Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19809 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19809 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.25763/2020 R.G., proposto da
COMUNE di PALMA DI MONTECHIARO , in persona del Sindaco in carica; rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura rilasciata su foglio separato congiunto materialmente al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura rilasciata su foglio separato congiunto materialmente al controricorso;
-controricorrente-
nonché di
NOME COGNOME ;
C.C. 10.04.2024
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
-intimato-
per la cassazione della sentenza n. 1131/2020 della CORTE d ‘ APPELLO di PALERMO, depositata il 25 agosto 2020;
udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione dell’8 gennaio 2013, NOME COGNOME convenne il Comune di Palma di Montechiaro dinanzi al Tribunale di Agrigento, deducendo che:
il 29 aprile 2005, quale locatore, aveva stipulato con il detto ente territoriale, quale conduttore, un contratto avente ad oggetto la locazione, verso un canone mensile di 8.400 Euro, di un immobile di sua proprietà adibìto ad attività alberghiera e denominato ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , al fine di ospitare quattordici famiglie che erano state allontanate da alloggi di edilizia economica e popolare abusivamente occupati;
il contratto prevedeva che la locazione avrebbe avuto durata bimestrale (dal 29 aprile al 29 giugno 2005) e conteneva una clausola in virtù della quale ‘al termine del periodo di locazione nessun onere sarà a carico del Comune per l’alloggio delle famiglie ‘ ospitate nell’immobile;
-poiché l’immobile non gli era stato restituito alla scadenza del bimestre, egli intimò al Comune la licenza per finita locazione e, all’esito del relativo giudizio, il Tribunale di Agrigento, con sentenza n.242/2007, deliberata in data 28 febbraio 2007, dichiarò cessato il contratto di locazione con decorrenza dal mese di luglio 2005, ordinando che l’immobile fosse rilasciato entro tre mesi dalla notifica della sentenza medesima, avvenuta il 14 giugno 2007;
-non ostante l’ordine giudiziale, l’ente aveva persistito nella propria condotta inadempiente, omettendo di rilasciare l’immobile.
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
Sulla base di queste deduzioni, NOME COGNOME domandò che il Comune di Palma di Montechiaro fosse condannato a corrispondergli l’indennità di cui all’art.1591 cod. civ. , nella misura del canone concordato di Euro 8,400 mensili, a far tempo dal mese di luglio 2005 sino alla data dell’effettivo rilascio.
Il Comune, costituitosi in giudizio, eccepì l’ operatività della surrichiamata clausola di esonero da responsabilità apposta al contratto.
Con intervento adesivo dipendente si costituì anche NOME COGNOME, quale dirigente comunale che aveva personalmente proceduto alla stipula del contratto, il quale eccepì , tra l’altro, per quanto ancora rileva, l’avvenuto rilascio, sin dal giugno 2005, di taluni degli appartamenti locati, invocando consequenzialmente la riduzione dell’indennità eventualmente dovuta.
Con sentenza 24 febbraio 2014, n. 265, il Tribunale di Agrigento accolse la domanda e condannò il Comune di Palma di Montechiaro a corrispondere a NOME COGNOME il canone di locazione originariamente pattuito, per il periodo da luglio 2005 (data di scadenza della locazione) al 19 marzo 2013 (data di rilascio dell’immobile), oltre alle spese di lite.
La decisione del Tribunale fu integralmente riformata dalla Corte d’appello di Palermo, la quale, con sentenza 25 maggio 2015, n. 511, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’ente territoriale, rigettò la domanda dell’attore, condannandolo alle sp ese del doppio grado sostenute dal Comune (compensandole limitatamente al rapporto processuale intercorso con NOME COGNOME), sul rilievo che il contratto di locazione, in virtù della clausola sopra trascritta, contenesse una lecita deroga all ‘ art. 1591 cod. civ., per effetto della quale il locatore aveva sollevato il conduttore dalla responsabilità per ritardato rilascio.
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
NOME COGNOME propose ricorso per cassazione sorretto da due motivi, cui rispose il Comune con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, fondato su altrettanti motivi.
Questa Corte di legittimità, con sentenza n.29638 del 2017, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale di NOME COGNOME, nel rigetto di quello incidentale condizionato del Comune, cassò in parte qua la sentenza d’appello per violazione degli artt. 1229 e 1421 cod. civ., sul rilievo che – sta nte la colpa grave dell’ente territoriale , che aveva rilasciato l’immobile so ltanto nel 2013, con il ‘mastodontico’ ritardo di otto anni rispetto all’epoca di scadenza del contratto, verificatasi nel 2005 -la clausola di esonero da responsabilità apposta al contratto medesimo avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.
Disposta la cassazione della sentenza impugnata, questa Corte rinviò dunque la causa per un nuovo esame alla Corte d ‘appello di Palermo, in diversa composizione, prescrivendole di considerare ‘ altresì le conseguenze economiche della nullità della clausola, alla luce del complessivo comportamento delle parti sia secondo il principio di buona fede, sia secondo l’articolo 1227, comma primo, c.c. ‘.
Riassunt o il giudizio dall’originario attore, la Corte territoriale panormita, con sentenza 25 agosto 2020, n.1131, ha rigettato l’appello proposto dal Comune RAGIONE_SOCIALE Palma di Montechiaro avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n.265/2015, condannando l’ente e NOME COGNOME, in solido tra loro, a rimborsare a NOME COGNOME, le spese del giudizio d ‘ appello, di quello di cassazione e di quello di rinvio.
La Corte di merito ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
avuto riguardo, de iure , al principio per cui la sentenza di cassazione spiega efficacia preclusiva anche rispetto alle questioni che costituiscono il necessario presupposto della sentenza nonché, de facto , all’ accertamento contenuto nella pronuncia del Tribunale di
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
Agrigento n.242/2007, tra l’ altro invocata anche dal Comune a sostegno delle proprie eccezioni e difese, potevano ritenersi accertate le circostanze relative: a) alla pregressa esistenza di un contratto di locazione tra NOME COGNOME e il Comune di Palma di Montechiaro, cessato in data 29 giugno 2005; b) al mancato rilascio di taluni degli appartamenti locati alla data del 28 febbraio 2007 (giorno della deliberazione della sentenza contenen te l’ accertamento di finita locazione e l’ ordine di rilascio); c) alla persistente sussistenza di tale situazione sino al 19 marzo 2013 (giorno in cui , con il ‘mastodontico’ ritardo stigmatizzato dalla Corte di cassazione, era stato completato il rilascio e si era proceduto alla riconsegna dell’intero immobile ); d) alla nullità della clausola di esonero da responsabilità ex art.1591 cod. civ., in ragione della colpa grave del Comune, per avere provveduto alla riconsegna con il detto ritardo;
-in considerazione dell’accertamento di tali circostanze, era ‘superflua’ la prova testimoniale di cui il Comune aveva invocato l’ammissione , diretta a dimostrare il parziale rilascio di alcuni degli appartamenti locati, già in epoca precedente al 29 giugno 2005;
la valutazione delle ‘ conseguenze economiche della nullità della clausola, alla luce del complessivo comportamento delle parti sia secondo il principio di buona fede, sia secondo l’articolo 1227, comma primo, c.c. ‘, da svolgersi in conformità alla prescrizione della Corte di legittimità, escludeva che il contegno serbato da NOME COGNOME, diversamente da quanto sostenuto dal Comune, potesse essere apprezzato ai sensi dell’art.1227, primo o secondo comma, o, più in generale, quale condotta lesiva del dovere di buona fede: in primo luogo, infatti, non poteva rimproverarsi al locatore di non essersi attivato prima e dopo la sentenza del 2007 al fine di riacquistare in tempi brevi la detenzione dell’immobile, sussistendo, in via generale, il principio per cui il creditore ha sibbene l’obbligo di diligenza di
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cooperare per l’ attuazione del rapporto obbligatorio ma non quello di assumere su di sé l’impulso o l’onere della prestazione e non assumendo rilievo, in senso contrario, la peculiarità della fattispecie, in cui la detenzione de ll’immobile non era esercitata direttamente dal conduttore ma dalle famiglie alloggiate presso gli appartamenti in cui lo stesso si articolava; in secondo luogo, neppure poteva secondarsi la tesi, sostenuta in particolare dal terzo interveniente , circa l’ avvenuta estinzione del diritto per effetto della prolungata inerzia del creditore in ordine al suo l’esercizio e dell’ affidamento del debitore in ordine al suo abbandono, stante il principio per cui il semplice ritardo nell’ esercizio di un diritto non esclude la tutela dello stesso, qualunque convinzione possa avere maturato la controparte a causa del ritardo.
Per la cassazione d ella sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre il Comune di Palma di Montechiaro, sulla base di tre motivi. Risponde NOME COGNOME con controricorso. Resta intimato, senza svolgere difese in sede di legittimità, NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Sia ricorrente che controricorrente hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata ‘ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 384, comma 2, c.p.c. e 394, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non essersi il Collegio di merito uniformato al principio di diritto indicato nella sentenza rescindente ‘ .
Con lo stesso motivo viene altresì denunciata ‘ Nullità della sentenza per error in procedendo e in iudicando : violazione dell’art. 360 comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., per avere la Corte di merito posto a
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base della decisione prove non dedotte dalle parti e non acquisite al processo, con illogicità della motivazione, pertanto meramente apparente, con susseguente violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. ‘.
Il motivo si ripartisce in due doglianze.
1.a. La prima doglianza fonda la denuncia del vizio di omessa uniformazione al principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione, sull’assunto che il giudice del rinvio avrebbe indebitamente ritenuto che la pronuncia rescindente di legittimità avesse efficacia preclusiva anche rispetto alla valutazione della questione di fatto relativa al rilascio, sin dal l’anno 2005, di taluni degli appartamenti locati.
Sostiene il ricorrente che l’argomentazione contenuta nella pronuncia di legittimità, secondo cui ‘ un ritardo di otto anni nella riconsegna di un immobile è così mastodontico, da rendere in re ipsa la sussistenza della colpa grave ‘, non avreb be potuto essere assunta come intangibile accertamento della circostanza di fatto che la riconsegna effettuata solo nel 2013 aveva avuto ad oggetto l’ ‘ intero ‘ immobile, anziché una parte di esso, né poteva assumere efficacia preclusiva dell’indagine sulla contraria cir costanza che, invece, già nell’anno 2005, alcuni appartamenti erano stati rilasciati , atteso, per un verso, che il detto accertamento era riservato al giudice del merito e non avrebbe potuto essere svolto dalla Corte di legittimità e considerato, per altro verso , che l’esame della relativa questione di fatto era rimasto assorbito dalla pronuncia di secondo grado, la quale aveva rigettato la domanda attorea in ragione della ritenuta validità della clausola contrattale di esonero da responsabilità.
1.a.1. l ‘illustrata doglianza è manifestamente inammissibile.
La Corte d’ appello, come si è sopra evidenziato, si è debitamente uniformata al principio di diritto sancito da questa Corte con la sentenza n. 29638/2017, da un lato prendendo atto della nullità della clausola di esonero della responsabilità in ragione della colpa grave del Comune
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derivante dal prolungato ritardo serbato nella riconsegna dell’immobile; dall’altro lato, procedendo a motivata valutazione delle conseguenze economiche della nullità stessa, alla luce del complessivo comportamento delle parti sia secondo il principio di buona fede, sia secondo l’articolo 1227 cod. civ..
Tale valutazione è stata fatta precedere da una ricognizione delle circostanze rilevanti in funzione della decisione, la quale è stata fondata sulla valutazione complessiva delle risultanze fattuali e istruttorie acquisite in giudizio, tra cui in particolare, la sentenza del 2007 del Tribunale di Agrigento, contenen te l’ accertamento incontestato del mancato rilascio di taluni appartamenti e la circostanza, ritenuta altrettanto provata (nonché già accertata nei gradi di merito precedenti la cassazione ed evidenziata nella sentenza di primo grado: p.4 della sentenza impugnata) , che la restituzione dell’immobile era avvenuta il 19 marzo 2013.
Dunque, non viene affatto in considerazione l’ erronea attribuzione di efficacia preclusiva ad una argomentazione contenuta nella pronuncia di legittimità cui sia stato indebitamente attribuito il carattere di intangibile apprezzamento di merito, ma, ben al contrario, un apprezzamento di merito liberamente compiuto dal giudice del rinvio, sulla base di tutte le risultanze fattuali di causa, sia pure tenendo debitamente presente anche il giudizio in iure , reso dalla Corte di legittimità, sulla riconducibilità del contegno inadempiente del Comune, in ritardo di otto anni nella restituzione dell’immobile, al la fattispecie della colpa grave.
Liberamente apprezzando le risultanze di causa, il giudice d’appello ha accertato che, sebbene ‘ alcuno degli appartamenti locati ‘ era già stato rilasciato prima della sentenza del 2007, tuttavia la riconsegna dell’ ‘ intero ‘ immobile era avvenuta nel 2013, e, sulla base di questo accertamento, ritenuto sufficiente ai fini del giudizio di responsabilità
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del Comune in costanza della nullità della clausola contrattuale di esonero dalla stessa, ha motivatamente reputato irrilevante la prova testimoniale da esso dedotta.
D’altra parte, l’affermazione della sentenza cassatoria circa il mancato rilascio dell’immobile è stata assunta dalla decisione di merito impugnata con l’aggettivazione ‘ intero ‘, che non trova riscontro nella sentenza medesima, ma è palese che nel dictum della Corte di legittimità la generica espressione ‘ rilascio dell’immobile ‘, come ha voluto dire la Corte di rinvio, potesse e dovesse leggersi come relativa al rilascio dell’immobile nella sua totalità : il principio di diritto affermato in ordine alla nullità della clausola contrattuale si giustificava, infatti, anche con riferimento alla situazione descritta dalla parte ricorrente, ovverosia che alcuni immobili fossero stati rilasciati prima del 2013.
La doglianza in esame, in definitiva, ad onta della formale intestazione, contesta le implicazioni tratte da un motivato apprezzamento di merito ed è, come tale, inammissibile.
1.b. La seconda doglianza in cui si articola il primo motivo, censura la sentenza impugnata per aver tratto la ricognizione delle circostanze di fatto rilevanti in funzione della decisione dalla sentenza n. 242 del 2007 del Tribunale di Agrigento.
In primo luogo, il Comune ricorrente deduce che sarebbe stata erroneamente rilevata la pretesa esistenza di un ‘ giudicato esterno ‘ in difetto di eccezione di parte.
In secondo luogo, sostiene che alla detta sentenza sarebbe stata indebitamente attribuita una ‘ perdurante efficacia esecutiva ‘, poiché l’eccepita condotta di malafede del creditore, ove fosse stata accertata all’esito della prova testimoniale ingiustamente denegata, avrebbe dovuto reputarsi ‘ idonea all’ elisione della perpetuatio obligationis con riferimento all’obbligo di pagamento dell’ indennità per almeno sette degli appartamenti locati ‘; l’ omessa valutazione di tale condotta
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avrebbe quindi nuovamente concretato la violazione del l’art.384, comma secondo, cod. proc. civ., per non avere il giudice del rinvio proceduto alla valutazione del comportamento complessivo delle parti secondo il principio di buona fede, in conformità alla prescrizione della Corte di cassazione.
1.b.1. Anche questa seconda doglianza è manifestamente inammissibile, per diverse ragioni.
Lo è, in primo luogo, perché inosservante dell’art. 366 n. 6 c od. proc. civ., dal momento che omette di riprodurre il contenuto della sentenza agrigentina (che è solo indicata come prodotta), nonché di chiarire donde dovrebbe trarsi il rilievo che essa non era passata in giudicato e, infine, di riferire in che termini si fosse argomentato sulla sentenza nei gradi di merito.
In secondo luogo, al di là della rilevabilità d’ ufficio dell’ eccezione di giudicato esterno (cfr., ad es., Cass. 07/01/2021, n.48), nella vicenda in esame la sentenza n.247/2022 è stata assunta quale fonte di prova della circostanza relativa al mancato rilascio; non ricorre, dunque, un’ipotesi di rilievo officioso di un giudicato, ma si versa nel diverso ambito della ricostruzione dei fatti, liberamente operata dal giudice del merito sulla base di tutte le risultanze istruttorie ritualmente acquisite agli atti.
Infine, del tutto inammissibile è la deduzione di violazione dell ‘ obbligo di uniformazione al principio di diritto per mancata ammissione e assunzione della prova testimoniale sulla asserita condotta di malafede di NOME COGNOME, alla luce dell’ampia valutazione di merito condotta dalla Corte d’appello , come sopra descritta, sul comportamento delle parti (e, in particolare, del creditore) prima e dopo la sentenza del 2007, nonché del motivato (e, pertanto, incensurabile) giudizio volto ad escludere che tale comportamento concretasse violazione del principio di buona fede o
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fosse valutabile ai sensi dell’art.1227 cod. civ. o, addirittura , implicasse l’estinzione del diritto.
1.1. Il primo motivo di ricorso va dunque complessivamente dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo viene denunciata ‘ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., avendo la Corte di Appello trascurato di esaminare un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ovvero per erroneità della motivazione determinata da violazione e falsa applicazione del principio dispositivo ex artt. 112, 115 e 116 c.p.c, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omesso esame di eccezioni e domande ritualmente introdotte ‘ .
Il Comune ricorrente insiste ancora sulla circostanza relativa all’ effettuato rilascio sin dall’anno 2005 di parte dei cespiti locati.
Deduce che questa circostanza costituiva fatto decisivo per il giudizio, nonché oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sarebbe stato indebitamente omesso dal giudice del rinvio.
Reputa che, ‘ ai fini della determinazione della indennità ex art. 1591 c.c. la Corte di merito avrebbe dovuto considerare e valutare come rilevanti le allegazioni inerenti la mala fede del sig. COGNOME COGNOME e, preliminarmente, ammettere la prova articolata sul punto ‘ .
Sostiene che, omettendo l’esame di tale circostanza, la Corte d’appello avrebbe altresì omesso di provvedere su domande ed eccezioni ritualmente sollevate sin dal primo grado, con conseguente violazione dell’art.112 cod. proc. civ..
2.1. Anche il secondo motivo è manifestamente inammissibile.
In premessa, va ricordato che in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e
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dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 25 agosto 2020), per un verso, il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo costituzionale, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliab ili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833 e succ. conformi); per altro ve rso, il ‘fatto’ di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè, un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di c ontroversia tra le parti (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053, cit. ; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415).
Pertanto, non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; del pari, la critica concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere ‘questioni’ o ‘argomentazioni’, sicché sono inammissibili le censure
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che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 18/10/2018, n. 26305).
Tanto premesso, è evidente che nessun omesso esame di fatto controverso e decisivo può essere individuato con riferimento alla dedotta circostanza del rilascio di parte degli appartamenti e alla mancata ammissione della prova testimoniale dedotta al riguardo, atteso che la Corte di merito, alla luce delle risultanze istruttorie, non ha tralasciato la considerazione né di tale circostanza né delle richieste di prova in funzione del suo accertamento, che sono state peraltro reputate superflue in ragione del diverso accertamento circa il conclamato e rilevante rit ardo nella riconsegna dell’intero immobile, accertato via definitiva e posto a fondamento del giudizio di colpa grave del Comune e della conseguente nullità della clausola contrattuale diretta ad esonerarlo dalla responsabilità ex art. 1591 cod. civ..
In altre parole, il preteso fatto omesso, rappresentato dal rilascio pregresso di alcuni appartamenti, è stato debitamente esaminato dalla Corte, che ha espressamente ritenuto irrilevante la prova di esso.
Del tutto priva di fondamento è, poi, la censura per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non venendo in considerazione l’ omessa pronuncia su domande od eccezioni in senso stretto, bensì la motivata ricostruzione dei fatti rivelanti in funzione della pronuncia sulla domanda attorea.
Con il terzo motivo viene denunciata la ‘ Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per essere le predette omissioni irriducibilmente contraddittorie e carenti rispetto alla valutazione, come tale meramente apparente, del ‘complessivo comportamento delle parti’ operato dalla Corte di merito nel prosieguo della decisione -violazione e falsa applicazione dei canoni di buona fede e del disposto di cui all’art. 1227, comma 1 c.c. ‘.
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3.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile.
Ribadito, infatti, che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 c od. proc. civ., la cui violazione -deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 c od. proc. civ. -sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090), è evidente che nessuna delle predette gravi lacune è riscontrabile nel chiaro, coerente e argomentato corredo motivazionale della sentenza impugnata, come sopra decritto.
È, poi, appena il caso di aggiungere che l’apprezzamento della condotta dei soggetti del rapporto obbligatorio in funzione del rispetto dei doveri di buona fede e correttezza, nonché, in particolare, di quella del creditore in funzione del riscontro dell’eventuale fatto colposo concorrente con l’inadempimento del debitore nella produzione dell’evento di danno, ex art.1227, primo comma, cod. proc. civ., costituiscono oggetto di una valutazione di merito, la quale, ove -come nella specie -debitamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità.
In definitiva, il ricorso proposto dal Comune di Palma di Montechiaro va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, relative al rapporto processuale tra le parti costituite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
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6. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione