Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18483 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr.18438/2017 proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo Studio AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
contro
ricorrente
avverso il decreto nr cron 2949/2017 depositato in data 27/6/2017 dal Tribunale di Roma;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 7 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Con decreto, ex art. 99 l. fall. del 27/6/2017, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione avverso il decreto di esecutività AVV_NOTAIOo stato passivo AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, con il quale era stato escluso il credito professionale, fatto valere dall’AVV_NOTAIO per € 131.265,13, da soddisfarsi in prededuzione con la collocazione privilegiata ex art. 2751 bis nr 2, a titolo di compenso per attività professionali svolte in occasione ed in funzione di procedure concorsuali ex art.111, comma 2 l.fall.
1.1 I giudici capitolini, dopo aver affermato la legittimazione attiva AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, ritenevano che il professionista non avesse diritto ad alcun ulteriore compenso rispetto alla somma già percepita (pari ad € 58.039) alla luce AVV_NOTAIOa condotta gravemente negligente ed imperita nell’esecuzione del mandato ricevuto, AVV_NOTAIOistente nell’allestimento di un piano di ristrutturazione e/o di una proposta concordataria, dal momento che i ricorsi ex art. 182 bis l.fall. e 161 comma 6° l.fall. furono dichiarati dall’autorità giudiziaria, l’uno improcedibile per incompetenza territoriale e l’altro inammissibile.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, la procedura ha svolto difese mediante controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 2° comma l.fall., 1176 e 2236 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.; il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe inammissibilmente operato una trasformazione AVV_NOTAIOa natura AVV_NOTAIOa prestazione d’opera professionale di assistenza e AVV_NOTAIOulenza stragiudiziale e di attivazione di procedure giudiziali di natura concorsuale, tese alla ristrutturazione societaria, quali l’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 ter l.fall., la transazione fiscale e il concordato preventivo, da obbligazione di mezzi a obbligazione di risultato; tale modus operandi era ancor più errato dal momento che il compenso non era stato in alcun modo ancorato al raggiungimento di un certo risultato. Lamenta, inoltre, l’AVV_NOTAIO, il mancato riconoscimento AVV_NOTAIOa prededuzione essendo state svolte le prestazioni professionali in funzione AVV_NOTAIOe procedure concorsuali.
1.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 bis c.p.c., avendo il tribunale statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
1.2 Va innanzitutto precisato che l’articolazione AVV_NOTAIOa censura che richiama la disciplina AVV_NOTAIOa prededuzione, prevista dall’art.111 2° comma l.fall., non si correla alla ratio decidendi AVV_NOTAIO‘impugnato decreto, che si è arrestato, in accoglimento AVV_NOTAIO‘eccezione di inadempimento, a denegare tout court il diritto AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO alla percezione del compenso professionale, senza evidentemente statuire sulla collocazione o meno del credito in prededuzione.
1.3 Ciò premesso, per AVV_NOTAIOolidata giurisprudenza il curatore che solleva nel giudizio di verifica l’eccezione d’inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, ha (solo) l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando, in relazione alle circostanze del singolo caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione AVV_NOTAIOa
prestazione o l’incompleto adempimento, restando, per contro, a carico del professionista (al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno AVV_NOTAIOa procedura) l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza AVV_NOTAIOa sua condotta al moAVV_NOTAIOo professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, AVV_NOTAIO‘evoluzione negativa AVV_NOTAIOa procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel AVV_NOTAIOeguente fallimento (Cass. 18705/2016, 25584/2018, Cass. SU n. 42093 del 2021, in motiv. e da ultimo Cass. 35489/2023).
1.4 Il Tribunale di Roma ha fatto buon governo dei suindicati principi giurisprudenziali, avendo il decreto dato atto AVV_NOTAIOa denuncia da parte AVV_NOTAIO‘organo AVV_NOTAIOa procedura di condotte gravemente negligenti ed imperite, relative all’intera prestazione d’opera professionale resa dall’avvocato, che doveva essere finalizzata a pervenire ad una positiva composizione negoziale AVV_NOTAIOa crisi.
Ciò in quanto il ricorso ex art. 182 bis l.fall., predisposto dal ricorrente era stato dichiarato improcedibile mentre la domanda, ex art. 161 l.fall., sempre redatta dal medesimo professionista, era stata dichiarata inammissibile per incompetenza territoriale.
1.5 La doglianza si limita a contestare un’asserita violazione da parte del Tribunale AVV_NOTAIOa normativa sulla natura AVV_NOTAIO‘obbligazione di risultato senza tuttavia realmente confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la decisione del Tribunale.
Il secondo motivo deduce l’omesso esame AVV_NOTAIOa natura e tipologia AVV_NOTAIOe prestazioni effettuate dal ricorrente e AVV_NOTAIOa condotta AVV_NOTAIOo stesso nell’esecuzione AVV_NOTAIO‘attività professionale; in particolare: i) si ascrive ai giudici romani di aver genericamente affermato la negligente condotta del professionista senza aver
individuato gli specifici profili di inadempimento, la loro natura ed importanza nell’economia generale del rapporto; ii) si ribadisce ancora una volta che le iniziative assunte dall’AVV_NOTAIO si sono rivelate di utilità per la società ed il ceto creditorio AVV_NOTAIOentendo l’apertura di procedure minori e la continuazione AVV_NOTAIO‘attività imprenditoriale, bloccando i procedimenti esecutivi in corso ed evitando il rischio AVV_NOTAIOa disgregazione aziendale e la perdita di avviamento.
2.1 Anche tale doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
2.2 Con riferimento ai profili AVV_NOTAIOa censura che investono la condotta antidoverosa del professionista fatta oggetto di eccezione di inadempimento valgono le AVV_NOTAIOiderazioni esposte con la disamina del primo motivo.
2.3 Quanto alla dedotta utilità per la società e i creditori AVV_NOTAIOe prestazioni professionali profuse dall’avvocato, va ribadito che l’impugnato decreto non ha affrontato il thema decidendum AVV_NOTAIOa collocazione del credito, avendolo escluso in radice; ad ogni buon conto il Tribunale, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, ha esaminato anche tale fatto storico, sia pur allo scopo di lumeggiare circa gli effetti AVV_NOTAIOa condotta imperita e negligente serbata dal professionista, affermando che le attività AVV_NOTAIO‘avvocato conclusesi con la presentazione di ricorsi che hanno avuto esito negativo, in quanto improcedibili ed inammissibili, lungi dall’aver sortito benefici effetti per il ceto creditorio, hanno concorso «ad aggravare ulteriormente lo stato di crisi AVV_NOTAIOa società RAGIONE_SOCIALE risolvendosi in un grave danno per la massa dei creditori; infatti hanno determinato un inutile ritardo nell’accertamento AVV_NOTAIOo stato di insolvenza ed essendo inoltre fonte di ulteriori costi estranei all’oggetto sociale… »
3 In conclusione, il ricorso è inammissibile.
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.000 oltre a € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIOo stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2024.