Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34142 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34142 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23527/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio d quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
Banco RAGIONE_SOCIALEgià Banco Popolare Società CooperativaRAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 98/2018 depositata il 19 gennaio 2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2
dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Banca Popolare Italiana Società Cooperat (ora Banco BPM S.p.A.), di risarcimento danni da violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative 37 cod. civ.. ex art. 13
A fondamento di tale pretesa parte attrice aveva esposto che avendo acquistato un’area edificabile ed un fabbricato con il propos di realizzarvi alcune unità abitative per le quali aveva ottenu relativa concessione edilizia, aveva chiesto la concessione di mutuo di € 400.000,00 alla Banca Popolare Italiana, agenzia d Termini Imerese, la quale, solo dopo due anni, a conclusion dell’istruttoria della pratica, aveva rigettato la richiesta. Ess quindi trovata costretta a rinunciare alla realizzazione dell’origi progetto ed a vendere il terreno alla società, che, nelle more, a realizzato in appalto sia le opere di urbanizzazione sia le struttu fabbricati.
Richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui per ritener integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno sta idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilit ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che ess siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria dili della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idon escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione de contratto, la Corte territoriale, conformemente alla valutazione
primo giudice, ha escluso che nella specie fossero ravvisabili tali presupposti.
Ha in tal senso evidenziato che le parti non erano approdate ad alcun accordo sulle linee fondamentali della autoregolamentazione precettiva dei rispettivi interessi divergenti, né, dunque, avevano delineato le linee fondamentali del regolamento di interessi da sancire con il contratto, e che pertanto la vicenda prenegoziale di formazione del contratto non si era conclusa era ancora ima in fieri.
Ha rilevato che a tal fine non soccorrevano la produzione documentale prodotta (due richieste di mutuo peraltro di diverso importo, susseguitesi a distanza di otto mesi fra loro), né le prove testimoniali, correttamente ritenute inammissibili dal primo giudice in quanto non idonee a dar prova dei predetti elementi essenziali del contratto.
«Sul punto – ha soggiunto – è sufficiente considerare che il contratto di mutuo ha natura di contratto reale, cioè di contratto che si perfeziona esclusivamente con la consegna materiale del denaro, perché ne consegua, di tutta evidenza, che, non avendo la convenuta mai erogato finanziamento di sorta, e non avendo neppure, tanto meno, nel rispetto della previsione di cui all’ad 117 T.U.B. fatto firmare ai potenziali clienti alcun contratto scritto, si debba escludere che qualsivoglia contratto di finanziamento sia stato concluso tra le parti. A riguardo, infatti, l’appellante non ha fornito prova di sorta i ordine ad un intervenuto consenso tra le parti in virtù del quale la banca si sarebbe impegnata a corrispondere in un momento successivo il finanziamento in questione, evidenziando (e volendo esclusivamente dimostrare con mere prove orali) come tra l’appellante e la Banca si fossero svolte esclusivamente delle trattative faticose e complesse mai approdate ad accordo di sorta».
2. Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste Banco BPM S.p.A.
depositando controricorso.
3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni pe trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
La società ricorrente ha depositato memoria 380-bis, ex art. comma secondo, cod. proc. civ..
Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 1337 cod. civ. e degli artt. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, c proc. civ..
1.1. Premesso che con l’atto d’appello si era censurata, poi infondata, la valutazione del tribunale che aveva ritenuto la doman generica e non supportata da adeguata documentazione, nonostante fosse stata prodotta «corposa documentazione documentale» e nonostante la convenuta non avesse negato l’esistenza dell trattative, lamenta la ricorrente che la Corte d’appello ha ignorat tutto tale motivo di gravame.
1.2. Lamenta inoltre che la Corte d’appello ha adottato sentenza una nozione riduttiva del concetto di trattative, fine coll’assimilarla praticamente al contratto preliminare, avendo riten necessario che queste pervengano alla conclusione di un accordo contrattuale di massima o addirittura, con specifico riferimento contratto di mutuo, che l’ente erogante abbia fatto sottoscriver potenziale cliente un contratto ai sensi dell’art. 117 t.u.b..
Sostiene di contro che la norma non richiede che le trattati siano pervenute alla fase finale, immediatamente precedente all conclusione dell’affare, essendo sufficiente, ai fini della de responsabilità, che le parti abbiano stabilito contatti seri e convi finalizzati alla conclusione di un particolare contratto, manifestand
condizioni alle quali ciascuna di esse è disponibile a contrarre e agli adempimenti necessari alla stipulazione.
In relazione a tale definizione rileva che la sentenza impugnata, nell’affermare che «la vicenda negoziale di formazione del contratto non si era ancora conclusa ma era ancora in fieri», ha con ciò stesso riconosciuto che le trattative vi erano state.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce «nullità della sentenza; omessa motivazione; omesso esame di documenti decisivi e delle allegazioni fattuali delle parti, violazione del principio di no contestazione», in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ..
Riportato un ampio stralcio della comparsa di risposta depositata in primo grado dalla banca convenuta (pagg. 18-22 del ricorso), sostiene che da esso poteva ricavarsi dimostrazione dell’esistenza delle trattative, posto che risultavano confermati i fatti storici cos come riferiti dalla stessa attrice.
Lamenta quindi l’obliterazione di documenti prodotti in giudizio, asseritamente idonei a dimostrare la serietà e la concludenza delle trattative condotte, quali: a) la perizia bancaria a firma dell’arch. NOME COGNOME; b) la nota, datata 26 marzo 2007, con cui la banca comunicava al notaio Dott. COGNOME che la società odierna ricorrente lo aveva prescelto per il perfezionamento della pratica, chiedeva allo stesso la produzione della relazione preliminare sull’immobile oggetto di ipoteca, allegava perizia tecnica estimativa e copia di certificato camerale; c) la relazione preliminare del notaio, in data 3/11/2008, contenente la descrizione e la storia del dominio degli immobili offerti in garanzia, le notizie circa la presenza di trascrizioni, ipoteche e privilegi.
Sostiene che tali documenti, oltre al comune interesse alla stipulazione del contratto, attestavano che era stato completato l’iter istruttorio della domanda di mutuo e che quindi le trattative erano
giunte alla fase conclusiva.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine violazione e erronea applicazione degli artt. 115 e 244 cod. proc. civ., in rela all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ..
Premesso che con l’atto d’appello si era censurata la valutazio del Tribunale che aveva ritenuto irrilevanti la prova per testi oltr la mancata valutazione dell’ulteriore richiesta di ordine di esibiz lamenta che il gravame sul punto è stato ritenuto dalla Cor d’appello inammissibile sulla base di regole (incensurabilità d valutazione di rilevanza dei mezzi istruttori) proprie del giudiz legittimità. Soggiunge che la valutazione di inammissibilità, espre dal Tribunale e condivisa dalla Corte territoriale, è conseguenza concetto restrittivo di trattative accolto in sentenza.
4. Il primo motivo è inammissibile, con riferimento ad entrambe le censure in cui si articola.
4.1. La prima di esse (v. supra § 1.1) si appalesa aspecifica, risolvendosi nella mera testuale riproduzione di un ampio stralc dell’atto d’appello (v. pagg. 6-11 del ricorso), seguita dalla lag secondo cui «la Corte d’appello ha ignorato del tutto il mot riprodotto sopra».
In tali termini la postulazione risulta del tutto generica e t impingere in inammissibilità per difetto di specificità alla stregu consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005, se da numerose conformi e avallato da Cass. Sez. U. n. 7074 del 2017 [«Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degl processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processual è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi de requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo sc (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.). Tali principi, applicat un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il rico
per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 cod. proc. civ., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo»].
Nella specie, per vero, il ricorrente non indica esattamente quale tra i vari e variamente intrecciantisi argomenti svolti nello stralcio trascritto dell’atto d’appello (mancato esame di documenti, erronea valutazione di prove, violazione del principio di non contestazione, contraddittorietà della motivazione) sia stato ignorato, di tal che nella sostanza il ricorso appare volto, per tale parte, al mero scopo di riproporre alla Corte di legittimità lo stesso atto d’appello nel generico auspicio di un diverso esito valutativo.
Ove poi si possa tale censura benevolmente legger, nella sostanza, come diretta a denunciare un vizio di omessa pronuncia (sulle critiche volte a contestare la valutazione di carenza probatoria espressa dal primo giudice), ne appare evidente l’inammissibilità e comunque l’infondatezza, dal momento che non si confronta minimamente con la sentenza impugnata, la quale dà espressamente atto, sia della doglianza (v. ultimo cpv. della terza pagina), sia dei motivi per le quali è disattesa. Tant’è vero che i successivi motivi di ricorso si appuntano proprio e nuovamente (e pressoché negli stessi termini) su tale valutazione, in quanto espressamente condivisa anche dalla Corte d’appello.
Eccentrico comunque il riferimento in rubrica agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: oltre a non essere tale riferimento minimamente
illustrato, il motivo nel suo complesso si muove evidentemente su di un piano (erronea o inadeguata valutazione delle prove, error in iudicando) totalmente diverso da quello che in astratto mette in gioco il rispetto delle regole processuali poste dalle norme succitate (al riguardo apparendo sufficiente rimandare ai principi affermati da Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).
4.2. È inammissibile, poiché aspecifica, anche la seconda censura (v. supra § 1.2), con cui propriamente si denuncia un error in iudicando.
Ess& infatti non si confronta con il contenuto integrale della sentenza impugnata, appuntandosi solo sulle affermazioni che, nella parte finale della motivazione, fanno riferimento al momento perfezionativo del contratto di mutuo: affermazioni che, ancorché in sé effettivamente non pertinenti al tema trattato, non restituiscono il senso e il nucleo centrale della motivazione, il quale sta nella affermazione, chiaramente leggibile nei capoversi immediatamente precedenti ed espressiva di un accertamento in fatto, secondo cui le trattative, pur indubbiamente esistenti, «non erano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto», non essendo le parti «approdate ad alcun accordo sulle linee fondamentali della autoregolamentazione precettiva dei rispettivi interessi, né delineato le linee fondamentali del regolamento di interessi».
Nell’enunciare tale ratio decidendi, con la quale il motivo omette di confrontarsi, la Corte di merito ha applicato una corretta regola di giudizio, esplicitata del resto con il richiamo a costante giurisprudenza, secondo cui – giova ripetere – «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio
idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilit ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che ess siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria dili della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idon escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione de contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si ris un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurab in sede di legittimità ove adeguatamente motivato» (così, tra le recenti, Cass. 15/04/2016, n. 7545).
Non è pertanto ravvisabile il dedotto error iuris nemmeno sub specie di errore di sussunzione, non risultando alcun accertamento fattuale distonico rispetto al principio enunciato.
5. Il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili i quanto ruotanti intorno alla medesima doglianza di fondo, s appalesano altresì inammissibili.
Escluso il vizio di omessa motivazione (essendo ampia e ben comprensibile la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza, come già sopra evidenziato) nonché quello, peraltro in contraddizione logica con la prima doglianza, di omesso esame di documenti o prove orali (avendo la Corte d’appello affermato e motivato l’irrileva degli uni e delle altre, ancorché non richiamandone specificamente i contenuto, in quanto idonei a dimostrare solo l’esistenza de trattative, non anche il loro avanzamento ad uno stadio tale giustificare la formazione di aspettative che possano considerar ingiustificatamente lese dal successivo comportamento della banca), ed escluso altresì, per la stessa ragione, la pure dedotta violaz del principio di non contestazione, appare evidente che l’essenza del critiche è diretta a contestare, nel merito, la valutazione operat giudici di merito e a sollecitare inammissibilmente a questa Corte riesame completo del materiale istruttorio.
Tutto ciò peraltro secondo una chiave di lettura errata in diritto
Al contrario di quanto afferma la ricorrente non è infatti la Co d’appello ad aver adottato una nozione troppo ristretta di tratta ma è la ricorrente a muovere da una lettura dell’ille precontrattuale troppo ampia ed elastica.
I ragionamenti e le critiche svolte tendono infatti a sosten l’esistenza di trattative prolungate e concretizzatesi anche n svolgimento di accertamenti preliminari (ciò che del resto non negato né dalla convenuta né dalla sentenza), che però, in ba all’interpretazione pacificamente accolta da questa Corte, sop ripetutamente ricordata, non è di per sé sufficiente a fondare di sé una responsabilità precontrattuale nel caso di esito infrutt delle stesse, occorrendo altresì, come s’è detto, «che le tratt fossero giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte c invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento s conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senz giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabi che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invo responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto»: element tutti sui quali nessun elemento risulta acquisito né alcun argomento sviluppato in ricorso, tale da poter segnalare una lac motivazionale nella sentenza impugnata sindacabile (per omesso esame di fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le par sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dell controricorrente, delle spese processuali, liquidate come dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comm
quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’ar comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudi di legittimità, che liquida in Euro 5.600 per compensi, oltre alle s forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati i 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 201 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tito contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso dovuto, a norma dell’art. ello stesso art. 13. 1-bis d
Così deciso il 3/10/2019