SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 14971 2024 – N. R.G. 00075128 2021 DEL 01 10 2024 PUBBLICATA IL 04 10 2024
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME COGNOME relatore estensore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2021, cui è stata riunita la causa recante il n.rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO trattenuta in decisione all’udienza del 22.05.2024, vertente
TRA
già liquidatore della cancellata RAGIONE_SOCIALE
Parte_1
RAGIONE_SOCIALE_1
RAGIONE_SOCIALE, anche in proprio
rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla INDIRIZZO, giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c. ed allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE
sede secondaria con rappresentanza stabile in Roma, alla INDIRIZZO, in persona dell’Amministratore giudiziario, Dott. nominato con provvedimento del Gip del Tribunale di Roma del 18.12.2017 RAGIONE_SOCIALE_2 RAGIONE_SOCIALE_3
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta, alla INDIRIZZO, giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c. ed allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore
OPPENENTE
E
RAGIONE_SOCIALE_4
in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici è per legge domiciliata in Roma, INDIRIZZO
OPPOSTO
E
RAGIONE_SOCIALE_5
, in persona del Ministro pro tempore
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO
: opposizione alle ingiunzioni ex R.D. n. 639/1910 nn. 56078, 56099 e 56103 del 30.9.2021, emesse il 30.09.2021 nei confronti del AVV_NOTAIO
in qualità di rappresentante/liquidatore della
Parte_1
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE_6
3.02.2022 nei confronti di e nn. 9268/2022 e 9277/2022 emesse il
, in qualità di socio unico della cancellata RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE_2
[…]
RAGIONE_SOCIALE_6
.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.05.2024 da intendersi interamente trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25.11.2021 , già liquidatore della cancellata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima titolare della concessione n.1153 per la raccolta delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli fino al 02.10.2012), proponeva opposizione (anche in proprio) alle ingiunzioni di pagamento nn. 56078, 56099 e 56103 del 30.9.2021- emesse il 30.09.2021 ai sensi del R.D. n. 639/1910 da Parte_1 […] RAGIONE_SOCIALE_1 RAGIONE_SOCIALE_7 CP_8
e
(di seguito per brevità
) e notificate il 26.10.2021- con cui
RAGIONE_SOCIALE_9
Contr gli era ordinato ‘ in qualità di rappresentante/liquidatore della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 2495 del codice civile, di pagare, entro trenta giorni dalla notifica delle stesse, rispettivamente gli importi di € 16.360,06, di € 3.308,41, nonché di € 13.431,94, per complessivi € 33.100,00, oltre agli interessi nella misura del tasso RAGIONE_SOCIALE maturati fino alla data del pagamento ‘, importo richiesto a titolo di ‘Minimi garantiti per l’anno 2011-2012’. RAGIONE_SOCIALE_1
Chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
‘- sospendere l’esecutorietà delle ingiunzioni per cui è causa per tutti i motivi esposti in narrativa e in ragione della documentazione qui allegata;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell’attore con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
accertare e dichiarare l’illegittimità, invalidità ed inefficacia delle ingiunzioni nn. 56078, 56099 e 56103 del 30.9.2021, emesse il 30.09.2021 dall’ RAGIONE_SOCIALE_10
[…]
, in difetto dei presupposti di legge e di ogni altro vizio esposto in atti;
dichiarare in ogni caso non azionabile ed improcedibile il credito preteso dall’ RAGIONE_SOCIALE_7
[…]
–
nei confronti del AVV_NOTAIO
RAGIONE_SOCIALE_10
RAGIONE_SOCIALE_9
per mancanza del presupposto fondante la responsabilità ex art. 2495 c.c.; […]
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.’
Parte opponente premetteva (come già evidenziato nell’istanza di annullamento presentata in sede di autotutela e disattesa dall’Amministrazione) che, con provvedimento del 18.12.2017, il GIP del Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro delle quote sociali della nominando gli amministratori giudiziari e autorizzando, con provvedimento del 3.10.2019 (a seguito della revisione dei dati contabili e della conseguente rilevazione della perdita di esercizio, tale da determinare una causa di scioglimento ex art. 2484, c. 1, n. 4 c.c.), la messa in RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE e la nomina del AVV_NOTAIO come liquidatore. Aggiungeva che con provvedimento del 14.05.2021 lo stesso GIP aveva autorizzato l’approvazione del bilancio finale di RAGIONE_SOCIALE al 30.04.2021 (da cui risultava un patrimonio netto negativo di Euro 1.033.017,00 ed un piano di riparto a zero) e la chiusura e la cancellazione della RAGIONE_SOCIALE dal Registro delle Imprese. RAGIONE_SOCIALE_1 Pt_1
Pt_1
Proponeva i seguenti motivi di opposizione:
1. il difetto di legittimazione passiva, essendo state le ingiunzioni emesse nei confronti di un soggetto ormai estinto, la RAGIONE_SOCIALE; 2. la mancanza dei presupposti di cui all’art. 2495 c.c. (disposizione citata nelle ingiunzioni opposte), non essendo configurabile alcuna colpa o negligenza in capo al liquidatore che aveva agito su incarico dell’amministrazione giudiziaria e con l’autorizzazione del GIP, senza effettuare alcun pagamento, anche tenuto conto che in sede di approvazione finale di RAGIONE_SOCIALE era stato indicato un patrimonio netto negativo per euro 1.033.017,00 e un piano di riparto pari a zero;- 3.l’improcedibilità della successiva azione esecutiva tesa all’eventuale recupero coatto e forzoso del proprio credito, atteso che ai sensi dell’art. 50 D.Lvo 159/2011 (richiamato dall’art. 104 bis, c. 1 bis, disp. att. c.p.p.), tutte le azioni esecutive dei Concessionari della riscossione dovevano considerarsi sospese. RAGIONE_SOCIALE_1
Si costituiva deducendo che: – in virtù dell’art. 28 co. 4 e 5 del d.lgs. n. 175/2014 (c.d. ‘decreto semplificazioni fiscali’), che aveva anche modificato l’art. 36 del DPR 602/73 (disciplinante la responsabilità fiscale dei liquidatori, dei soci e degli amministratori), l’estinzione della RAGIONE_SOCIALE ex art. 2495 c.c. aveva efficacia, ai fini fiscali e contributivi, decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, mentre i liquidatori erano personalmente responsabili per l’inadempimento ‘ all’obbligo di pagare, con le attività della RAGIONE_SOCIALE, le imposte dovute per il periodo della RAGIONE_SOCIALE medesima e per quelli anteriori ‘; – era configurabile una responsabilità ex 2495 c.c. del liquidatore che: non aveva utilizzato le disponibilità liquide risultanti dal bilancio di esercizio del 2018 (pari ad euro 150.707,00 nelle scritture contabili al 31.12.2017); non aveva esperito azioni di recupero nei confronti dei debitori della RAGIONE_SOCIALE e aveva colpevolmente omesso di adempiere all’impegno erariale a fronte del capitale sociale integralmente versato pari ad euro 90.000,00 e di riserve legali pari ad euro 9.511,00. Aggiungeva che la prova di ‘una probabile disparità di trattamento’ era evincibile dalla circostanza che il liquidatore aveva provveduto a ripianare i debiti verso le banche per euro 2.853,00, senza provvedere all’inserimento nel fondo per rischi e oneri degli importi pacificamente dovuti per i cd minimi garantiti risalenti agli anni 2011 e 2012 relativi alla concessione n. 1153. Chiedeva, quindi, il rigetto dell’opposizione. RAGIONE_SOCIALE_4
Il
sceglieva la contumacia.
RAGIONE_SOCIALE_5
Con ordinanza del 21.10.2022 era disposta la sospensione della efficacia esecutiva delle ingiunzioni opposte.
La causa era riunita a quella recante il n.r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO.
Tale giudizio era stato introdotto dalla la quale aveva proposto opposizione (con atto di citazione notificato il 04.03.2022) avverso le ingiunzioni di pagamento nn. 9268/2022 e 9277/2022 emesse il 3.02.2022 e notificate il 3.02.2022, con le quali l’ aveva ordinava alla medesima , in qualità di socio unico della cancellata RAGIONE_SOCIALE, di pagare gli stessi importi, già pretesi nella causa riunita, a titolo di ‘Minimi garantiti per l’anno 2011-2012 (rispettivamente gli importi di € 19.669,08 e di € 13.432,22, per complessivi € 33.101,30, oltre interessi legali). deduceva, quali motivi di opposizione, il difetto dei presupposti di cui all’art. 2495 non aveva percepito alcuna quota dell’attivo sociale, come evincibile dal bilancio di RAGIONE_SOCIALE chiuso con un patrimonio netto negativo di euro 1.033.017,00 e con un piano di riparto pari a zero. Eccepiva, altresì, l’improcedibilità della RAGIONE_SOCIALE_2 Contr RAGIONE_SOCIALE_2 RAGIONE_SOCIALE_1
La c.c. co. 3, in quanto, a seguito della RAGIONE_SOCIALE della la successiva azione esecutiva diretta all’eventuale recupero coatto del credito. CP_2 RAGIONE_SOCIALE_2 RAGIONE_SOCIALE_1 CP_2
nel costituirsi, eccepiva che: – la responsabilità del liquidatore (fatta valere con le ingiunzioni da quest’ultimo opposte) si fondava presupposti diversi da quelli fatti valere con le ingiunzioni emesse nei confronti del socio unico della RAGIONE_SOCIALE estinta; – i titoli di responsabilità della erano due, tra loro concorrenti, e riconducibili (non all’art. 2495 c.c.), ma all’art 2462 c.c. per mancata attuazione della pubblicità prescritta dall’art. 2470 c.c. e all’art. 2497 c.c., avendo la RAGIONE_SOCIALE (secondo quanto attestato dal liquidatore ex art. 2497 bis c.c.), esercitato attività di direzione e coordinamento della RAGIONE_SOCIALE_4 CP_2 […] CP_2 Pt_1 CP_1
La causa, istruita mediante produzione documentale, era trattenuta in decisione all’udienza del 22.05.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In via pregiudiziale, deve osservarsi che mediante lo strumento ingiuntivo l’ RAGIONE_SOCIALE_4
ha inteso far valere un credito nei confronti del liquidatore della RAGIONE_SOCIALE e del socio unico sul presupposto di una responsabilità degli stessi rispettivamente ai sensi degli artt. 2495 c.c., 2470 c.c. e 2497 c.c.. […]
L’art. 3, comma 2 lett. a) e d) del dlvo 27 giugno 2003 n. 168 ha previsto la competenza del Tribunale Ordinario, Sezione Specializzata per le Imprese, per le cause e i procedimenti relativi a ‘ le azioni di
responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale … (lett.a) e per le cause ‘ aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle RAGIONE_SOCIALE controllate contro le RAGIONE_SOCIALE che le controllano ‘ (lett.d).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr Cass. sez. Un. 23.07.2019, n. 19882; Cass. 16.06.2020, n. 11634) la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie, nello specifico caso (come nella specie) in cui entrambe facciano parte del medesimo ufficio giudiziario non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno RAGIONE_SOCIALE stesso ufficio. La controversia può quindi essere decisa dalla presente sezione ordinaria, purché il giudice sia in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 50 bis comma 1 n. 3 c.p.c. e dell’art. 2 D.Lgs n. 168/2003.
Deve preliminarmente ricordarsi che lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della RAGIONE_SOCIALE., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima PRAGIONE_SOCIALE., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l’Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell’esistenza dei suindicati presupposti, (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 11992 del 25/05/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016).
Per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento è necessaria, quindi, la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. Tuttavia, nel caso in esame, il credito ingiunto non è certo, non essendo stata accertata in alcun modo la responsabilità del liquidatore e del socio unico. Con l’atto di opposizione entrambi gli opponenti hanno proposto domanda di accertamento negativo dei crediti ingiunti e pertanto il Collegio deve pronunciarsi nel merito della questione.
Tutte le ingiunzioni opposte si riferiscono ad importi dovuti e non versati -a titolo di minimi garantiti maturati negli anni 2011-2012 – dalla (estinta e cancellata da registro delle imprese), titolare della concessione per la raccolta del RAGIONE_SOCIALE delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa RAGIONE_SOCIALE_1
sulle corse dei cavalli in virtù dell’art.5 della convenzione, parte integrante e sostanziale della concessione, stipulata tra la stessa RAGIONE_SOCIALE e il . RAGIONE_SOCIALE_1 RAGIONE_SOCIALE_5
Le parti opponenti non hanno contestato la quantificazione degli importi ingiunti e allo stesso modo è pacifico che si tratti di somme dovute dalla RAGIONE_SOCIALE estinta, in virtù di un titolo convenzionale (la concessione), e non pagate.
Riguardo alle ingiunzioni nn. 56078, 56099 e 56103 del 30.9.2021, l’ordine di pagamento è rivolto al AVV_NOTAIO
‘ Parte_1
RAGIONE_SOCIALE_6
, ai sensi dell’art. 2495 del codice […]
in qualità di rappresentante/liquidatore della RAGIONE_SOCIALE ‘.
A fronte della natura contrattuale del titolo e in mancanza di qualsivoglia riferimento nelle ingiunzioni opposte a crediti di natura tributaria, non può trovare applicazione la normativa richiamata dalla difesa erariale (di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 e art. 36 del DPR 602/73) riferita ai crediti fiscali e contributivi e disciplinante la responsabilità fiscale dei liquidatori, dei soci e degli amministratori). Ne consegue che le ingiunzioni non possono ritenersi valide ed efficaci nella parte in cui sono rivolte nei confronti di quale rappresentante RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE ( cancellata dal Registro delle imprese ed estinta al momento delle notifiche dell’ingiunzione). Parte_1 RAGIONE_SOCIALE_1
La Difesa erariale ha precisato che le citate ingiunzioni, pure facendo riferimento alla RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ed essendo state notificate all’indirizzo di senza altra specificazione, sono indirizzate al AVV_NOTAIO Parte_1
quale liquidatore della RAGIONE_SOCIALE (ormai estinta) ai sensi dell’art. 2495, co. 2 c.c. (disposizione espressamente richiamata nei provvedimenti opposti). Pt_1
Si tratta quindi di verificare se sussistano i presupposti di cui al citato l’art. 2495 c.c., secondo cui ‘ Ferma restando l’estinzione della RAGIONE_SOCIALE, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di RAGIONE_SOCIALE, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi’.
La responsabilità dei liquidatori di RAGIONE_SOCIALE di capitali ha natura di responsabilità aquiliana conseguente ad un fatto illecito (cfr. Cass. n. 521/2020) e grava quindi sul creditore rimasto insoddisfatto di allegare e provare, oltre l’esistenza del credito e l’inadempimento da parte della RAGIONE_SOCIALE (circostanze nel caso in esame pacifiche), la condotta colposa del liquidatore (ovvero il mancato adempimento da parte RAGIONE_SOCIALE stesso, con la diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari) e il nesso di causalità tra tale condotta e il mancato soddisfacimento del credito. In particolare ‘ il creditore dovrà dimostrare che il suo credito era liquido ed esigibile, ossia che nel bilancio di RAGIONE_SOCIALE vi fosse una massa attiva sufficiente e bastevole al suo soddisfacimento e che la stessa sia stata illecitamente utilizzata per il pagamento dei soci. In ultimo, il creditore dovrà provare la condotta colposa o dolosa del liquidatore, dovrà dimostrare che la mancanza dell’attivo patrimoniale sia stata cagionata dall’imperizia del liquidatore, che ha esercitato in malo modo le proprie funzioni. Sul liquidatore grava invece la cosiddetta prova liberatoria: invero, per potersi esonerare da profili di responsabilità ha l’onere di allegare e dimostrare che l’intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il soddisfacimento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione’ (cfr. Tribunale di Napoli 18 marzo 2024 in Giurisprudenza delle Imprese).
Dunque, nel caso di specie il nucleo centrale della questione riguarda la correttezza dell’attività svolta dal quale liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, autorizzato dall’autorità giudiziaria. Le specifiche censure mosse da parte opposta, solo con la comparsa di costituzione (e sopra sinteticamente richiamate), sono state specificamente contestate da parte opponente che ha allegato circostanze e documentazione a sostegno dei propri assunti. Pt_1
In particolare, parte opponente ha provato che le disponibilità liquide risultanti dal bilancio di esercizio del 2018 (pari ad euro 150.707,00 nelle scritture contabili al 31.12.2017) erano in realtà fittizie (cfr. docc. 11,12 e 12 decies, 13 e 14) e tale valutazione è stata condivisa: dal professionista incaricato del programma di gestione della RAGIONE_SOCIALE sequestrata (ex art. 41, c. 1, D.lgs159/2011) che eliminava l’importo di Euro 150.707,00, in quanto ritenuto inesistente’ (cfr. doc. 15 del fascicolo di parte ricorrente). Risulta altresì che il Gip del Tribunale di Roma approvava il programma di gestione ex art. 41, cit., in cui era indicato il valore di mercato ‘riferito alla data del 31.12.2017, pari a – € 812.537,50′ (NEGATIVO)’ e disponeva la RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che la stessa non svolgesse alcuna attività ( cfr. docc. 15 e 16 del fascicolo di parte ricorrente).
Ancora parte opponente ha provato l’impossibilità di procedere al recupero del proprio credito nei confronti della (RAGIONE_SOCIALE inattiva dal 27.07.2011, diversi anni prima della nomina del AVV_NOTAIO quale Amministratore Unico della cfr. doc. 17) e nei confronti della RAGIONE_SOCIALE_11 Pt_1 CP_1 CP_2
(sottoposta anch’essa a sequestro), in quanto il credito vantato nei confronti di quest’ultima di euro 191.212,00 (oltre a non potere essere liquidato ex artt. 52 e ss. D.lvo 159/2011), avrebbe dovuto essere compensato con il debito della di gran lunga superiore di complessivi € 665.065,99). CP_2 CP_1
Né parte opposta ha provato che, pure a fronte del capitale sociale e delle riserve legali interamente versate dai soci, al momento della nomina del liquidatore tali somme fossero effettivamente disponibili e utilizzabili. Non risulta poi che il liquidatore abbia provveduto ad alcun pagamento, nemmeno nei confronti delle banche (in mancanza di disponibilità finanziaria), avendo il medesimo dimostrato la causa della estinzione della posizione debitoria di euro euro 2.853,00, segnalata da parte opposta (dipesa non da pagamenti del liquidatore, ma alla chiusura del conto corrente intestato alla con sostanziale rinuncia al credito da parte della banca, cfr. doc. 18 del fascicolo di parte ricorrente). Il liquidatore ha infine condivisibilmente rilevato che le caratteristiche del credito non ne consentivano l’inserimento nel Fondo rischi (difettando l’elemento di indeterminatezza). CP_1
Ancora, è evidente che il liquidatore, contrariamente a quanto genericamente dedotto dall’Amministrazione, non aveva alcuna possibilità in concreto di massimizzare i ricavi, tenuto conto che, già in data in data antecedente al sequestro l’ , aveva provveduto al distacco del collegamento della dal totalizzatore nazionale e la RAGIONE_SOCIALE non era operativa. Contr CP_1
Ne consegue che deve essere accertata l’inesistenza dei crediti ingiunti.
Quante alle ingiunzioni nn. 9268/2022 e 9277/2022 emesse il 3.02.2022 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE_2
, in qualità di socio unico della cancellata RAGIONE_SOCIALE parte opposta, solo nel costituirsi, ha dedotto che tali importi sarebbero pretesi non in virtù dell’art. 2495 c.c. (e quindi sul presupposto che siano state riscosse dal socio unico delle somme in base al bilancio di RAGIONE_SOCIALE, circostanza pacificamente esclusa), ma ai sensi dell’art 2462 c.c. e dell’art. 2497 c.c. Si tratta di allegazioni, non solo mai esplicitate nel corso del procedimento amministrativo attivato in via di autotutela dalla RAGIONE_SOCIALE, ma nemmeno contenute nelle ingiunzioni opposte (dove i crediti sono pretesi nei confronti di nella sua qualità, senza altra specificazione) con evidente violazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, degli obblighi di motivazione di cui all’art. 3 legge n.241/1990. […] RAGIONE_SOCIALE_1 RAGIONE_SOCIALE_2
Il citato art. 2462 c.c. prevede che ‘ in caso di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente… ..
fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470′. La stessa Amministrazione non contesta che a tale onere abbia ottemperato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (circostanza pure documentata, cfr. doc. 6 p.7 del fascicolo di ) che, in realtà, è solo l’originaria denominazione della (cfr. visura camerale, doc. 1, p. 3 del fascicolo della ricorrente e docc. 6 e 7 depositate con le memorie istruttorie dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente). Del resto, che si tratti del medesimo soggetto giuridico è dimostrato dalla circostanza le due RAGIONE_SOCIALE hanno il medesimo codice fiscale (come evincibile dai citati documenti). Contr RAGIONE_SOCIALE_2
Non risulta poi provata dall’Amministrazione alcuna responsabilità della ai sensi dell’art. 2497 c.c.. RAGIONE_SOCIALE_2
non ha indicato il documento con il quale il liquidatore avrebbe attestato la soggezione della all’attività di direzione e coordinamento della , né ha prodotto la visura di cui all’art. 2497 bis 2° comma c.c., tuttavia la circostanza non è stata contestata dalla RAGIONE_SOCIALE opponente. Contr Pt_1 CP_1 RAGIONE_SOCIALE_2
Parte opposta si è limitata a rilevare che la responsabilità della sarebbe in re ipsa, per avere esercitato attività di direzione e coordinamento e a fronte della condotta illecita della RAGIONE_SOCIALE ‘controllata’ (che aveva provocato la pronuncia del provvedimento di sequestro preventivo), allegando una presumibile consapevolezza della RAGIONE_SOCIALE controllante in ordine alla non corretta gestione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE_12 CP_1
controllata.
L’assunto non è condivisibile. Affinché possa configurarsi la responsabilità di cui all’articolo citato è necessario che l’attività di direzione e coordinamento, di per sé legittima, sia stata esercitata da parte della RAGIONE_SOCIALE controllante nell’interesse proprio o altrui e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della RAGIONE_SOCIALE sottoposta. Né la mera attività di direzione e coordinamento comporta che la RAGIONE_SOCIALE controllante debba rispondere delle obbligazioni non adempiute dalla controllata (cfr. Tribunale Bologna sent. del 28.10.2023, in Giurisprudenza delle Imprese). Il creditore è tenuto ad allegare e provare, oltre all’esistenza del danno, che esso sia stato provocato da una specifica condotta di direzione e coordinamento ascrivibile alla RAGIONE_SOCIALE, condotta nemmeno allegata da . Contr
In conclusione, non risulta provata la responsabilità ascritta alle parti opponenti e pertanto il credito loro ingiunto deve ritenersi insussistente con conseguente annullamento di tutte le ingiunzioni opposte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di RAGIONE_SOCIALE di cui al dm 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell’attività svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie le opposizioni, accerta l’inesistenza dei crediti ingiunti e annulla tutte le ingiunzioni opposte;
condanna le parti opposte, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore di e della Parte_1
, liquidate, per ciascuna parte, in euro 8.000,00 oltre al rimborso degli importi versati per
il contributo unificato, spese generali e accessori come per legge. RAGIONE_SOCIALE_2
Così deciso nella camera di consiglio del 24.09.2024
Il COGNOME est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME