Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10209 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10209 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3562/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e con questi elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e CAPECE MINUTOLO VALENTINO, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente- contro
NOME, NOME COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli RAGIONE_SOCIALE NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimate- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO BARI n. 1711/2022 depositata il 28/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 26/01/2023, illustrato da successiva memoria, RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Bari n. 1711/2022, pubblicata il 28 novembre 2022 e notificata il 29 novembre 2022, la quale ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE per il tramite RAGIONE_SOCIALEa mandataria RAGIONE_SOCIALE, nonché da RAGIONE_SOCIALE in proprio, in un giudizio avviato nei confronti del AVV_NOTAIO, cui sono subentrati i figli COGNOME NOME e NOME NOME in corso di causa per decesso RAGIONE_SOCIALEa madre. I controricorrenti eredi del AVV_NOTAIO hanno notificato controricorso il 7 marzo 2023 illustrato da successiva memoria, chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente per lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c. L’intimata compagnia RAGIONE_SOCIALE non ha presentato difese.
RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE) ha convenuto innanzi al Tribunale di Foggia il AVV_NOTAIO per sentire affermarne la responsabilità professionale per il danno prodotto dall’erronea indicazione catastale RAGIONE_SOCIALE‘immobile su cui iscrivere ipoteca a favore RAGIONE_SOCIALEa
banca che, per tale errore, non ha potuto più conseguire l’intero credito dalla debitrice COGNOME NOME collegato a un finanziamento per l’importo di £. 80.000.000; essendo stato ammesso il concordato fallimentare RAGIONE_SOCIALE‘impresa RAGIONE_SOCIALEa debitrice, la banca attrice, quale creditore chirografario aveva ottenuto la minore somma di €. 9.578,40, pari al 20% del credito ammesso, sicché, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘erronea iscrizione ipotecaria e RAGIONE_SOCIALEa conseguente impossibilità di poter far valere la garanzia reale, non le era stata riconosciuta la somma di € 38.318,62, pari alla differenza tra quanto vantato (e che sarebbe stato ottenuto al 100% in caso di credito ipotecario) e quanto percepito, il tutto oltre interessi. Nel costituirsi in giudizio, il AVV_NOTAIO non aveva negato l’erronea indicazione, nella nota di iscrizione ipotecaria, RAGIONE_SOCIALEa particella 79 anziché di quella corretta 76, ma contestava che da tale errore fosse potuto derivare il danno lamentato dall’attrice.
Il giudizio di primo grado si era chiuso con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda. La Corte d’appello adita dalla parte attrice confermava la sentenza di primo grado:
-quanto al primo motivo di gravame, evidenziava l’assenza di un ragionamento controfattuale che potesse ribaltare le affermazioni del primo giudice, rimarcando, in ogni caso, che l’errore materiale commesso dal AVV_NOTAIO non impedisse il raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo assegnato all’atto rogato;
quanto al secondo motivo, affermava che la dichiarazione con cui il notaio ha riconosciuto di aver commesso l’errore materiale non potesse avere valore confessorio, ciò in quanto la corrispondenza fra errore materiale e inadempimento colposo richiede la dimostrazione di un rapporto di causalità che, nel caso di specie, non è stata né allegata, né dimostrata;
-ordinava, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 89 c.p.c., la cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘espressione ‘con lodevole solerzia’ riportata a pag. 15 rigo 8
RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, nonché la trasmissione RAGIONE_SOCIALEa sentenza al RAGIONE_SOCIALE per l’esercizio dei poteri di competenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 88, 2° comma, c.p.c.
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo, la società ricorrente denunzia « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1218, 1176 comma II, 2697, 1227 II comma, 2808, 2841, 1223 c.c. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. -Errata esclusione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità contrattuale del AVV_NOTAIO -Illegittima inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova -errata valutazione RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione ipotecaria -illegittima attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di proporre il procedimento di rettifica -illegittimità RAGIONE_SOCIALEa ritenuta emendabilità RAGIONE_SOCIALEa nota d’iscrizione ipotecaria».
4.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la doppia ratio decidendi espressa nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
4.2. La Corte d’appello, difatti, da un lato, ha confermato la sentenza di prime cure sull’assunto che a fronte RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi indicata dal primo giudice, nel motivo non veniva offerta alcuna argomentazione idonea a contrastare il ragionamento del giudice di primo grado e che ciò era già sufficiente per rigettare la domanda. Dall’altro, come ulteriore ratio decidendi , riteneva corretta la statuizione di rigetto del Tribunale di Foggia per la rilevata carenza del nesso causale tra la condotta parzialmente inadempiente del AVV_NOTAIO e il danno, considerando che l’ipoteca di per sé era valida, ma che il creditore avrebbe potuto, ben prima di insinuarsi al passivo del fallimento (la procedura è del 2000 e la dichiarazione del notaio che ammetteva l’errore era del 1999), avvalersi RAGIONE_SOCIALEa procedura di rettifica ex art. 2841, co. 2 cod. civ. -attraverso l’instaurazione di un giudizio ordinario soltanto nel caso in
cui non vi fosse l’accordo tra creditore e debitore sulla rettifica -riservata, appunto, alle ipotesi in cui l’errore o l’omissione non incide sulla esatta identificabilità del bene. Ritenendo pertanto che fosse stato correttamente affermato non sussistere alcun nesso causale tra l’inesatto adempimento del AVV_NOTAIO e il danno lamentato, quest’ultimo attribuibile -ex art. 1227, comma 1, c.c. – alla sola condotta negligente del creditore che non aveva attivato per tempo la procedura di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore di trascrizione del numero di particella sulla nota di iscrizione d’ipoteca, per via stragiudiziale o giudiziale, confermava la sentenza di primo grado sul punto.
4.3. Non essendo contestata la prima ratio decidendi di sostanziale inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per carenza di argomentazioni contrarie a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, prevale la considerazione che, trattandosi di un’autonoma statuizione non impugnata nel presente ricorso, il motivo riguardante la seconda ratio decidendi risulta inammissibile, posto che il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa prima statuizione è in grado di sorreggere il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto RAGIONE_SOCIALEa censura dichiarata, in sostanza, inammissibile (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 15399 del 13/06/2018; Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 5102 del 26/02/2024) .
Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto «contradditoria ed insufficiente motivazione in ordine alla relazione notarile redatta dal notaio, con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. -Omessa pronuncia sull’eccezione nel primo grado di giudizio ed esclusione del ‘doppio conforme’».
5.1. Il motivo è assorbito da quanto sopra rilevato in ordine alla mancata contestazione RAGIONE_SOCIALEa prima ratio decidendi .
Rileva altresì osservare che la ricorrente lamenta la ‘contraddittorietà’ e la ‘insufficienza’ RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in merito all’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa relazione redatta dal AVV_NOTAIO il 10.7.1992, con riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., nonché una ‘Omessa pronuncia sull’eccezione di primo grado di giudizio ed esclusione del ‘doppio conforme’. Com’è noto, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma del codice di rito del 2012 l’art. 360, comma 1, n. 5, può essere invocato solo «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». In tal modo, è stato cancellato ogni riferimento alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e, con esso, è stata eliminata la previsione che, in passato, consentiva di censurare in Cassazione l’insufficienza e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Sicché l’anomalia RAGIONE_SOCIALEa motivazione oggi si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l ‘aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ RAGIONE_SOCIALEa motivazione» ( ex plurimis , Cass. 2 febbraio 2021, n. 2298; Cass. 30 gennaio 2020, n. 2221; Cass. 9 settembre 2019, n. 22507, tutte sulla scia di Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053). In ogni caso, la Corte territoriale ha esaminato la relazione notarile e ne ha valutato la rilevanza dai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del dedotto inadempimento RAGIONE_SOCIALEa professionista, escludendolo, fornendo al riguardo motivazione, seppure sintetica (v. p. 9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), e sotto tale profilo il motivo è infondato.
Infine, con il terzo motivo, la ricorrente denunzia «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 89 c.p.c. e 52 del codice
deontologico forense (pubblicato nella G.U. serie gen. n. 241 del 16/10/ 2014) in relazione all’art. 360 comma I n. 3 c.p.c. errata ritenuta sussistenza di espressioni offensive o sconvenienti’ utilizzate dalla ricorrente negli scritti difensivi.
6.1. Il motivo è inammissibile in quanto tende a sindacare valutazioni in fatto, e dunque l’esito RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa citata normativa, presa correttamente quale parametro normativo per la valutazione RAGIONE_SOCIALEa condotta processuale assunta dal ricorrente. Nel proprio atto di appello, l’appellante, dopo aver accennato al subentro in giudizio RAGIONE_SOCIALE eredi del AVV_NOTAIO (il AVV_NOTAIO, magistrato, e il figlio AVV_NOTAIO), ha ricordato la qualifica professionale rivestita dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME (« …già Presidente RAGIONE_SOCIALEa prima sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Bari, già Presidente di Sezione del Tribunale di Foggia…»), e, poche righe più avanti, ha rimarcato la «lodevole solerzia» con la quale il Tribunale, in persona RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha emesso la sentenza impugnata. La Corte d’Appello, ritenendo gratuita e inopportuna la puntualizzazione RAGIONE_SOCIALE‘appellante e interpretando il senso RAGIONE_SOCIALEe parole utilizzate, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 89 c.p.c. e l’espunzione di dette frasi dagli atti processuali e per la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti al RAGIONE_SOCIALE, ‘per l’esercizio dei poteri di competenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 88, 2° comma co. 2, c.p.c.’.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese , che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore dei resistenti.
Non va accolta la domanda di condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ., non ricorrendone nella specie i presupposti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese , liquidate in € 3.500,00, oltre € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 13/02/2025.