Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35604 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35604 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 21410 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, quale titolare dell’omonima impresa individuale -impresa capogruppo dell’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliat o, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
COMUNE di BROLO – in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
PRINCIOTTA COGNOME NOME;
INTIMATO
e
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) -in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATO
avverso la sentenza n. 315 /2018 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 del AVV_NOTAIO, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso,
RILEVATO CHE
Con atto del 6.1.1998 NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa, capogruppo dell’A.T.I. costituita con la ‘RAGIONE_SOCIALE, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Patti il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME COGNOME.
Esponeva che all’RAGIONE_SOCIALE. costituita dalla sua impresa e dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – già esecutrice del I lotto dei lavori di realizzazione del campo sportivo – il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con delibera n. 22 del 18.3.1992 aveva disposto l’ affidamento a trattativa privata, ai sensi dell’art. 36, 2° co., lett. f), della legge Regione siciliana n. 21/1985, del l’esecuzione de i lavori del II lotto, di completamento del medesimo impianto.
Esponeva che i convenuti, tuttavia, non avevano dato esecuzione a quanto disposto con la delibera n. 22 del 18.3.1992.
Chiedeva condannarsi in solido i convenuti al risarcimento dei danni per la mancata stipula del contratto di appalto.
1.2. Si costituiva NOME COGNOME COGNOME.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
1.3. Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Del pari instava per il rigetto dell’avversa domanda.
1.4. Si costituiva , chiamato in causa, il ‘RAGIONE_SOCIALE
Aderiva alle conclusioni di NOME COGNOME COGNOME.
1.5. Al giudizio veniva riunito il giudizio iscritto al n. 112/1998 r.g., promosso dalla medesima parte attrice nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
All’esito dell’istruzione probatoria, il tribunale pronunciava ordinanza in data 23/26.10.2006 ex art. 186 quater cod. proc. civ.
Segnatamente, il tribunale accoglieva le domande esperite da parte attrice nel giudizio n. 112/1998 r.g. e condannava il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alle spese di lite, liquidate in euro 9.450,00 (cfr. ricorso, pag. 10) .
Segnatamente, il tribunale rigettava le domande esperite da parte attrice nel giudizio, iscritto al n. 36/1998, de quo agitur e condannava parte attrice alle spese di lite in favore di NOME COGNOME e del ‘RAGIONE_SOCIALE, spese liquidate, per ciascuno, in euro 2.780,00 (cfr. ricorso, pag. 10) .
1.6. Nel prosieguo il tribunale rettificava l’ordinanza in data 23/26.10.2006 ex art. 186 quater cod. proc. civ., nella parte in cui aveva disposto condanna di parte attrice alle spese di lite in favore di NOME COGNOME COGNOME e del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, faceva luogo alla separazione dei giudizi (cfr. ricorso, pag. 11) e, nel giudizio – iscritto al n. 36/1998 de quo agitur , con sentenza n. 179/2009 rigettava le domande di parte attrice, che condannava a rimborsare le spese di lite ai convenuti ed alla terza chiamata (cfr. sentenza d’appello, pag. 3 ) .
NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa, capogruppo dell’RAGIONE_SOCIALE.T.I. costituita con la ‘RAGIONE_SOCIALE, proponeva appello .
Resisteva il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Resisteva NOME COGNOME COGNOME.
Resisteva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) .
Con sentenza n. 315 /2018 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Premetteva la corte, in ordine al settimo motivo d ‘appello, con cui l’appellante aveva censurato il primo dictum nella parte in cui aveva disconosciuto la responsabilità delle parti convenute, che alla delibera n. 22 del 18.3.1992 – con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva disposto l’affidamento a trattativa privata dei lavori del II lotto, di completamento del campo sportivo -avevano fatto seguito la delibera n. 57 del 15.10.1993, con cui il Commissario regionale presso il RAGIONE_SOCIALE aveva disposto la stipula del contratto poi sottoscritto il 22.10.1993, nonché il provvedimento in data 1.12.1993, con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva annullato la delibera n. 57/1993 (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
Indi esponeva, la corte, che non si configurava alcuna responsabilità precontrattuale in dipendenza dell’avvenuta stipulazione del contratto (cfr. sentenza d’appello, pag. 11) .
Esponeva altresì che non era ravvisabile alcuna forma di responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale (cfr. sentenza d’appello, pag g. 11 – 13) .
Esponeva, in ordine alla responsabilità contrattuale, che i termini di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 1063/1962 non sono perentori (cfr. sentenza d’appello, pag. 11) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa, capogruppo dell’RAGIONE_SOCIALE.T.I. costituita con la ‘RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
NOME COGNOME COGNOME non ha svolto difese.
Del pari non ha svolto difese ‘RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) .
5. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, n. 4, e n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 92 e 112 cod. proc. civ. per omessa valutazione di fatto decisivo del giudizio oggetto di trattazione tra le parti; la violazione de ll’ art. 132, 2° co., n. 3, cod. proc. civ. e degli artt. 1175 e 1176 cod. civ.
Premette che con il primo motivo d’appello aveva addotto, a riscontro della nullità del primo dictum per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che le conclusioni riprodotte nella sentenza di primo grado erano del tutto diverse da quelle che aveva rassegnato in prime cure all’udienza del 17.10.2008 (cfr. ricorso, pag. 13) .
Premette che con il primo motivo d’appello aveva altresì addotto, a riscontro della nullità del primo dictum per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che il tribunale non aveva tenuto conto della domanda subordinata, del pari rassegnata in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, di
compensazione delle spese di giudizio in caso di rigetto della domanda attorea (cfr. ricorso, pag. 13) .
Indi deduce che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a rigettare il motivo d ‘appello .
Deduce segnatamente che la corte di merito ha erroneamente assunto che la domanda subordinata volta a conseguire la compensazione delle spese di lite, fosse stata dal tribunale implicitamente rigettata (cfr. ricorso, pagg. 13 – 14) .
Con il secondo motivo il ricorrente denun cia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, n. 4, e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame e omessa pronuncia su fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti; la violazione degli artt. 277 e 279 cod. proc. civ.
Premette che con il terz o motivo d’appello aveva addotto, a censura del primo dictum , che le motivazioni della sentenza di primo grado erano del tutto identiche a quelle di cui all’ordinanza in data 23/26.10.2006 ex art. 186 quater cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 15) .
Premette che con il medesimo motivo d’appello aveva conseguentemente addotto, a riscontro della nullità del primo dictum , che la sentenza di primo grado non poteva dirsi deliberata nella data – 22.4.2009 – che vi figura in calce, in quanto la deliberazione era già avvenuta in data 23.10.2006, con la pronuncia dell’ ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 16) .
Indi deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha sul punto omesso qualsivoglia pronuncia (cfr. ricorso, pag. 16) .
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 306 cod. proc. civ.
Premette che con il sesto motivo d’appello aveva addotto, a censura del primo dictum , che con l’ ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. il tribunale aveva liquidato le spese di lite in favore di parte attrice e a carico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in euro 9.450,00, oltre spese generali ed accessori (cfr. ricorso, pag. 17) .
Premette che con il sesto motivo d’appello aveva altresì addotto, a censura del primo dictum , che con l’ ordinanza del 29.1.2007, con cui il tribunale aveva rettificato l’ordinanza in data 23/26.10.2006 e disposto la separazione dei giudizi, lo stesso tribunale non aveva, limitatamente al giudizio iscritto al n. 112/1998 r.g. , fatto luogo all’aumento delle spese di lite già poste a carico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 17) .
Premette che con il sesto motivo d’appello aveva conseguentemente addotto che nelle spese liquidate per il giudizio iscritto al n. 112/98 rimaneva compresa pur la regolamentazione delle spese del giudizio de quo agitur , iscritto al n. 36/1998 r.g., sicché il tribunale non avrebbe potuto con la sentenza di primo grado far luogo alla liquidazione delle spese a carico di parte attrice nel giudizio de quo senza tener conto di quanto in precedenza disposto in punto di spese (cfr. ricorso, pag. 17) .
Premette che con il sesto motivo d’appello aveva poi addotto, a censura del primo dictum , che la rinuncia alla sentenza cui il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva atteso con atto del 17.1.2007, allorquando i giudizi risultavano ancora riuniti, doveva operare -con susseguente regolamentazione delle spese ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ. – anche con riferimento al giudizio iscritto al n. 36/1998 r.g., perché solo successivamente separato (cfr. ricorso, pagg. 17 – 18) .
Indi deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha a tali riguardi omesso la debita valutazione ed ha altresì ritenuto che l’atto di rinuncia non esplicasse incidenza
rispetto alle domande esperite nel giudizio de quo , iscritto al n. 36/1998 r.g. (cfr. ricorso, pagg. 18 – 19) .
I rilievi postulati dalla delibazione del primo motivo, del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, comunque, sono privi di fondamento e da respingere.
Innegabilmente i motivi de quibus si risolvono nella pura e semplice riproposizione delle censure già addotte al vaglio del la corte d’appello , in special modo con il primo, con il secondo, con il terzo e con il sesto motivo di appello (cfr. sentenza d’appello, pag g. 5 – 6) , e dalla corte di merito ineccepibilmente e congruamente respinte (cfr. sentenza d’appello , pagg. 6 – 9) .
Soccorre perciò l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell ‘ appello, senza considerare le ragioni offerte da quest ‘ ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un ‘ non motivo ‘ , come tale inammissibile ex art. 366, 1° co., n. 4, c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478; Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098).
In ogni caso, la corte distrettuale ha p recisato che ‘la sintesi delle conclusioni delle parti, riportata dal primo giudice nella sentenza impugnata, non costituisce un fattore invalidante della decisione proprio ed in quanto non vi è stato un mancato esame delle richieste delle parti’ (così sentenza d’appello, pag. 7) .
E tanto, ben vero, nel quadro del l’insegnamento di questa Corte evidentemente da ribadire in questa sede -secondo cui la mancata o incompleta
trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l ‘ omissione abbia in concreto inciso sull ‘ attività del giudice, nel senso di averne comportato -il che non è nella specie -o una omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati (cfr. Cass. 23.2.2007, n. 4208) .
Invano, pertanto, il ricorrente assume, con il primo motivo di ricorso, che non vi è riscontro della domanda subordinata, volta a conseguire la compensazione delle spese di lite, nelle premesse della sentenza di primo grado e che la domanda subordinata risulta omessa pur nell’esposizione in fatto e nella parte motiva della statuizione di prime cure (cfr. ricorso, pag. 14) .
12. Al contempo, la corte territoriale ha p recisato, ‘quanto ai rilievi di nullità (primo, secondo, terzo motivo) (…) che il primo giudice ha esaurientemente valutato le domande proposte da COGNOME NOME e ha reso sui vari punti una ch iara motivazione’ (così sentenza d’appello , pag. 6) .
Ed ha precisato, ancora, che pur le doglianze veicolate dal sesto motivo d’appello ‘si infrangono davanti alla corretta ricostruzione operata dal primo giudice nella sentenza impugnata’ (così sentenza d’appello, pag. 9) .
Evidentemente, in questi termini, per nulla si giustificano la denuncia, veicolata dal secondo motivo di ricorso, di omessa pronuncia in ordine al terzo motivo di appello (con cui l’appellante aveva lamentato che il tribunale aveva riprodotto le medesime motivazioni di cui all’ordinanza -ingiunzione dei 23/26.10.2006 in violazione alle regole in tema di deliberazione della sentenza: cfr. sentenza d’appello, pag. 5) e la denuncia di omessa pronuncia
‘sull’infondatezza o illegittimità delle tesi difensive (…) in violazione dell’art. 112 c .p.c.’ , veicolata dal terzo motivo di ricorso (cfr. ricorso, pag. 18) .
Ulteriormente, in ordine al terzo motivo di ricorso, non possono che formularsi i rilievi che seguono.
Per un verso, il motivo difetta di ‘specificità’ ed ‘autosufficienza’ , siccome il ricorrente non ha provveduto a riprodurre il testo della ‘rinuncia alla sentenza dichiarata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con atto del 17/1/2007′ (così ricorso, pag. 17) , onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei suoi assunti (cfr. Cass. sez. un. 18.3.2022, n. 8950, secondo cui il principio di ‘autosufficienza’ del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle cens ure) .
Per altro verso , questa Corte spiega che l’ identificazione dell ‘ oggetto della rinuncia intervenuta nel corso del giudizio costituisce un apprezzamento di fatto, in quanto è il risultato di un ‘ indagine diretta ad individuare la concreta volontà del rinunciante, e, come tale, è incensurabile in cassazione, se sorretta -è il caso di specie (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) – da adeguata e logica motivazione (cfr. Cass. 15.7.1994, n. 6691; Cass. 21.2.2003, n. 2647) .
E, ben vero, il ricorrente sollecita questa Corte al riesame della dichiarazione di rinuncia, allorché prospetta che la corte di seconde cure ha omesso ‘di valutare, in punto di fatto, che l’atto di rinuncia all’emanazione della sentenza è un atto di rinuncia al Giud izio’ (così ricorso, pag. 19) .
Con i l quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, n. 4, e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 36, lett. f), legge Regione siciliana n. 21/1985, dell’art. 4 d.P.R. n. 1063/1962, dell’art. 53 legge n. 142/1990 e degli artt. 1175, 1176, 1337 e 2043 cod. civ.
Deduce che la motivazione che ha indotto la Corte di RAGIONE_SOCIALE ad escludere la responsabilità degli originari convenuti è ‘inficiata da falsa valutazione dei documenti e fatti specificamente e incontestabilmente accertati agli atti di causa’ (così ricorso, pag. 25) .
Deduce che ‘il contratto del 22/10/1993 richiamato nella sentenza impugnata, indicato come , non ha nulla a che vedere con il presente giudizio’ (così ricorso, pag. 27) .
Deduce che in conseguenza della consegna dei lavori effettuata in data 23.11.1992 ‘poteva e doveva seguire solo la stipula del contratto di appalto senza necessità di svolgimento di alcun ‘ (così ricorso, pag. 27) .
Deduce che non è stato allegato alcun atto o documento della P.A. che giustifichi il ritardo nella stipula del contratto (cfr. ricorso, pag. 27) .
Deduce che in data 15.6.1992 risultava completato l’asserito complesso iter procedimentale, sicché già a decorrere dal 30.6.1992 sarebbe stato possibile far luogo alla stipula del contratto (cfr. ricorso, pag. 28) .
15. Il quarto motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e da respingere.
È ben evidente, alla stregua dell’illustrazione testé operata, che con il mezzo in disamina il ricorrente censura sostan zialmente il giudizio di ‘fatto’ sulla cui scorta la corte d’appello ha disconosciuto a carico degli originari convenuti qualsivoglia ipotesi di responsabilità.
Si condivide, quindi, il rilievo in tal senso espresso dal P.M.
Orbene, nel solco de lla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. (alla cui stregua il motivo in esame, a rigore, si qualifica: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054) , l’ iter motivazionale che sorregge il dictum della Corte di RAGIONE_SOCIALE, non risulta, pur in parte qua , inficiato da alcuna forma di ‘anomalia motivazionale’ rilevante alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
Ben vero, la corte territoriale ha aggiuntivamente specificato, in ordine alla responsabilità extracontrattuale, che il tempo decorso antecedentemente alla stipula del contratto poi annullato dal RAGIONE_SOCIALE era stato utilizzato per il complesso iter procedimentale che aveva preceduto la stipulazione ed al contempo che l’appellante non aveva dimostrato che il ritardo si era connotato come manifestazione di una condotta antigiuridica lesiva del proprio affidamento (cfr. sentenza d’appello, pag g. 12 – 13).
Evidentemente, la Corte di RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di una valutazione congrua ed in diritto ineccepibile, per nulla ha omesso l ‘esame del fatto decisivo e controverso.
Ulteriormente, con il quarto motivo, il ricorrente censura l’asserita erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
NOME COGNOME COGNOME e l’ ‘RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese. Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va nei loro confronti assunta.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente, NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa individuale, impresa capogruppo dell’RAGIONE_SOCIALE , a rimborsare al controricorrente, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte