Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 855 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 855 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 25844/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
NOME COGNOME, rappres. e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 1764/2021, pubblicata in data 4 giugno 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19.12.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con atto di citazione del 16 febbraio 2017, NOME COGNOME citava avanti al Tribunale di Milano NOME COGNOME e l’ RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa di un investimento in prodotti finanziari rivelatisi successivamente inesistenti.
In particolare, il COGNOME assumeva che: dietro proposta formulata dal COGNOME, promotore finanziario di RAGIONE_SOCIALE e operante da anni quale consulente della madre dell’attore, quest’ultimo aveva stipulato assieme all’intermediaria convenuta, in data 22 giugno 2010, un ‘ contratto di consulenza con collocamento in materia di servizi, strumenti e prodotti finanziari ‘; durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, nell’ambito del quale la società aveva assunto l’impegno di gestire i risparmi dell’investitore ‘ a rischio equilibrato ‘, nel giugno del 2013 il COGNOME aveva consigliato all’attore di investire in titoli obbligazionari denominati ‘ Eurobond ‘, emessi da ‘ Centrobanca Gruppo UBI banca ‘, partner – a suo dire – di RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, particolarmente affidabili, prospettando un rendimento dei titoli, ‘ a cedola garantita ‘, particolarmente vantaggioso (intorno al 5-6 %); quale corrispettivo dei titoli acquistati, il COGNOME aveva rilasciato al COGNOME, in tre differenti tranches quattro assegni bancari, intestati a soggetti terzi su indicazione di quest’ultimo, per l’importo complessivo di € 25.000,00 , consegnandogli un certificato obbligazionario (falso) recante l’importo di € 12.000,00, comunicandogli che, in seguito, gli avrebbe rilasciato un analogo certificato per la restante parte della somma investita; nel corso di incontri tenutisi presso la sede di RAGIONE_SOCIALE nei giorni 2 e 3 dicembre 2014, il COGNOME riconosceva di aver distratto delle somme dalla clientela da
lui assistita, proponendo investimenti in prodotti finanziari in realtà inesistenti, secondo modalità analoghe a quelle poste in essere con l’atore .
Con sentenza del 2017, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda, condannando NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, e rigettava la domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza depositata il 4.6.2021, la Corte d’appello accoglieva l’appello del COGNOME, osservando che: anzitutto, i fatti allegati avevano trovato conferma nell’ interrogatorio formale reso dal COGNOME il quale aveva ammesso, con dichiarazione confessoria, di aver personalmente ricevuto dall’ appellante il pagamento dei quattro assegni depositati agli atti – pur intestati a soggetti terzi – e di aver provveduto a consegnargli un certificato obbligazionario falso; tale circostanza, posta alla base delle sanzioni disciplinari poi irrogate dall’Autorità di vigilanza, era stata, altresì, accertata in sede penale, ove al COGNOME era stata inflitta – in relazione a condotte identiche a quelle controverse – la condanna di cui alla sentenza n. 14217 del 2017 resa dal Tribunale di Milano; peraltro, l’appellante aveva allegato – e provato documentalmente l’attuale pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto le stesse condotte illecite per le quali si procedeva in questa sede; era riscontrabile un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del COGNOME e la sua qualità di promotore finanziario di RAGIONE_SOCIALE, tale da giustificare un’imputazione di responsabilità solidale in capo alla società intermediaria, secondo quanto previsto dall’art. 31, c. 3, TUF; al riguardo, come emergeva dai fatti di causa, le condotte del consulente erano state realizzate nell’ambito di un’attività di promozione di strumenti finanziari (ancorché rivelatisi inesistenti); inoltre, a
prescindere dal rapporto fiduciario intercorrente tra la madre dell’appellante e il COGNOME, quest’ultimo, precedentemente alla proposta di sottoscrizione degli ‘Eurobond’, aveva avuto rapporti con il COGNOME unicamente nelle vesti di promotore finanziario di RAGIONE_SOCIALE, tanto nel caso della stipulazione del piano di investimento del 2010, quanto in quello della sottoscrizione del successivo piano integrativo, il cui collocamento era avvenuto in un momento cronologicamente prossimo a quello della truffa (giugno 2013); proprio alla luce della contestualità temporale tra le attività lecite e quelle illecite del promotore come correttamente rimarcato dall’appellante – spiccava il collegamento tra le condotte del COGNOME e la società intermediaria, sua preponente; in questa prospettiva, non assumeva rilievo nemmeno la circostanza che i titoli in questione fossero stati o meno descritti come emessi da società ‘ partner ‘ di RAGIONE_SOCIALE, in quanto allorché le condotte dannose siano state realizzate nella cornice delle incombenze del promotore, un rapporto di occasionalità necessaria non può essere aprioristicamente limitato alle sole negoziazioni che abbiano ad oggetto prodotti finanziari della parte preponente; così accertata la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria, RAGIONE_SOCIALE era tenuta a rispondere, in via solidale, del pregiudizio patito dall’ appellante; né tale responsabilità poteva essere efficacemente esclusa o limitata (art. 1227 c.c.) in ragione del carattere anomalo della modalità di pagamento richiesta dal consulente all’attore.
RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione, avverso la sentenza di secondo grado, con un unico motivo. NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione e f alsa applicazione dell’art. 31, comma 3, del TUF, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e
omesso esame di circostanze di fatto decisive per il giudizio ex art. 360, comma, 1, n. 5 c.p.c., in quanto dai fatti causa non emergeva alcun elemento sulla base del quale potesse ritenersi provato il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del COGNOME e l’attività di consulenza svolta per RAGIONE_SOCIALE; né tale prova si desumeva dall’interrogatorio formale reso dal COGNOME.
Al riguardo, la ricorrente assume che la Corte d’appello abbia affermato la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria ‘ sic et simpliciter ‘ per il solo fatto che all’epoca della vicenda il COGNOME operasse quale consulente finanziario di RAGIONE_SOCIALE, e omettendo del tutto di attribuire rilevanza al fatto che quest’ultimo intratteneva anche rapporti del tutto estranei ad RAGIONE_SOCIALE e a totale insaputa della stessa, o con clienti i quali però si prestavano ad effettuare investimenti con modalità del tutto anomale, mediante la sottoscrizione di assegni in bianco e senza che venisse consegnato alcun valido giustificativo.
Il motivo è inammissibile.
Invero, la doglianza è inerente al giudizio di fatto, anche nell’invocazione dell’esame delle testimonianze .
Anzitutto, va rilevato che, in tema di intermediazione finanziaria la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell’intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né – in mancanza di ulteriori elementi – può costituire da sola concause del danno subito dall’investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l’ammontare del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, rispettivamente commi primo e secondo, cod. civ. (Cass., n. 1741/2011).
Pertanto, la parte della critica afferente alle modalità illegittime attraverso le quali si è consumato il rapporto tra investitore e promotore non attinge la ratio decidendi, circa i presupposti del nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del COGNOME e l’attività di consulenza svolta per RAGIONE_SOCIALE , tendendo a ribaltare l’interpretazione della Corte di merito, conforme al predetto consolidato orientamento di questa Corte.
Al riguardo, il giudice d’appello ha altresì accertato che le condotte illecite del preposto erano state contestuali a quelle lecite e dunque riconducibili ad RAGIONE_SOCIALE ai fini della responsabilità solidale in questione; ma tale ratio non risulta specificamente impugnata .
Inoltre, è stato affermato che, in tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall’intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l’esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell’ambito dell’incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe (Cass., n. 3425/2025; n. 28952/2024; n. 857/2020).
Ne consegue l’irrilevanza della deduzione relativa alle modalità anomale dell’operato del consulente che, a dire della ricorrente, utilizzava anche moduli non forniti da RAGIONE_SOCIALE.
Infine, parimenti diretta al riesame dei fatti è la doglianza circa il rapporto fiduciario fra il promotore e la madre dell’attore – che secondo
la ricorrente avrebbe escluso il suddetto nesso d’occasionalità necessaria- avendo la Corte territoriale accertato, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, che prima dei fatti in questione l’attore aveva avuto rapporti con il COGNOME unicamente nelle vesti di promotore finanziario della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME