Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4968 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4968 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28025/2021 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente principale-
nonché
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente incidentale-
contro
COGNOME NOME, COGNOME, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrenti-
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 838/2021, pubblicata il 22/07/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del l’ 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
Uditi i difensori dei ricorrenti e delle controricorrenti.
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME hanno convenuto davanti al Tribunale di Cuneo la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di condannarla a risarcire i danni causati dal tardivo adempimento dell’obbligo di trasferimento di un fabbricato promesso in permuta e dai vizi e difetti relativi allo stesso fabbricato e trasferito alle attrici, consistenti nel mancato rispetto delle norme tecniche in punto efficienza energetica ed acustica edilizia, nel mancato e/o diminuito godimento dell’immobile successivamente al trasferimento del fabbricato.
Si è costituita la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo – in primo luogo – di essere autorizzata a chiamare in causa NOME COGNOME, quale progettista degli impianti termici e di isolamento e, poi, invocando il rigetto delle domande delle attrici o, in caso di accertata propria responsabilità, di essere manlevata dai chiamati, in ragione della loro responsabilità nella causazione dei danni e dei vizi lamentati.
Si è costituito il COGNOME, eccependo la prescrizione dell’azione proposta dalle attrici e instando per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti da Il RAGIONE_SOCIALE, in particolare sottolineando che nessuna violazione poteva essergli addebitata e che la relazione tecnica rispondeva alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.
Con la sentenza n. 2/2019 il Tribunale di Cuneo ha accolto le domande delle attrici e ha, quindi, accertato la responsabilità della società convenuta e dei terzi chiamati in via solidale con riferimento ai vizi e ai danni e ha, in particolare, condannato RAGIONE_SOCIALE a corrispondere alle attrici, in via solidale, la somma di euro 92.273,94, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento dell’immobile, e di euro 24.910, quale risarcimento dei danni derivanti dai vizi causati dal mancato rispetto della normativa in punto di isolamento termico.
La sentenza è stata impugnata con distinti atti di appello da NOME e da COGNOME.
Riuniti gli appelli, la Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 838/2021, ha rigettato l’impugnazione di NOME COGNOME nei confronti delle COGNOME, mentre ha accolto l’appello di COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente alla qualità di direttore dei lavori per l’impianto termico, respingendo nel resto il suo gravame.
Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con distinti atti di impugnazione Il RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
Hanno resistito con separati atti di controricorso nei confronti dei due ricorrenti NOME e NOME COGNOME.
Gli intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno proposto difese.
Memoria è stata depositata dai ricorrenti NOME COGNOME e COGNOME. Le controricorrenti hanno depositato un atto con il quale richiamano gli argomenti esposti nei controricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente va esaminata l’istanza di rimessione in termini della ricorrente società RAGIONE_SOCIALE.
Essa deduce di avere iscritto a ruolo il ricorso in termini in data 18 novembre 2021 in via telematica e che, dopo il recapito nella propria casella della ricevuta di accettazione di consegna, era stato recapitato l’esito dei controlli automatici che riportava la necessità di verifiche tecniche da parte dell’ufficio ricevente e il giorno successivo un messaggio di comunicazione di rifiuto degli atti; di essersi attivata e di avere contattato la cancelleria e, su indicazione della medesima, di avere provveduto in data 25 novembre 2021 a una seconda iscrizione telematica del ricorso necessitata da quello che si era rivelato essere stato un problema all’interno della busta relativo a un suo allegato.
L’istanza va accolta: la ricorrente ha iscritto a ruolo tempestivamente il ricorso e i problemi riscontrati in sede di controllo non erano ad essa imputabili.
Ancora in via preliminare va rilevato come il ricorso di COGNOME sia stato proposto per primo e vada, quindi, qualificato quale ricorso principale, mentre il ricorso de RAGIONE_SOCIALE debba essere qualificato quale ricorso incidentale.
II. Il ricorso principale di NOME COGNOME è articolato in un unico, complesso, motivo che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1314, 1292, 1655, 1667, 1669, 2229 e 2055 c.c. e degli artt. 106, 183 e 112 c.p.c.
Si sostiene che la Corte d’appello ha trattato congiuntamente la domanda della convenuta di chiamata in causa dei terzi, tra cui COGNOME, e la domanda proposta dalle attrici nei confronti della convenuta ed estesa
automaticamente in solido ai terzi e anche a COGNOME; riguardo alla domanda principale della società convenuta di chiamata in causa dei terzi, la Corte d’appello ha ritenuto che tale domanda sia riferita a un rapporto di comunanza di causa, desumibile dalla volontà della convenuta di indicare i terzi come i veri responsabili dei vizi e dei difetti, così come risultante dal contenuto letterale della domanda di chiamata in causa dei terzi; in verità, dal tenore letterale di tale domanda si ricava che si tratta della classica domanda di chiamata in garanzia e manleva, in quanto la condanna non è direttamente rivolta ai terzi, ma è subordinata all’eventuale condanna della stessa convenuta; con riferimento alla domanda proposta dalle attrici nei confronti della convenuta principale ed estesa automaticamente in solido ai terzi, la Corte d’appello ha ritenuto che tale domanda fosse estensibile in base alla loro partecipazione al contratto di appalto e al fatto che nel contratto di appalto e di subappalto, per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, si applica l’art. 2055 c.c. quando i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a produrre il danno subito dal committente; l’estensione automatica della domanda nei confronti dei terzi non è invece automatica, dovendosi verificare quale sia stata l’attività svolta e quale fosse il rapporto che intercorreva tra il ricorrente e Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; il riconoscimento da parte del giudice d’appello che l’attività di COGNOME sia stata limitata alla progettazione dell’impianto termico comporta che il rapporto con RAGIONE_SOCIALE vada giuridicamente inquadrato nell’attività professionale, di cui all’art. 2229 c.c., ed esclude quindi che COGNOME fosse stato parte del contratto di appalto; il ricorrente contesta ancora l’erronea estensione della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2055 c.c. alla responsabilità solidale ex art. 1669 c.c. Il motivo è infondato.
Quanto al primo profilo, relativo alla domanda proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE, convenuta in primo grado, va osservato come il giudice d’appello abbia interpretato la domanda da questa proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
e abbia ritenuto che la convenuta ha indicato quest’ultimo quale effettivo responsabile per i danni e i vizi, cosicché al di là delle espressioni utilizzate la domanda coincide con quella proposta dalle attrici nei confronti della convenuta. Si tratta di interpretazione posta in essere dal giudice di merito che, come tale, è incensurabile da parte di questa Corte di legittimità (si veda al riguardo, da ultimo, Cass. n. 13439/2025).
Quanto, invece, al profilo della impossibilità di ricondurre la responsabilità del ricorrente alla responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2055 c.c. e a quella di cui all’art. 1669 c.c., essendo COGNOME responsabile contrattualmente ex art. 2229 c.c., va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando l’opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l’appaltatore, verso il committente, ai sensi dell’art. 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. L’appaltatore e il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni – costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse – concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell’art. 1669 c.c., si rendono entrambi responsabili dell’unico illecito extracontrattuale e rispondono ambedue, a detto titolo, del danno cagionato (cfr. in tal senso Cass. n. 7992/1997 e Cass. n. 8016/2012).
Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
III. Il ricorso incidentale della società RAGIONE_SOCIALE è articolato in tre motivi.
Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c., in relazione all’accertamento della responsabilità della stessa società.
Si evidenzia che i giudici di merito hanno accertato la sua responsabilità ai sensi dell’art. 1669 c.c., qualificando il rapporto intervenuto tra la ricorrente e le COGNOME come contratto d’appalto ; nella vicenda in esame
invece non ci si trova di fronte a un contratto d’appalto, ma a una compravendita, trattandosi della cessione dietro corrispettivo di immobili costruiti dall’esponente.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell’esigenza (avente carattere generale) della conservazione e della funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata, sicché l’azione di responsabilità ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l’immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest’ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti (cfr. in tal senso Cass. n. 23470/2023).
Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente collegati e denunciano:
il secondo motivo, formulato in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1448 e 2727 c.c., circa il mancato accertamento della lesione ultra dimidium.
Si deduce che l’art. 1448 c.c. contempla la rescissione per lesione del contratto, presupponendo una sproporzione qualificata tra le prestazioni, che la parte danneggiata sia stata indotta a stipulare il contratto in ragione di uno stato di bisogno e che l’altra parte abbia approfittato dello stato di bisogno per conseguirne un vantaggio, elementi tutti presenti nel caso in esame; a fronte della cessione di beni di valore pari a euro 262.500, la ricorrente si è impegnata a costruire e poi a cedere in pagamento come prezzo beni del valore pari ad euro 680.000;
il terzo motivo, proposto in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 629 c.p. e degli artt. 1448, 1449 e 2947 c.c., circa il mancato accertamento della responsabilità
penale delle COGNOME e alla conseguente errata declaratoria di prescrizione dell’azione di risoluzione; si allega che la ricorrente ha dimostrato come le COGNOME, nell’ambito della stipulazione del contratto preliminare del febbraio 2005, della convenzione edilizia del luglio 2005, del verbale di conciliazione del giugno 2012, nonché nel corso di tutte le trattative abbiano agito con grave dolo e mala fede, anche effettuando false dichiarazioni in atti pubblici al fine di conseguire un indebito e sproporzionato nonché illecito guadagno ai danni della società.
I motivi non possono essere accolti.
La ricorrente censura la conferma del rigetto delle domande riconvenzionali volte all’accertamento dell’estorsione patrimoniale da essa subito, ovvero, in via subordinata, la lesione ultra dimidium in relazione ai negozi intercorsi tra essa e le RAGIONE_SOCIALE. Ad avviso della Corte d’appello non è stato provato che la volontà della ricorrente sia stata coartata da una condotta violenta, minacciosa e comunque impositiva posta in essere dalle RAGIONE_SOCIALE. Si tratta di valutazione di elementi probatori esaminati dai giudici di merito dei quali la ricorrente invoca una inammissibile rivalutazione da parte di questa Corte. Quanto al mancato accoglimento della domanda di rescissione, la Corte d’appello ha ritenuto non adeguatamente contestata né l’intervenuta prescrizione in relazione all’atto del 2005 né, anche per tale domanda, il mancato assolvimento dell’onere probatorio, nonché, per quanto concerne la transazione sottoscritta tra le parti, l’inderogabilità dell’art. 1730 c.c. Rispetto a tali affermazioni del giudice d’appello la ricorrente si limita a sostenere che vi sono tutti gli elementi richiesti dall’art. 1448 c.c., ossia la sproporzione qualificata tra le prestazioni, lo stato di bisogno e il fatto che l’altra parte abbia approfittato di tale stato di bisogno per conseguirne un vantaggio, richiedendo anche in tale caso una inammissibile rivalutazione degli elementi di prova considerati dal giudice di merito e senza confrontarsi con gli specifici argomenti addotti dalla Corte d’appello.
Anche il ricorso incidentale va, quindi, respinto.
IV. Considerata la reciproca soccombenza le spese del presente giudizio vanno compensate tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale, che devono, invece, essere distintamente condannati al pagamento delle spese in favore delle COGNOME NOME e COGNOME NOME (che hanno depositato doppio controricorso), liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale; condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, che liquida in euro 6.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 11 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME