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Responsabilità precontrattuale e nomina del terzo

Una società immobiliare ha citato in giudizio una persona fisica per responsabilità precontrattuale a seguito dell’interruzione delle trattative per una locazione. L’individuo aveva agito ‘per persona da nominare’, designando successivamente una società terza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la responsabilità per la rottura delle trattative non ricade sullo stipulante originario, ma sulla società nominata, la quale subentra retroattivamente in tutti i rapporti, inclusi quelli della fase negoziale.

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Responsabilità Precontrattuale: Se nomini un terzo, chi paga i danni?

Nelle complesse dinamiche delle negoziazioni immobiliari, la clausola ‘per sé o per persona da nominare’ è uno strumento frequente. Ma cosa accade se le trattative falliscono? Chi risponde dei danni per responsabilità precontrattuale? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto cruciale, delineando con precisione i confini della responsabilità tra lo stipulante originario e il soggetto successivamente nominato.

I Fatti di Causa

Una società immobiliare aveva intrapreso delle trattative per la locazione di un immobile con una signora. Le parti erano giunte alla stesura di un accordo preliminare, che la signora aveva sottoscritto con la formula ‘per sé o per persona da nominare’. Il giorno seguente, come previsto dalla clausola, la signora nominava una società a responsabilità limitata come parte effettiva del contratto.

Successivamente, le negoziazioni si interrompevano bruscamente. Ritenendo di aver subito un danno dall’illegittimo recesso, la società immobiliare citava in giudizio non la società nominata, bensì la signora che aveva condotto le trattative iniziali, chiedendo un risarcimento per responsabilità precontrattuale.

La Decisione della Corte di Cassazione sulla Responsabilità Precontrattuale

La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, ha dichiarato il ricorso della società immobiliare inammissibile. I giudici hanno stabilito che la domanda di risarcimento era stata rivolta al soggetto sbagliato. Secondo la Corte, una volta effettuata validamente la nomina del terzo, è quest’ultimo che subentra in tutta la posizione contrattuale, e questo effetto è retroattivo. Di conseguenza, la persona da citare in giudizio per la rottura delle trattative era la società nominata, e non la stipulante originaria.

Le Motivazioni

La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri fondamentali: uno di carattere procedurale e l’altro di natura sostanziale, legato agli effetti giuridici della nomina del terzo.

Il Ruolo della Corte di Cassazione

Innanzitutto, la Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria interpretazione di un contratto a quella data dai giudici dei gradi precedenti. Il ricorso è stato respinto perché, di fatto, la società ricorrente non lamentava una violazione di legge, ma proponeva una propria ‘rilettura’ dei fatti e della volontà delle parti. Un tentativo, questo, non consentito in sede di legittimità.

Gli Effetti Retroattivi della Nomina

Il punto centrale della questione giuridica riguarda gli effetti della ‘electio amici’ (la nomina del terzo). La Corte ha chiarito che la nomina, se fatta validamente e nei termini, produce un effetto retroattivo. Questo significa che il soggetto nominato è considerato parte del rapporto giuridico non dal momento della nomina, ma fin dal principio, cioè dal momento della stipulazione originaria.

Questa retroattività si estende a tutta la relazione tra le parti, compresa la fase delle trattative che precede la firma. Pertanto, qualsiasi responsabilità derivante dalla condotta tenuta durante le negoziazioni, inclusa la responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato, si trasferisce automaticamente in capo al soggetto nominato. Lo stipulante originario, di fatto, esce di scena, e con lui ogni potenziale obbligazione risarcitoria.

Conclusioni

L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici:

1. Individuazione del Corretto Legittimato Passivo: Chi agisce in giudizio per ottenere un risarcimento per responsabilità precontrattuale deve prestare la massima attenzione a individuare il soggetto corretto. Se nel corso delle trattative è intervenuta una nomina, l’azione legale deve essere indirizzata nei confronti del soggetto nominato e non dello stipulante iniziale.

2. Valore della Clausola ‘per persona da nominare’: Questo strumento contrattuale non è una mera formalità, ma un meccanismo che trasferisce integralmente la posizione giuridica, comprese le potenziali passività maturate nella fase negoziale.

3. Limiti del Ricorso in Cassazione: La sentenza ribadisce che non è possibile appellarsi alla Suprema Corte semplicemente perché non si è soddisfatti di come un giudice ha interpretato i fatti. È necessario dimostrare un errore di diritto specifico e non proporre una ricostruzione alternativa della vicenda.

In caso di recesso dalle trattative, chi è responsabile se ho firmato un preliminare ‘per persona da nominare’ e ho poi nominato un’altra società?
La responsabilità ricade interamente sulla società nominata. Secondo la Corte, la nomina ha un effetto retroattivo, il che significa che il soggetto nominato assume tutti i diritti e gli obblighi fin dall’inizio della relazione, inclusa la responsabilità per la condotta tenuta durante la fase delle trattative.

Posso fare ricorso in Cassazione se non sono d’accordo su come il giudice di merito ha interpretato un contratto?
Generalmente no. Il ricorso per Cassazione non serve a ottenere una nuova valutazione dei fatti o una diversa interpretazione del contratto. È ammesso solo per denunciare specifici errori di diritto, come la violazione di una norma, o vizi gravi nella motivazione della sentenza, non per contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice.

Cosa significa che la nomina del terzo in un contratto ha effetto retroattivo?
Significa che, una volta che la nomina è stata fatta in modo valido, la legge considera il soggetto nominato come se fosse stato la parte contrattuale originaria fin dal primo momento. Tutti gli effetti giuridici, positivi e negativi, del rapporto si producono direttamente in capo a lui sin dall’inizio.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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