Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7878 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3333/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
sul
contro
ricorso incidentale
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale-
TABLE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2621/2019 depositata il 05/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.-La società RAGIONE_SOCIALE, intendendo partecipare ad un bando della Regione Toscana onde ottenere un finanziamento di circa 1.500.000 €, ed avendo necessità, per ottenere tale finanziamento, di prestare una garanzia fideiussoria, si è rivolta alla società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME la quale svolgeva l’attività di intermediario assicurativo.
RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione del mandato, ha procurato alla VSS una fideiussione rilasciata dalla società RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, la Regione Toscana ha escluso la VSS dal finanziamento per via del fatto che la RAGIONE_SOCIALE era un intermediario finanziario non iscritto all’albo previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario, ma a quello previsto dall’articolo 106 TUB.
Di conseguenza COGNOME ha citato in giudizio RAGIONE_SOCIALE imputandole di non aver adempiuto esattamente al mandato di procurare una valida polizza fideiussoria e dunque di avere causato la perdita del finanziamento.
2.-Nel giudizio davanti al Tribunale di Lucca la società convenuta ha chiamato in garanzia la compagnia RAGIONE_SOCIALE, che si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda nei suoi confronti.
Il Tribunale di Lucca ha accolto la domanda ed ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di 64.000 €, ma ha respinto la domanda di garanzia della convenuta nei confronti della compagnia di RAGIONE_SOCIALE.
3.- Questa decisione è stata però riformata dalla Corte di appello di Firenze la quale ha osservato che RAGIONE_SOCIALE ha rispettato l’incarico ricevuto e che comunque VSS ha ratificato l’operato della mandataria.
4.- Ricorre per Cassazione la VSS con quattro motivi illustrati da memoria. Si è costituita RAGIONE_SOCIALE con controricorso, e lo stesso ha fatto la compagnia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha proposto ricorso incidentale condizionato.
Considerato che
5.La ratio decidendi della decisione impugnata
Secondo la Corte di appello, RAGIONE_SOCIALE non ha disatteso il mandato ricevuto, in quanto, dall’istruzione probatoria svolta, è emerso che la mandante VSS era perfettamente a conoscenza, o comunque avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, del fatto che il fideiussore prescelto non era iscritto all’elenco di cui all’articolo 107 del testo unico bancario bensì al diverso elenco previsto dall’articolo 106: il che si ricava, secondo la Corte d’appello, dal fatto che l’accordo di fideiussione era stato
preventivamente concordato dopo una serie di modifiche e che la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva fatto presente che esso non rispondeva allo schema predisposto dalla Regione Toscana ai fini del finanziamento, ma che, nonostante ciò, COGNOME aveva sottoscritto l’accordo di fideiussione.
6.I motivi di ricorso .
Il primo motivo prospetta genericamente una violazione di legge, non essendo indicate le norme che sarebbero state precisamente violate dalla sentenza impugnata.
E’ un motivo basato sulla apodittica affermazione secondo cui il mandato aveva un oggetto specifico dal quale la mandataria non poteva derogare. In altri termini: il mandato aveva ad oggetto lo specifico obbligo di procurare una fideiussione che consentisse alla VSS di essere ammessa al prestito, e dunque era evidente che era relativo ad una fideiussione prestata da soggetto abilitato. Questa condizione era espressa nel mandato ed è stata disattesa.
7.- Anche il secondo motivo prospetta una violazione di leggi ma senza indicare quali norme siano state violate.
Comunque, la censura è la seguente.
La ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato nel ritenere che, al di là di quali fossero state le specifiche indicazioni date alla mandataria, con la sottoscrizione del contratto e attraverso il successivo operato, la stessa ricorrente ha ratificato l’attività della RAGIONE_SOCIALE. Infatti, la convalida è atto prospettabile solo rispetto a un negozio annullabile mentre per contro non può essere ratificato un contratto di mandato rispetto al quale il mandatario abbia del tutto disatteso le indicazioni del mandante, compiendo un’attività affatto diversa da quella a lui demandata.
8.- Il terzo motivo prospetta una violazione degli articoli 1374, 1229, 1838, 1712, 1708, 1218 1175, 1337, 1375 del codice civile.
La Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che tali norme obbligano le parti a quanto pattuito, prevedono la nullità di patti che limitano preventivamente la responsabilità per colpa grave, dichiarano nullo il patto con cui l’intermediario è esentato dall’osservare l’ordinaria diligenza, escludono la ratifica del mandato completamente disatteso, pongono il divieto di eccedere dai limiti del mandato ed impongono l’obbligo di correttezza nella esecuzione del contratto.
Fatta l’elencazione di queste norme e di ciò che esse prevedono, non risulta però chiaro in che modo esse siano state erroneamente interpretate dalla sentenza impugnata e non è sufficiente a farlo comprendere l’affermazione che la fattispecie concreta sarebbe stata sussunta dai giudici di merito sotto norme di riferimento errate.
Questi tre motivi presentano connessione logica e possono valutarsi insieme.
Essi sono inammissibili.
Non colgono infatti la ratio decidendi della decisione impugnata.
Come si è detto, la sentenza della Corte d’appello ha accertato, sia in base alla interpretazione del contenuto contrattuale che al comportamento tenuto dalle parti, che erano state scambiate email e che le parti avevano proceduto a successive correzioni delle bozze, che VS era messa al corrente del fatto che la società che avrebbe prestato la fideiussione non era iscritta all’albo di cui all’articolo 107 del testo bancario bensì a quello dell’articolo 106 e che, nonostante ciò, il contratto di fideiussione è stato ugualmente sottoscritto.
Per contro, le censure mosse dalla ricorrente presuppongono il contrario, ossia presuppongono che la mandataria abbia del tutto disatteso l’incarico conferitole procurando una fideiussione non utile, contrariamente a quanto era stato concordato. Sulla base di tale fatto, la ricorrente assume dunque che questo inadempimento
non era ratificabile da parte sua e che sono state violate le norme che dichiarano nullo ogni patto che vale ad esonerare da colpa grave nell’inadempimento, nonché quelle che impongono di comportarsi secondo correttezza nell’esecuzione del contratto: tutte norme e tutti principi che presuppongono che il mandato sia stato totalmente disatteso dalla mandataria la quale avrebbe eseguito una prestazione del tutto difforme rispetto a quella cui si era obbligata.
Invece, risulta chiaramente dalla sentenza impugnata che COGNOME era consapevole della iscrizione del fideiussore ad albo diverso da quello utile per ottenere il beneficio e che ha accettato comunque la prestazione. Con la conseguenza che le censure svolte con questi tre motivi presuppongono un fatto diverso da quello accertato dal giudice di merito.
9.- Con il quarto motivo si prospetta invece un omesso esame sia di fatti rilevanti che di documenti essenziali.
In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del NUMERO_DOCUMENTO, che è altro non è se non lo schema della garanzia fideiussoria, inoltre del fatto che oggettivamente è stata procurata una fideiussione diversa da quella che invece era necessaria per ottenere il finanziamento, inoltre ancora della circostanza che nessuna bozza è stata accettata dalla ricorrente, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di merito, infine della circostanza che non è stata rilasciata alcuna ratifica o liberatoria: tutte circostanze decisive e controverse non tenute in conto dal giudice di appello.
Il motivo è anch’esso inammissibile.
In realtà, la Corte di appello non ha trascurato affatto questi elementi, ma li ha valutati diversamente da come la ricorrente pretende. I giudici di merito hanno inteso che, sia dalle trattative, vale a dire da quelle che erano le bozze dell’accordo, sia dal testo finale, che dal comportamento successivo, era emerso che la
ricorrente era a conoscenza del fatto che il garante era iscritto in un albo diverso da quello necessario per ottenere il finanziamento. Viceversa, la ricorrente sostiene che da quei documenti e da quei fatti negoziali e processuali si dovesse dedurre il contrario. Il che significa che, al di là della formule utilizzate, non si denuncia un omesso esame, quanto piuttosto un errato esame dei documenti e dei fatti e dunque si pretende qui un accertamento in fatto diverso da quello compiuto dal giudice di merito.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
Il ricorso incidentale condizionato deve considerarsi assorbito atteso il rigetto di quello principale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 5000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi e oltre spese generali ed accessori.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 04/03/2024.