Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25028 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23354/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti quali eredi NOME accettanti l’eredità con beneficio di inventario, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati
CICALA NOME (CODICE_FISCALE)
(CODICE_FISCALE), SCARCIOLLA
-controricorrenti-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 406/2022 depositata il 27/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 406/2022 depositata il 27/06/2022, ha rigettato l’appello principale degli eredi di NOME ed ha accolto l’appello incidentale dei COGNOME D’COGNOME, condannando gli eredi di NOME, accettanti l’eredità con beneficio di inventario, al pagamento in favore degli
appellati del prezzo dell’immobile da essi pagato ai venditori ed al pagamento della somma dovuta dagli appellati ai venditori per la illegittima occupazione dell’immobile .
Tali due statuizioni in accoglimento dell’appello incidentale dei COGNOMECOGNOME sono l’oggetto del ricorso degli Eredi di NOME COGNOME, affidato a cinque motivi.
L’impianto motivazionale che la Corte territoriale ha posto a fondamento di entrambe le statuizioni si fonda sui principi della garanzia per evizione, analogicamente richiamati ai fini della valutazione della responsabilità della notaia «venendo pur sempre in rilievo le conseguenze della perdita del diritto di proprietà su un bene acquistato in ragione della presenza di un diritto prevalente di soggetti terzi» (così la sentenza alla pag.6-7).
Ed ulteriormente chiarisce la Corte territoriale, alla pag.7 della sentenza, che i principi della garanzia per evizione «per quanto specificamente affermati in rapporto alla responsabilità del venditore, devono trovare applicazione anche al fine di determinare l ‘entità del risarcimento dovuto dal notaio, perché pure in tal caso l’inadempimento viene postulato come determinativo del medesimo danno da evizione totale».
Su tali presupposti la Corte territoriale, ritenuto che nella fattispecie gli acquirenti avevano effettivamente pagato il prezzo dell’immobile e ne avevano subito l’ evizione totale, ha proceduto alla determinazione del danno risarcibile così motivando (pag.8, paragrafo 5.7 della sentenza): «Il rilievo di questo profilo deriva dal fatto che la determinazione del danno da evizione totale è rapportabile, innanzitutto, al c.d. interesse negativo, costituito, appunto, dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti che l’acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali, atteso che, essendo venuta meno la ragione giustificatrice della controprestazione, occorre ripristinare la
situazione economica dell’acquirente antecede nte alla vendita (Cass. sez.2 n.9642 del 16 luglio 2001), salvo che non rilevi anche il lucro cessante ove si accerti che il danneggiante abbia agito con dolo o con colpa in riferimento alla particolare causa che ha determinato l’evizione, come si evince dal richiamo, da parte dell’art.1483 c.c., del disposto dell’art.1479 c.c. che, a sua volta, fa riferimento all’art.1223 c.c. (Cassazione civile sez. II 14/01/2022 n.1069; Cass. sez.2 n.18259 del 17 settembre 2015).»
Conclude infine la Corte d’Appello (pag.8 paragrafo 5.8 della sentenza): «Ora, è evidente che nella specie, come risulta dall’istruttoria di prime cure, il danno subito dagli appellanti incidentali, convenuti in quella sede, è costituito dalla restituzione del prezzo, dalla perdita dell’immobile, oltre che dal rimborso delle spese di compravendita e dall’indennità di occupazione del cespite configurantesi quale frutto civile. »
Assumono i ricorrenti, eredi del AVV_NOTAIO, che così decidendo la Corte territoriale ha fatto mal governo dei principi e delle norme che regolano la garanzia per evizione e la responsabilità del notaio, nonché il risarcimento del danno in generale, e su ciò si appuntano i cinque motivi del presente ricorso.
Con controricorso del 7.11.2022, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME chied ono di dichiararsi inammissibile il ricorso proposto e, comunque, ne chiedono il rigetto;
Con controricorso del 21.10.2022, anche gli RAGIONE_SOCIALE Londra , chiedono dichiararsi inammissibile il ricorso proposto e, comunque, ne chiedono il rigetto;
Veniva quindi fissata ex art. 380bis 1 cpc l’adunanza del 5.07.2024
Ritenuto che
Il ricorso presenta aspetti in tema di risarcimento del danno da evizione e di correlata responsabilità del AVV_NOTAIO che meritano di essere trattati nella pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette gli atti sul ruolo affinché venga fissata udienza pubblica per la discussione del ricorso.
Così deciso in Roma, il 5/07/2024.