Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27754 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9178/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 17/2022 depositata il 11/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2024 dal Presidente di sezione NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Treviso RAGIONE_SOCIALE chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla revoca RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali ‘prima casa’. Esposero gli attori che, in sede di acquisto dell’imm obile alienato dalla società convenuta, avevano chiesto l’applicazione dei benefici ‘prima casa’ con conseguente riduzione del 4% dell’I.V.A. e RAGIONE_SOCIALE imposte ipotecarie catastali in misura fissa, avendo il venditore assicurato in sede di trattative che l’i mmobile, di metratura inferiore al limite di 240 metri quadri (in particolare, l’incaricato della società aveva comunicato al AVV_NOTAIO una superficie utile di 235,75 metri quadri) e quindi da considerare quale immobile ‘non di lusso’, avrebbe potuto beneficiare dei detti benefici e che avevano ricevuto quattro avvisi di liquidazione dell’imposta ed erogazione di sanzioni da parte dell’RAGIONE_SOCIALE Entrate , in base ai quali l’immobile era classificabile fra quelli di lusso in quanto di superficie utile complessiva di metri quadri 313 e, pertanto, non assoggettabile alle agevolazioni ‘prima casa’ , avvisi invano impugnati innanzi alla Commissione tributaria provinciale per essere stati rigettati i relativi ricorsi. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di
Euro 49.379,50. Avverso detta sentenza propose appello la società convenuta. Con sentenza di data 11 gennaio 2022 la Corte d’appello di Venezia accolse l’appello, rigettando la domanda.
Osservò la corte territoriale quanto segue: ‘l’esclusione dei benefici fiscali ‘prima casa’ non può essere dipesa da un’errata informazione della venditrice perché è una conseguenza RAGIONE_SOCIALE caratteristiche oggettive (superficie) dell’immobile alienato. La venditrice può anche -come ritenuto il giudice di primo grado -aver fornito RAGIONE_SOCIALE informazioni errate al AVV_NOTAIO nei giorni precedenti il rogito ma, eliminando la condotta antigiuridica della venditrice, COGNOME NOME e NOME COGNOME non avrebbero comunque potuto usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali previste per gli immobili ‘non di lusso’. La pretesa attorea accolta dal Tribunale -senza che nulli rilevi qualificare la responsabilità della venditrice come contrattuale o precontrattuale -ha assicurato agli acquirenti l’acquisto di un immobile che non può godere di agevolazioni fiscali addossando il pagamento dei maggiori tributi su un soggetto diverso. Come correttamente rilevato dalla difesa dell’appellante i maggiori tributi non costituiscono un ‘dann o conseguenza’ della condotta contestata alla parte venditrice. È anche astrattamente ipotizzabile che, conoscendo la disciplina fiscale applicabile gli acquirenti avrebbero potuto decidere di non comperare l’immobile, ma allora gli acquirenti avrebbero do vuto proporre domande diverse per sciogliersi dal vincolo contrattuale e ottenere il risarcimento dei danni. I danni in ogni caso non potrebbero essere costituiti dai tributi dovuti per l’acquisto di un immobile di lusso. Accogliendo la domanda è stato riconosciuto agli acquirenti un vantaggio non dovuto: l’acquisto di un immobile qualificato di lusso usufruendo di un’iva agevolata’.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte
intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale non ha valorizzato le seguenti circostanze: durante la fase RAGIONE_SOCIALE trattative RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza del fatto che gli acquirenti volevano domandare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali ‘prima casa’ e, anzi, tale questione era stata oggetto di discussione tra le parti; RAGIONE_SOCIALE (in persona del Sig. COGNOME), prima del rogito, aveva erroneamente quantificato i metri quadri dell’immobile, non computando nel conteggio i metri quadri relativi al secondo piano, senza osservare quanto previsto dall’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, con conseguente erronea qualificazione dell’immobile oggetto di compravendita come ‘abitazione non di lusso’ ; RAGIONE_SOCIALE era il committente RAGIONE_SOCIALE opere, nonché società facente parte del RAGIONE_SOCIALE (del quale fanno parte sia la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia la costruttrice del complesso residenziale ‘RAGIONE_SOCIALE ). Aggiunge che, se la Corte avesse valorizzato le dette circostanze, avrebbe riconosciuto la responsabilità in capo alla venditrice per responsabilità precontrattuale, avendo fatto credere agli odierni ricorrenti di essere in procinto di acquistare un immobile assoggettabile ai benefici ‘prima casa’.
Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di esaminare il fatto storico allegato dai ricorrenti e concernente la circostanza che i Sig.ri COGNOME e COGNOME avevano deciso di acquistare il fabbricato facente parte del complesso residenziale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ proprio perché, come assicurato nel corso RAGIONE_SOCIALE trattative
dal venditore, assoggettabile alle agevolazioni fiscali ‘prima casa’, preferendolo quindi ad altre soluzioni abitative di pari gradimento, ma meno convenienti in termini fiscali. Aggiunge che tale circostanza fattuale risulta da quanto allegato dall’atto di citazione, dalla memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e dalla comparsa conclusionale, nonché dagli atti di parte in sede di appello, e che non è mai stata contestata dalla controparte.
I due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Il fatto storico, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale, sarebbero le assicurazioni date dalla società venditrice in sede di trattativa circa l’assoggettabilità dell’immobil e alle agevolazioni fiscali ‘prima casa’ . Che di un fatto storico si tratti, e non di una mera allegazione, risulterebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, dal trattarsi di una circostanza non controversa in giudizio. Ai fini del rispetto di c ui all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. (da ultimo, Cass. n. 15058 del 2024). Tale onere processuale risulta non assolto, non avendo i ricorrenti indicato il contenuto concreto degli atti e comportamenti processuali della controparte da cui ricavare il carattere incontroverso della circostanza in questione. Non potendosi reputare incontroversa la circostanza, ciò che con la denuncia di vizio motivazionale si deduce non è un fatto storico, ma l’allegazione della parte, da cui l’inammissibilità della denuncia in esame.
Privata del suo referente fattuale, anche la denuncia di violazione della norma di diritto risulta inammissibile. Essa si fonda su un presupposto di fatto, non accertato dal giudice del merito, e che non può fare ingresso nel processo alla luce dell’inammi ssibilità della denuncia di vizio motivazionale. Lo scrutinio del primo motivo comporterebbe pertanto un’indagine di merito preclusa in sede di legittimità.
Gli esiti contrastanti del processo di merito costituiscono ragione di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la RAGIONE_SOCIALE impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 20 settembre 2024
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME