SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 3961 2025 – N. R.G. 00003804 2021 DEPOSITO MINUTA 01 08 2025 PUBBLICAZIONE 01 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE Seconda CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3804 /2021 del ruolo generale promossa
da
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall’avv. COGNOME
NOME con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico (PEC)
parte attrice
contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
TEMPORE
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall’avv. COGNOME con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico (PEC)
rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall’avv. COGNOME con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico (PEC)
terza chiamata
in punto: Responsabilità professionale
conclusioni di parte attrice : come da note sostitutive di udienza dimesse in data 21.10.2024
conclusioni di parte convenuta : come da note sostitutive di udienza dimesse in data 13.03.2025
conclusioni terza chiamata : come da note sostitutive di udienza dimesse in data 17.03.2025
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 10.05.2021, la sig.ra , odierna attrice, conveniva in giudizio innanzi all’intestato Tribunale di Venezia l’ al fine di sentirla condannare al pagamento della complessiva somma risarcitoria di € 15.118,28, di cui € 10.795,64 per danno patrimoniale legato alla perdita dell’indennità NASPI ed € 3.942,00 a titolo di perdita di contribuzione figurativa, assumendo l’ inadempimento contrattuale della convenuta in ordine alla domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione NASPI. Nello specifico, parte attrice assumeva: a) che l’operatore av eva errato nell’invio della domanda di disoccupazione NASPI non inserendo il reddito relativo all’anno 2018 ; b) che aveva errato ulteriormente nella comunicazione successiva di tale reddito utilizzando la CP
procedura integrativa col modello NASPL -com anziché inviare una nuova domanda comprensiva del reddito presunto, non essendo possibile ricorrere alla integrazione di una domanda già rigettata.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea, chiedendo, e ottenendo , l’autorizzazione alla chiamata del terzo che costituitasi in giudizio faceva proprie le difese ed argomentazioni proposte nella comparsa di costituzione di .
Concessi i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., ed esperiti con esito negativo i tentativi di conciliazione, la causa veniva istruita sia per via documentale che con l’escussione dei testi di parte attrice ( e ) e, successivamente mediante espletamento di CTU, affidata alla Dr.ssa volta a quantificare l’ammontare della prestazione di assicurazione sociale che avrebbe potuto percepire l’attrice da giorno successivo alla cessazione del rapporto lavorativo con la società RAGIONE_SOCIALE.
All’esito del deposito della consulenza contabile, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c .
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Parte attrice ha instaurato il presente giudizio per chiedere il risarcimento danni all’ per l’a ssunta perdita della indennità Naspi, oltre che della contribuzione figurativa (unitamente a interessi rivalutazione monetaria) per errori imputati all ‘ in questione nella intera gestione della pratica volta ad ottenere la prestazione sociale erogata dall’ per fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Parte convenuta ha fermamente contestato la riconducibilità del danno contestato alla condotta del debitore convenuto, sostenendo di non aver commesso alcun errore nella compilazione ed invio della domanda di disoccupazione, e che la mancata erogazione della prestazione è all’incontrario imputabile a parte attrice che aveva omesso di riferire a che la Sig.ra , nell’anno 2018, era in realtà titolare di due rapporti di lavoro part time: il primo con la società RAGIONE_SOCIALE (cessato, donde la richiesta della prestazione COGNOME), il secondo con la società
(senza informare detto patronato).
Tant’ è che aveva provveduto alla compilazione e all’inoltro della domanda di disoccupazione sulla base dei fati forniti da parte attrice anche a mezzo di dichiarazione di assunzione di responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese al patronato, e quindi il diniego alla prestazione assistenziale è del tutto imputabile a parte attrice. CP
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea è parzialmente fondata e suscettibile di accoglimento, già anticipando che si duole del fatto che le somme liquidate a titolo risarcitorio risultano inferiori alla somma di E 7.000,00 omnia proposta a titolo transattivo da parte convenuta alla udienza del 21.12.2022,
In primo luogo l’espletata CTU affidata al consulente del lavoro Dr.ssa che si ritiene di condividere tanto per impianto motivazionale che per conclusioni, non apparendo affetta da vizi tecnici e logici, ha consentito di appurare che la concomitante attività lavorativa con altra società ( recte : gli accertamenti della CTU hanno peraltro appurato l’esistenza di un ulteriore rapporto lavorativo con
dal 30.05.20218, come del resto emerso in sede istruttoria).
Nello specifico la Circolare 94 del 12.05.2015 prevede espressamente l’abbattimento della prestazione in oggetto in misura pari all’80% del reddito derivante dagli altri rapporti di lavoro dipendente; di tal ché in base alle dichiarazione dei redditi CU /2019 relativo all’esercizio 2018 730/2020 inere nte all’esercizio 2019 il CTU ha determinato l’entità dell’abbattimento sia con riguardo al rapporto lavorativo con a tempo indeterminato dal 1.1.2012 part time 25% che con dal 30.05.2028 ‘ a ch iamata (come emerso in sede di escussione testimoniale della teste , sorella di parte attrice).
Pertanto il CTU ha correttamente ri- determinato l’ammontare Naspi ad Euro 4.805, 66 rispetto al superiore importo indicato da parte attrice in Euro 10.536,40 in ipotesi altrimenti dovuto, nel caso opposto in cui l’attrice si fosse trovata in uno stato di effettiva inoccupazione al termine del rapporto con RAGIONE_SOCIALE e per tutto il periodo coperto dalla prestazione assistenziale.
Va aggiunto che il calcolo della Naspi dovuta a parte attrice incide sul richiesto contributo figurativo il cui ammontare corrisponde al 33% della indennità Naspi e quindi all’importo di Euro 1.585,87
L’importo complessivo costituito dalla indennità Naspi e contributo figurativo ammonta quindi ad Euro 6.391,53 che però andrà dimidiato per il concorso colposo di parte attrice nel verificarsi dell’evento.
Dirimente si è rivelata all’uopo la deposizione della teste -all’epoca dei fatti , responsabile area presso assunta in data 21.06.2023
In particolare la teste ha dichiarato quanto segue: ‘ All’epoca dei fatti di causa ero responsabile area presso
Attualmente sono però responsabile del Settore delle Risorse Umane, Per l’Area prestazioni a Sostegno Reddito ho lavorato dall’aprile 2016 sino al novembre del 2020 … Appena questa mattina ho guardato le mie mail e ho visto che mancava il reddito presunto relativo al rapporto lavorativo ancora in essere, avendo l’attrice due attività lavorative, una cessata per cui aveva presentato la domanda Naspi ed un’altra ancora in essere in regime part- time. La domanda Naspi era più che ammissibile ma doveva essere indicato il reddito presunto. Ho consultato le mail a seguito di un ricorso amministrativo intrapreso dall’attrice contro l’ Dall’esame del ricorso ho avuto modo di arguire che avevo io stessa contattato la Sig.ra per comunicarle che mancava il reddito presunto nella domanda Naspi e quindi la domanda sarebbe stata rigettata. Tuttavia la Sig.ra aveva ancora un margine di pochi giorni, non essendo ancora giunta la scadenza per la presentazione della domanda Naspi con l’indicazione del reddito presunto. Lo scopo della mia telefonata era stato quello di salvare in extremis la situazione di parte attrice …. Confermo di aver già risposto, i termini per la ripresentazione della domanda erano ormai molto ristretti. 15) Confermo la circostanza sulla base del ricorso amministrativo che ho visionato 18) Non mi ricordo del colloquio con parte attrice. Ma non ho ragioni per escludere che possa essere avvenuto. Dalla documentazione che ho visionato la domanda originaria era stata integrata solo con il modello Naspl -com peraltro fuori termine; mentre in realtà occorreva ripresentare la domanda con indicazione del reddito presunto; ADR. Il modello Naspl -com avrebbe dovuto essere depositato nel termine di trenta giorni dalla domanda. Scaduti i trenta giorni, per salvare la situazione vi era solamente l’opportunità di presentare una nuova domanda con indicazione del reddito
presunto. E’ obbligatorio calcolare il reddito presunto sia per appurare qualità di disoccupato sia per determinare il calcolo della prestazione che viene ridotta in proporzione al reddito presunto dichiarato. ADR. il reddito presunto si riferisce al valore part-time di parte attrice. 23) Confermo la circostanza . Tale documento l’avevo già trovato nella cartella che avevo visionato. Il ricorso era stato poi respinto. Vorrei aggiungere che il modello Naspl-com si trasmette telematicamente come tutte le domande /istane che vengono rivolte all’
In buona sostanza la domanda di accesso alla Naspi era stata inviata priva dell’elemento red dituale ma tutto ciò, come è stato appurato non per ragioni ascrivibili all’operato dell’ente convenuto ma per la circostanza che parte attrice aveva omesso di dare informazioni sull’altro rapporto di lavoro par t time ancora in essere all’epoca della cessazione del rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE
Sul punto la posizione di parte attrice è incontrovertibilmente grave e censurabile, non potendosi trascurare di rilevare che in calce alla domanda Naspi parte attrice av eva affermato sotto la propria personale responsabilità che ‘ le notizie da me sopra fornite ai sensi degli artt. 46- 47 -48 del D.P.R. n. 445/2000 rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 75 -76 D.P.R. 445/2000)’.
Residua però una paritaria responsabilità della convenuta poiché se è vero che nulla può imputarsi all ‘ente convenuto per non aver indicato nella domanda Naspi il red dito presunto, sul presupposto che la Sig.ra fosse all’epoca integralmente inoccupata, è altrettanto vero che la convenuta non ha presentato come suggerito dalla funzionaria una nuova domanda con indicazione del reddito presunto anziché limitarsi alla integrazione della domanda originaria con il modello Naspl e CP
per giunta fuori termine, come rilevato dalla funzionaria escussa alla udienza del 21.06.2023 ; l’integrazione della domanda dimostra che il patronato convenuto era stato messo al corrente della telefonata /comunicazione e dunque era suo onere portare a compimento la pratica della domanda Naspi per cui le era stato conferito mandato, anche approfondendo ogni aspetto della tematica con la propria assistita finanche pretendendo dalla Sig.ra di avere chiarimenti sulla possibile esistenza di altri rapporti lavorativi suscettibili appunto di reddito, una volta verificatasi la battuta di arresto.
Pertanto i danni complessivamente subiti da parte attrice ammontano ad Euro 3.200,00 (arrotondata per eccesso nei valori decimali) che dovranno essere risarciti da parte convenuta.
Sull’importo sopra liquidato andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della presente decisione e non dalla domanda tenuto conto che parte attrice aveva richiesto a titolo risarcitorio importi di gran lunga superiori e che la convenuta alla udienza del 21.12.2022 aveva offerto a fini transattivi la superiore somma di euro 7.000,00 omnia, non accettata da parte attrice.
Parimenti anche per l’assenza di ogni contestazione sul punto ( a seguito di precisazione della convenuta in merito alla identificazione della polizza azionata ha ritenuto di abbandonare l ‘ eccezione di inoperatività della polizza proposta in comparsa costitutiva) va accolta la domanda di manleva effettuata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata sicché la citata compagnia assicuratrice sarà per l ‘ appunto tenuta in forza di dedicata polizza assicurativa a tenere indenne l’ente assicurato sulle somme che dovrà
corrispondere all’at trice fatte salve le franchigie e le restante condizioni contrattuali regolanti il rapporto assicurativo.
Stante l’esito complessivo della lite (somma liquidata di gran lunga inferiore rispetto a quella richiesta da parte attrice, concorso di colpa nella medesima per la quota paritaria del 50%, mancata accettazione della proposta transattiva formulata da parte convenuta, forte determinazione in capo a parte attrice, in sede di interrogatorio libero e nella fase antecedente alla attività istruttoria formalmente intesa a non desistere dalla determinazione, quanto meno in sede di componimento bonario, di definire la vertenza unicamente con importi pressoché equivalenti a quelli indicati in atto di citazione) si ritiene congruo e conforme ai canoni di cui all ‘ art. 92 cpc disporre la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra l’attrice e la convenuta.
Si ritiene parimenti di applicare la compensazione nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, ponendo a definitivo carico di quest ‘ ultima le spese di CTU già liquidate e poste provvisoriamente a carico della convenuta.
P.Q.M .
Il Tribunale di Venezia, in persona dello scrivente COGNOME in funzione di Giudice Unico, ogni altra domanda, eccezione, anche di carattere preliminare, disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
– a parziale accoglimento della domanda attorea, accertata la pari responsabilità della attrice e della convenuta nella causazione dell’evento, condanna parte convenuta a rifondere all’attrice l’importo € 3.200,00 come da motivazione, oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia sino all’effettivo soddisfo;
condanna a tenere manlevata in ragione di quanto condannato a corrispondere a a titolo di risarcimento danni; – visto l ‘ art. 92 cpc compensa le spese di lite tra attrice e la convenuta; – visto l ‘ art. 92 cp.c compensa spese di lite tra la convenuta e terza chiamata Spese di CTU a definitivo carico della terza chiamata Venezia, 31.7.2025
Il Giudice Onorario Dott. NOME COGNOME