Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18165 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 03800/2022 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Curatore; rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del dirigente RAGIONE_SOCIALE‘ufficio dirigenziale generale denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ; rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO
(EMAIL) e NOME (avvEMAIL), in virtù di procura in calce al RAGIONE_SOCIALEricorso;
RAGIONE_SOCIALEricorrente–
nonché di
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) ; RAGIONE_SOCIALE ;
-intimati-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 780/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d ‘ APPELLO di GENOVA, depositata il 6 luglio 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al Tribunale di Genova l’RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che ne fosse dichiarata la responsabilità precontrattuale ai sensi degli articoli 1337 e 2043 cod. civ., per i comportamenti contrari a buona fede tenuti nel corso RAGIONE_SOCIALE trattative svolte nel periodo 19992012 per la locazione o vendita di un immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALEa società attrice, e che, per l’effetto , i convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali da essa subìti in conseguenza di tali condotte, quantificati in Euro 17.274.243,46.
Espose: a) che dopo la manifestazione di interesse alla locazione (con opzione di acquisto) di un immobile di almeno 5.000 metri quadrati per destinarvi i propri uffici, pubblicata dall’RAGIONE_SOCIALE il 22 aprile 1999 sul quotidiano ‘Il Secolo XIX’ ed a seguito RAGIONE_SOCIALEa lettera del 31 maggio 1999 con cui essa società aveva comunicato al l’ istituto
previdenziale che avrebbe potuto costruire tale immobile su un proprio terreno sito ad Imperia -, si erano avuti numerosi incontri tra le parti in funzione RAGIONE_SOCIALEa progettazione e realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile medesimo; b) che, nel giugno 2006, terminata la costruzione RAGIONE_SOCIALE‘ immobile fino al tetto, essa società aveva chiesto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di darle risRAGIONE_SOCIALE in merito alla proposta di locazione (con opzione di vendita) RAGIONE_SOCIALE‘ immobile stesso, indicandone le condizioni economiche e dichiarando la propria disponibilità all’ultimazione dei lavori, ma a tale richiesta l’RAGIONE_SOCIALE non aveva risposto, pur mostrandosi ancora interessato alla locazione anche attraverso l’elaborazione di un nuovo piano di fattibilità ed una relazione peritale inoltrata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; c) che, a partire dal l’anno 2006, essendosi prospettata la possibilità di realizzare nell’area e nell’immobile un RAGIONE_SOCIALE, aveva instaurato ulteriori trattative per la locazione o la vendita di parte RAGIONE_SOCIALE‘immobile anche con il RAGIONE_SOCIALE e con l’ RAGIONE_SOCIALE; d) che, peraltro, proprio quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE, con lettera del 21 novembre 2012, aveva comunicato il venir meno RAGIONE_SOCIALE condizioni per proseguire nell’iniziativa intrapresa con riferimento a tutti gli e nti coinvolti, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE aveva deciso di utilizzare, per l’attua zione del progetto ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ , i propri immobili; e) che, in ragione RAGIONE_SOCIALE trattative defatiganti in cui era rimasta bloccata per oltre dodici anni, aveva sofferto grave pregiudizio, sia per il mancato sfruttamento del terreno e RAGIONE_SOCIALE‘immobile (che aveva mantenuto disponibili per le RAGIONE_SOCIALEparti) , sia per il deperimento del loro valore immobiliare.
Costituitesi tutte le RAGIONE_SOCIALEparti, che resistettero alla domanda, il Tribunale la accolse parzialmente solo nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , reputando che esso istituto si era reso responsabile per aver leso, in spregio al canone RAGIONE_SOCIALEa buona fede, il legittimo affidamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa locazione mediante le condotte omissive poste in essere dopo il 17 novembre 2006, allorché, ad immobile completato nella sua struttura esterna, la RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato al la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE una propria relazione favorevole alla locazione con l’approvazione del Comitato provinciale; ad avviso del primo giudice, dopo questa comunicazione, l’RAGIONE_SOCIALE , secondo buona fede, avrebbe dovuto « con urgenza , o stipulare la locazione … ovvero chiarire all’COGNOME che non vi erano le condizioni per una stipula », mentre invece, « non fu fatta né una cosa né l’altra »; il Tribunale, dunque, condannò l’RAGIONE_SOCIALE a risarcire il danno cagionato ad RAGIONE_SOCIALE, liquidato in Euro 2.000.000, previo riconoscimento di un concorso di colpa RAGIONE_SOCIALEa società danneggiata nella misura di un terzo.
2. L a Corte d’appello di Genova adita con impugnazione principale dall’RAGIONE_SOCIALE e con impugnazione incidentale da RAGIONE_SOCIALE -ha, nella sostanza, accolto la prima impugnazione e respinto la seconda, rigettando la domanda proposta dall’attrice e compensando le spese del grado tra tutte le parti in causa.
La Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto: che la RAGIONE_SOCIALE aveva costruito l’immobile non in previsione di farlo utilizzare dall’RAGIONE_SOCIALE ma per collocarlo sul mercato; che i contatti avuti dalla costruttrice con l’RAGIONE_SOCIALE non erano stati tali da indurre la prima a
fare affidamento sulla conclusione RAGIONE_SOCIALEa trattativa, la cui prosecuzione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE era considerata come solo eventuale; che nel 2006 non era stata terminata la costruzione RAGIONE_SOCIALE‘immobile ma solo quel la RAGIONE_SOCIALEa struttura in cemento armato ; che a quell’epoca non era stata neppure individuata l’esatta superficie oggetto di un possibile contratto di locazione, non era stata formulata ancora nessuna offerta e vi era incertezza sul prezzo a metro quadro RAGIONE_SOCIALEa locazione , sicché nessun affidamento sulla conclusione del contratto poteva ingenerarsi in capo alla impresa costruttrice, non potendosi « ritene re che l’RAGIONE_SOCIALE avesse l’obbligo di concludere un contratto di locazione per un immobile di cui esisteva solo la struttura in cemento armato e per cui era stata fatta solo una generica indicazione dei possibili spazi locabili e di un possibile range del canone di locazione al metro quadro, tanto più con una pubblica amministrazione che ha precisi vincoli nel fare le trattative »; che, « terminati i contatti interlocutori con l’ RAGIONE_SOCIALE », si erano avuti , dapprima « autonomi contatti fra la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE » (anche questi esauritisi in una fase embrionale senza dar luogo a fattispecie di responsabilità) e, successivamente, nuovi contatti con l’RAGIONE_SOCIALE (unitamente all’RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE) nel corso dei quali l’RAGIONE_SOCIALE aveva formulato offerte alternative di vendite e di locazione, senza però che il contegno RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni potesse ingenerare alcun affidamento, anche in ragione di dissonanti valutazioni di congruità RAGIONE_SOCIALE offerte da parte RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE; che, in definitiva, non solo doveva reputarsi legittimo il recesso operato dagli enti (specie ove si avesse riguardo alla normativa in materia di spending review nel frattempo approvata)
ma doveva anche escludersi la violazione da parte loro del dovere di comportarsi secondo buona fede nel corso RAGIONE_SOCIALE trattative.
La Corte di merito, infine, ad abundantiam , ha reputato fondata l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE anche in punto di quantificazione del risarcimento, evidenziando, al riguardo , tra l’altro, la mancanza di prova di occasioni locatizie rinunciate e di trattative per la vendita RAGIONE_SOCIALE‘immobile ad altri soggetti, la difficile vendibilità del bene, l’impossibilit à di pretendere ad un tempo il danno da mancata locazione e quello da mancata vendita.
Propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (sottoposta nelle more a procedura concorsuale), sulla base di cinque motivi; risponde co n RAGIONE_SOCIALEricorso l’RAGIONE_SOCIALE; non svolgono difese in sede di legittimità l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, che restano intimati.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 380bis .1, cod. proc. civ..
Il Procuratore RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
La Curatela ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata la « Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per error in procedendo in ragione RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) ».
Con il secondo motivo viene denunciata la « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) ».
I primi due motivi, in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamente.
La ricorrente sostiene: a) che la sentenza di primo grado del Tribunale di Genova aveva affermato la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a partire dal 2006; b) che, con l’appello principale , l’RAGIONE_SOCIALE, travisando il contenuto di questa sentenza, aveva « impugnato la decisione esclusivamente in relazione all’affermazione di responsabilità di RAGIONE_SOCIALE ante 2006 ; responsabilità in realtà … mai affermata dal Tribunale »; c) che, con l’appello incidentale, RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la statuizione sul quantum , considerato insufficiente, oltre a quella di rigetto RAGIONE_SOCIALEa responsabilità degli altri enti; d) che, pertanto, « il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Genova, affermativo RAGIONE_SOCIALEa responsabilità di RAGIONE_SOCIALE dal 17 novembre 2006 in poi, non essendo stato gravato di impugnazione -né in via principale, né tantomeno, incidentale -è passato in regiudicata »; e) che la Corte d’appello, « a causa dall’errata prospettazione del fatto RAGIONE_SOCIALE‘appellante principale », travisando a sua volta sia la sentenza di primo grado che il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione incidentale di RAGIONE_SOCIALE, avrebbe erroneamente ritenuto che la prima avesse affermato la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per le condotte tenute tra il 1999 ed il 2006 (negandola per quelle tenute tra il 2006 e il 2012), mentre la seconda avesse censurato la statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dopo il 2006 ( statuizione, in realtà, non emessa dal Tribunale che, al contrario, aveva affermato la responsabil ità RAGIONE_SOCIALE‘istituto per le condotte post 2006), così riformando ultra petita proprio tale statuizione, che non era stata attinta da alcuna RAGIONE_SOCIALE due impugnazioni.
In ragione di ciò, la riforma, operata dalla Corte d’ appello, RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva affermato la
responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per le condotte post 2006, doveva ritenersi doppiamente illegittima, sia per violazione RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 cod. proc. civ.), sia per violazione del giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) formatosi su tale accertamento.
2.1. Gli illustrati motivi sono manifestamente infondati.
Artificiosa è la ricostruzione volta ad individuare, sulla scorta del contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, le condotte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE anteriori al 2006 (per le quali sarebbe stata esclusa la responsabilità precontrattuale RAGIONE_SOCIALE‘istituto) dalle condotte successive a tale data (in relazione alle quali la sua responsabilità sarebbe stata accertata).
Invero, la sentenza di primo grado, stando allo stralcio RAGIONE_SOCIALEa sua motivazione trascritto alle pagg. 8 e 9 del ricorso, aveva individuato il momento in cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva leso la libertà negoziale di RAGIONE_SOCIALE nelle condotte omissive immediatamente seguenti alla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa relazione favorevole alla locazione, effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ istituto previdenziale. Secondo il Tribunale, infatti, in seguito a tale comunicazione, l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto, secondo buona fede, in alternativa all’ immediata stipulazione del contratto, informare immediatamente la RAGIONE_SOCIALE che intendeva recedere dalle trattative, mentre l ‘ avere omesso tale immediata informazione aveva ingenerato nella RAGIONE_SOCIALEparte il ragionevole affidamento circa la verosimile conclusione del contratto medesimo.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Curatela ricorrente, tale statuizione era stata debitamente censurata con l’ appello principale proposto dal l’istituto, il quale, stando al la trascrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto
contenuta nel RAGIONE_SOCIALEricorso, aveva dedotto: che tra il 2004 e il 2006, « a fronte RAGIONE_SOCIALE diverse comunicazioni » di RAGIONE_SOCIALE, non vi era stata alcuna comunicazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in quanto « non vi era niente da comunicare »; che, infatti, quelle che il Tribunale aveva definito trattative « non erano più che occasionali comunicazioni di RAGIONE_SOCIALE , nelle more RAGIONE_SOCIALEa costruzione durata anni, rivolte all’RAGIONE_SOCIALE con offerta di disponibilità del futuro immobile »; e che, stante tale situazione, del tutto arbitraria era la « collocazione storica » del superamento del limite di buona fede nel 2006, posto che « a quella data, le trattative, se così le vogliamo chiama re, erano ancora ‘in alto mare’ e non sussisteva alcuna concreta possibilità di stipulare alcun contratto di locazione ».
Sulla base di queste de duzioni, l’appellante principale aveva dunque domandato che, « in riforma RAGIONE_SOCIALE‘ impugnata sentenza », la Corte d’ appello volesse « rigettare ogni domanda proposta da COGNOME I mmobiliare nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in quanto infondata o, comunque, prescritta ».
È dunque evidente, che, al di là RAGIONE_SOCIALE‘ interpretazione data dalla Corte territoriale ai limiti RAGIONE_SOCIALEa statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado affermativa RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, essa era stata debitamente attinta dall’appello principale proposto dall’istituto , sicché il giudice d’ appello era pienamente legittimato, in ragione del principio devolutivo, a rinnovare la delibazione nel merito RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria proposta da RAGIONE_SOCIALE senza che ciò concretasse violazione RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato e senza che sul precedente accertamento fosse sceso alcun giudicato.
I primi due motivi vanno dunque rigettati.
Con il terzo motivo viene denunciata la « Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per error in procedendo in ragione, nuovamente ma sotto diverso profilo rispetto a quello denunciato con il I motivo, RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c. p. c. (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) ».
Con il quarto motivo viene denunciata la « Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello di RAGIONE_SOCIALE (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per error in procedendo in ragione RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) ».
Anche questi motivi vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.
Con essi viene censurata la statuizione con cui la Corte d’appello, ad abundantiam , ha reputato fondato il motivo di gravame, proposto dall’RAGIONE_SOCIALE in via subordinata, concernente la quantificazione del risarcimento, sui rilievi, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALEa mancanza di prova di occasioni locatizie rinunciate e di trattative per la vendita RAGIONE_SOCIALE‘immobile ad altri soggetti, RAGIONE_SOCIALEa difficile vendibilità del bene e del l’impossibilità di pretendere ad un tempo il danno da mancata locazione e quello da mancata vendita.
4.1. I motivi devono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse, in quanto tendenti a censurare una statuizione resa ad abundantiam dal giudice d’appello, come tale non costituente una ratio
RAGIONE_SOCIALEa decisione e non avente quindi alcuna influenza sul dispositivo RAGIONE_SOCIALEa stessa (Cass. 10/04/2018, n.8755; Cass. 08/06/2022, n. 18429).
Con il quinto motivo viene denunciata la « violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c.: nullità, in partibus quibus , RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per motivazione inesistente, sub specie di motivazione (puramente) apparente ».
La ricorrente, ribaditi gli errori e le omissioni in cui sarebbe incorsa la sentenza d’appello, sostiene che essi avrebbero determinato « una decisione sbagliata e incongruente, riflessa dal dispositivo, in se stesso incoerente ».
5.1. Il motivo è inammissibile.
In seguito alla riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 c od. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto -legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé RAGIONE_SOCIALEa motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall ‘art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 c od. proc. civ., la cui violazione -deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 c od. proc. civ. -sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali
(Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).
Nel caso in esame, consimili gravi lacune motivazionali non solo non sono riscontrabili nella sentenza impugnata (alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘articolato apparato argomentativo -sopra sinteticamente illustrato -da cui essa risulta corredata), ma neppure vengono correttamente dedotte attraverso le censure veicolate con il motivo di ricorso in esame, il quale, al di là del riferimento di stile alla « motivazione inesistente, sub specie di motivazione (puramente) apparente », contenuto nella rubrica, nella successiva illustrazione RAGIONE_SOCIALE doglianze, lungi dal denunciare autonomi vizi motivazionali costituzionalmente rilevanti, emergenti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, indulge ancora sui presunti errori ed omissioni già dedotti con i precedenti motivi ed asseritamente desumibili, aliunde , dal raffronto con altri atti processuali (di volta in volta, la sentenza di primo grado, il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello del l’RAGIONE_SOCIALE, quello RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE).
Il quinto motivo, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
In definitiva, il ricorso proposto dalla Curatela del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra il RAGIONE_SOCIALE ricorrente e il RAGIONE_SOCIALEricorrente RAGIONE_SOCIALE seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Non vi è luogo a provvedere su quelle del rapporto processuale facente capo all’RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE, soggetti rimasti intimati.
8. Avuto riguardo al tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte RAGIONE_SOCIALEricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre le spese generali, gli esborsi liquidati in Euro 200,00 e gli accessori di legge;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione