Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31715 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31715 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 676/2022 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE D’ITALIA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
e
CONCETTA VISALLI E FALLIMENTO DI NOME COGNOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 471/2021 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 22/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
considerato che,
con sentenza resa in data di 22/10/2021, la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, tra le restanti statuizioni, ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME per l’accertamento della nullità o, in subordine, dell’inefficacia per intervenuta risoluzione, degli atti posti in essere da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME ai danni degli attori, con la conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, a restituire agli attori la somma di euro 17.735.000,00 oltre agli accessori e al risarcimento del danno, nonché per la condanna della RAGIONE_SOCIALE d’Italia (già RAGIONE_SOCIALE) per aver omesso la dovuta vigilanza sull’attività del COGNOME e degli istituti bancari convenuti, con la conseguente condanna della stessa, in solido, al pagamento della somma sopra indicata a titolo di risarcimento del danno conseguente alla perdita del capitale, oltre agli accessori;
deducevano gli attori di aver affidato cospicue somme di danaro nelle mani di NOME COGNOME affinché provvedesse a gestirle, essendosi lo stesso proposto quale esperto consulente e trader finanziario (senza esserlo formalmente); evidenziavano che il COGNOME aveva investito tali
fondi in operazioni speculative avventate ed altamente spregiudicate, utilizzando a tale scopo la disponibilità di conti correnti aperti, a nome proprio del COGNOME e della moglie NOME COGNOME, presso la RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., le quali, non avendo provveduto in alcun modo all’assolvimento dei propri obblighi di informazione del cliente e di controllo delle abnormi operazioni compiute dal COGNOME, avevano contribuito -con il concorso della dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (successivamente RAGIONE_SOCIALE d’Italia), responsabile di aver omesso la dovuta vigilanza sull’attività del COGNOME e degli istituti bancari -alla determinazione dei gravi danni sofferti dagli attori per la perdita dei propri risparmi in conseguenza delle attività del COGNOME;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come tutte le operazioni finanziarie deAVV_NOTAIOe in giudizio dai COGNOME dovessero integralmente ricondursi alla relativa autonoma iniziativa, nella specie concretizzatasi attraverso l’impiego dell’attività del COGNOME quale proprio mandatario, affinché effettuasse, con piena consapevolezza dei mandanti, tutte le operazioni speculative spregiudicate e avventate dagli stessi denunciate in questa sede, con la conseguente insussistenza di alcuna responsabilità degli istituti bancari convenuti, nella specie del tutto inconsapevoli della riconducibilità delle somme investite ai COGNOME e, in ogni caso, del tutto estranee all’attività finanziaria autonomamente esercitata dal COGNOME;
allo stesso modo, la corte territoriale ha escluso l’attribuzione di alcuna responsabilità in capo all’RAGIONE_SOCIALE (e, di conseguenza alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia) in relazione ai fatti deAVV_NOTAIOi in giudizio, attesa l’insussistenza, all’epoca, di alcun potere di vigilanza o di diretto intervento sugli istituti bancari, da parte dell’UIC, ed avendo, in ogni caso, lo stesso UIC tempestivamente provveduto ad inoltrare le dovute
segnalazioni all’autorità giudiziaria non appena informata della natura sospetta dei movimenti finanziari riconducibili al NOME;
da ultimo, la corte territoriale ha dato atto della mancata contestazione, parte degli appellanti, del rigetto delle domande originariamente proposte nei confronti di NOME COGNOME, peraltro rimaste del tutto prive di riscontri probatori;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione;
l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE d’Italia resistono ciascuna con un proprio controricorso;
NOME COGNOME e il Fallimento di NOME COGNOME non hanno svolto difese in questa sede;
tutte le parti costituite hanno depositato memoria;
ritenuto che
con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183, 187, 188, 189, 115, 210 e 244 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 119, co. 4, del d.lgs. n. 385/93 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto come rinunciata -e dunque non più proponibile in appello -la richiesta di acquisizione delle generalità di tutti coloro che avevano gestito i rapporti tra i COGNOME e i coniugi COGNOME/COGNOME e, dall’altro, per aver rigettato tutte le altre istanze istruttorie formulate dagli attori;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, gli odierni ricorrenti abbiano totalmente omesso di confrontarsi con le ragioni poste dal giudice d’appello a fondamento del rigetto delle richieste istruttorie degli originari attori; ragioni che la
corte d’appello ha reiteratamente sottolineato come, da un lato, rinunciate e, dall’altro, motivatamente disattese dal giudice di primo grado;
varrà peraltro sottolineare, in ogni caso, come alla parte non sia consentito rivendicare, in sede di legittimità, la rinnovazione delle valutazioni discrezionali operate dal giudice del merito circa l’ammissibilità e/o la rilevanza dei mezzi di prova proposti in relazione ai fatti da provare, una volta che lo stesso giudice di merito abbia dato conto, in modo logicamente congruo e giuridicamente corretto, delle ragioni del proprio provvedimento di rigetto istruttorio;
sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21603 del 20/09/2013, Rv. 627523 -01; cfr. altresì Cass., Sez. L, Sentenza n. 6715 del 18/03/2013, Rv. 625610 – 01);
peraltro, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare
specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 – 01);
con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la riconducibilità, ai soli attori danneggiati, dell’esclusiva responsabilità dei danni dagli stessi denunciati, avendo gli stessi asseritamente posto in essere, con la propria conAVV_NOTAIOa, una serie causale autonoma, idonea a determinare per intero il danno subito;
il motivo è inammissibile;
ferma l’inammissibilità dell’evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di una decisione d’appello conforme, quanto alla ricostruzione e alla valutazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, al giudizio assunto dal giudice di primo grado (cfr. l’art. 348ter c.p.c.), varrà osservare come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell’art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione ‘per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’ ;
secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e
obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01);
dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza dei ricorrenti deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;
con il terzo e il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale
erroneamente omesso di accogliere la domanda di nullità e/o di risoluzione di tutti gli atti posti in essere dal COGNOME e dalla COGNOME con il denaro di provenienza dagli attori;
entrambi i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono inammissibili;
premessa, ancora una volta, la non invocabilità, in relazione al caso di specie, del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (in presenza di una c.d. ‘doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348bis c.p.c.), osserva il Collegio come, con riguardo alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., il ricorrente non abbia in alcun modo prospettato l’effettiva ricorrenza del vizio in concreto evocato, dovendo ritenersi che la violazione dell’art. 2697 c.c., in tanto può ritenersi configurata, in quanto il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, ossia attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni;
nel caso di specie, lungi dal prospettare la commissione di un simile errore da parte del giudice a quo , gli odierni ricorrenti si sono inammissibilmente limitati alla mera prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un’impostazione critica, come tale, non consentita in sede di legittimità;
con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 206/2005 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli originari attori per la violazione, ad opera delle controparti, delle prescrizioni di cui al codice del consumo;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come i ricorrenti abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;
sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01):
nella specie, avendo i giudici del merito sottolineato come le operazioni speculative denunciate dagli attori fossero state integralmente il frutto della propria autonoma iniziativa , nella specie realizzata attraverso la strumentalizzazione dell’attività del COGNOME, con la conseguente incongruità e improprietà del richiamo alla violazione delle norme del codice del consumo (anche in considerazione della ribadita e accertata assenza di consapevolezza, da parte degli
istituti bancari, della riconducibilità, ai COGNOME, degli importi investiti dal COGNOME), l’odierna censura dei ricorrenti, nel riproporre la questione della violazione, ad opera delle controparti, delle prescrizioni di cui al codice del consumo, dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della doglianza per le specifiche ragioni in precedenza indicate;
con il sesto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda di risarcimento del danno in relazione alla responsabilità dei convenuti riscontrabile ai sensi dell’art. 2043 c.c.;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, anche in relazione alla proposizione della censura in esame, i ricorrenti abbiano proceduto ad evocare il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di una decisione d’appello conforme, quanto alla ricostruzione e alla valutazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, al giudizio assunto dal giudice di primo grado (cfr. l’art. 348ter c.p.c.), con la conseguente inammissibilità della doglianza, conformemente a quanto già rilevato con riguardo al secondo motivo di ricorso;
con il settimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, co. 1, e 92, co. 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente condannato gli odierni ricorrenti all’integrale rimborso, in favore delle controparti, delle spese di lite, avuto riguardo alla fondatezza delle ragioni complessivamente argomentate nei precedenti motivi di ricorso;
il motivo è inammissibile, essendosi i ricorrenti limitati, attraverso la relativa proposizione, a prospettare le possibili conseguenze
dell’eventuale accoglimento delle censure precedentemente illustrate in ricorso; da tanto derivandone la dichiarazione di inammissibilità della doglianza in esame in ragione del complessivo rigetto delle precedenti censure;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; liquidano come da le spese seguono la soccombenza e si dispositivo;
dev’essere dato atto la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 9.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione