Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15643 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23866/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura su foglio separato da intendersi materialmente congiunto al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 1194 /2021 della CORTE d’APPELLO di BARI, depositata il 23 giugno 2021, notificata il 5 luglio 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel settembre 2006 NOME, titolare di una impresa agricola, convenne l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Trani, deducendo che:
aveva presentato all’RAGIONE_SOCIALE , nel luglio del 2004, una domanda di finanziamento agevolato per Euro 154.900,00, ai sensi della normativa sull’adozione d i programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione delle piccole e medie imprese dei settori agricolo ed artigianale alle normative di sicurezza ed igiene del lavoro, in funzione di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
tale finanziamento, con un contributo a fondo perduto in conto capitale ed in conto interessi da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto realizzarsi attraverso l’apertura di una linea di credito da parte d i un istituto di credito convenzionato con esso istituto;
-all’uopo, essa si era rivolta all’ RAGIONE_SOCIALE, fornendo la documentazione necessaria per l’istruttoria bancaria e per la definizione del profilo delle garanzie richieste;
dopo un primo rigetto per presunte irregolarità contributive, comunicato il 21 febbraio 2005, l’RAGIONE_SOCIALE, a seguito di contestazione, con comunicazione del 31 marzo 2005, l’aveva riammessa al programma di finanziamento;
il 28 novembre 2005 l’ RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato che la concessione del finanziamento era subordinata alla prestazione di garanzie personali di tipo fideiussorio da parte di comproprietari della quota di maggioranza dei terreni aziendali e aveva precisato di non aver provveduto all’erogazione a causa del l’indisponibilità dei soggetti indicati a prestare fideiussione;
il 7 dicembre 2005, ella aveva comunicato alla Banca di aver già dichiarato la disponibilità della RAGIONE_SOCIALE (proprietaria di circa 35 ettari dei terreni condotti dalla sua impresa) a prestare fideiussione, ma la missiva era rimasta senza riscontro.
Sulla base di queste deduzioni -ed assumendo che la condotta della Banca aveva determinato il mancato accesso al finanziamento ormai scaduto, impedendole di realizzare i previsti interventi a condizioni agevolate –NOME
NOME domandò che l’ RAGIONE_SOCIALE fosse condannata al risarcirle il danno derivatole dal mancato conseguimento del finanziamento, da determinarsi in corso di causa, anche mediante CTU.
Costituitosi l’Istituto di credito convenuto, il Tribunale di Trani rigettò la domanda, sui rilievi: a) che la banca non aveva revocato il finanziamento già concesso ma, con la nota del 28 novembre 2005, aveva « comunicato formalmente alla candidata gli esiti della propria deliberazione »; b) che, « a poco più di una settimana di distanza », l’attrice aveva « offerto la garanzia fideiussoria richiesta »; c) che, pertanto, non vi erano « ragioni plausibili dell’interruzione delle trattative e, quindi, anche del mancato riscontro alla missiva del 7/12/2005, sulle cui basi il finanziamento si prospettava finalmente possibile »; d) che veniva quindi in considerazione un comportamento contrastante « con quelle regole di condotta informate ai principi di correttezza e buona fede oggettiva cui deve essere improntata la condotta delle parti, ex art. 1337 c.c., nella fase delle trattative »; e) che, ciò premesso, la domanda non era tuttavia accoglibile, in quanto nella responsabilità precontrattuale « il pregiudizio risarcibile non si identifica con l’utilità perduta, ma è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale », pregiudizio che non era stato allegato (né tanto meno provato) dalla sig.ra COGNOME (pagg. 5-6 del ricorso).
2. La decisione del Tribunale di Trani è stata integralmente confermata dalla Corte d’ appello di Bari, la quale, con sentenza 23 giugno 2021, n. 1194, ha rigettato l’appello di NOME osservando, per un verso e in via generale, che nelle fattispecie di responsabilità precontrattuale sono risarcibili soltanto le spese compiute nel corso delle trattative e in vista della conclusione del contratto, nonché i danni da perdita di altre occasioni di stipulazione, non anche l’utilità persa a causa della mancata conclusione del contratto ; e ritenendo, per altro verso e in particolare, che « bene ha fatto … il Tribunale ad escludere la risarcibilità dell’utilità che l’appellante avrebbe trat to dal contratto di finanziamento, ove concluso, trattandosi di voce di danno che si colloca fuori del
perimetro dell’interesse negativo, al quale soltanto avrebbe potuto aspirare » (pag. 3 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha aggiunto che, anche se si riconoscesse alla responsabilità precontrattuale la natura di responsabilità contrattuale, in conformità ad un orientamento manifestatosi presso la giurisprudenza di legittimità, comunque la risarcibilità sarebbe limitata all’interesse negativo.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di un unico, articolato motivo.
Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 1173-1175-1375-13371338-2043 c.c. ‘ .
La sentenza impugnata è censurata, da un lato, per avere ignorato l’evoluzione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, nella quale sarebbe prevalsa la tesi circa la natura contrattuale (quale responsabilità da contatto sociale qualificato) della responsabilità precontrattuale (viene citata la pronuncia di questa Corte n. 14188 del 2016) ; dall’altro lato, per avere omesso di considerare che, al di là del problema generale della natura contrattuale o extracontrattuale della culpa in contrahendo , resterebbe pur sempre che, nella fattispecie concreta, « il pregiudizio subìto dalla ricorrente, al di là delle mere enunciazioni formali, è consistito nella perdita di chance, ovvero nella possibilità di ottenere il finanziamento da altri istituti bancari convenzionati con l’RAGIONE_SOCIALE » (pag.10 del ricorso); pregiudizio da reputarsi senz’altro risarcibile, atteso che la perdita subìta a causa della condotta della banca ricomprendeva « sia l’utilità perduta, quale interesse positivo, sia la perdita di altre occasioni di stipulazione, sussumibile nel c.d. interesse negativo » (pag. 14 del ricorso).
1.1. L’unico motivo e con esso l’intero ricorso è manifestamente infondato.
1.1.a. Va, anzitutto, smentito l’assunto secondo cui nella giurisprudenza di questa Corte sarebbe prevalsa la tesi che riconosce alla responsabilità precontrattuale la natura di responsabilità contrattuale, fondata sul contatto sociale qualificato; infatti, la pronuncia n. 14888 del 2016, invocata dalla ricorrente, è rimasta isolata a fronte del contrario orientamento, precedentemente consolidatosi e successivamente riaffermato, secondo il quale la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall’art. 1337 cod. civ. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova ( ex aliis , Cass. 3/10/2019, n. 24738).
1.1.b. In secondo luogo, va rilevato che la questione generale sulla natura della responsabilità precontrattuale non assumeva rilevanza nella vicenda specifica, nella quale non si discuteva del termine di prescrizione applicabile o del riparto dell’onere della prova , ma della delimitazione dell’ ambito del danno risarcibile, che -come esattamente rimarcato dalla Corte d’appello sarebbe in ogni caso restato circoscritto al c.d. interesse negativo, quale interesse al ristoro delle conseguenze della lesione della libertà negoziale, perpetrata con l’illecito precontrattuale.
1.1.c. Infine, va posto in evidenza che la Corte territoriale, dopo avere esattamente evidenziato che nel perimetro dell’interesse negativo (e, quindi, nell’ambito del danno teoricamente risarcibile) rientravano, in astratto, le spese inutilmente erogate in vista della conclusione del contratto e i danni da perdita di favorevoli occasioni contrattuali, ha tuttavia escluso che, in concreto, l’attrice -appellante avesse allegato siffatti pregiudizi, sottolineando che aveva invece posto a fondamento della domanda la lesione dell’interesse (positivo) all’esecuzione del finanziamento, invocando il risarcimento della perdita dell’utilità che da esso avrebbe tratto .
In altre parole, il giudice del merito , nell’esercizio del potere ad ess o riservato di rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda, ha
ritenuto che la domanda proposta da NOME COGNOME, essendo diretta ad ottenere il risarcimento della perdita subìta per effetto del mancato accesso al finanziamento, non avesse invece ad oggetto il risarcimento del (diverso) danno da perdita di altre occasioni contrattuali e, pertanto, che non fosse stato domandato il ristoro di quello stesso pregiudizio del cui mancato riconoscimento la ricorrente si duole con il ricorso per cassazione in esame, previo inquadramento dello stesso nel danno da perdita di chance .
Peraltro, ove si consideri, sul piano sostanziale, l’eterogeneità strutturale del pregiudizio derivante dal mancato conseguimento del risultato sperato e di quello derivante dalla perdita della possibilità o dell’occasione ( chance ) di conseguirlo (il primo, conseguente ad un illecito costituito da un evento di danno certo e un nesso causale incerto ; il secondo, invece, conseguente ad un illecito costituito da un evento di danno incerto a fronte di un nesso causale certo ), non può dubitarsi, sotto il profilo processuale, che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance costituisca una domanda autonoma e distinta rispetto a quella di risarcimento del danno da perdita del risultato sperato sicché, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il giudice non può liquidare il primo se sia stato domandato il secondo e viceversa (Cass. 4/04/2004, n. 4400; Cass. 9/03/2018, n. 5641; Cass. 7/11/2022, n. 32639).
Deve dunque ritenersi corretta la decisione del giudice del merito, il quale, preso atto che NOME aveva domandato il risarcimento del danno derivante dalla perdita del finanziamento (in proposito, al di là dell’insindacabilità della qualificazione della domanda operata dalla Corte territoriale, va sottolineato che essa trova riscontro nello stesso ricorso per cassazione, ove si evidenzia che la NOME aveva domandato il risarcimento dei danni subìti « per il mancato accesso al finanziamento »: pag. 4), ha coerentemente escluso il ristoro del (diverso) pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di stipulare il contratto con altri istituti, in quanto tale pregiudizio, pur rientrando nei limiti del c.d. interesse negativo, non era stato allegato dall’attrice -appellante.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200, spese forfetarie e accessori.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile,