Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3537 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
Oggetto:
Responsabilità civile
–
Responsabilità
del
professionista
–
AVV_NOTAIO – Rinvio U.P.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2046/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso il suo studio (EMAIL);
-ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso (EMAIL), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso il suo studio;
-controricorrente – nonché contro
CC 9 novembre 2023 Ric. n. 2046/2023 Pres. RAGIONE_SOCIALE. Scrima RAGIONE_SOCIALE
COGNOME e COGNOME , in qualità di eredi di
NOME COGNOME , rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso il suo studio;
-controricorrenti –
nonché contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME, pec EMAIL, giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso il suo studio;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-intimati-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5991/2022 depositata il 30/09/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 5991/2022 respingeva il gravame proposto NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché quello incidentale adesivo proposto da NOME COGNOME e confermava la sentenza di prime cure, condannando gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite a NOME COGNOME, con compensazione integrale delle spese del grado tra tutte le altre parti.
In prime cure, con atto di citazione notificato nel novembre 2008, NOME COGNOME aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma AVV_NOTAIO e il AVV_NOTAIO rappresentando: -che con
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contratto di compravendita del 7.03.2003 a rogito del AVV_NOTAIO aveva acquistato dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME l’appartamento sito in Roma, INDIRIZZO, INDIRIZZO, primo piano, interno 2; – che, a loro volta, i coniugi COGNOME avevano acquistato l’immobile da COGNOME NOME (proprietaria per il 50%) e da COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME e NOME (comproprietari dell’altro 50%) con atto di compravendita del 9.06.1995 a rogito del AVV_NOTAIO; -che a distanza di oltre cinque anni dall’acquisto riceveva lettera raccomandata a.r. del 30.03.2008 con la quale l’AVV_NOTAIO, per conto di NOME COGNOME, lo informava che il 50% dell’immobile intestato a NOME era assoggettato alla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Roma con il n.r.g. es. 28421/71, promossa con pignoramento del 9.08.1971, trascritto il 6.10.1971 al numero di formalità 58015, reiterato il 25.11.1971 e nuovamente trascritto il 15.12.1971 al numero di formalità 72621, con la conseguenza che i citati atti di compravendita erano inopponibili alla procedura esecutiva; – che proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. sostenendo di aver usucapito l’immobile ex art. 1158 c.c. o, in subordine, ex art. 1159 c.c., e chiedendo che, previa sospensione dell’esecuzione, fosse accertata l’inefficacia nei suoi confronti degli atti esecutivi e ordinata la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti; – che alla prima udienza del 17.06.2008 il Giudice dell’esecuzione , valutata negativamente l’opposizione, rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione; -che, visto l’esito negativo della fase cautelare dell’opposizione, si determinava ad esperire l’azione di garanzia ex art. 1476 n. 3 c.c. nei confronti dei venditori AVV_NOTAIO e COGNOME e l’azione di responsabilità professionale nei confronti del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO; che al fine di evitare la subastazione dell’immobile e di limitare l’entità del danno risarcibile, con ri corso ex art. 495 c.p.c. al Giudice dell’esecuzione proponeva istanza di conversione del pignoramento.
Tanto premesso, NOME COGNOME aveva chiesto al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: ‘1) accertare i fatti di cui in premessa
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RAGIONE_SOCIALE COGNOME
e dichiarare la conseguente responsabilità del convenuto NOME COGNOME ex art. 1476 n. 3 e quella professionale del AVV_NOTAIO; 2) condannare i convenuti in solido al totale risarcimento dei danni nella misura che sarà provata in corso di causa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e oltre le spese del giudizio’.
Si era costituito il AVV_NOTAIO impugnando e contestando tutto quanto dedotto e richiesto dall’attore e chiedendo il rigetto della domanda.
Si era costituito altresì l’AVV_NOTAIO . NOME COGNOME, deducendo di essere venuto a conoscenza della procedura esecutiva intrapresa nel 1971 soltanto nel mese di aprile 2008 (a seguito della lettera dell’AVV_NOTAIO), di aver avuto il possesso continuato, ininterrotto e non viziato dal 9.06.1995 al 7.03.2003 in forza di un titolo idoneo regolarmente trascritto, di aver acquistato e poi venduto in piena buona fede, ignorando di ledere l’altrui diritto. Aveva chiesto preliminarmente di chiamare in causa e in garanzia il AVV_NOTAIO, il AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME in Cattelan e NOME COGNOME.
Si era costituito il AVV_NOTAIO, facendo propria la difesa del collega costituito e eccependo altresì la prescrizione del diritto azionato dal AVV_NOTAIO, derivante dal presunto inadempimento di un obbligo contrattuale consumatosi nel 1995.
Si era costituito NOME COGNOME proponendo domanda di manleva nei confronti del AVV_NOTAIO e del AVV_NOTAIO, entrambi responsabili per l’inadempimento dell’obbligo di eseguire gli opportuni accertamenti preliminari atti ad escludere l’esistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
All’udienza del 30.09.2010 e nei successivi scritti NOME COGNOME quantificava in euro 113.845,58 il danno subito, dato dalla somma di euro 113.383,78 versata in sede di conversione del pignoramento per liberare l’immobile di sua proprietà dal pignora mento su di esso gravante e dalla somma di euro 461,80 spesa per la cancellazione della trascrizione del
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pignoramento. Modificava le conclusioni chiedendo la condanna del AVV_NOTAIO ex art. 1476 n. 3 c.c. e del AVV_NOTAIO per responsabilità professionale e, in via subordinata, la condanna dei convenuti e dei chiamati in garanzia, in solido tra di loro, al pagamento della somma di euro 113.845,58, oltre interessi e spese processuali.
Con sentenza n. 11130/2013 Il Tribunale di Roma, sulla base di istruttoria documentale, in accoglimento parziale delle domanda, dichiarava: 1) COGNOME NOME responsabile nei confronti di parte attrice ai sensi dell’art. 1476, n. 3, c.c. e per l’effetto lo condanna va al pagamento, in favore di COGNOME NOME, del complessivo importo di euro 113.845,58, oltre agli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti e fino all’effettivo soddisfo; 2) rigettava per il resto la domanda; 3) accoglieva parzialmente la domanda di garanzia e manleva proposta da NOME COGNOME, dichiarava COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME obbligati a tenere indenne COGNOME NOME dalle conseguenze pregiudizievoli della condanna in favore di parte attrice e per l’effetto li condanna, in solido tra loro, al pagamento, in favore del predetto, di quanto oggetto del superiore capo 1); 4) rigettava tutte le altre domande; 5) condannava COGNOME NOME al pagamento delle spese di giudizio; 6) dichiarava COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME obbligati a tenere indenne COGNOME dalle conseguenze pregiudizievoli della condanna in favore di parte attrice e per l’ effetto li condanna, in solido tra loro, al pagamento, in favore del predetto, di quanto oggetto del superiore capo 5);7) compensava tra le restanti parti le spese di lite.
Avverso la sentenza di appello, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso; hanno resistito con distinto controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME; anche NOME COGNOME, con controricorso e ricorso incidentale. Sebbene intimati, NOME COGNOME,
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NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380-bis 1 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Parte ricorrente e ciascuna delle parti resistenti hanno depositato rispettive memorie.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la ‘ violazione dell’art. 6 della C arta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea e dell’art. 42 comma 2 Costituzione; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1128 e ss. e 1176 comma 2 c.c. (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.). ‘ .
Con il secondo motivo, denunciano ‘ la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.); in particolare, i ricorrenti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che gli appellanti non avrebbero evidenziato le circostanze e i comportamenti fonte di responsabilità professionale dei Notai AVV_NOTAIO nonché laddove ha ritenuto legittima la valutazione del AVV_NOTAIO di limitare la verifica della condizione del bene al ventennio antecede nte l’atto, tempo che, per prassi, consentirebbe ‘di ritenere inesistenti vincoli antecedenti’.
Con il terzo motivo, denunciano ‘ la violazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) e la nullità della sentenza per motivazione apodittica e apparente ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) ‘ ; nello specifico, lamentano che la motivazione sulle distinte responsabilità dei notai AVV_NOTAIO sarebbe apodittica poiché ad esempio il AVV_NOTAIO aveva rogato la compravendita stipulata tra il AVV_NOTAIO e l’COGNOME in data 7.03.2003 e l’ atto
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di provenienza (compravendita COGNOME/COGNOME del 9.06.1995) risultava anteriore di appena otto anni ed evidenziano inoltre che entrambi i notai avrebbero dovuto rispondere al principio di precauzione ed estendere le visure sino all’atto di provenienza del 25.02.1958, essendo a conoscenza entrambi che il primo titolo di provenienza anteriore al ventennio era l’atto di acquisto del 25.02.1958 (richiamato all’art. 4 delle due compravendite) e che solo eseguendo le visure sino all’atto di provenienza del 25.02.1958 avrebbero potuto garantire la certezza dei diritti acquistati.
Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano ‘ l’omessa applicazione del criterio stabilito dagli artt. 1295, 752 e 754 c.c. per la ripartizione tra gli eredi del debitore solidale della condanna in manleva al pagamento della somma di euro 113.845,58, oltre interessi legali, e delle spese processuali liquidate in euro 5.850,00, oltre accessori (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) ‘ .
Con il quinto motivo, denunciano ‘ la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 comma 2 c.p.c., anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) ‘ .
In via preliminare, e soprassedendo allo stato all’esame del ricorso principale e di quello ‘ incidentale ‘ proposto dal AVV_NOTAIO (ed alla specifica qualifica di quest’ultimo ricorso) , rileva il Collegio che la questione posta dal secondo motivo del ricorso principale sia questione di diritto di particolare rilevanza e che in merito ad essa sia necessario rinviare alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c.
Per questi motivi
Rinvia a nuovo ruolo per la fissazione della pubblica udienza. Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 9