SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 14971 2024 – N. R.G. 00075128 2021 DEL 01 10 2024 PUBBLICATA IL 04 10 2024
N. R.G. 75128/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente
dott. NOME COGNOME
dott.ssa NOME COGNOME relatore estensore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75128 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2021, cui è stata riunita la causa recante il n.r.g. 17800/2022 trattenuta in decisione all’udienza del 22.05.2024, vertente
TRA
già liquidatore della cancellata società
liquidazione, anche in proprio
rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla INDIRIZZO giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c. ed allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE
sede secondaria con rappresentanza stabile in Roma, alla INDIRIZZO in persona dell’Amministratore giudiziario, Dott. nominato con provvedimento del Gip del Tribunale di Roma del 18.12.2017
rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta, alla INDIRIZZO giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c. ed allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore
OPPENENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è per legge domiciliata in Roma, INDIRIZZO
OPPOSTO
E
, in persona del Ministro pro tempore
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO
: opposizione alle ingiunzioni ex R.D. n. 639/1910 nn. 56078, 56099 e 56103 del 30.9.2021, emesse il 30.09.2021 nei confronti del dott.
in qualità di rappresentante/liquidatore della
società
3.02.2022 nei confronti di e nn. 9268/2022 e 9277/2022 emesse il
, in qualità di socio unico della cancellata società
.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.05.2024 da intendersi interamente trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25.11.2021 , già liquidatore della cancellata società liquidazione (quest’ultima titolare della concessione n.1153 per la raccolta delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli fino al 02.10.2012), proponeva opposizione (anche in proprio) alle ingiunzioni di pagamento nn. 56078, 56099 e 56103 del 30.9.2021- emesse il 30.09.2021 ai sensi del R.D. n. 639/1910 da
e
(di seguito per brevità
) e notificate il 26.10.2021- con cui
Contr gli era ordinato ‘ in qualità di rappresentante/liquidatore della società in liquidazione, ai sensi dell’art. 2495 del codice civile, di pagare, entro trenta giorni dalla notifica delle stesse, rispettivamente gli importi di € 16.360,06, di € 3.308,41, nonché di € 13.431,94, per complessivi € 33.100,00, oltre agli interessi nella misura del tasso legale maturati fino alla data del pagamento ‘, importo richiesto a titolo di ‘Minimi garantiti per l’anno 2011-2012’.
Chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
‘- sospendere l’esecutorietà delle ingiunzioni per cui è causa per tutti i motivi esposti in narrativa e in ragione della documentazione qui allegata;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell’attore con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
accertare e dichiarare l’illegittimità, invalidità ed inefficacia delle ingiunzioni nn. 56078, 56099 e 56103 del 30.9.2021, emesse il 30.09.2021 dall’
, in difetto dei presupposti di legge e di ogni altro vizio esposto in atti;
dichiarare in ogni caso non azionabile ed improcedibile il credito preteso dall’
–
nei confronti del dott.
per mancanza del presupposto fondante la responsabilità ex art. 2495 c.c.;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.’
Parte opponente premetteva (come già evidenziato nell’istanza di annullamento presentata in sede di autotutela e disattesa dall’Amministrazione) che, con provvedimento del 18.12.2017, il GIP del Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro delle quote sociali della nominando gli amministratori giudiziari e autorizzando, con provvedimento del 3.10.2019 (a seguito della revisione dei dati contabili e della conseguente rilevazione della perdita di esercizio, tale da determinare una causa di scioglimento ex art. 2484, c. 1, n. 4 c.c.), la messa in liquidazione della società e la nomina del dott. come liquidatore. Aggiungeva che con provvedimento del 14.05.2021 lo stesso GIP aveva autorizzato l’approvazione del bilancio finale di liquidazione al 30.04.2021 (da cui risultava un patrimonio netto negativo di Euro 1.033.017,00 ed un piano di riparto a zero) e la chiusura e la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Proponeva i seguenti motivi di opposizione:
1. il difetto di legittimazione passiva, essendo state le ingiunzioni emesse nei confronti di un soggetto ormai estinto, la società unipersonale in liquidazione; 2. la mancanza dei presupposti di cui all’art. 2495 c.c. (disposizione citata nelle ingiunzioni opposte), non essendo configurabile alcuna colpa o negligenza in capo al liquidatore che aveva agito su incarico dell’amministrazione giudiziaria e con l’autorizzazione del GIP, senza effettuare alcun pagamento, anche tenuto conto che in sede di approvazione finale di liquidazione era stato indicato un patrimonio netto negativo per euro 1.033.017,00 e un piano di riparto pari a zero;- 3.l’improcedibilità della successiva azione esecutiva tesa all’eventuale recupero coatto e forzoso del proprio credito, atteso che ai sensi dell’art. 50 D.Lvo 159/2011 (richiamato dall’art. 104 bis, c. 1 bis, disp. att. c.p.p.), tutte le azioni esecutive dei Concessionari della riscossione dovevano considerarsi sospese.
Si costituiva deducendo che: – in virtù dell’art. 28 co. 4 e 5 del d.lgs. n. 175/2014 (c.d. ‘decreto semplificazioni fiscali’), che aveva anche modificato l’art. 36 del DPR 602/73 (disciplinante la responsabilità fiscale dei liquidatori, dei soci e degli amministratori), l’estinzione della società ex art. 2495 c.c. aveva efficacia, ai fini fiscali e contributivi, decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, mentre i liquidatori erano personalmente responsabili per l’inadempimento ‘ all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori ‘; – era configurabile una responsabilità ex 2495 c.c. del liquidatore che: non aveva utilizzato le disponibilità liquide risultanti dal bilancio di esercizio del 2018 (pari ad euro 150.707,00 nelle scritture contabili al 31.12.2017); non aveva esperito azioni di recupero nei confronti dei debitori della società e aveva colpevolmente omesso di adempiere all’impegno erariale a fronte del capitale sociale integralmente versato pari ad euro 90.000,00 e di riserve legali pari ad euro 9.511,00. Aggiungeva che la prova di ‘una probabile disparità di trattamento’ era evincibile dalla circostanza che il liquidatore aveva provveduto a ripianare i debiti verso le banche per euro 2.853,00, senza provvedere all’inserimento nel fondo per rischi e oneri degli importi pacificamente dovuti per i cd minimi garantiti risalenti agli anni 2011 e 2012 relativi alla concessione n. 1153. Chiedeva, quindi, il rigetto dell’opposizione.
Il
sceglieva la contumacia.
Con ordinanza del 21.10.2022 era disposta la sospensione della efficacia esecutiva delle ingiunzioni opposte.
La causa era riunita a quella recante il n.r.g. 17800/2022.
Tale giudizio era stato introdotto dalla la quale aveva proposto opposizione (con atto di citazione notificato il 04.03.2022) avverso le ingiunzioni di pagamento nn. 9268/2022 e 9277/2022 emesse il 3.02.2022 e notificate il 3.02.2022, con le quali l’ aveva ordinava alla medesima , in qualità di socio unico della cancellata società unipersonale in liquidazione, di pagare gli stessi importi, già pretesi nella causa riunita, a titolo di ‘Minimi garantiti per l’anno 2011-2012 (rispettivamente gli importi di € 19.669,08 e di € 13.432,22, per complessivi € 33.101,30, oltre interessi legali). deduceva, quali motivi di opposizione, il difetto dei presupposti di cui all’art. 2495 non aveva percepito alcuna quota dell’attivo sociale, come evincibile dal bilancio di liquidazione chiuso con un patrimonio netto negativo di euro 1.033.017,00 e con un piano di riparto pari a zero. Eccepiva, altresì, l’improcedibilità della Contr
La c.c. co. 3, in quanto, a seguito della liquidazione della la successiva azione esecutiva diretta all’eventuale recupero coatto del credito.
nel costituirsi, eccepiva che: – la responsabilità del liquidatore (fatta valere con le ingiunzioni da quest’ultimo opposte) si fondava presupposti diversi da quelli fatti valere con le ingiunzioni emesse nei confronti del socio unico della società estinta; – i titoli di responsabilità della erano due, tra loro concorrenti, e riconducibili (non all’art. 2495 c.c.), ma all’art 2462 c.c. per mancata attuazione della pubblicità prescritta dall’art. 2470 c.c. e all’art. 2497 c.c., avendo la società (secondo quanto attestato dal liquidatore ex art. 2497 bis c.c.), esercitato attività di direzione e coordinamento della
La causa, istruita mediante produzione documentale, era trattenuta in decisione all’udienza del 22.05.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In via pregiudiziale, deve osservarsi che mediante lo strumento ingiuntivo l’
ha inteso far valere un credito nei confronti del liquidatore della società e del socio unico sul presupposto di una responsabilità degli stessi rispettivamente ai sensi degli artt. 2495 c.c., 2470 c.c. e 2497 c.c..
L’art. 3, comma 2 lett. a) e d) del dlvo 27 giugno 2003 n. 168 ha previsto la competenza del Tribunale Ordinario, Sezione Specializzata per le Imprese, per le cause e i procedimenti relativi a ‘ le azioni di
responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale … (lett.a) e per le cause ‘ aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano ‘ (lett.d).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr Cass. sez. Un. 23.07.2019, n. 19882; Cass. 16.06.2020, n. 11634) la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie, nello specifico caso (come nella specie) in cui entrambe facciano parte del medesimo ufficio giudiziario non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio. La controversia può quindi essere decisa dalla presente sezione ordinaria, purché il giudice sia in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 50 bis comma 1 n. 3 c.p.c. e dell’art. 2 D.Lgs n. 168/2003.
Deve preliminarmente ricordarsi che lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l’Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell’esistenza dei suindicati presupposti, (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 11992 del 25/05/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016).
Per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento è necessaria, quindi, la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. Tuttavia, nel caso in esame, il credito ingiunto non è certo, non essendo stata accertata in alcun modo la responsabilità del liquidatore e del socio unico. Con l’atto di opposizione entrambi gli opponenti hanno proposto domanda di accertamento negativo dei crediti ingiunti e pertanto il Collegio deve pronunciarsi nel merito della questione.
Tutte le ingiunzioni opposte si riferiscono ad importi dovuti e non versati -a titolo di minimi garantiti maturati negli anni 2011-2012 – dalla (estinta e cancellata da registro delle imprese), titolare della concessione per la raccolta del gioco delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa
sulle corse dei cavalli in virtù dell’art.5 della convenzione, parte integrante e sostanziale della concessione, stipulata tra la stessa unipersonale e il .
Le parti opponenti non hanno contestato la quantificazione degli importi ingiunti e allo stesso modo è pacifico che si tratti di somme dovute dalla società estinta, in virtù di un titolo convenzionale (la concessione), e non pagate.
Riguardo alle ingiunzioni nn. 56078, 56099 e 56103 del 30.9.2021, l’ordine di pagamento è rivolto al dott.
‘
, ai sensi dell’art. 2495 del codice
in qualità di rappresentante/liquidatore della società ‘.
A fronte della natura contrattuale del titolo e in mancanza di qualsivoglia riferimento nelle ingiunzioni opposte a crediti di natura tributaria, non può trovare applicazione la normativa richiamata dalla difesa erariale (di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 e art. 36 del DPR 602/73) riferita ai crediti fiscali e contributivi e disciplinante la responsabilità fiscale dei liquidatori, dei soci e degli amministratori). Ne consegue che le ingiunzioni non possono ritenersi valide ed efficaci nella parte in cui sono rivolte nei confronti di quale rappresentante legale della società unipersonale ( cancellata dal Registro delle imprese ed estinta al momento delle notifiche dell’ingiunzione).
La Difesa erariale ha precisato che le citate ingiunzioni, pure facendo riferimento alla società in liquidazione ed essendo state notificate all’indirizzo di senza altra specificazione, sono indirizzate al dott.
quale liquidatore della società (ormai estinta) ai sensi dell’art. 2495, co. 2 c.c. (disposizione espressamente richiamata nei provvedimenti opposti).
Si tratta quindi di verificare se sussistano i presupposti di cui al citato l’art. 2495 c.c., secondo cui ‘ Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi’.
La responsabilità dei liquidatori di società di capitali ha natura di responsabilità aquiliana conseguente ad un fatto illecito (cfr. Cass. n. 521/2020) e grava quindi sul creditore rimasto insoddisfatto di allegare e provare, oltre l’esistenza del credito e l’inadempimento da parte della società (circostanze nel caso in esame pacifiche), la condotta colposa del liquidatore (ovvero il mancato adempimento da parte dello stesso, con la diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari) e il nesso di causalità tra tale condotta e il mancato soddisfacimento del credito. In particolare ‘ il creditore dovrà dimostrare che il suo credito era liquido ed esigibile, ossia che nel bilancio di liquidazione vi fosse una massa attiva sufficiente e bastevole al suo soddisfacimento e che la stessa sia stata illecitamente utilizzata per il pagamento dei soci. In ultimo, il creditore dovrà provare la condotta colposa o dolosa del liquidatore, dovrà dimostrare che la mancanza dell’attivo patrimoniale sia stata cagionata dall’imperizia del liquidatore, che ha esercitato in malo modo le proprie funzioni. Sul liquidatore grava invece la cosiddetta prova liberatoria: invero, per potersi esonerare da profili di responsabilità ha l’onere di allegare e dimostrare che l’intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il soddisfacimento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione’ (cfr. Tribunale di Napoli 18 marzo 2024 in Giurisprudenza delle Imprese).
Dunque, nel caso di specie il nucleo centrale della questione riguarda la correttezza dell’attività svolta dal quale liquidatore della società, autorizzato dall’autorità giudiziaria. Le specifiche censure mosse da parte opposta, solo con la comparsa di costituzione (e sopra sinteticamente richiamate), sono state specificamente contestate da parte opponente che ha allegato circostanze e documentazione a sostegno dei propri assunti.
In particolare, parte opponente ha provato che le disponibilità liquide risultanti dal bilancio di esercizio del 2018 (pari ad euro 150.707,00 nelle scritture contabili al 31.12.2017) erano in realtà fittizie (cfr. docc. 11,12 e 12 decies, 13 e 14) e tale valutazione è stata condivisa: dal professionista incaricato del programma di gestione della società sequestrata (ex art. 41, c. 1, D.lgs159/2011) che eliminava l’importo di Euro 150.707,00, in quanto ritenuto inesistente’ (cfr. doc. 15 del fascicolo di parte ricorrente). Risulta altresì che il Gip del Tribunale di Roma approvava il programma di gestione ex art. 41, cit., in cui era indicato il valore di mercato ‘riferito alla data del 31.12.2017, pari a – € 812.537,50′ (NEGATIVO)’ e disponeva la liquidazione della società, sul presupposto che la stessa non svolgesse alcuna attività ( cfr. docc. 15 e 16 del fascicolo di parte ricorrente).
Ancora parte opponente ha provato l’impossibilità di procedere al recupero del proprio credito nei confronti della (società inattiva dal 27.07.2011, diversi anni prima della nomina del dott. quale Amministratore Unico della cfr. doc. 17) e nei confronti della
(sottoposta anch’essa a sequestro), in quanto il credito vantato nei confronti di quest’ultima di euro 191.212,00 (oltre a non potere essere liquidato ex artt. 52 e ss. D.lvo 159/2011), avrebbe dovuto essere compensato con il debito della di gran lunga superiore di complessivi € 665.065,99).
Né parte opposta ha provato che, pure a fronte del capitale sociale e delle riserve legali interamente versate dai soci, al momento della nomina del liquidatore tali somme fossero effettivamente disponibili e utilizzabili. Non risulta poi che il liquidatore abbia provveduto ad alcun pagamento, nemmeno nei confronti delle banche (in mancanza di disponibilità finanziaria), avendo il medesimo dimostrato la causa della estinzione della posizione debitoria di euro euro 2.853,00, segnalata da parte opposta (dipesa non da pagamenti del liquidatore, ma alla chiusura del conto corrente intestato alla con sostanziale rinuncia al credito da parte della banca, cfr. doc. 18 del fascicolo di parte ricorrente). Il liquidatore ha infine condivisibilmente rilevato che le caratteristiche del credito non ne consentivano l’inserimento nel Fondo rischi (difettando l’elemento di indeterminatezza).
Ancora, è evidente che il liquidatore, contrariamente a quanto genericamente dedotto dall’Amministrazione, non aveva alcuna possibilità in concreto di massimizzare i ricavi, tenuto conto che, già in data in data antecedente al sequestro l’ , aveva provveduto al distacco del collegamento della dal totalizzatore nazionale e la società non era operativa. Contr
Ne consegue che deve essere accertata l’inesistenza dei crediti ingiunti.
Quante alle ingiunzioni nn. 9268/2022 e 9277/2022 emesse il 3.02.2022 nei confronti di
, in qualità di socio unico della cancellata società parte opposta, solo nel costituirsi, ha dedotto che tali importi sarebbero pretesi non in virtù dell’art. 2495 c.c. (e quindi sul presupposto che siano state riscosse dal socio unico delle somme in base al bilancio di liquidazione, circostanza pacificamente esclusa), ma ai sensi dell’art 2462 c.c. e dell’art. 2497 c.c. Si tratta di allegazioni, non solo mai esplicitate nel corso del procedimento amministrativo attivato in via di autotutela dalla società, ma nemmeno contenute nelle ingiunzioni opposte (dove i crediti sono pretesi nei confronti di nella sua qualità, senza altra specificazione) con evidente violazione, da parte della P.A., degli obblighi di motivazione di cui all’art. 3 legge n.241/1990.
Il citato art. 2462 c.c. prevede che ‘ in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente… ..
fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470’. La stessa Amministrazione non contesta che a tale onere abbia ottemperato la società RAGIONE_SOCIALE (circostanza pure documentata, cfr. doc. 6 p.7 del fascicolo di ) che, in realtà, è solo l’originaria denominazione della (cfr. visura camerale, doc. 1, p. 3 del fascicolo della ricorrente e docc. 6 e 7 depositate con le memorie istruttorie dalla società ricorrente). Del resto, che si tratti del medesimo soggetto giuridico è dimostrato dalla circostanza le due società hanno il medesimo codice fiscale (come evincibile dai citati documenti). Contr
Non risulta poi provata dall’Amministrazione alcuna responsabilità della ai sensi dell’art. 2497 c.c..
non ha indicato il documento con il quale il liquidatore avrebbe attestato la soggezione della all’attività di direzione e coordinamento della , né ha prodotto la visura di cui all’art. 2497 bis 2° comma c.c., tuttavia la circostanza non è stata contestata dalla società opponente. Contr
Parte opposta si è limitata a rilevare che la responsabilità della sarebbe in re ipsa, per avere esercitato attività di direzione e coordinamento e a fronte della condotta illecita della società ‘controllata’ (che aveva provocato la pronuncia del provvedimento di sequestro preventivo), allegando una presumibile consapevolezza della società controllante in ordine alla non corretta gestione della società
contro
llata.
L’assunto non è condivisibile. Affinché possa configurarsi la responsabilità di cui all’articolo citato è necessario che l’attività di direzione e coordinamento, di per sé legittima, sia stata esercitata da parte della società controllante nell’interesse proprio o altrui e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della società sottoposta. Né la mera attività di direzione e coordinamento comporta che la società controllante debba rispondere delle obbligazioni non adempiute dalla controllata (cfr. Tribunale Bologna sent. del 28.10.2023, in Giurisprudenza delle Imprese). Il creditore è tenuto ad allegare e provare, oltre all’esistenza del danno, che esso sia stato provocato da una specifica condotta di direzione e coordinamento ascrivibile alla società, condotta nemmeno allegata da . Contr
In conclusione, non risulta provata la responsabilità ascritta alle parti opponenti e pertanto il credito loro ingiunto deve ritenersi insussistente con conseguente annullamento di tutte le ingiunzioni opposte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell’attività svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie le opposizioni, accerta l’inesistenza dei crediti ingiunti e annulla tutte le ingiunzioni opposte;
condanna le parti opposte, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore di e della
, liquidate, per ciascuna parte, in euro 8.000,00 oltre al rimborso degli importi versati per
il contributo unificato, spese generali e accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.09.2024
Il Giudice est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME