Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18043 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18043 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14208/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO DELLE SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO IN PERSONA DEL L.R.P.T. C/O AVV_NOTAIO COME DA PROCURA IN ATTI, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA n. 378/2022 depositata il 24/03/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE per sentirlo condannare al risarcimento del danno nella misura di €. 10.120.000,00 per inadempimento agli obblighi assunti in base a contratto preliminare.
Sosteneva l’attrice di avere inoltrato all’RAGIONE_SOCIALE una proposta di acquisto -da questi accettata di un’area con sovrastante un convento sita in Roma per il prezzo di € . 6.300.000,00. In subordine, la RAGIONE_SOCIALE attrice chiedeva la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale in misura di €. 5.120.000,00 .
1.1. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE respingeva la domanda principale (responsabilità contrattuale) ritenendo che non fosse mai stato concluso alcun contratto, neppure nella forma del c.d. «preliminare di preliminare»; riteneva infondata la domanda subordinata (responsabilità precontrattuale), poiché -pur considerando ingiustificata l’interruzione RAGIONE_SOCIALE trattative da parte dell’RAGIONE_SOCIALE -l’attrice non ha provato i danni subìti.
La pronuncia di prime cure veniva impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Corte d’Appello di Brescia, che rigettava il gravame condannando l’appellante a rifondere le spese del grado. A sostegno della sua decisione, la Corte così argomentava:
-respinte le istanze istruttorie dell’appellante, dal carteggio complessivamente considerato non emergeva il raggiungimento di un accordo sui punti di massima del contratto preliminare, stante il rifiuto dell’RAGIONE_SOCIALE di addivenire alla stipula di un contratto preliminare condizionato sospensivamente all’edificabilità, come invece richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE proponente;
esaminate le prove testimoniali, doveva ritenersi che le trattative furono coltivate dall’RAGIONE_SOCIALE per ben otto mesi dal 07.09.2017 al 25.05.2018: tuttavia, mai la promissaria acquirente aveva prodotto una nuova bozza dalla quale risultasse l’abbandono dell a volontà di concludere un contratto preliminare sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio di un’autorizzazione comunale a realizzare edilizia residenziale;
quanto alla doglianza relativa alla condanna alle spese a carico della RAGIONE_SOCIALE, non sussisteva una reciproca soccombenza.
La suddetta pronuncia veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE innanzi a questa Corte affidando il ricorso a tre motivi, contrastati dall’RAGIONE_SOCIALE.
A séguito della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc del Consigliere Delegato, la ricorrente ha chiesto la decisione e ha quindi depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. – omesso ed illogico esame di elementi documentali e dei fatti di causa, RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE istruttorie di primo grado ed in particolare di un fatto decisivo per il giudizio travisamento dei presupposti di diritto della vicenda, con connessa violazione degli artt. 1375, 1321, 1322, 1325 del codice civile manifesta illogicità e contraddittorietà della gravata sentenza – omessa e inesistente motivazione e connessa violazione dell’art. 132, comma 4, cod. proc. civ. Con diverse censure, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta che: la Corte bresciana ha tratto – con evidente forzatura del dato testuale -dalla documentazione in atti (nonché dalle prove testimoniali) elementi che collidono con la volontà contrattuale, in tal modo non applicando i principi espressi dalla Corte di legittimità in
tema di stipulazione di un «preliminare di preliminare»; nella parte in cui opera una netta distinzione tra contratto concluso e contratto non concluso, la Corte bresciana ha omesso di valutare un tertium genus emergente dal più recente orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità da «contatto sociale qualificato» ove viene ad esistenza un rapporto obbligatorio connotato non da obblighi di prestazione ma di protezione; dal riconoscimento di tale nuovo rapporto sarebbero derivate diverse conseguenze: sul piano del riparto dell’onere della prova, giacché il danneggiato creditore può limitarsi a provare il titolo della pretesa allegando l’inadempimento (Cass. n. 13533 del 2001); sul piano dei danni risarcibili, non limitati all’interesse negativo bensì fondati sul risarcimento dell’interesse positivo della parte adempiente, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante; lamenta, infine, la ricorrente la mancata ammissione RAGIONE_SOCIALE istanze istruttorie formulate in appello.
1.1. Il motivo è infondato sotto diversi profili.
1.2. Premesso che la teoria del «contatto sociale» non rappresenta un tertium genus , come sostenuto in ricorso, ma una ricostruzione sistematica della responsabilità precontrattuale disciplinata dal codice civile; e che, in ogni caso il danno (pur nei limiti dell’interesse negativo), deve essere provato da chi asserisce di aver subìto un pregiudizio dall’altrui comportamento contrario a correttezza , le doglianze si risolvono nella contestazione di valutazioni di fatto e di scelta RAGIONE_SOCIALE prove da parte del giudice del merito.
E’ opportuno , altresì, ricordare che rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore
attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5) cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione, da parte del giudice di legittimità, degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (tra le tante: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021, Rv. 661734 -01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492 – 03).
1.2.1. Nella fattispecie concreta la ricorrente non rivolge alla sentenza d’appello rilievi riconducibili al paradigma legale di cui al novellato n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ., poiché non denuncia l’omesso esame di un «fatto storico» decisivo, ma si duole, piuttosto, di un asserito errore di valutazione, commesso dal giudice di merito, circa l’esatto contenuto dei documenti negoziali scambiati dalle parti nel corso RAGIONE_SOCIALE trattative (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20543 del 29/09/2020, Rv. 659204 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26807 del 2019, Rv. 655658 -01).
L’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis disposto dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo come motivo di ricorso (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01, conf. da: Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413 -01; Cass.
Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 – Rv. 648686 -01; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305 -01; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017, Rv. 644485 – 01).
1.2.2. La sentenza impugnata si pone sicuramente al di sopra del minimo costituzionale: esaminato il carteggio (v. sentenza pp. 7-9), la Corte territoriale ha maturato il convincimento per cui le parti mai raggiunsero un accordo sugli elementi essenziali del contratto, per il rifiuto costantemente espresso dalla promittente venditrice di addivenire alla stipula di un contratto preliminare condizionato sospensivamente all’edificabilità voluta dalla proponente (v. sentenza p. 9, 1° capoverso; v. anche p. 7, 3° capoverso). Come ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, cit.; più di recente, in tema di motivazione apparente: Cass Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, in motivazione).
Quanto al vizio di violazione di norme di diritto, pure denunziato in ricorso, questa Corte ha costantemente affermato che esso consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le varie, cfr. Sez. 1 , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Nel caso di specie, come è evidente, tale vizio non ricorre.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. in relazione alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.: omesso ed illogico esame di elementi documentali e dei fatti di causa, RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’istruttoria di primo grado ed in particolare di un fatto decisivo per il giudizio ed ulteriore violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. connessa alla violazione dell’art. 1337 del codice civile. Manifesta illogicità e contraddittorietà della gravata sentenza. Travisamento dei presupposti di diritto e della vicenda, con connessa violazione degli artt. 1173, 1375, 1321, 1322, 1325 del codice civile Omessa ed inesistente motivazione e connessa violazione dell’art. 132, comma 4, cod. proc. civ. per denegata ed omessa pronuncia sulla richiesta di condanna proposta in via subordinata. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui in maniera radicale, con una forzata interpretazione del dato istruttorio, ha attribuito al promissario acquirente la responsabilità per interruzione RAGIONE_SOCIALE trattative. A giudizio della ricorrente, guardando alla causa concreta dell’accordo, quello sottoscritto nella vicenda tra i contendenti configura un iniziale
consenso che, quand’anche non possa qualificarsi come preliminare, esclude la possibilità di ridiscutere gli elementi già fissati. Lamenta, altresì, la ricorrente l’ultra petizione nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, posto che si è pronunciata su una domanda dell’appellato RAGIONE_SOCIALE totalmente nuova -riguardante l’asserita sussistenza di un comportamento della RAGIONE_SOCIALE foriero di responsabilità precontrattuale – in quanto mai proposta quale eccezione in prime cure. Con un’ulteriore doglianza la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1226 cod. civ. con riferimento ai danni lamentati: infatti, la Corte d’Appello avrebbe dovuto liquidare in via equitativa il pregiudizio subìto, una volta accertata l’esistenza del danno; inoltre, con riferimento al raggiungimento della prova del danno, la ricorrente evidenzia la carenza di motivazione e, quindi, la violazione dell’art. 132, comma 4, cod. proc. civ.
2.1. Anche questo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
2.1.1. Con riferimento alla censura di ultra petizione in cui sarebbe incorso il giudice di seconde cure, la doglianza si rivela inammissibile perché carente di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361 01). La Corte bresciana, a valle dell’esame del carteggio intercorso tra le parti (v. supra , punto 1.2.2.) ha messo in evidenza la divergenza tra le parti in merito al raggiungimento di un accordo, posto che entrambe hanno mantenuto immutate le rispettive posizioni: parte acquirente, di voler condizionare il contratto preliminare all ‘edificabilità dell’area; parte venditrice, di rifiutare detta condizione.
In definitiva, la Corte territoriale si è limitata solo a correggere la motivazione della sentenza di prime cure (il termine ‘ riformata ‘
utilizzato dalla Corte di merito è ovviamente un refuso) nella parte in cui ha affermato che sia stato l’RAGIONE_SOCIALE a interrompere le trattative in corso (v. sentenza p. 11, 2° capoverso).
2.1.2. Tanto chiarito, è principio consolidato espresso da questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, in virtù del quale in materia di procedimento civile, sussiste vizio di «ultra» o «extra» petizione, ex art. 112 cod. proc. civ., quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e RAGIONE_SOCIALE eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa ( ex plurimis , di recente: Cass. Sez. L, n. 5832 del 03.03.2021).
2.2. Le restanti doglianze ripropongono argomenti meritali e di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove rispetto ai quali non resta che rimandare a quanto sopra argomentato (v. punti 1.2., 1.2.1.).
2.3. Infine, non può sussistere alcuna violazione dell’art. 1226 cod. civ., posto che è stata esclusa la responsabilità dell’ RAGIONE_SOCIALE per l’ interruzione RAGIONE_SOCIALE trattative, secondo un’insindacabile lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: illegittima soccombenza RAGIONE_SOCIALE spese di lite violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. – omessa e inesistente motivazione e connessa violazione dell’art. 132, comma 4, cod. proc. civ. Con l’u ltimo mezzo di gravame la ricorrente ritiene che se questa Corte dovesse condividere i motivi di impugnazione proposti, la
sentenza d’appello dovrebbe essere riformata nella parte in cui ha disposto l’integrale soccombenza anche con riferimento al giudizio di primo grado che aveva accertato la responsabilità precontrattuale del convenuto RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Anche il terzo motivo è inammissibile, perché non si tratta di una censura: in sostanza (v. pag. 30 del ricorso) si auspica solo un diverso regime RAGIONE_SOCIALE spese in caso di accoglimento del ricorso.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Essendo la decisione resa nell’ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: Cass. S.U. n. 27195/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € .
7 .000,00 per compensi, oltre ad € . 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di € . 7.000,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. – al pagamento della somma di € . 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda