Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10209 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10209 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3562/2023 R.G. proposto da :
FINO 2 RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE e con questi elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio degli avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente- contro
NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (GNTPQL61P19F059R), COGNOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BARI n. 1711/2022 depositata il 28/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 26/01/2023, illustrato da successiva memoria, RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1711/2022, pubblicata il 28 novembre 2022 e notificata il 29 novembre 2022, la quale ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE per il tramite della mandataria RAGIONE_SOCIALE nonché da RAGIONE_SOCIALE in proprio, in un giudizio avviato nei confronti del Notaio NOME COGNOME cui sono subentrati i figli NOME e NOME NOME in corso di causa per decesso della madre. I controricorrenti eredi del Notaio COGNOME hanno notificato controricorso il 7 marzo 2023 illustrato da successiva memoria, chiedendo la condanna della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c. L’intimata compagnia Assicurazioni Generali non ha presentato difese.
Unicredit Credit Management RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE) ha convenuto innanzi al Tribunale di Foggia il Notaio NOME COGNOME per sentire affermarne la responsabilità professionale per il danno prodotto dall’erronea indicazione catastale dell’immobile su cui iscrivere ipoteca a favore della
banca che, per tale errore, non ha potuto più conseguire l’intero credito dalla debitrice NOME collegato a un finanziamento per l’importo di £. 80.000.000; essendo stato ammesso il concordato fallimentare dell’impresa della debitrice, la banca attrice, quale creditore chirografario aveva ottenuto la minore somma di €. 9.578,40, pari al 20% del credito ammesso, sicché, per effetto dell’erronea iscrizione ipotecaria e della conseguente impossibilità di poter far valere la garanzia reale, non le era stata riconosciuta la somma di € 38.318,62, pari alla differenza tra quanto vantato (e che sarebbe stato ottenuto al 100% in caso di credito ipotecario) e quanto percepito, il tutto oltre interessi. Nel costituirsi in giudizio, il Notaio COGNOME non aveva negato l’erronea indicazione, nella nota di iscrizione ipotecaria, della particella 79 anziché di quella corretta 76, ma contestava che da tale errore fosse potuto derivare il danno lamentato dall’attrice.
Il giudizio di primo grado si era chiuso con il rigetto della domanda. La Corte d’appello adita dalla parte attrice confermava la sentenza di primo grado:
-quanto al primo motivo di gravame, evidenziava l’assenza di un ragionamento controfattuale che potesse ribaltare le affermazioni del primo giudice, rimarcando, in ogni caso, che l’errore materiale commesso dal Notaio non impedisse il raggiungimento dello scopo assegnato all’atto rogato;
quanto al secondo motivo, affermava che la dichiarazione con cui il notaio ha riconosciuto di aver commesso l’errore materiale non potesse avere valore confessorio, ciò in quanto la corrispondenza fra errore materiale e inadempimento colposo richiede la dimostrazione di un rapporto di causalità che, nel caso di specie, non è stata né allegata, né dimostrata;
-ordinava, a norma dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione dell’espressione ‘con lodevole solerzia’ riportata a pag. 15 rigo 8
dell’atto di appello, nonché la trasmissione della sentenza al Consiglio dell’Ordine degli avvocati per l’esercizio dei poteri di competenza ai sensi dell’art. 88, 2° comma, c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la società ricorrente denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1176 comma II, 2697, 1227 II comma, 2808, 2841, 1223 c.c. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. -Errata esclusione della responsabilità contrattuale del Notaio -Illegittima inversione dell’onere della prova -errata valutazione della validità dell’iscrizione ipotecaria -illegittima attribuzione dell’obbligo di proporre il procedimento di rettifica -illegittimità della ritenuta emendabilità della nota d’iscrizione ipotecaria».
4.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la doppia ratio decidendi espressa nella motivazione della sentenza impugnata.
4.2. La Corte d’appello, difatti, da un lato, ha confermato la sentenza di prime cure sull’assunto che a fronte della ratio decidendi indicata dal primo giudice, nel motivo non veniva offerta alcuna argomentazione idonea a contrastare il ragionamento del giudice di primo grado e che ciò era già sufficiente per rigettare la domanda. Dall’altro, come ulteriore ratio decidendi , riteneva corretta la statuizione di rigetto del Tribunale di Foggia per la rilevata carenza del nesso causale tra la condotta parzialmente inadempiente del Notaio e il danno, considerando che l’ipoteca di per sé era valida, ma che il creditore avrebbe potuto, ben prima di insinuarsi al passivo del fallimento (la procedura è del 2000 e la dichiarazione del notaio che ammetteva l’errore era del 1999), avvalersi della procedura di rettifica ex art. 2841, co. 2 cod. civ. -attraverso l’instaurazione di un giudizio ordinario soltanto nel caso in
cui non vi fosse l’accordo tra creditore e debitore sulla rettifica -riservata, appunto, alle ipotesi in cui l’errore o l’omissione non incide sulla esatta identificabilità del bene. Ritenendo pertanto che fosse stato correttamente affermato non sussistere alcun nesso causale tra l’inesatto adempimento del Notaio e il danno lamentato, quest’ultimo attribuibile -ex art. 1227, comma 1, c.c. – alla sola condotta negligente del creditore che non aveva attivato per tempo la procedura di correzione dell’errore di trascrizione del numero di particella sulla nota di iscrizione d’ipoteca, per via stragiudiziale o giudiziale, confermava la sentenza di primo grado sul punto.
4.3. Non essendo contestata la prima ratio decidendi di sostanziale inammissibilità dell’appello per carenza di argomentazioni contrarie a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, prevale la considerazione che, trattandosi di un’autonoma statuizione non impugnata nel presente ricorso, il motivo riguardante la seconda ratio decidendi risulta inammissibile, posto che il passaggio in giudicato della prima statuizione è in grado di sorreggere il rigetto dell’appello, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata, in sostanza, inammissibile (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 15399 del 13/06/2018; Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 5102 del 26/02/2024) .
Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto «contradditoria ed insufficiente motivazione in ordine alla relazione notarile redatta dal notaio, con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. -Omessa pronuncia sull’eccezione nel primo grado di giudizio ed esclusione del ‘doppio conforme’».
5.1. Il motivo è assorbito da quanto sopra rilevato in ordine alla mancata contestazione della prima ratio decidendi .
Rileva altresì osservare che la ricorrente lamenta la ‘contraddittorietà’ e la ‘insufficienza’ della motivazione della sentenza in merito all’apprezzamento della relazione redatta dal Notaio COGNOME il 10.7.1992, con riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., nonché una ‘Omessa pronuncia sull’eccezione di primo grado di giudizio ed esclusione del ‘doppio conforme’. Com’è noto, a seguito della riforma del codice di rito del 2012 l’art. 360, comma 1, n. 5, può essere invocato solo «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». In tal modo, è stato cancellato ogni riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e, con esso, è stata eliminata la previsione che, in passato, consentiva di censurare in Cassazione l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione. Sicché l’anomalia della motivazione oggi si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l ‘aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione» ( ex plurimis , Cass. 2 febbraio 2021, n. 2298; Cass. 30 gennaio 2020, n. 2221; Cass. 9 settembre 2019, n. 22507, tutte sulla scia di Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053). In ogni caso, la Corte territoriale ha esaminato la relazione notarile e ne ha valutato la rilevanza dai fini della sussistenza del dedotto inadempimento della professionista, escludendolo, fornendo al riguardo motivazione, seppure sintetica (v. p. 9 della sentenza impugnata), e sotto tale profilo il motivo è infondato.
Infine, con il terzo motivo, la ricorrente denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 89 c.p.c. e 52 del codice
deontologico forense (pubblicato nella G.U. serie gen. n. 241 del 16/10/ 2014) in relazione all’art. 360 comma I n. 3 c.p.c. errata ritenuta sussistenza di espressioni offensive o sconvenienti’ utilizzate dalla ricorrente negli scritti difensivi.
6.1. Il motivo è inammissibile in quanto tende a sindacare valutazioni in fatto, e dunque l’esito dell’applicazione della citata normativa, presa correttamente quale parametro normativo per la valutazione della condotta processuale assunta dal ricorrente. Nel proprio atto di appello, l’appellante, dopo aver accennato al subentro in giudizio degli eredi del Notaio NOME COGNOME (il dott. NOME NOME COGNOME magistrato, e il figlio avv. NOME COGNOME), ha ricordato la qualifica professionale rivestita dal dott. NOME COGNOME (« …già Presidente della prima sezione civile della Corte d’Appello di Bari, già Presidente di Sezione del Tribunale di Foggia…»), e, poche righe più avanti, ha rimarcato la «lodevole solerzia» con la quale il Tribunale, in persona della dott.ssa NOME COGNOME ha emesso la sentenza impugnata. La Corte d’Appello, ritenendo gratuita e inopportuna la puntualizzazione dell’appellante e interpretando il senso delle parole utilizzate, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 89 c.p.c. e l’espunzione di dette frasi dagli atti processuali e per la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, ‘per l’esercizio dei poteri di competenza ai sensi dell’art. 88, 2° comma co. 2, c.p.c.’.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese , che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore dei resistenti.
Non va accolta la domanda di condanna della ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ., non ricorrendone nella specie i presupposti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese , liquidate in € 3.500,00, oltre € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 13/02/2025.