Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34927 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 34927 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 1178/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
ricorrente –
contro
-) COGNOME NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino 1° giugno 2021 n. 606; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; uditi, per la parte ricorrente, gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME (per delega);
udito per la parte controricorrente l’AVV_NOTAIO per delega;
FATTI DI CAUSA
Nel 2019 NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Asti la società RAGIONE_SOCIALE ( olim ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ), esponendo che:
Oggetto:
assicurazione vita
a
contenuto finanziario
–
documentazione contrattuale
ambigua
–
conseguenze
–
risoluzione del contratto – esclusione.
Responsabilità
precontrattuale
–
natura aquiliana – conseguenze.
-) nel 2012 stipulò con la società convenuta un contratto (formalmente) qualificato ‘assicurazione sulla vita’ e denominato ‘ La Signature Bond Plus’ ;
-) il contratto prevedeva che il premio unico versato dall’assicurato fosse destinato a due fondi di investimento;
-) nel 2015 esercitò il diritto di riscatto, ma la COGNOME non restituì il capitale investito, giustificandosi col fatto che gli ‘ attivi sottostanti ‘ alla polizza ( scilicet , gli strumenti finanziari nei quali era stato investito il premio) avevano perduto ogni valore;
-) prima della stipula non aveva ricevuto una informazione completa ed adeguata sulla natura del contratto, sugli strumenti finanziari ad esso sottostanti e sui rischi dell’investimento.
Premessi questi fatti, l’attrice
concluse chiedendo:
che fosse dichiarata la nullità del contratto ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 24.2.1998 n. 58, in quanto non preceduto dalla stipula di un contrattoquadro di servizi di Investimento;
in ogni caso che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per responsabilità contrattuale della RAGIONE_SOCIALE , consistita nell’ inadempimento degli obblighi informativi sia prima della stipula, che durante il periodo di efficacia del contratto.
La COGNOME si costituì sollevando – per quanto in questa sede ancora rileva – essenzialmente tre eccezioni:
-) da un lato, di non aver avuto alcun ruolo nell ‘ offerta del contratto (compiuta da un broker terzo ed indipendente), sicché eventuali deficit informativi andavano ascritti a quest’ultimo e non a sé;
-) dall’altro, di essere rimasta estranea sia alla gestione del premio (affidata ad un ‘ Asset RAGIONE_SOCIALE‘ scelto dalla stessa assicurata), sia alla gestione dei fondi nei quali esso era stato investito (affidata alla società ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ );
-) infine, che NOME COGNOME era stata debitamente informata dei rischi connessi all’operazione.
Con ordinanza ex art. 702bis c.p.c. del 14.10.2019 n. 10028 il Tribunale di Asti rigettò la domanda, sul presupposto che né il deficit di informazione, né la mala gestio dell’investimento fossero ascrivibili alla COGNOME.
In particolare il Tribunale ritenne che:
-) la COGNOME non svolse ‘ alcun ruolo nel collocamento della polizza di che trattasi che è stata intermediata dal broker assicurativo indipendente “RAGIONE_SOCIALE” a mezzo del collaboratore NOME COGNOME (…), senza mandato e/o rappresentanza da parte della ‘ società assicuratrice;
-) la COGNOME rimase ‘ estranea alla gestione degli attivi’ ;
-) fu NOME COGNOME a scegliere che il premio versato fosse investito, per il tramite della società RAGIONE_SOCIALE, in attività con grado di rischio medioalto ed a fornire alla RAGIONE_SOCIALE ‘ istruzioni per tutta la durata del contratto ‘;
-) la NOME inviò annualmente ad NOME COGNOME il rendiconto del valore della polizza e le comunicò puntualmente le modifiche contrattuali e le perdite superiori al 30% del premio investito.
La sentenza fu appellata dalla parte soccombente.
Con sentenza 1°.6.2021 n. 606 la Corte d’appello di Torino accolse il gravame e condannò la COGNOME alla ‘restituzione ex art. 2033 c.c.’ del premio.
La motivazione della sentenza si può riassumere come segue:
a ) la Corte d’appello ha accertato in facto che i documenti consegnati ad NOME COGNOME prima della stipula evidenziavano che la NOME non garantiva la restituzione del capitale, che l’assicurata dichiarò di avere una propensione al rischio ‘medio -alta’, che l’assicurata dichiarò di avere ‘ ricevuto, letto e compreso’ le condizioni generali del contratto;
b ) la Corte d’appello ha tuttavia ritenuto che:
b’) la documentazione contrattuale non consentiva di comprendere in quali strumenti finanziari sarebbe stato investito il premio;
b”) la dichiarazione dell’ assicurata di propensione al rischio medio-alta ‘ non era motivata’ , a fronte del lavoro svolto dall’assicurata (operaia) e dei suoi redditi (euro 15.000 annui);
N.R.G.: 1178/22
Camera di consiglio del 30 ottobre 2025
b”’) la dichiarazione contenuta nei documenti contrattuali secondo cui NOME non garantiva alcuna restituzione dei premi investiti ‘non soddisfaceva l’obbligo legislativo gravante sulla compagnia’ ;
infine, la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione (non esaminata in primo grado), sul presupposto che al credito vantato dall’attrice fosse applicabile il termine decennale, in quanto scaturente da responsabilità precontrattuale.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su otto motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorso fu originariamente fissato per la discussione nella pubblica udienza del 5.3.2025.
All’esito, con ordinanza interlocutoria 30.4.2025 n. 11384, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla validità della procura rilasciata all’estero e non tradotta, questione contrastata nella pregressa giurisprudenza e rilevante con riferimento alla procura conferita dalla RAGIONE_SOCIALE ai propri difensori.
Sopravvenuta la suddetta decisione (Cass. Sez. U., 02/07/2025, n. 17876) la causa è stata fissata per l’odierna udienza.
In prossimità dell’udienza il AVV_NOTAIO Titolare della Sezione, a causa di un impedimento del consigliere AVV_NOTAIO designato, al fine di evitare ulteriori rinvii ne ha disposto la sostituzione col presidente del collegio giudicante.
La Procura AVV_NOTAIO ha depositato le proprie conclusioni sia prima dell’udienza del 5 marzo, sia prima dell’odierna udienza.
La COGNOME ha depositato memoria sia prima dell’udienza del 5 marzo, sia prima dell’odierna udienza.
NOME COGNOME ha depositato memoria prima dell’udienza del 5 marzo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Questione preliminare.
La procura conferita dalla RAGIONE_SOCIALE ai propri difensori è valida alla luce di Cass. Sez. U., 02/07/2025, n. 17876, secondo cui ‘ la traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all’estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell’atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l’obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte ‘ .
1. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 345 c.p.c..
La società ricorrente deduce che NOME COGNOME col secondo motivo d’appello aveva formulato una domanda nuova, che la Corte d’appello ha accolto invece di dichiararla inammissibile.
La novità – prosegue la ricorrente – consistette in ciò:
(a) mentre nell’atto di citazione fu ascritta alla COGNOME una condotta omissiva ( non avere adottato nessuna misura per salvaguardare l’esito dell’investimento o mettere in guardia il risparmiatore), nell’atto di appello fu ascritta alla COGNOME una condotta commissiva (avere predisposto documenti contrattuali decettivi);
(b) mentre nell’atto di citazione fu proposta solo una domanda di nullità e, in subordine, di risoluzione del contratto per inadempimento, in appello fu proposta una domanda di risarcimento del danno.
Infine la ricorrente soggiunge che la Corte non solo ha accolto una domanda inammissibile per la sua novità, ma per di più fondata su fatti materiali generici ed irrispettosi dell’onere di specifica allegazione imposto dall’art. 163 c.p.c..
1.1. Il motivo è infondato.
Si può dire degli atti processuali quel che NOME scrisse delle norme giuridiche: ovvero che incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula iudicare vel respondere .
Si tratta del bimillenario principio c.d. di universalità dell’interpretazione , ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. Sez. 3, 08/11/2019, n. 28811; Cass. Sez. L., 08/08/2006, n. 17947; Cass. Sez. 2, 01/10/1976, n. 3210).
Quel principio vieta di valutare gli atti del processo e le domande in esso formulate estrapolandone brevi lacerti per trarne conclusioni affrettate, senza aver prima considerato l’intero contesto dell’atto .
Nel caso di specie la valutazione complessiva del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e dell’atto d’appello non evidenzia nessuno iato tra l’uno e l’altro.
1.2. Con l’atto introduttivo del giudizio NOME COGNOME dedusse – per quanto in questa sede rileva – che la NOME non aveva adempiuto gli obblighi di legge cui era soggetta, sia non informando in modo adeguato la cliente prima della stipula del contratto, sia non preoccupandosi di valutare in modo adeguato l’appropriatezza del contratto rispetto alla cliente, sia impiegando in modo avventato il premio versato dalla cliente (cfr. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, pp. 6-7).
Deduzioni, queste, coincidenti con quelle elencate a p. 9, §§ 36 e ss., dell’atto d’appello.
In sostanza NOME COGNOME espose al Tribunale di non essere stata informata sulla natura e sui rischi dell’investimento; reiterò la doglianza dinanzi alla Corte d’appello; la Corte d’appello ha ravvisato un effettivo deficit informativo ed accolto la domanda di restituzione , già formulata in primo grado.
Non sussiste, dunque, né mutatio libelli , né extrapetizione.
2. Sul secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo è denunciato il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.
Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello ha trascurato di considerare che il contratto ‘ La Signature Bond Plus’ non fu offerto o proposto ad NOME COGNOME dalla NOME, ma fu offerto da un intermediario. Gli obblighi informativi precontrattuali gravavano perciò su questi e non sulla società assicuratrice.
2.1. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello non ha affatto trascurato di consi derare che il contratto fu stipulato per il tramite di un broker (p. 2, ultimo capoverso; p. 5, § 3.3, della sentenza impugnata).
Ha ritenuto tuttavia insufficienti le informazioni contenute nei documenti predisposti dalla COGNOME , ovvero la ‘scheda sintetica’ e le condizioni generali (p. 8, quarto rigo, della sentenza impugnata). La Corte d’appello quindi ha basato la propria decisione su una condotta ascritta direttamente alla COGNOME, e non all’intermediario.
Dunque il fatto il cui esame si assume omesso da un lato non fu trascurato, e dall’altro lato fu irrilevante nell’ iter logico della decisione.
3. Sul terzo motivo di ricorso.
Anche col terzo motivo è denunciato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Sostiene la ricorrente che la C orte d’appello ha trascurato di considerare che il contratto ‘ presentava una struttura aperta e personalizzata, per cui era l’ asset manager a scegliere all’interno delle categorie di attivi finanziari ammessi per la linea di investimento opzionata dalla contraente e in un momento successivo all’intermediazione della polizza -i fondi in cui investire ‘ il premio.
3.1. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello si è mostrata avvisata delle previsioni di polizza per cui l’investimento del premio era riservato non all’assicuratore, ma ad un soggetto terzo (la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘) : infatti ne ha dato conto sia nel riassumere lo svolgimento del processo (p. 2, penultimo capoverso); sia nel
riassumere le deduzioni delle parti (p. 5, capoversi terzo e quinto); sia soprattutto – nel confutare le deduzioni svolte proprio a tal riguardo dalla COGNOME (p. 8, ultimo rigo, e 9, primo capoverso).
Lo stabilire poi se da tale circostanza la Corte d’appello abbia tratto conclusioni corrette o meno ovviamente non è questione di ‘omesso esame’ d’un fatto , ma eventualmente di error in iudicando , denunciabile ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., non ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c..
4. Sul quarto motivo di ricorso.
Col quarto motivo è denunciata la violazione degli artt. 1, 21 e 25bis del d. lgs. 24.2.1998 n. 58; nonché degli artt. 39, 40, 42, 83 del Regolamento Consob 29.10.2007 n. 16190.
L’illustrazione della censura si può così riassumere: la Corte d’appello ha accolto la domanda ritenendo violati, da parte della NOME, obblighi ad essa imposti dalle norme contenute nel testo unico sull’intermediazione finanziaria (d. lgs. 58/98).
Le suddette norme, tuttavia, non erano applicabili alla COGNOME. Questa, avendo la veste di società assicuratrice, era soggetta alle differenti regole contenute nel codice delle assicurazioni e nei regolamenti di esso attuativi emanati dall’IVASS.
4.1. Il motivo è infondato per tre indipendenti ragioni.
La prima ragione è che ‘ il canale distributivo è assolutamente neutro e irrilevante , perché la tutela del contraente si collega alla natura del prodotto finanziario e non al soggetto che fisicamente lo colloca ‘ (Sez. 3, Ordinanza n. 26079 del 10.7.2025).
Alla motivazione di tale decisione, non scalfita dalle deduzioni svolte dalla società ricorrente nella memoria, il collegio intende dare continuità, e ad essa rinvia ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c..
4.2. La seconda ragione è che, per quanto concerne il dovere di informare il cliente/assicurato sui rischi dell’investimento, il testo unico
sull’intermediazione finanziaria e il codice delle assicurazioni dettano regole essenzialmente coincidenti, riassumibili in due concetti:
raccogliere dal cliente le informazioni necessarie a valutare le sue esigenze di investimento o di assicurazione;
spiegare al cliente le caratteristiche del contratto proposto (che non vuol dire semplicemente sottoporgli un modulo prestampato da sottoscrivere).
4.3. La terza ragione è che la condotta materiale accertata dalla Corte d’appello (predisporre documenti contrattuali oscuri od ambigui) costituirebbe inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede persino se non esistessero né il TUF, né il CDA.
Il dovere di parlar chiaro è pietra angolare del diritto dei contratti, si fonda sull’art 1175 c.c. e prescinde dalla qualità soggettiva delle parti. Quel dovere grava incondizionatamente tanto sulla RAGIONE_SOCIALE dedita alle più raffinate operazioni finanziarie, quanto sul venditore di saponette.
Sicché, avendo la Corte d’appello ritenuto dimostrata in facto una condotta decettiva da parte dell’assicuratore (accertamento di fatto, come tale non sindacabile in questa sede), è irrilevante stabilire per quale esatta ragione giuridica quella condotta fu illegittima.
Di ragioni giuridiche non c’era, nel caso di specie, che l’imbarazzo della scelta, e tutte avrebbero condotto al medesimo risultato.
5. Sul quinto motivo di ricorso.
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 21 TUF, ed è infondato per le medesime ragioni indicate nei precedenti § 4.1 e ss..
6. Sul sesto motivo di ricorso.
Col sesto motivo è denunciata la violazione degli articoli 1175, 1337, 1375 e 1453 c.c.
Nell’illustrazione del motivo si lamenta che la Corte d’appello ha dichiarato risolto il contratto dopo aver accertato che la società assicuratrice aveva predisposto documenti contrattuali non chiari e non intellegibili.
Tuttavia tale condotta – prosegue la ricorrente – ha preceduto la conclusione del contratto, e pertanto non poteva considerarsi un ‘inadempimento degli obblighi contrattuali’ per i fini di cui all’art. 1453 c.c.
La violazione degli obblighi informativi precontrattuali può comportare al più l’ obbligo di risarcimento del danno, ma non giustifica la risoluzione del contratto.
6.1. Il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha accertato in facto che le condizioni generali di contratto e la scheda sintetica (e dunque due documenti predisposti dalla COGNOME) non contenevano informazioni comprensibili ed esaustive sulle caratteristiche essenziali del contratto.
Ne ha tratta in iure la conseguenza che la COGNOME (ovvero il soggetto che predispose la documentazione contrattuale suddetta, ma che pacificamente non svols e l’attività di intermediazione) fu ‘ inadempiente all’obbligo di informazione’ ; che tale responsabilità dovesse qualificarsi come ‘precontrattuale’, e che avesse per conseguenza la risoluzione del contratto (deve ritenersi, per inadempimento ex artt. 1453-1455 c.c.).
Questa statuizione costituisce effettivamente un pastiche di norme e princìpi tra loro incompatibili.
6.2. La violazione delle regole di condotta che disciplinano l’attività propedeutica alla formazione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l’altra parte alla stipula d’un con tratto che avrebbe altrimenti rifiutato, può dar vita a responsabilità precontrattuale , che ha per effetto il risarcimento del danno, ma non la risoluzione (salva l’annullabilità per vizio del consenso, che nel presente giudizio non risulta essere stata mai richiesta).
6.3. La violazione dei patti contrattuali, così come degli obblighi scaturenti dal contratto per volontà della legge, può dar vita a responsabilità contrattuale, che può avere per effetto tanto la condanna all’adempimento, quanto la domanda di risoluzione per inadempimento.
6.4. COGNOMEe due, pertanto, l’una:
-) se vi è stato inadempimento di doveri che precedono la stipula del contratto, ma quell’inadempimento non ha avuto per effetto anche la violazione di obblighi contrattuali, chi è venuto meno a quei doveri resta esposto alla domanda di risarcimento del danno causato alla controparte, ma non alla domanda di risoluzione contrattuale;
-) se vi è stato inadempimento soltanto di obblighi scaturenti dal contratto, il contraente fedele potrà domandare la risoluzione del contratto, ma non invocare la responsabilità precontrattuale della controparte. La sentenza (costitutiva) di risoluzione del contratto per inadempimento ha dunque presupposti ed effetti differenti dalla sentenza (di condanna) che
accerti una responsabilità precontrattuale.
6.5. Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto che la COGNOME tenne una condotta contra legem per avere predisposto documenti contrattuali privi di ‘ informazioni esaurienti ed appropriate ‘. Una condotta, dunque cronologicamente precedente la stipula del contratto.
La violazione degli obblighi informativi precontrattuali, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, è fonte di responsabilità precontrattuale ed ha per effetto di l’obbligo di risarcire il danno (Cass. Sez. Un. 19/12/2007, n. 26724; nello stesso senso Cass. Sez. 1, 23/05/2017, n. 12937; Cass. Sez. 3, 31/05/2021, n. 15099).
La violazione di quegli obblighi può assumere natura contrattuale e può giustificare la risoluzione di un contratto di investimento soltanto quando provenga dall’intermediario (non è questo il nostro caso) e abbia riguardato i rischi di una singola operazione di investimento, eseguita dall’intermediario in esecuzione del contratto quadro, circostanza non prospettata dalle parti e non ravvisata dalla Corte d’appello (così, da ultimo, con ampia motivazione, Cass. Sez. 1, 26/05/2025, n. 14019).
La Corte d’appello, dunque, ha accertato in facto la violazione di regole precontrattuali, ed ha applicato in iure la disciplina dettata per la violazione di patti contrattuali. Di qui la falsa applicazione dell’art. 1453 c.c..
6.6. Resta solo da aggiungere che, in assenza di deduzioni specifiche da parte della controricorrente, il motivo in esame deve presumersi sorretto da giuridico interesse ex art. 100 c.p.c., e quindi ammissibile.
Infatti, se è vero che gli effetti restitutòri della risoluzione potrebbero in concreto finire per coincidere con gli effetti risarcitori della responsabilità precontrattuale, non è men vero che chi ha stipulato un contratto ha interesse alla conservazione di esso, e ad evitare gli effetti di cui all’art. 1458 c.c.. Di qui l’interesse a contrastare la domanda di risoluzione.
6.7. Il motivo di ricorso va dunque accolto – come esattamente richiesto dal Pubblico Ministero – e la sentenza impugnata va, su questo punto, cassata con rinvio alla corte d’appello di Torino, in differente composizione, la quale nell’esaminare l’appello proposto da NOME COGNOME o applicherà il seguente principio di diritto:
‘la predisposizione, da parte dell’assicuratore, di documenti contrattuali oscuri od ambigui, se il contratto venga poi concluso, può dar luogo all’annullamento della polizza per dolo incidente e/o al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, ma non alla risoluzione del contratto per inadempimento, ex art. 1453 c.c., pronuncia che ha per presupposto la violazione dei patti contrattuali, e non degli obblighi precontrattuali’ .
7. Sul settimo motivo di ricorso.
Il settimo motivo di ricorso prospetta una censura sovrapponibile a quella prospettata col sesto motivo di ricorso, e resta assorbito dall’accoglimento di quello.
8. Sull’ottavo motivo di ricorso.
Con l’ottavo motivo è censurato il rigetto dell’eccezione di prescrizione.
La società ricorrente deduce che la responsabilità precontrattuale, ovvero scaturente dalla violazione delle regole di condotta preordinate alla
formazione del contratto, ha natura aquiliana ed è soggetta alla prescrizione quinquennale, non a quella decennale.
8.1. Il motivo è fondato.
La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall’art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell’ iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale (Sez. 2, Sentenza n. 12679 del 13/05/2025; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1397 del 20/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 27102 del 18/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15643 del 04/06/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 27262 del 25/09/2023; Sez. 6-3, Ordinanza n. 27577 del 21/09/2022; Cass. Sez. 2, 03/10/2019, n. 24738; Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 477 del 10/01/2013; Sez. 3, Sentenza n. 16735 del 29/07/2011; Sez. 1, Sentenza n. 13164 del 18/06/2005; Sez. L, Sentenza n. 8723 del 07/05/2004; Sez. 3, Sentenza n. 15172 del 10/10/2003; Sez. 3, Sentenza n. 3103 del 04/03/2002; Sez. U, Sentenza n. 9645 del 16/07/2001; Sez. 1, Sentenza n. 4299 del 29/04/1999; Sez. 1, Sentenza n. 9157 del 30/08/1995; Sez. 2, Sentenza n. 1163 del 01/02/1995).
Il danno da responsabilità extracontrattuale è quindi soggetto alla prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c. (principio ribadito a partire da Cass. Sez. 1, 11/05/1990, n. 4051).
L’isolato precedente di questa Corte, richiamato dalla sentenza impugnata a fondamento della opposta opinione (Cass. 14188/16, cui adde Cass. 25644/17, del medesimo estensore), in realtà non è pertinente rispetto al caso di specie, ed anzi sembra svelare un uso alquanto disinvolto della giurisprudenza di legittimità.
Quella decisione, infatti, aveva ad oggetto, la responsabilità della Pubblica Amministrazione che, dopo avere aggiudicato una gara di appalto e concluso il relativo contratto, non diede seguito ai patti contrattuali a causa del mancato rilascio dell’approvazione ministeriale, ai sensi si dell’art. 19 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. Una fattispecie dunque ben diversa da quella odierna, che in allora fu risolta dalla citata sentenza col richiamo alla
(discussa e discutibile) teoria del ‘ contatto sociale qualificato’ , ovviamente non estensibile all’ipotesi di violazione dell’obbligo di predisporre documenti contrattuali chiari.
9. Le spese.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il sesto e l’ottavo motivo di ricorso; dichiara assorbito il settimo; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 30 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore (NOME COGNOMECOGNOME