Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3425 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3425 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27297/2020 R.G. proposto da
– ricorrente principale e controricorrente incidentale contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ avv. NOME COGNOME rappresentati e dife si dall’avv. NOME COGNOME – controricorrenti principali e ricorrenti incidentali – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME
– intimati – avverso la sentenza n. 1434/2020 della Corte d’Appello di Firenze, depositata il 27.7.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. , IW Bank S.p.A. e NOME COGNOME per chiederne la condanna in solido al risarcimento dei danni che quest’u ltimo, promotore finanziario per conto di MPS, aveva provocato con l’imprudente gestione e l’indebita appropriazione del loro patrimonio mobiliare (denaro e titoli).
Instauratosi il contraddittorio (contumace NOME COGNOME), il Tribunale di Livorno accolse parzialmente le domande , condannando MPS al pagamento della somma di € 220.964,39, con la solidarietà passiva di IW Bank limitata a € 105.712,00, nonché con diritto di entrambe le banche di essere tenute indenni da NOME COGNOME.
La sentenza del Tribunale venne appellata da MPS in via principale e da IW Bank in via incidentale. L a Corte d’Appello di Firenze accolse parzialmente il gravame principale (negando agli appellati il risarcimento del danno morale, che era stato liquidato dal Tribunale in € 8.000) e accolse invece per intero il gravame incidentale, rigettando la domanda proposta dai coniugi COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Contro la sentenza di secondo grado RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difesi con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale articolato in due motivi.
MPS ha replicato con controricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Sono rimasti intimati NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE le cui posizioni processuali non sono coinvolte né dal ricorso principale, né da quello incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di ricorso principale sono accomunati da un’un ica illustrazione e, in effetti, possono essere esaminati congiuntamente, per la stretta connessione tra di loro.
1.1. Il primo motivo è rubricato «violazione dell’ art. 40 e 41 c.p. e 2043 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione della regula iuris relativa al riscontro del nesso di causalità materiale tra condotta del P.F. ed evento dannoso».
1.2. Il secondo motivo denuncia «violazione dell’art. 21 TUF, comma 3, artt. 2043 e 2049 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.: insussistenza del nesso di occasionalità necessaria; motivazione apparente».
I due motivi sono fondati.
2.1. Occorre brevemente riassumere la vicenda, così come ricostruita nella sentenza impugnata.
NOME COGNOME e NOME COGNOME agirono in giudizio prospettando la falsificazione, da parte di NOME COGNOME, delle loro sottoscrizioni sugli ordini di trasferimento dei fondi e dei titoli da MPS, dove erano depositati, a IW Bank, dove poi il COGNOME riuscì a utilizzarli e ad impossessarsene all’insaputa dei clienti. La tesi della falsificazione degli ordini di trasferimento, posta inizialmente a fondamento della domanda, venne smentita in giudizio, anche all’esito della disposta c.t.u.
grafologica. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello accertarono, ciò nonostante, la responsabilità di MPS, affermando che «il trasferimento dei fondi segna il momento iniziale della complessiva condotta delittuosa posta in essere dal COGNOME» e che questi riuscì a convincere i clienti a trasferire i fondi in quanto «avvantaggiato dal rapporto di fiducia instaurato con il Fonti, proprio in virtù della sua qualità di promotore finanziario di MPS» (la sentenza riporta che, secondo la testimonianza del figlio degli attuali ricorrenti principali, NOME COGNOME aveva fatto intendere che ci fossero «legami societari» tra MPS e IW Bank).
Per completezza di esposizione, si deve osservare che la Corte d’Appello, diversamente dal Tribunale, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di IW Bank, escludendone la responsabilità per non avere controllato le operazioni effettuate direttamente da NOME COGNOME sui conti dei suoi clienti. E ciò sulla base della considerazione che, «almeno per quanto riguarda il Fonti …, l’esperienza in materia in investimenti finanziari fosse indicata come ‘ottima’ e la propensione al rischio ‘alta’». Inoltre, la Corte territoriale ha osservato che, «per ammissione dei medesimi coniugi COGNOME, il conto corrente acceso presso IW Bank fosse, di fatto, nella disponibilità esclusiva del COGNOME (che vi operava in modo completamente autonomo)»; traendone la conseguenza che lo stesso COGNOME «sarebbe stato anche il destinatario dei relativi obblighi informativi (in quanto … si era procurato la piena disponibilità del conto corrente loro intestato ‘utilizzando le password che aveva artatamente sottratto ai clienti’ … )». Con l’ulteriore conclusiva statuizione che «il comportamento del COGNOME è idoneo a porsi come causa esclusiva del danno e, come
tale, atto a recidere completamente il nesso causale tra la condotta di IW Bank ed il pregiudizio arrecato ai coniugi Fonti».
2.2. Tale essendo la vicenda nelle sue linee essenziali, la ricorrente principale mette in contestazione -con i primi due motivi in esame -il giudizio della Corte d’Appello di Firenze sul rapporto causale tra i fatti posti in essere da NOME COGNOME in quanto promotore finanziario di MPS e il pregiudizio economico subito dai coniugi COGNOME; ovverosia, sotto altro punto di vista, il rapporto di «occasionalità necessaria» tra le incombenze affidate da MPS al promotore finanziario e gli illeciti da lui compiuti nei confronti dei clienti.
2.3. La censura coglie nel segno. Si deve innanzitutto rimarcare il vistoso scarto tra la descrizione del fatto nella domanda introduttiva del giudizio e il fatto come concretamente accertato nelle sentenze di merito. Mentre gli attori avevano prospettato la sottrazione del loro denaro e dei titoli depositati presso MPS ad opera del promotore finanziario, al quale si imputava di avere a tal fine falsificato le firme dei clienti, il Tribunale e la Corte d’Appello hanno escluso la falsificazione e accertato che lo spostamento delle disponibilità economiche presso IW Bank era stato ordinato da NOME COGNOME a ciò indotto dal consiglio di NOME COGNOME
In secondo luogo, si deve rilevare una contraddizione, nella sentenza impugnata, tra l’efficacia causale nella produzione del danno attribuita al l’attività svolta da NOME COGNOME quale promotore finanziario di MPS (in quanto «il trasferimento dei fondi segna il momento iniziale della complessiva condotta delittuosa») e la negazione di quella medesima efficacia causale quanto alle eventuali carenze
informative e di vigilanza di IW Bank (perché «il comportamento del COGNOME è idoneo a porsi come causa esclusiva del danno e, come tale, atto a recidere completamente il nesso causale tra la condotta di IW Bank ed il pregiudizio arrecato ai coniugi COGNOME»).
In effetti se il «il comportamento del COGNOME» consistente nello spregiudicato utilizzo dei conti tenuti dai clienti presso IW Bank «è idoneo a porsi come causa esclusiva del danno e … a recidere completamente il nesso causale» con quanto avvenuto in precedenza, lo stesso dovrebbe dirsi anche per la mera opera di convincimento dei clienti a traferire i fondi da MPS a IW Bank, che nella sentenza viene indicata solo come «il momento iniziale della complessiva condotta delittuosa». Momento iniziale che, di per sé, non ha portato alcun danno ai clienti, sicché appare in qualche modo paradossale che la banca preponente sia stata ritenuta corresponsabile di un condotta delittuosa del preposto consistita, nel suo «momento iniziale», nel sottrarle i clienti e, così facendo, nel sottrarsi a una vigilanza evidentemente ritenuta più attenta di quella che, presso il nuovo istituto bancario, non gli imped ì di porre in essere, nell’arco di diversi mesi, le azioni effettivamente dannose. Come si è detto, lo spostamento delle disponibilità economiche presso IW Bank è stato ordinato dallo stesso NOME COGNOME.
2.4. In diritto si osserva che l’art. 31, comma 3, del T.U.I.F. (d.lgs. n. 58 del 1998), disponendo che «Il soggetto che conferisce l ‘ incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all ‘ offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale» , introduce nell’ambito del rapporto tra intermediario e consulente finanziario, il medesimo concetto di
«occasionalità necessaria» che è alla base della disciplina generale della responsabilità de i «padroni e … committenti» per gli illeciti perpetrati dai «loro domestici e … comm essi nell ‘ esercizio delle incombenze a cui sono adibiti» (art. 2049 c.c.; sulla «relazione di continuità» tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti del codice civile, v. Cass. n. 28952/2024 e gli ulteriori precedenti ivi citati).
Ebbene, deve essere qui ribadito che, per affermare la responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto, « è sì sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell ‘ ambito dell ‘ incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti, ma pur sempre dovendosi accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediamente interessato o compartecipe » (Cass. n. 21385/2024).
Nel caso di specie la Corte territoriale è giunta ad affermare la responsabilità di MPS senza considerare che l’atto individuato come «il momento iniziale della complessiva condotta delittuosa» («il trasferimento dei fondi» da MPS a IW Bank; o meglio, per essere più precisi, l’avere consigliato il trasferimento dei fondi) non sembra essere stato un atto posto in essere per « finalità coerenti con quelle in vista delle quali le
mansioni … furono affidate » al preposto, ma piuttosto un atto realizzato per « finalità proprie » di quest’ultimo , « alle quali il committente non neppure mediatamente interessato o compartecipe » . Si trattò, infatti, proprio dell’allontanamento dei clienti dalla preponente, quantunque indotto dalla ingannevole informazione di «legami societari» tra MPS e IW Bank.
Inoltre, manca del tutto, nella motivazione della sentenza impugnata, una spiegazione dell’affermata esistenza del nesso causale tra il comportamento posto in essere da NOME COGNOME, quale promotore finanziario di MPS, e il pregiudizio subito dai coniugi COGNOME, in rapporto con la contestuale affermazione che, invece, il comportamento tenuto dal COGNOME dopo che il trasferimento del denaro e dei titoli «è idoneo a porsi come causa esclusiva del danno e … a recidere completamente il nesso causale tra la condotta di IW Bank» e quel medesimo pregiudizio.
2.5. In definitiva, la sentenza della Corte territoriale, per come motivata, è affetta dal vizio di «falsa applicazione di norme di diritto», con riferimento ai presupposti giuridici della responsabilità solidale del preponente per gli illeciti commessi dal consulente finanziario (artt. 31, comma 3, T.U.I.F. e 2049 c.c.).
Con l’accoglimento dei primi due motivi rimangono assorbiti i rimanenti sei motivi del ricorso principale, che riprendono la medesima censura sotto i diversi profili della violazione delle norme sulla ripartizione dell’onere della prova e della carenza di motivazione (motivi 3 e 4), dell’uso inadeguato delle presunzioni semplici per la prova dei fatti controversi
(motivi 5 e 6) e dei criteri di liquidazione del danno (motivi 7 e 8).
Accolto come sopra indicato il ricorso principale, non vi è luogo neppure a decidere sul ricorso incidentale, i cui due motivi si concentrano sul diniego del risarcimento del danno non patrimoniale e sulla regolazione delle spese di lite, decisioni entrambe travolte dalla cassazione della sentenza in punto accertamento della responsabilità di MPS per i danni subiti dai ricorrenti incidentali.
In definitiva, accolti i primi due motivi di ricorso principale, con assorbimento dei rimanenti motivi di ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto: « il nesso di ‘ occasionalità necessaria ‘ tra l’illecito commesso dal preposto (nella fattispecie, consulente finanziario) e le mansioni o incombenze a lui affidate dal preponente (nella fattispecie, intermediario finanziario), su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, si ha quando l’esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell’ambito dell’incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, ma dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe ».
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti i rimanenti motivi e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima