Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33178 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33178 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
Oggetto: intermediazione finanziaria
AC -24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 04244/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME,
elett.te dom.ti in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende con gli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura allegata al ricorso;
-ricorrenti –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, INDIRIZZO (presso
AVV_NOTAIO), rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce controricorso;
-controricorrente – e nei confronti di
LEPORATTI NOME
-intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, prima sezione civile, n. 1426/2018 del 20/06/2018, resa nel procedimento n.r.g. 337/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, ha respinto la domanda avente a oggetto la condanna della Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. alla restituzione in loro favore della somma di euro 164.000,00, pari al valore complessivo delle somme di denaro versate in contanti nelle mani di NOME COGNOME, promotore finanziario della banca, dal luglio 2009 al Marzo 2010; somme che avrebbero dovuto essere addebitate su un conto corrente agli stessi intestato presso la predetta banca e mai restituite, non essendo risultato che i predetti fossero censiti presso la banca e che fosse mai stato disposto presso la banca alcun tipo di investimento finanziario cui le predette somme avrebbe dovuto essere destinate. La condanna al pagamento della precitata somma
veniva confermata invece nei confronti del promotore finanziario infedele NOME COGNOME, che materialmente aveva ricevuto le somme rilasciandone quietanza, ma aveva omesso di aprire presso la banca una qualsivoglia posizione contrattualmente rilevante, utilizzando all’uopo dei moduli apparentemente riferibili alla banca e rendendosi successivamente irreperibile al momento delle plurime richieste di restituzione delle somme ricevute.
2. La Corte territoriale, per quanto ancora in questa sede interessa, ha ritenuto: a) che l’estensione della responsabilità del COGNOME alla banca presupponeva la prova di un’autonoma responsabilità dell’istituto di credito rispetto al comportamento del promotore finanziario infedele, atteso che la banca andava qualificata come terzo rispetto all’autore dell’illecito e che le quietanze da quest’ultimo rilasciate andavano qualificate come scrittura privata proveniente da un terzo come tali, dunque, prive di efficacia probatoria tra la banca e gli investitori; b) che, contrariamente a quanto assunto dal giudice di primo grado, i moduli sottoscritti dagli odierni ricorrenti su indicazione del COGNOME non potevano essere ritenuti riferibili alla banca, sia perché l’uso della modulistica non poteva di per sé comportare l’imputazione del rapporto, che poteva conseguire solo alla sottoscrizione dei documenti negoziali da parte della banca medesima, sia perché il mancato disconoscimento della conformità dei moduli agli originali non era nella specie invocabile, atteso che la banca, sin dal primo grado di giudizio, aveva immediatamente protestato la sua totale estraneità alla vicenda dedotta in lite e, non essendo autrice delle sottoscrizioni, non aveva alcun potere nemmeno di disconoscere le scritture ex adverso prodotte, potendo correttamente limitarsi a dichiarare di non conoscerle, come in effetti realmente accaduto; da ultimo, la
documentazione sottoscritta dagli investitori non era nemmeno qualificabile come contratto, essendo letteralmente una mera proposta, che avrebbe successivamente dovuto essere trasmessa alla banca, che non risultava averla in alcun modo ricevuta, né tantomeno accettata. Doveva, peraltro, rilevarsi che, per poter validamente instaurare un rapporto contrattuale con l’intermediario finanziario bancario, le norme e le previsioni contrattuali prevedevano la necessità di un versamento delle somme di denaro direttamente nelle mani della banca e non già in contanti ai suoi presunti promotori; c) che, pertanto, nella specie difettava qualsiasi elemento probatorio in ordine alla materialità e all’imputabilità alla medesima banca del fatto illecito produttivo del lamentato danno, non essendo sufficiente la circostanza che il COGNOME fosse all’epoca promotore finanziario del gruppo Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE e avesse avuto la disponibilità della relativa modulistica.
La Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare va esaminata l’eccezione sollevata dalla banca controricorrente di tardività della notifica del ricorso per cassazione, con conseguente asserito passaggio in giudicato della sentenza impugnata; in particolare, la banca eccepisce che il termine semestrale per la proposizione del ricorso in Cassazione, essendo stata la sentenza depositata in data 20 giugno 2018, scadeva il 21 gennaio 2019, laddove il ricorso risulta notificato solo in data 8 marzo 2019; aggiunge la banca che nessuna notifica precedente a tale data sarebbe stata effettuata, nonostante nella relata di notifica del ricorso in questione si legga che si tratterebbe di una rinnovazione della
notifica del predetto ricorso, peraltro già andata a buon fine stante il mancato ritiro del piego raccomandato.
L’eccezione è infondata , giacché il ricorso per cassazione risulta passato per la notifica postale in data 21 gennaio 2019, ultimo giorno per tale incombente.
Quanto alla regolarità della notificazione, va rilevato che il plico risulta correttamente indirizzato presso il domicilio eletto in appello dalla banca, di talché l’ eventuale rinnovazione della notificazione, a prescindere dalle ragioni per cui sia stata disposta, costituisce un atto successivo al primo che, si ripete, era già idoneo a evitare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, atteso che solo la notifica inesistente, ipotesi nel caso di specie chiaramente insussistente, non sortisce un effetto interruttivo.
2. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: « I – violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’articolo 31 c. 3 TUF (D.LGS. 58/98) – esclusiva rilevanza del nesso di occasionalità necessaria – della inesistenza del rapporto di investimento », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che, nel caso di specie, non opererebbe il principio della cosiddetta ‘ occasionalità necessaria ‘, non essendo stato dimostrato che le somme versate al promotore infedele siano pervenute nella disponibilità della banca ai fini dell’attivazione di un rapporto di investimento; argomentazione che si porrebbe in aperto contrasto con la lettera dell’articolo 31, terzo comma, del TUF e con l’interpretazione della medesima disposizione fornita dalla giurisprudenza e dalla dottrina, non essendo in particolare assolutamente necessario che al danno subito dall’investitore corrisponda un vantaggio anche nella sfera patrimoniale
dell’intermediario, il quale risponderebbe in solido con chi ha agito producendo il danno anche ove le somme oggetto dell’illecito non siano mai entrate nella sua disponibilità.
Secondo motivo: « II – violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’articolo 2697 c.c. – assolvimento dell’onere probatorio tramite la produzione delle quietanze di pagamento e della proposta contrattuale redatte su modulistica predisposta dalla bancairrilevanza della inopponibilità alla banca dei suddetti documenti » deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto inopponibili alla banca le quietanze di pagamento e la proposta contrattuale redatta su modulistica della banca medesima, addossando agli investitori un onere della prova che non trova riscontro né nei principi generali di riparto, né nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza in tema di intermediazione finanziaria ai fini della dimostrazione dell’estensione della responsabilità solidale in capo all’intermediario rispetto all’illecito perpetrato dal promotore.
Terzo motivo: « III violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’articolo 1227 c.c. e all’art. 2967 c.c. -i versamenti in denaro contante l’omesso controllo della destinazione delle somme -inconfigurabilità e mancata dimostrazione della collusione o fattiva acquiescenza » deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto rilevante la circostanza che i versamenti siano stati effettuati in denaro contante e l’ulteriore circostanza che i ricorrenti non abbiano verificato la destinazione delle somme.
I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati atteso che, sotto concorrenti profili, deducono nella loro sostanza una presunta falsa applicazione da parte della Corte territoriale dei
principi in tema di valutazione del nesso di occasionalità necessaria tra la condotta del promotore finanziario che procacciava gli investimenti per proprio conto e il danno arrecato agli investitori.
I motivi sono infondati.
La giurisprudenza di questa Corte, sia sulla valutazione in generale del nesso di occasionalità necessaria in tema di responsabilità civile (da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 1786 del 20/01/2022), sia specificamente in tema di intermediazione finanziaria (Sez. 6-3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28634 del 15/12/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 17947 del 27/08/2020) ha espresso il condivisibile principio, che in questa sede va ribadito, secondo il quale il soggetto al quale si imputi una responsabilità solidale con l’autore materiale dell’ illecito per culpa in vigilando o in eligendo , risponde dei danni arrecati a terzi da ll’ incaricato nello svolgimento delle incombenze affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni, ma che tale connessione occasionale è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, per tale intendendosi, se non una collusione con l’autore dell’illecito , quantomeno una consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul l’autore medesimo.
Tra le condotte anomale in grado di recidere il nesso di occasionalità necessaria, questa Corte ha espressamente individuato la corresponsione all’incaricato del presunto condebitore solidale di somme di denaro in contanti da parte dell’investitore.
Da tanto consegue che l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale (pag. 7), minimamente contestato in questa sede, secondo cui gli odierni ricorrenti avrebbero proceduto a versare, in più riprese, nelle mani del promotore ingenti somme di denaro contante, in un apprezzabile arco di tempo, non solo in palese violazione della normativa applicabile ai rapporti di intermediazione finanziaria, ma anche dei limiti di utilizzo del contante per finalità antiriciclaggio, senza curarsi di verificare in alcun modo la loro effettiva destinazione all’investimento, si pone come comportamento validamente interruttivo del nesso di occasionalità necessaria.
La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME a rifondere alla Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 novembre