NOTAIOe dall’COGNOME in relazione al subito trasferimento datoriale, non avendo l’odierno istante posto tale ragioni a
fondamento della contestazione avanzata in sede di ricorso ex art. 1, co. 48, L.92/2012;
i primi due motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;
osserva il Collegio come la corte territoriale, tra le varie argomentazioni illustrate a sostegno della propria decisione, ha espressamente sottolineato che, indipendentemente dalla questione relativa alla legittimità del trasferimento datoriale subito dall’COGNOME, il successivo rifiuto di quest’ultimo di presentarsi presso il nuovo posto di lavoro, in quanto rifiuto comunque illegittimo (e tale da compromettere in modo definitivo il vincolo fiduciario con il datore di lavoro), avrebbe in ogni caso impedito ogni possibile risoluzione positiva della controversia lavorativa in favore dell’RAGIONE_SOCIALE;
sul punto, il giudice a quo ha evidenziato che « l’invocato nesso casuale tra omissione e danno deve essere escluso proprio alla luce della sentenza di rinvio -che l’appellante ritiene ‘conforme a diritto e dunque non censurabile’ – laddove ha affermato, in linea con quanto già osservato dai due precedenti di merito del Tribunale di Monza, che ‘In ogni caso, anche ad ipotizzare eventuali profili di illegittimità del trasferimento -che il Collegio non ravvisa -, nondimeno la mancata presa di servizio nella sede di destinazione non potrebbe comunque ritenersi legittima quale attuazione di un’eccezione di inadempimento, né giustificabile alla luce delle esigenze personali rappresentate dal lavoratore’. Osservava la Corte che la situazione personale e familiare di NOME COGNOME non determinava infatti alcuna impossibilità a trasferirsi a Terni, né pregiudicava l’esercizio dei suoi diritti e doveri di genitore, sicché la mancata presa di servizio presso tale sede non poteva ritenersi esito necessitato di tale situazione, ma andava ascritto a libera determinazione del lavoratore; aggiungeva poi che il lavoratore avrebbe potuto proporre un’azione giudiziale, anche in via d’urgenza, onde contestare la legittimità
del trasferimento, anziché rifiutarsi aprioristicamente, e senza un avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiesta; pertanto, la mancata presa di servizio nella nuova sede era da considerarsi conAVV_NOTAIOa contraria a buona fede, che non poteva trovare giustificazione ai sensi dell’art. 1460 c.c.; ne derivava che l’assenza dal servizio di NOME COGNOME presso la sede di Terni era da ritenersi ingiustificata e costituiva grave mancanza, giacché il rifiuto di rendere la prestazione secondo le direttive del datore di lavoro configura inadempimento al nucleo essenziale delle obbligazioni legali e contrattuali poste a carico del lavoratore, che implicano l’osservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro e comprendono tutti i comportamenti necessari a rendere la prestazione di lavoro ragionevolmente integrabile nell’organizzazione dell’impresa. Il rifiuto di NOME COGNOME di eseguire la prestazione presso la sede di Terni si poneva in evidente conflitto con gli obblighi anzidetti, giacché attraverso tale conAVV_NOTAIOa il lavoratore, oltre ad omettere la prestazione lavorativa, si era sottratto al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, con ciò compiendo un atto di insubordinazione. La descritta conAVV_NOTAIOa era pertanto idonea a compromettere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro ed integrava gli estremi della giusta causa di licenziamento. L’affermazione è ineccepibile ed assorbente. Si afferma infatti nella costante giurisprudenza di legittimità che in tema di trasferimento aAVV_NOTAIOato in violazione dell’art. 2103 c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria (Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 434 del
10/1/2019, Rv. 652225 e prec. ivi indicate). Lo stesso appellante (pag. 44 della citazione in appello) riconosce che la giurisprudenza lavoristica avvalora la tesi per cui il lavoratore, sebbene di fronte ad un trasferimento contestato, anche se poi si appalesa illegittimo, non è autorizzato a rifiutare l’ordine di trasferimento. Si deve quindi ritenere che, a prescindere dall’accertamento in ordine alla legittimità del trasferimento, il comportamento successivo di insubordinazione di NOME COGNOME avrebbe comunque giustificato il licenziamento, di talché l’accertamento della cui assenza ci si duole diveniva superfluo » (cfr. pagg. 11-12 della sentenza d’appello);
la mancata impugnazione, da parte dell’odierno ricorrente, di quest’autonoma ratio decidendi relativa al nesso di causalità tra il comportamento dei professionisti convenuti e il danno denunciato dall’odierno istante, impedisce di ritenere rilevante ogni questione inerente all’accertamento dell’eventuale legittimità del trasferimento datoriale;
varrà, al riguardo, richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione aAVV_NOTAIOata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (cfr., ex plurimis , Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020, Rv. 658607 -02; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017, Rv. 643802 – 01);
ne deriva l’inammissibilità delle censure in esame, dovendo ritenersi passata in giudicato l’affermazione dell’insussistenza di alcun nesso di causalità tra il comportamento dei professionisti convenuti e il danno lamentato dall’attore, dovendo tale nesso ritenersi escluso sulla base della motivazione volta a ritenere, in ogni caso, che il licenziamento subito
dall’COGNOME fosse comunque legittimo, essendosi quest’ultimo reso responsabile di un atto di insubordinazione nei confronti del proprio datore di lavoro (pur eventuamente fondato sulla ritenuta illegittimità del subito trasferimento datoriale), costituendo, quell’atto di insubordinazione, un presupposto sufficiente a giustificare l’irrogazione del licenziamento;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del d.m. n. 55/2014 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale (sulla falsariga del giudice di primo grado) completamente disatteso i vigenti parametri ministeriali in materia di liquidazione delle spese processuali, avendo applicato illegittimamente i valori medi corrispondenti allo scaglione tra 1 e 2 milioni di euro di valore della causa;
il motivo è inammissibile;
il ricorrente si duole che il giudice d’appello abbia applicato, ai fini della liquidazione delle spese, i valori medi corrispondenti allo scaglione tra 1 milione e 2 milioni di euro;
aggiunge che « il giudice di seconde cure avrebbe dovuto, ad avviso dello scrivente determinarsi su un valore di causa indeterminabile » (cfr. pag. 28 del ricorso), ma non solo non spiega per quale motivo avrebbe dovuto fare ciò, ma si astiene altresì dallo spiegare per quale ragione la causa non avrebbe potuto essere considerata di valore corrispondente allo scaglione applicato dal giudice d’appello;
sul punto, al contrario, la corte territoriale ha esplicitamente sottolineato come il ricorso proposto fosse di « ammontare ultramilionario » (cfr. pag. 12 della sentenza d’appello) e, a fronte di tale attestazione del giudice d’appello, l’odierno ricorrente non produce un solo atto o documento idoneo a contraddirla;
parimenti prive di fondamento devono ritenersi le successive affermazioni del ricorrente, secondo cui « quand’anche avesse ritenuto di confermare lo scaglione euro 1.000.001,00 -2.000.000,00 già fatto
proprio dal Giudice di prime cure, la Corte avrebbe dovuto guardare -per tutte le fasi o quantomeno per una parte di esse -ai valori minimi, così come era stato fatto, peraltro, dal Giudice di prime cure con riguardo alla fase istruttoria e a quella decisionale, con conseguente diminuzione della quantificazione formulata » (cfr. pag. 28 del ricorso);
tali affermazioni del ricorrente appaiono financo inammissibili, ai sensi dell’art. 360 -bis n. 1 c.p.c., ponendosi in frontale contrasto (senza addurre alcuna argomentazione idonea a giustificarne il superamento) con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 -03; Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 -02; Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 – 01);
con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 107 e 270 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esprimersi sul nono motivo di appello (definendolo sbrigativamente come ‘assorbito’) attraverso il quale l’odierno ricorrente si doleva della mancata chiamata in causa della assicurazione dell’appellato COGNOME;
il motivo è inammissibile per irrilevanza;
osserva il Collegio come appaia del tutto chiara la ragione per cui la corte territoriale abbia ritenuto assorbito il motivo concernente la contestazione della mancata chiamata in causa dell’assicurazione del
convenuto, una volta accertata l’insussistenza di alcuna responsabilità professionale di questi ultimo;
la censura in esame, in quanto avanzata implicitamente (ma necessariamente) sul presupposto dell’eventuale accertamento della responsabilità professionale dei convenuti, deve ritenersi del tutto priva di rilevanza anche in questa sede, una volta che detta responsabilità dei convenuti sia stata definitivamente acclarata;
sulla base di tale premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00 per NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, e in complessivi euro 7.000 per NOME COGNOME, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 28 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME