Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32547 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32547 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
Oggetto: intermediazione finanziaria – promotore
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16109/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
NOME NOME
-intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4373/2020, depositata il 16 dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 16 dicembre 2020, che, in accoglimento dell’appello della RAGIONE_SOCIALE, ha respinto le loro domande di condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni subiti a causa dell’appropriazione indebita da parte di NOME COGNOME, promotore finanziario della banca, di somme di denaro di loro proprietà e a questi affidate per l’acquisto di prodotti finanziari;
la Corte di appello, dopo aver dato atto che il giudizio di primo grado si era concluso con la condanna della banca al pagamento in favore degli attori della somma di euro 480.686,25, previo accertamento di un concorso di colpa dei danneggiati nella misura pari al 50%, ha accolto il gravame ritenendo che la condotta osservata dagli investitori presentava connotati di anomalia tali da elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno da questi subito e le incombenze affidate al promotore;
il ricorso è affidato a quattro motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME non spiega alcuna difesa;
la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 156 cod. proc. civ., 118, disp. prel., cod. civ., e 111 Cost. lamentando la inesistenza e la incomprensibilità della motivazione nella parte in cui non ha illustrato adeguatamente le ragioni in virtù delle quali gli elementi fattuali cui il Tribunale aveva attribuito rilevanza solo ai fini del riconoscimento di un concorso di colpa dei danneggiati presentassero carattere tale escludere in toto la responsabilità della banca;
in particolare, sostengono che la Corte di appello non avrebbe indicato
quali erano le «reiterate operazioni di provvista» eseguite dagli investitori e i segni esteriori della ritenuta indiscutibile irregolarità delle operazioni, quale incidenza aveva avuto la condizione culturale e socioeconomica degli investitori, valorizzata nella decisione, quale fonte istruttoria provava la obiettiva non autenticità delle ricevute di versamento, quale era la rilevanza della opzione degli investitori di non coltivare alcuna iniziativa giudiziaria nei confronti del promotore infedele e quali erano gli errori commessi dal giudice di primo grado;
il motivo è infondato;
giova rammentare che sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), per cui è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. 27 dicembre 2023, n. 35947; Cass. 11 ottobre 2023, n. 28390; Cass. 18 settembre 2023, n. 26704; Cass. 13 gennaio 2023, n. 956 del 2023; Cass.17 novembre 2022, n. 33961);
questa anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso anche le più recenti e già menzionate Cass. nn. 28930 del 2023 e 33961 del 2022);
-a seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
civ., dunque, l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella insanabile e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella insuperabile (cfr. Cass., Sez. Un, 28 ottobre 2022, n. 32000);
orbene, la Corte di appello ha ritenuto che gli appellati avevano posto in essere una condotta caratterizzata da «connotati di anomalia», individuati nel fatto che non avevano denunciato gli accadimenti, ritenuti oggettivamente gravi e integranti gli estremi del reato, alla competente Autorità, che reiterate erano state le operazioni di provvista al promotore dal valore rilevante e poste in essere con modalità «indiscutibilmente» irregolari e che le relative ricevute di versamento erano obiettivamente non autentiche: il tutto valutato alla luce delle condizione culturale e socio-economica degli investitori;
-una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice e risulta rispettosa del cd. minimo costituzionale, evidenziando in modo puntuale gli elementi presuntivi posti a fondamento del suo accertamento in ordine alla insussistenza del controverso nesso di causalità, per cui si sottrae alla censura articolata; -con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, primo comma, e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.;
evidenziano, in particolare, che la circostanza della «obiettiva non autenticità» delle ricevute di versamento, elevata dalla Corte di appello a elemento presuntivo dell’anomalia comportamentale rilevata e da ritenersi elemento fondante del ragionamento presuntivo che ha condotto all’accertamento della anomalia della condotta , era stata puntualmente contestata, ma la sentenza non aveva provveduto all’esame di tale contestazione;
il motivo è inammissibile;
-va premesso che l’ omessa valutazione di fatti processuali, quali, nel
caso in esame, la contestazione di un’allegazione effettuata dalla controparte è censurabile in sede di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., essendo il diverso paradigma di cui al successivo n. 5 riservato all’omesso esame di fatti (decisivi e controversi) sostanziali (cfr. Cass. 26 maggio 2021, n. 14610; Cass. 21 luglio 2010, n. 1711);
quanto ai dedotti errores in procedendo , si osserva che la doglianza pecca della necessaria specificità, atteso che non vi è evidenza dell’attività processuale censurata, ossia che la Corte di appello non abbia esaminato la contestazione operata dagli appellati alla deduzione della obiettiva non autenticità delle ricevute di versamento;
-in particolare, non si evince dall’esame della sentenza che il giudice di appello abbia ritenuto le ricevute di versamento obiettivamente non autentiche per effetto della non contestazione da parte degli investitori, in applicazione della regola di cui all’art. 115, primo comma, cod. proc. civ.;
con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell ‘omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio, nonché della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227, 2049 e 2697 cod. civ. e 31 t.u.f.;
deducono la mancata considerazione da parte della Corte di appello degli elementi fattuali espressivi del nesso di necessaria occasionalità che legava il promotore alla banca convenuta (inserimento del promotore nella organizzazione aziendale della banca; uso di modulistica riferibile alla banca; gestione dei rapporti con i clienti in maniera conforme alla normativa e, comunque, idonea a creare l’apparenza della riferibilità dell’attività alla sfera giuridica della banca) , nonché l’erronea applicazione del principio dell’onere della prova ;
il motivo è inammissibile;
-nella parte in cui deduce l’omesso esame di fatti espressivi del nesso di necessaria occasionalità la doglianza non si confronta con la ratio della sentenza impugnata secondo cui la responsabilità
dell’intermediario va esclusa in quanto i danneggiati hanno posto in essere una condotta che presenta connotati di anomalia, vale a dire, rivelatori, se non di una collusione, quantomeno di una consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tale da determinare il venir meno del rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l’esercizio delle incombenze a lui affidate;
in merito, poi, alla dedotta violazione di legge, la censura non esplicita le ragioni per cui la regola del riparto dell’onere probatorio sarebbe stata violata, limitandosi a criticare la valutazione dei fatti operata in sentenza, relativamente all’accertamento della obiettiva non autenticità delle ricevute di pagamento e alla sussistenza di una condotta anomala dei danneggiati agevolatrice dell’illecito del promotore, che è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito;
-con l’ultimo motivo i ricorrenti criticano la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 111, 112, 343 e 352 cod. proc. civ. , nella parte in cui ha ritenuto assorbito l’appello incidentale senza alcuna motivazione e senza valutarne la fondatezza;
il motivo è inammissibile;
la doglianza non si confronta con la decisione impugnata, la quale lungi dal dichiarare assorbito l’appello incidentale lo ha respinto , motivando tale reiezione con il richiamo alle ragioni poste a fondamento dell’accoglimento dell’appello principale, all’evidenza incompatibili con la fondatezza del gravame incidentale;
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla
rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 novembre 2025.
Il Presidente