Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28561 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4360/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata nello studio della medesima in INDIRIZZO, pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in INDIRIZZO,
pec:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3695/2021 depositata il 22/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano la RAGIONE_SOCIALE per ivi sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale, per non aver eseguito tempestivamente e celermente l’istruttoria relativa allo stipulando contratto di leasing avente ad oggetto un impianto eolico che la concedente avrebbe realizzato su un terreno concesso in leasing alla utilizzatrice, ed avendo, a causa dei ritardi nella realizzazione dell’impianto, provocato la perdita, da parte di essa società utilizzatrice, di una tariffa agevolata erogabile dal GSE; in secondo luogo a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento della concedente rispetto alla obbligazione di fornire alla utilizzatrice i mezzi economici necessari alla realizzazione dell’opera oggetto di locazione finanziaria e di concederle in godimento una centrale funzionante;
nella resistenza della convenuta il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda, ritenendo sussistere la responsabilità contrattuale della convenuta per non aver versato la somma residua di € 2.801,45 oggetto di finanziamento , con rigetto delle altre domande;
a seguito di appello della società RAGIONE_SOCIALE la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3695 pubblicata in data 22/12/2021 ha
rigettato il gravame , ribadendo l’insussistenza della prospettata responsabilità precontrattuale della società concedente, non essendo evidente -nei rapporti intercorsi tra le parti- l ‘ indicazione dei tempi di realizzazione dell’impianto, destinati peraltro a non essere brevi in ragione dell’impegno alla realizzazione di un impianto molto più esteso di quello di cui è causa, e consistente in quattro strutture; ha ritenuto altresì insussistente la responsabilità contrattuale della banca per non avere la medesima assunto l’ impegno di erogare una somma maggiore di quella indicata per la realizzazione dell’impianto, essendo la costruzione della centrale rimessa all’esclusiva cura e responsabilità dell’utilizzatore;
avverso la suindicata sentenza della corte di merito la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo -violazione e falsa applicazione dell’art. 1173 c.c., 1176 c.c., 1337 c.c. con riguardo all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., nullità della sentenza per travisamento delle prove ed omesso esame di un motivo di appello in violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. con riguardo all’art. 360 n. 4 c.p.c. e all’art. 360, n. 5 c.p.c. – la ricorrente si duole che la corte di merito abbia escluso la sussistenza di una responsabilità precontrattuale della RAGIONE_SOCIALE per non avere ravvisato, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, ritardo da parte della stessa nella stipulazione del contratto di leasing o comportamenti comunque contrari al dovere di buona fede.
Lamenta essersi erroneamente ritenuta omessa l’indicazione delle tempistiche precise correlate alla redditività potenziale dell’impianto in quanto erano state depositate in giudizio due mail del 7/7/2011 e del 9/9/2011, con le quali la utilizzatrice aveva rappresentato alla concedente l’esigenza di allacciamento della rete entro la data del 31/12/2012 per non rischiare eventuali riduzioni della tariffa praticata dal GSE; la corte territoriale avrebbe omesso di svolgere il giudizio controfattuale per verificare se, ove la concedente avesse provveduto tempestivamente al conferimento dell’incarico per l’istruttoria del contratto, sarebbe stato possibile stipulare il contratto in tempo utile per ottenere la tariffa agevolata;
con il secondo motivo -violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1337 c.c., dell’art. 1175 e 1176 c.c. nonché dell’art. 1223 c.c. e/o 2043 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.la ricorrente lamenta che, nell’escludere la responsabilità precontrattuale della concedente, la corte territoriale ha attribuito la responsabilità dei ritardi alla constatata inidoneità dell’aereogeneratore fornito da RAGIONE_SOCIALE -la società che aveva fornito gli impianti- ad assicurare le prestazioni garantite nonché alla dichiarata impossibilità dell a stessa fornitrice di rendere l’impianto immediatamente operativo tanto che era intervenuta tra le parti una transazione; ad avviso della ricorrente la corte avrebbe dovuto considerare che l’esistenza di una causa concorrente di ritardo nel perfezionamento del contratto -quale l’impossibilità per l’impresa di rendere l’impianto operativo -non elideva comunque il nesso causale tra il ritardo maturato nell’istruttoria e il danno da perdita dell’interesse positivo differenziale;
i motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati;
la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere configurabile la responsabilità precontrattuale non solo nell’ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative o di mancata conclusione del contratto ma anche ove il contratto risulti stipulato ma sia svantaggioso per la parte per effetto di condotte sleali dell’altra (Cass., 1, n. 5762 del 23/3/2016, Cass., 2 n. 4715 del 14/2/2022); è altresì consolidato l’orientamento secondo cui la valutazione delle condotte cui attribuire rilevanza ai fini della sussistenza di una responsabilità pre-contrattuale è esclusivamente rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da adeguata motivazione (Cass., 2, n. 7545 del 15/4/2016; Cass., 6-2, n. 34510 del 16/11/2021);
orbene ai suddetti principi la corte territoriale si è conformata là dove (p. 3) ha ritenuto che, pur essendo astrattamente configurabile la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative per l’ipotesi di conclusione di un contratto valido e, tuttavia, pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto, con il conseguente riconoscimento alla danneggiata dell’interesse positivo differenziale consistente nel minor vantaggio o nel maggior aggravio subìto dalla vittima per effetto della condotta sleale di controparte, non vi erano elementi versati in atti che consentissero di ritenere che la tempistica e la celerità fossero fattori essenziali dello stipulando contratto mentre vi era piuttosto evidenza del fatto che i documenti richiamati dalla ricorrente riguardassero il progetto di costruzione di un impianto eolico più ampio, comprensivo di quattro impianti, che interessava più società e che conseguentemente richiedeva tempi lunghi per l’istruttoria; peraltro la corte ha rilevato che la responsabilità pre-contrattuale della concedente fosse da escludere in quanto i ritardi nella
costruzione degli impianti eolicifase precedente quella della stipulazione del leasing -erano da imputarsi alla società che aveva fornito gli impianti la quale aveva espressamente dichiarato di non poter assicurare una celere attivazione dei medesimi tanto da definire il rapporto con la società utilizzatrice con una transazione; a fronte di questa motivazione deve rilevarsi che la prospettata violazione degli artt. 1173, 1176 e 1337 c.c., come del resto anche quella riconducibile all’art. 1223 c.c. e consistente nella omessa valutazione, da parte della corte del merito, del nesso di causalità esistente tra la condotta della concedente e il danno, non assorbito dalla responsabilità di un soggetto terzo, pur prospettate ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., sono in realtà volte a censurare la motivazione della impugnata sentenza e ad evocare una diversa e più appagante rilettura degli elementi probatori al fine di giungere all’accertamento della sussistenza della responsabilità pre -contrattuale della concedente, non elisa sul piano causale dalla esistenza di una causa concorrente nella produzione del sinistro;
con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1337 c.c., 1175 c.c., 1176 c.c. 1229 c.c. e 1370 c.c. con riguardo all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.) e omesso esame di un motivo di appello con violazione dell’art. 112 c.p.c. (360, comma 1 n. 4 c.p.c.) ; la ricorrente impugna il capo di sentenza che ha escluso la sussistenza di una responsabilità contrattuale della concedente per aver messo a disposizione della utilizzatrice una somma inferiore a quella necessaria per la realizzazione dell’impianto e per aver invocato la clausola di esonero dalla responsabilità contenuta nell’art. 4 del contratto secondo cui la costruzione sarebbe avvenuta sotto esclusiva
cura e responsabilità dell’utilizzatore ponendosi a carico di quest’ultimo ogni maggiore onere anche per l’ imprevedibile onerosità o difficoltà di esecuzione;
il motivo è infondato; la banca aveva facoltà di modificare le condizioni di delibera prima della firma del contratto in relazione alle valutazioni del rischio connesso ai beni richiesti e alle mutate condizioni del mercato finanziario; quindi correttamente la corte del merito ha ritenuto non sostenibile che l’odierna appellata avesse assunto l’impegno a porre a disposizione dell’utilizzatrice una somma superiore rispetto a quella indicata; la violazione dell’art. 112 c.p.c. per pretesa omessa pronuncia su un motivo di appello non è formulata secondo le indicazioni di questa Corte ed è priva di autosufficienza; né vi è alcuna omessa considerazione di un fatto decisivo in quanto la corte di merito motiva in modo esaustivo sulla totale infondatezza del preteso inadempimento contrattuale;
con il quarto motivo di ricorso -violazione dell’art. 112 c.p.c. con riguardo all’art. 360 n. 4 c.p.c. o in alternativa o subordine omesso esame di fatto decisivo -lamenta il mancato esame da parte della corte d’appello sull’addebito di canoni di pre -locazione; la ricorrente in sostanza chiede un terzo grado di merito sul rigetto della domanda di ripetizione dell’indebito relativa a canoni di pre -locazione scaduti e insoluti; si tratta di un motivo inammissibile nella parte in cui ripropone il relativo motivo di appello e comunque infondato quanto al vizio di motivazione perché la sentenza è più che esaustivamente motivata là dove ritiene che gli elementi portati a supporto della domanda di restituzione dei canoni di prelocazione sia del tutto priva di consistenza;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 7.200,00, di cui € 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza