Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29890 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 814/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore ad negotia , NOME COGNOME, rappresentata e difesa dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-ricorrente-
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec:
EMAIL ;
-controricorrente-
nonché contro
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1109/2022 depositata il 25/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME citava, dinanzi al Tribunale di Siracusa, la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME al fine di ottenere dall’COGNOME la restituzione della somma di euro 92.878,00 e dalla RAGIONE_SOCIALE, in solido con l’COGNOME, il risarcimento dei danni nella misura di euro 92.878,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
A fondamento delle sue pretese rappresentava: di aver contratto, in data 5/5/2004, con la RAGIONE_SOCIALE, la polizza n. 4563425, per la durata di 10 anni, tramite l’AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, al quale aveva versato, dapprima, la somma di euro 50.000,00 e successivamente, in data 10/7/2007, quella di euro 20.000,00; di essere stata informata dalla RAGIONE_SOCIALE, con comunicazione del 31/1/2009, che il saldo della polizza ammontava ad euro 92.878,00; di avere richiesto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con lettere del suo legale del 23/9/2013 e del 25/10/2013, copia conforme dell’originale della polizza e della documentazione attestante il saldo della stessa, apprendendo, in data 30/10/2013, in seguito a riscontro della RAGIONE_SOCIALE, che le sue richieste non potevano essere accolte perché la polizza n. 4563425-98 non risultava in banca dati e nemmeno risultava corrisposto alcun premio.
Con sentenza n. 1178/202014, il Tribunale di Siracusa, dichiarata la contumacia dell’COGNOME, accoglieva la domanda risarcitoria e condannava solidalmente l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della NOME della somma di euro 92.878,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla domanda.
Riformando solo parzialmente la sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Catania, con la sentenza n. 1109/2022, depositata il 25/05/2022, dopo aver dichiarato la contumacia dell’COGNOME, ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della COGNOME, a titolo di risarcimento dei danni, della complessiva somma di euro 70.000,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione nei termini stabiliti dalla sentenza impugnata; ha condannato la COGNOME a restituire a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la somma già eventualmente ricevuta in eccedenza rispetto a quella riconosciuta come dovutale; ha accolto la domanda di regresso di RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la suindicata sentenza propone ora ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE formulando cinque motivi.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, NOME COGNOME.
Nessuna attività difensiva risulta svolta in queste sede da NOME COGNOME, rimasto intimato.
La trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’impresa assicuratrice denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2049 cod.civ. e dell’art. 2697 cod.civ. nonché degli artt. 115, 116 cod.proc.civ . e l’omesso esame di atti, fatti e questioni decisivi del giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.
Si duole del fatto che il giudice a quo abbia ritenuto sussistente la sua responsabilità ex art. 2049 cod.civ., sebbene la COGNOME non
avesse provato né di avere stipulato la polizza assicurativa né di aver versato il premio e pur dando atto del dato pacifico della inesistenza in atti della polizza asseritamente stipulata, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, in quanto ‘l’unico documento prodotto da parte attrice’ era invece ‘la semplice copia di un modulo, apparentemente firmato dal solo AVV_NOTAIO COGNOME NOME e non anche dalla contraente, di appena due pagine, contenente soltanto alcune generiche ed imprecisate indicazioni in ordine al capitale versato, alla contraente e alle beneficiarie in caso di morte». La corte territoriale, in sostanza, pur considerando impropria la definizione di quel documento come polizza, atteso che l’art. 1888 cod.civ. richiede la forma scritta soltanto per la prova del contenuto del contratto di assicurazione, ma non anche per la sua conclusione, che può invece essere provata in qualsiasi modo, ha concluso -erroneamente, ad avviso di RAGIONE_SOCIALE – che la stipulazione della polizza era stata provata dalla documentazione complessivamente prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE, senza in alcun modo motivare in ordine al rigetto delle specifiche censure mosse nell’atto di appello relativamente al ‘documento prodotto’ quanto alla totale inidoneità di esso di fornire riscontro probatorio alla circostanza decisiva, ma sempre contestata da parte convenuta, delle effettiva stipulazione tra la RAGIONE_SOCIALE e l’agente COGNOME di un contratto assicurativo (polizza), riconducibile a RAGIONE_SOCIALE
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente sollecita questa Corte ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, siccome accertati giudice d’appello che, pur in assenza della polizza, ha ritenuto ricavabile la prova dell’avvenuta stipulazione del contratto da altri elementi, ‘non essendo la polizza il documento probatorio esclusivo (Cass. 75/1486)’, e, in particolare, dal certificato di assicurazione su carta intestata della RAGIONE_SOCIALE, recante timbro e sottoscrizione dell’AVV_NOTAIO
generale della RAGIONE_SOCIALE, numero della polizza, nome dell’agenzia generale nonché tutti gli altri estremi del rapporto assicurativo (nome del contraente, beneficiari in caso di morte dell’assicurato, la tariffa Conto Aperto, la data di decorrenza e la data di scadenza, il capitale iniziale assicurato di euro 50.000 nonché, nella seconda pagina, le dichiarazioni dell’assicurato e contraente, il perfezionamento della polizza e la dichiarazione dell’avvenuto versamento del premio all’agente) e dalla quietanza di versamento di premio aggiuntivo, di euro 20.000.00, firmata dall’agente.
La rivalutazione degli accertamenti fattuali è estranea al perimetro del sindacato di legittimità, perché incompatibile con i suoi caratteri morfologici e funzionali; l’accoglimento di tale richiesta implicherebbe la trasformazione del processo di cassazione in un terzo giudizio di merito, nel quale ridiscutere il contenuto di fatti e di vicende del processo e dei convincimenti del giudice maturati in relazione ad essi – evidentemente non graditi al fine di ottenere la sostituzione di questi ultimi con altri più collimanti con propri desiderata, rendendo, in ultima analisi, fungibile la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito con il sindacato di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti di merito.
Non ricorrono infatti né gli errores in iudicando attribuiti al giudice a quo (che avrebbero dovuto essere illustrati mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. Un., 05/05/2006, n. 10313)), né i presupposti per denunciare la violazione degli artt. 115 e 116
cod.proc.civ., giacché affinché si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione del paradigma dell’art. 115 cod.proc.civ. è necessario che venga denunciato, nell’attività argomentativa ed illustrativa del motivo, che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma; il che significa che, per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod.proc.civ.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod.proc.civ. che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”: Cass. 10/06/2016, 11892, che riprende un principio di diritto già espresso in motivazione da Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598 e ribadito da Cass., Sez. Un., n. 24/09/2020, n. 20087.
2) Con il secondo motivo RAGIONE_SOCIALE prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2949 cod.civ. e dell’art. 2697 cod.civ. nonché degli artt. 112, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. per errata valutazione delle prove e difetto di motivazione ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod.proc.civ.
Attinta da censura è la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato il versamento di euro 70.000,00 dalla RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di due quietanze di pagamento, una di euro 50.000,00, l’altra, di 20.000, e della testimonianza resa dalla sig.ra
COGNOME, la quale aveva riferito di avere assistito personalmente, in entrambe le circostanze, alla consegna del denaro presso la sede dell’agenzia all’COGNOME, il quale avrebbe immediatamente rilasciato ricevuta, senza curarsi di considerare che all’epoca dei fatti un pagamento in contanti di somme così ingenti era assolutamente vietato e che, almeno nel 2007, il premio delle polizze vita poteva essere versato soltanto con bonifico bancario o con assegno.
La Corte di Appello, dunque, non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova dettati dagli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., il cui buon governo avrebbe imposto di ritenere insussistente la dimostrazione del versamento del premio (circostanza di fatto contestata).
Inoltre, la corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 132, comma, 2, n. 4, cod.proc.civ., attesa la totale mancanza di motivazione in ordine ad una delle principali censure mosse con l’atto di appello, specificamente attinenti alla circostanza secondo cui parte attrice non aveva in alcun modo fornito la prova della commissione da parte dell’AVV_NOTAIO COGNOME di un fatto illecito.
Anche il motivo qui scrutinato è inammissibile, perché la valutazione delle prove non legali è attività che spetta al giudice di merito ed insindacabile in cassazione. Per dedurre utilmente la violazione del paradigma dell’art. 116 cod.proc.civ. è necessario denunciare a) che il giudice di merito abbia valutato una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) che il giudice di merito abbia dichiarato di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle
che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi): v. Cass. 19/08/2020, n. 17131.
Né è stato idoneamente denunciato il vizio motivazionale attribuito al giudice a quo .
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (per tutte cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054). Non può dunque ammettersi una censura che investa la motivazione della sentenza impugnata, traendo argomenti dal confronto tra la motivazione e le risultanze processuali.
3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2049 cod.civ., dell’omesso esame di fatti decisivi e controversi, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.
La tesi prospettata è che nella specie faccia difetto il ‘nesso di occasionalità necessaria’ tra fatto illecito e mansioni dell’COGNOME, a fronte delle evidenti ed incontestabili anomalie che avevano caratterizzato i rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO Generale COGNOME
che avrebbero dovuto far ritenere che l’asserita indebita appropriazione commessa dall’COGNOME non era stata occasionata dal suo ruolo di AVV_NOTAIO Assicurativo, ma da ben altri rapporti: la COGNOME non disponeva della polizza e della relativa documentazioni contrattuale; il pagamento del premio in due tranche , la prima di euro 50.000 e la seconda di euro 20.000, per il complessivo importo di euro 70.000 era stato eseguito in contanti; sussistevano rapporti di stretta familiarità tra l’AVV_NOTAIO COGNOME e la COGNOME, essendo quest’ultima madre della sig.ra NOME COGNOME, convivente dell’COGNOME all’epoca dei fatti; la pendenza a carico della COGNOME del procedimento penale n. 1954/2013 30 per il reato di riciclaggio delle somme provenienti dalle truffe ed appropriazioni indebite perpetrate dall’AVV_NOTAIO COGNOME ai danni di RAGIONE_SOCIALE; la scoperta che un gruppo di polizze, poi risultata false o inesistenti, ‘stipulate dai più stretti parenti dell’COGNOME e dai loro affini e familiari a conoscenza della non validità delle polizze al solo fine di attivare il meccanismo di rimborso della RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Appello di Catania, dunque, alla luce di quanto emerso, applicando correttamente l’art. 2049 cod.civ., per come interpretato da questa Corte, avrebbe dovuto ritenere insussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di parte attrice per assoluta insussistenza della responsabilità extracontrattuale della compagnia assicurativa convenuta e non limitarsi ad affermare che dal complesso degli elementi evidenziati dall’appellante non emergevano indici certi e univoci di un’anomalia della condotta della danneggiata né di una sua collusione con l’agente.
In aggiunta, alla Corte d’Appello di Catania si rimprovera di aver ritenuto di porsi in continuità con la risalente giurisprudenza di legittimità secondo cui, quanto al contenuto ‘della prova liberatoria’, doveva escludersi che ‘la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità irregolari o, comunque, difformi da quelle cui il promotore dovrebbe attenersi, possa di per
sé escludere il rapporto di necessaria occasionalità’, decidendo di ignorare e di porsi quindi in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità più recente secondo cui, in presenza di una condotta comunque irregolare in quanto oggetto di specifico divieto normativo, qual è quella del pagamento in contanti, ‘il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze e, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l’illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell’affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall’investitore e le incombenze affidate al promotore, che giustifica la solidale responsabilità dell’intermediario’.
Il motivo merita accoglimento per quanto di ragione.
In primo luogo, deve ribadirsi che non può sussistere alcun automatismo che consenta di escludere la responsabilità del promotore finanziario in presenza di una condotta anomala dell’investitore, atteso che la valutazione rel ativa agli elementi sintomatici della condotta anomala dell’investitore -e l’apprezzamento della relativa idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità (da ultimo, v. Cass. 18/05/2022, n. 15917, in motivazione); tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie, quello di consegnare al consulente finanziario unicamente denaro contante (cfr., in tal senso, Cass. 28/07/2021, n. 21643), il giudice del merito è tenuto ad
apprezzare specificamente queste circostanze ed, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l’illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell’affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall’investitore e le incombenze affidate al promotore, che giustifica la solidale responsabilità dell’intermediario (Cass. 25/10/2022, n. 31453).
Nel caso di specie, dalla motivazione posta a fondamento della decisione impugnata si evince che la Corte d’Appello ha preso in considerazione tutti gli elementi asseritamente sintomatici della sussistenza di una condotta anomala da parte del cliente, senza trascurare alcuna circostanza di fatto relativa alla condotta della RAGIONE_SOCIALE, in ragione delle quali avrebbe dovuto essere formulato il giudizio di merito circa il carattere “anomalo”, escludendo la rilevanza di tali “anomalie” in funzione della dimostrazione della consapevole acquiescenza del cliente rispetto al contegno illecito del consulente finanziario; nondimeno, ha errato nel negare rilievo alla consegna di denaro in contante atteso che, contrariamente a quanto affermato da giudice a quo , tale comportamento
costituisce indice sintomatico della ricorrenza di una condotta anomala, per di più traducentesi nella violazione norme giuridiche contenenti specifici obblighi (quale il divieto consegnare al consulente finanziario denaro contante), che può interrompere il nesso di occasionalità necessaria o almeno essere presa in considerazione come concausa del danno idonea a determinare l’applicazione dell’art. 1227 cod.civ. ai fini della riduzione del risarcimento dovuto dall’intermediario (Cass. 16/11/2023, n.31894; Cass. 11/06/2024, n. 16258).
4) Con il quarto motivo la ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 cod.civ. e l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.
La condotta della COGNOME non sarebbe stata rispondente al principio di autoresponsabilità che governa i rapporti tra le parti e che giustifica la tutela dell’affidamento incolpevole, sicché la Corte d’Appello di Catania avrebbe dovuto applicare l’art. 1227 cod.civ., e per l’effetto escludere il risarcimento del danno o diminuirlo, per aver la condotta dell’attrice concorso in maniera determinante alla causazione del preteso danno extracontrattuale, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale ‘ai fini del riconoscimento della responsabilità dell’intermediario finanziario ex art. 31 d.lgs. n. 58 del 1998′ – fattispecie in tutto e per tutto assimilabile a quella della responsabilità ex art. 2049 cod.civ. della compagnia assicurativa per il fatto illecito dell’AVV_NOTAIO -‘la condotta dell’investitore che, ancorché con esperienza nel settore, abbia consegnato in contanti al promotore finanziario, che agiva per conto di una RAGIONE_SOCIALE, una rilevante somma di denaro, a fini d’investimento, non rispettando i divieti di legge, ed abbia subito un danno patrimoniale a causa della condotta dolosa del promotore, condannato per truffa ed appropriazione indebita, integra il concorso colposo del danneggiato nella condotta dolosa
accertata penalmente, per aver agevolato quanto meno con consapevole acquiescenza, la produzione del danno, potendo trovare applicazione anche in questa ipotesi l’art. 1227 cod.civ.’.
Al contrario, la Corte d’Appello ha negato -e lo ha fatto erroneamente che ‘la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità irregolari o, comunque, difformi da quelle cui il promotore dovrebbe attenersi, possa costituire concausa del danno e determinare l’applicazione dell’articolo 1227 cod.civ. ai fini dell’esclusione o della riduzione del risarcimento spettante all’investitore’, privando di rilievo tutta una serie di comportamenti in violazione di norme giuridiche e divieti di legge che aveva reso possibile la commissione dell’illecito e la conseguente produzione del danno. Assolutamente incomprensibile, anche perché errata -lamenta la ricorrente è poi l’argomentazione secondo cui le norme regolamentari (ISVAP) che impongono la tracciabilità dei pagamenti siano dettate a tutela di chi effettua il pagamento, e che pertanto la loro violazione non possa risolversi in un addebito di colpa ai danni di questi.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo.
Tanto premesso, va accolto per quanto di ragione il terzo motivo, il che determina l’assorbimento del quarto motivo, vanno dichiarati inammissibili il primo ed il secondo.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo, dichiara assorbito il quarto ed inammissibili il primo e il secondo. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che
provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 ottobre dalla Terza