Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27825 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
Oggetto: società di capitali – liquidatori – azione di responsabilità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27850/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma n. 5464/2022, depositata il 6 settembre 2022.
Udita la relazione svolta RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma, depositata il 6 settembre 2022, di reiezione del suo appello principale (oltre che dell’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE liquidazione), per la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del locale Tribunale che lo aveva condannato, in solido con NOME COGNOME, al pagamento in favore del predetto RAGIONE_SOCIALE, che aveva agito ai sensi dell’art. 146 l.fall., RAGIONE_SOCIALE somma di euro 288.164,93 oltre rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dall’assunzione RAGIONE_SOCIALE carica di liquidatori RAGIONE_SOCIALE società;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado, dopo aver respinto la distinta domanda risarcitoria proposta nei confronti di NOME COGNOME per violazione degli obblighi derivanti dall’assunzione RAGIONE_SOCIALE carica di amministratrice RAGIONE_SOCIALE società fallita, ha accolto la domanda proposta nei confronti dei liquidatori limitatamente alla contestata operazione di subaffitto del ramo di azienda a una new-co (la RAGIONE_SOCIALE) partecipata in via totalitaria dalla RAGIONE_SOCIALE e con amministratore il liquidatore COGNOME a un prezzo manifestamente incongruo, per effetto RAGIONE_SOCIALE quale i liquidatori avevano di fatto consentito la continuazione dell’attività mediante altra società appositamente costituita;
ha, quindi, disatteso l’appello principale dell’odierno ricorrente, evidenziando, in particolare, che il subaffitto, concluso dal liquidatore COGNOME, presentava condizioni assolutamente sfavorevoli per la RAGIONE_SOCIALE a vantaggio RAGIONE_SOCIALE controparte RAGIONE_SOCIALE;
-ha, altresì, respinto l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE curatela vertente sulla esclusa responsabilità del RAGIONE_SOCIALE per la prosecuzione del contratto di affitto di ramo di azienda con la RAGIONE_SOCIALE, per la cessione di buona parte del magazzino alla RAGIONE_SOCIALE, per i rapporti obbligatori «incrociati» che la RAGIONE_SOCIALE aveva intrattenuto con altre società riconducibili alla famiglia del RAGIONE_SOCIALE, poi assoggettate a procedure concorsuali, e per la mancata tempestiva attivazione per la
dichiarazione di fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
il ricorso è affidato a due motivi;
-resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
-quest’ultimo deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, in relazione agli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione contraddittoria, manifestamente illogica, perplessa e quindi inesistente sul punto RAGIONE_SOCIALE liquidazione del danno risarcibile; – con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., nonché la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per
motivazione apparente e perplessa e quindi inesistente;
censura, in particolare, la sentenza impugnata per aver individuato il vantaggio per la subaffittuaria RAGIONE_SOCIALE nel fatto che quest’ultima non fosse tenuta a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE il canone minimo di euro 242.000,00 annue (qualora il compenso variabile calcolato in base a determinate percentuali sul fatturato dell’azienda non avesse superato tale somma) che quest’ultima doveva pagare a ll’affittante RAGIONE_SOCIALE quale canone di l’affitto, ma solo il canone minimo di subaffitto di euro 24.000,00 annue (qualora il compenso variabile calcolato in base a determinare percentuali sul fatturato dell’azienda non avesse superato tale somma);
contesta di essere stato socio unico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE quale sarebbe stata socia unicamente la RAGIONE_SOCIALE, la quale, dunque, avrebbe beneficiato dei profitti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e lamenta l’erronea interpretazione del contratto di subaffitto RAGIONE_SOCIALE parte in cui ha escluso che l’obbligo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di versare alla RAGIONE_SOCIALE l’importo del canone di affitto che questa doveva corrispondere all’affittante RAGIONE_SOCIALE , in relazione all’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE comune
intenzione delle parti e del comportamento complessivo osservato dalle medesime successivamente alla conclusione del contratto;
i motivi, esaminabili congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili;
la Corte di appello ha ritenuto che il subaffitto del ramo di azienda -detenuto in virtù di contratto di affitto concluso con la RAGIONE_SOCIALE -in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è avvenuto a condizioni assolutamente sfavorevoli per la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e squilibrate in favore RAGIONE_SOCIALE subaffittuaria;
ha, in particolare, evidenziato la differenza -ritenuta ragguardevole
-tra il canone di affitto pattuito con la affittante RAGIONE_SOCIALE e quello del subaffitto del medesimo ramo aziendale pattuito con la RAGIONE_SOCIALE -peraltro, non corrisposto -e individuato tale differenza quale criterio per la liquidazione del danno;
-una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo RAGIONE_SOCIALE decisione e, per tale ragione, si sottrae alla censura articolata, avuto riguardo al ribadito principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr., da ultimo, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807) e al fatto che nel caso in esame tale criterio non risulta essere stato disatteso;
inammissibili sono, poi, sia la censura attinente alla contestata qualità del RAGIONE_SOCIALE, scontrandosi con un accertamento fattuale rimesso alla valutazione del giudice di merito, sia quella attinente all’interpretazione del contratto, atteso che la fase ermeneutica consistente RAGIONE_SOCIALE ricerca e RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE comune volontà dei contraenti è , anch’esso, un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito (cfr. Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 9 febbraio 2021, n. 3115);
con particolare riferimento alla parte RAGIONE_SOCIALE doglianza con cui si assume la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale
di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., si osserva che il ricorrente omette di indicare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non assolvendo, in tale modo, all’onere probatorio sullo stesso gravante e limitandosi a una inammissibile mera contrapposizione RAGIONE_SOCIALE sua interpretazione con quella accolta RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (cfr., in tema, Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319; Cass. 15 novembre 2013, n. 25728);
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
le spese processuali seguono il criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale de l 2 ottobre 2024.