Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8113 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
Oggetto
Responsabilità professionale – AVV_NOTAIO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30146/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, n.q. di procuratore speciale di NOME, COGNOME NOME e NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3893/2021 depositata in data 22 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO, n.q. di procuratore speciale di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il AVV_NOTAIO chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del rogito, dallo stesso curato in data 1 dicembre 2008, di un atto di compravendita mediante il quale NOME COGNOME, in forza di procura speciale ad essa conferita dalla sorella NOME COGNOME ─ madre e dante causa dei germani COGNOME ─ vendeva a sé stessa la quota , di cui NOME COGNOME era titolare, della metà indivisa de ll’intero piano terra e del secondo piano dell’unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Caserta, INDIRIZZO.
Esposero a fondamento che:
─ in virtù di tale trasferimento NOME COGNOME, divenuta esclusiva proprietaria dei detti beni immobili (essendo essa stessa già titolare dell’altra metà indivisa), li vendette a NOME COGNOME, per atto rogato in pari data dallo stesso AVV_NOTAIO;
─ la vendita della quota della propria madre NOME COGNOME, e di conseguenza anche il successivo trasferimento in pari data degli immobili da NOME COGNOME a NOME COGNOME, erano da considerarsi nulli essendo NOME COGNOME deceduta il 15 maggio 2003 a Clifton (U.S.A.), diversi anni prima dei detti rogiti;
─ la procura in forza della quale NOME COGNOME aveva disposto con quell’atto della quota di pertinenza della sorella era a sua volta da considerare invalida o comunque priva di effetto sia per effetto del decesso della mandante, sia perché conferita per atto rogato negli Stati Uniti da tale NOME COGNOME, la quale non ricopriva affatto una carica equiparabile a quella di AVV_NOTAIO in Italia, ma svolgeva solo
un’attività lavorativa di segretaria presso uno RAGIONE_SOCIALE ;
─ le conseguenze di tale complessa operazione erano da ascriversi a responsabilità del AVV_NOTAIO per avere omesso di verificare l’autenticità della procura anzidetta (e in particolare se effettivamente fosse stata legalizzata da un pubblico ufficiale secondo la legge degli U.S.A. ) nonché l’esistenza in vita della rappresentata (sia perché anziana di età sia perché la procura era stata rilasciata molti anni prima).
Con sentenza n. 2375 del 2018 il Tribunale di S.M.C.V. accolse la domanda, condannando il convenuto al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 139.375,00, oltre rivalutazione e interessi secondo i criteri di calcolo ivi specificati.
In accoglimento del gravame interposto dal COGNOME, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3893/2021, resa pubblica in data 22 ottobre 2021, ha invece rigettato la domanda sul rilievo, preliminare e assorbente, della mancanza di nesso di causa tra la condotta del AVV_NOTAIO e il pregiudizio lamentato (individuato nella metà del valore dell’immobile alienato ).
Ha infatti rilevato che:
─ d all’esame dei documenti depositati dai NOME nel giudizio di primo grado e non contestati dalla controparte (tra cui il certificato di morte di NOME COGNOME del 15 maggio 2003 ed il Codicillo testamentario del 5 luglio 2001) si evince che l’immobile di INDIRIZZO , al momento della vendita a favore di NOME COGNOME, apparteneva interamente alla venditrice NOME COGNOME;
─ non erano state mai in discussione da parte di alcuno né l’esistenza del Codicillo testamentario (nel quale NOME COGNOME così stabiliva: « concede alla sorella NOME COGNOME, residente a INDIRIZZO) tutti i suoi diritti, titoli ed interessi relativi all’immobile ubicato al INDIRIZZO di INDIRIZZO »), compilato in uno alla procura a vendere rilasciata in pari data da NOME COGNOME alla
sorella NOME, né la sua allegazione all’atto di compravendita del 1° dicembre 2008;
─ ergo , il successivo atto di compravendita registrato in pari data l’8 gennaio 2009, con il quale NOME COGNOME, quale unica proprietaria del piano terra e del secondo piano dell’unità immobiliare, cedeva l’intera proprietà degli stessi a NOME COGNOME, siccome stipulato dall’unico soggetto, all’evidenza, legittimato a vendere l’immobile, era immune da vizi;
─ vero è che il AVV_NOTAIO rogante utilizzò per la stipula dell’atto di compravendita la procura a vendere sottoscritta dalla titolare NOME COGNOME il 5 luglio 2001, ben sette anni prima, senza preoccuparsi di verificare ed accertare che le volontà delle parti non fossero nel frattempo mutate, nonché l’esistenza in vita del soggetto conferente la procura, ma, pur a volere ritenere che così operando il COGNOME incorse in una ‘leggerezza’ professionale (non essendo tenuto a svolgere particolari ricerche al riguardo, in particolare sulla esistenza in vita delle parti stipulanti), tale suo comportamento può tutt ‘ al più assumere rilievo sotto il profilo disciplinare, ma non configurare in sé un illecito di rilevanza civile;
─ è anche vero che la procura rilasciata all’estero in favore di NOME COGNOME non risultava munita della c.d. « apostille » (cioè della dichiarazione apposta sul documento da ll’autorità competente dello Stato in cui è formata e che attesta la veridicità della firma e la qualità in cui ha agito chi ha apposto la firma); tuttavia, in merito, va considerato che la procura così confezionata era comunque valida ed efficace secondo le prescrizioni di forma del luogo in cui era stata formata, e benché non fosse sufficiente a garantire la certezza della legittimazione ad agire della persona cui la procura è stata conferita, in mancanza del requisito della ‘legalizzazione interna’, e dunque della garanzia della autenticità della firma apposta, tutto ciò, comunque, non rendeva invalido l’atto contenente la procura ;
─ ed infatti, acclarato che la « apostille » conferisce alla procura rilasciata all’estero valore di atto pubblico in base alla Convenzione dell’Aja e dunque valore transfrontaliero (e lo stesso discorso vale anche per il codicillo testamentario redatto all’estero ), in mancanza di essa tali documenti hanno comunque in Italia il valore e l’efficacia, sul piano probatorio, di una scrittura privata (art. 2702 c.c.), per il cui disconoscimento trovano applicazione le regole di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c.;
─ ne discende che, all’atto della stipula delle due compravendite, NOME COGNOME era già divenuta proprietaria dell’intero proprio in forza del codicillo allegato alla procura (datata 2001), la cui veridicità nel contenuto e nella sottoscrizione non è stata mai revocata in dubbio da alcuno.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME, n.q. predetta, propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste NOME COGNOME depositando controricorso, con il quale propone ricorso incidentale condizionato con tre motivi, a sua volta resistito, con successivo controricorso, dal ricorrente principale.
È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi l’improcedibilità del controricorso, contenente ricorso incidentale, in quanto tardivamente depositato, come del resto riconosce lo stesso controricorrente, il 18 gennaio 2022, al di là del termine perentorio ex art. 371 cod. proc. civ. di venti giorni dalla data della notifica, termine venuto a scadere il 17 gennaio 2022, giorno feriale, essendo stata la notifica effettuata, a mezzo p.e.c., in data 28 dicembre 2021.
Al riguardo non può accogliersi l’istanza di rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto assai tardivamente proposta in data 19 giugno 2023, quasi un anno e mezzo dopo il venir meno della causa non imputabile e dello stesso tardivo deposito del controricorso.
Deve in tal senso darsi seguito al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui « la rimessione in termini prevista dall’art. 153, comma 2, cod. proc. civ. (ovvero, in precedenza, dall’art. 184 bis dello stesso codice) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell’atto » (v. ex aliis Cass. n. 23561 del 11/11/2011; n. 4841 del 26/03/2012; n. 16423 del 17/07/2014; n. 19290 del 29/09/2016; n. 25289 del 11/11/2020; n. 22342 del 05/08/2021; n. 2473 del 26/01/2023; n. 32296 del 21/11/2023).
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ..
L’argomentazione censoria investe l’affermazione contenuta a pag. 21 della sentenza secondo cui « non è stata mai messa in discussione da parte di alcuno né l’esistenza del Codicillo testamentario, compilato in uno alla procura a vendere rilasciata in pari data da NOME COGNOME alla sorella NOME, né la sua allegazione all’atto di compravendita del 1° giugno 2008 rep. 33292 (col quale NOME COGNOME vendeva alla sorella NOME tutti i diritti vantati in ragione della metà sull’intero piano terra e secondo piano dell’unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in INDIRIZZO », osservandosi al riguardo che:
─ tale passaggio della motivazione lascia intendere che, data la
mancata contestazione circa l’esistenza del codicillo testamentario, la sua mera e semplice allegazione, unitamente alla procura, all’atto di compravendita è sufficiente ai fini della c.d. indagine sulla volontà delle parti, da compiere insindacabilmente ad opera del AVV_NOTAIO;
─ t ale argomentazione, tuttavia, è priva di pregio se si considerano gli aspetti e le norme che regolano i requisiti di sostanza e di forma della procura rilasciata in uno Stato estero, unitamente a quella che deve necessariamente essere la verifica del Pubblico Ufficiale;
─ in mancanza di « apostille », sia la procura rilasciata nel 2001 da NOME COGNOME alla sorella NOME, sia il codicillo testamentario annesso erano da considerarsi nulli, il che rende evidente la responsabilità professionale del AVV_NOTAIO il quale, omettendo i dovuti controlli, ha disatteso i canoni di ordinaria di di ligenza tracciati dall’art. 1176 , secondo comma, cod. civ.;
─ ha dunque errato la Corte d’appello a derubricare la condotta dal AVV_NOTAIO a mera leggerezza professionale, passibile al più di rilievo disciplinare, al riguardo anche contraddicendosi là dove, nel motivare la compensazione delle spese, esprime al riguardo una diversa valutazione di « obiettiva censurabilità quantomeno sul piano disciplinare ».
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043 e 2230 cod. civ.; errato inquadramento del canone della buona fede ex art. 1175 cod. civ. », contestando l’assunto secondo cui l’immobile in questione, al momento della vendita a favore di NOME COGNOME, appartenesse interamente alla venditrice NOME COGNOME.
Sostiene di contro che la mancanza di apostille nella procura a vendere la rendeva invalida.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., « omesso esame circa le dichiarazioni della sig.ra COGNOME NOME, escussa in qualità di testimone all’udienza del 26 ottobre 2010; omesso esame circa la qualifica professionale della sig.ra NOME COGNOME ».
I tre motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono inammissibili.
È dirimente in tal senso il rilievo che nessuno di essi si confronta criticamente con il nucleo centrale della decisione impugnata, rappresentato dal rilievo secondo cui, indipendentemente dagli addebiti ascrivibili al AVV_NOTAIO sotto il profilo della mancata o non corretta esecuzione dei controlli e delle verifiche connesse alla cura degli atti rogati in data 1 dicembre 2008, tale condotta era comunque priva di nesso causale con il danno dedotto rappresentato dall’alienazione in favore di NOME COGNOME degli immobili in questione, in ragione della metà del loro valore.
La Corte d’appello ha invero spiegato al riguardo che, pur prescindendo dalla inefficacia della procura a vendere che NOME aveva quello stesso giorno esercitato e posto a base dell’acquisto della quota di immobili della sorella, e pur prescindendo dunque da tale contratto, comunque NOME risultava piena ed esclusiva titolare degli immobili in questione, avendo essa già acquistato la quota di pertinenza della sorella in virtù di successione testamentaria dalla stessa, regolata dal Codicillo con il quale quest’ultima, nel 2001, aveva « concesso » a NOME, « tutti i suoi diritti, titoli ed interessi relativi all’immobile ubicato al INDIRIZZO di INDIRIZZO ».
Al riguardo la Corte d’appello ha pure escluso che a tale conclusione potesse ostare la mancanza di apostille , sul rilievo che l’atto estero così confezionato era comunque valido ed efficace secondo le prescrizioni di forma del luogo in cui era stata formata, mentre la mancanza del requisito della ‘legalizzazione interna’, e
dunque della garanzia della autenticità della firma apposta, non escludeva che all’atto potesse riconoscersi il valore e l’efficacia, sul piano probatorio, di una scrittura privata (art. 2702 c.c.), per il cui disconoscimento trovano applicazione le regole di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c..
Ebbene, di tale ratio decidendi , e segnatamente dell’argomento da ultimo richiamato, il ricorrente si disinteressa totalmente, focalizzando le proprie considerazioni critiche sulla invalidità della procura a vendere (tema evidentemente del tutto privo di rilievo alla luce del diverso fondamento riconosciuto in sentenza alla titolarità in capo a NOME COGNOME della piena ed esclusiva proprietà degli immobili venduti al COGNOME) e sulla importanza della apostille per il riconoscimento del valore transfrontaliero degli atti pubblici rogati all’estero.
Su quest’ultimo punto, in particolare, il ricorrente si limita alla apodittica e meramente oppositiva affermazione secondo cui, in mancanza di « apostille », sia la procura rilasciata nel 2001 da NOME COGNOME alla sorella NOME, sia il codicillo testamentario annesso, erano da considerarsi nulli.
Si tratta però di affermazione alla quale non può riconoscersi significato e valore di motivo di ricorso per cassazione in mancanza di alcuna argomentazione critica sul rilievo ─ sul quale la sentenza torna peraltro ripetutamente e che invece il ricorrente trascura totalmente ─ della mancata contestazione , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2702 cod. civ., 214 ss. cod. proc. civ., dell’autenticità della sottoscrizione dell’atto.
6. Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, stante la rilevata improcedibilità del controricorso.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, nella qualità, ai sensi dell’art.
13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, n.q., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza