Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28619 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi iscritti al n. 8712/2020 R.G., al n. 8900/2020 R.G., al n. 8906/2020 R.G. e al n. 12177/2020 R.G., proposti da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME
NOME, COGNOME NOME
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME
DI TARANTO MODESTINO, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME,
COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE NAZ.PER RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 1856/2019 depositata il 02/09/2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; Uditi gli Avvocati NOME COGNOME (per delega dell’avvocato NOME COGNOME), NOME COGNOME (per delega dell’avvocato NOME COGNOME), NOME COGNOME, NOME COGNOME (per delega dell’avvocato NOME COGNOME), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
FCOGNOME DI CAUSA
I nove ricorsi di cui in epigrafe, iscritti al n. 8712/2020 R.G., al n. 8900/2020 R.G., al n. 8906/2020 R.G. e al n. 12177/2020 R.G., sono tutti proposti contro la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n.
1856/2019, pubblicata il 2 settembre 2019, e devono perciò riunirsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME ed altri sette è stato avviato per la notifica il 18 febbraio 2020 ed assume la natura di ricorso principale, mentre sono ricorsi incidentali i restanti.
La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorsi.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto i ricorsi proposti avverso la delibera RAGIONE_SOCIALE n. 20583 del 13 settembre 2018, emessa all’esito di procedimento ex art. 195 d.lgs. n. 58/1998, conseguente ad attività ispettiva della RAGIONE_SOCIALE d’Italia e a successiva propria attività di vigilanza. Con tale delibera sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE p.a., nonché delle persone che ne avevano rivestito cariche amministrative e/o direttive, con riguardo alle seguenti violazioni:
( violazione n. 1 ) – per il periodo 1° gennaio 2013 -4 novembre 2016, violazione dell’art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonché dell’art. 21, comma 1, lett. a) del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 40, del Regolamento Intermediari, che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di adeguatezza degli investimenti, e degli artt. 41 e 42, del medesimo Regolamento Intermediari, che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di appropriatezza degli investimenti. Tale violazione poggia in quattro contestazioni, attinenti: all’insufficienza del processo di profilatura della clientela; all’inefficacia dei criteri di stima della rischiosità dei prodotti finanziari trattati; – alla non corretta inclusione della liquidità
riveniente dai 9 prestiti; -alla mancata valorizzazione, nella procedura di verifica dell’adeguatezza degli investimenti, delle ipotesi in cui l’operazione era compiuta dal cliente utilizzando finanziamenti concessi dalla RAGIONE_SOCIALE;
( violazione n. 2 ) -per il periodo 1° maggio 2013 -4 novembre 2016, violazione dell’art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonché dell’art. 21, comma 1, lett. a) del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti, e dell’art. 49, commi 1 e 3, del Regolamento Intermediari, che disciplina le regole di condotta cui gli intermediari devono attenersi nella gestione degli ordini dei clienti;
( violazione n. 3 ) -per il periodo 9 aprile RAGIONE_SOCIALE -7 aprile 2016, violazione dell’art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell’art. 15, comma 1 del Regolamento Congiunto, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
La RAGIONE_SOCIALE ha distinto tra le violazioni commesse prima e dopo l’8 marzo 2016, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 75/2015, ed ha applicato sanzioni pecuniarie differenziate, ai sensi dell’art. 195, comma 9, TUF, per le violazioni dei soggetti cessati o meno dalle rispettive cariche l’8 aprile 2016, secondo il criterio del cumulo giuridico e ritenendo più grave la violazione n. 1, concernente le norme che regolano la valutazione di adeguatezza e di appropriatezza degli investimenti.
I diciotto destinatari delle sanzioni hanno tutti proposto ricorso dinanzi alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE.
In relazione all’udienza pubblica inizialmente fissata per l’11 aprile 2024, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memorie, chiedendo il rigetto dei ricorsi; hanno altresì depositato memorie ai sensi dell’art. 378, comma 2, c.p.c.: NOME COGNOME ed altri; NOME COGNOME; NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza interlocutoria del 17 aprile 2024, preso atto di quanto allegato nella memoria presentata in data 29 marzo 2024 dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE, disposta la riunione dei procedimenti iscritti al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. ed al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., la causa venne rinviata a nuovo ruolo per provvedere alla riunione delle ulteriori impugnazioni separatamente proposte contro la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1856/2019 (procedimenti n. 8900/2020 R.G. e n. 12177/2020 RG).
In relazione al procedimento n. 8900/2020 R.G. il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso, per la non fondatezza del primo motivo e la inammissibilità delle restanti censure; hanno altresì depositato memorie ai sensi dell’art. 378, comma 2, c.p.c. la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE p.a.
In relazione al procedimento n. 12177/2020 RG il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria, chiedendo di dichiarare la inammissibilità delle censure; hanno altresì depositato memorie i ricorrenti e la RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 378, comma 2, c.p.c.
MOTIVI COGNOMEA DECISIONE
1.Il ricorso di COGNOME ed altri sette, come in epigrafe, è articolato in sei motivi.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in quattro motivi.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in cinque motivi.
Il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME è articolato in quattro motivi.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in cinque motivi.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in sei motivi.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in cinque motivi.
Il ricorso della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è articolato in sette motivi.
Il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME è articolato in quattro motivi.
1.1.È infondata l’eccezione di tardività ex art. 370 c.p.c. della notificazione del controricorso della RAGIONE_SOCIALE sollevata in memoria da NOME COGNOME, giacché non tiene conto della sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all’11 maggio 2020 in forza dell’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, come convertito.
I complessivi quarantasei motivi di censura sono generalmente suscettibili di esame congiunto, sia per l’identità delle vicende di fatto oggetto del thema decidendum , sia per la netta connessione delle questioni giuridiche poste, e saranno invece distintamente trattati solo allorché attengono a specifiche doglianze inerenti a situazioni peculiari dei singoli ricorrenti.
Non sono fondate le censure attinenti ai vizi o alle carenze della motivazione. La sentenza impugnata contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, consentendo un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento della Corte d’appello, come del resto contestano le concorrenti molteplici censure per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, le quali postulano non difetti di attività del giudice del merito, ma che questi abbia preso in esame le questioni oggetto di doglianza e le abbia, piuttosto, risolte in modo
giuridicamente non corretto (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8053 del RAGIONE_SOCIALE; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023).
Non sussiste la denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 195, comma 1, TUF.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE (pagine 26 e segg. della sentenza impugnata) ha disatteso l’eccezione di decadenza per tardività della contestazione, in quanto ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE avesse ottenuto l’intero quadro documentale, utilizzato per l’irrogazione delle sanzioni, nell’arco temporale che va dal 21 marzo 2017 (momento di ricezione dello stralcio ispettivo inviato dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia per le verifiche condotte dal 20 giugno al 4 novembre 2016) al 9 ottobre 2017, allorché poteva intendersi chiusa l’attività di acquisizione delle notizie, con conseguente tempestività delle notifiche delle violazioni svolte nel novembre e nel dicembre del 2017.
La sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha considerato la complessità degli accertamenti posti in essere dalla RAGIONE_SOCIALE e le particolarità del caso concreto, trattandosi di atti istruttori collegati e di più violazioni connesse da contestare con emissione di un unico provvedimento. I giudici del merito hanno così operato una corretta applicazione alla fattispecie di causa del consolidato principio interpretativo, affermato da questa Corte, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va individuata nel giorno in cui la RAGIONE_SOCIALE in composizione collegiale, dopo l’esaurimento dell’attività ispettiva e di quella istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tenere conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai suddetti organi. Il momento dell’accertamento, dal quale decorre il
termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della RAGIONE_SOCIALE, non deve, perciò, essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l’attività ispettiva è terminata, né con quello in cui è stata depositata la relazione dell’indagine, né con quello in cui la RAGIONE_SOCIALE si è riunita per prenderla in esame, poiché la “constatazione” dei fatti non comporta di per sé il loro “accertamento”. Ne consegue che occorre individuare, secondo gli elementi indicatori della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione stessa (Cass. Sez. Unite, n. 5395 del 2007; Cass. n. 8687 del 2016; n. 9254 del 2018; n. 11961 del 2019; n. 21171 del 2019; n. 9022 del 2023). La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la raccolta e per l’esame degli elementi istruttori necessari a dimostrare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione, e per la successiva contestazione, così come la stima della congruità del tempo utilizzato dalla RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono, tuttavia, rimessi al giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Neppure è veicolabile in sede di legittimità sub specie di violazione o falsa applicazione dell’art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 il mancato utilizzo da parte dei giudici del merito della «presunzione giurisprudenziale» consistente nella «regola di giudizio» per cui, qualora a carico di un intermediario finanziario siano state riscontrate irregolarità nell’ambito di procedura ispettiva diretta dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, si deve, appunto, presumere, salvo prova del contrario, che la RAGIONE_SOCIALE abbia potuto apprezzare le stesse, ai fini della decorrenza
del termine di decadenza stabilito dall’art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, sin dal momento in cui sia stata trasmessa notizia dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia del rilievo di dette irregolarità, mediante inoltro dei rapporti elaborati, ovvero dei provvedimenti sanzionatori assunti dalla stessa RAGIONE_SOCIALE d’Italia.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto incomplete le acquisizioni probatorie sulle informazioni effettivamente comunicate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia alla RAGIONE_SOCIALE con lo ‘stralcio ispettivo’ del marzo 2017, e perciò carente il presupposto di fatto per l’insorgenza della ricordata «presunzione giurisprudenziale». La censura per violazione dell’art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 non lascia emergere quell’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo, che potrebbe giustificare la cassazione della sentenza.
D’altro canto, il principio generale che regge la disciplina sui termini di contestazione delle violazioni perseguite con sanzione amministrativa è che, ai fini dell’osservanza degli stessi, rileva la data dell’accertamento compiuto dalla autorità competente per il controllo del rispetto della specifica norma violata, e non la data in cui la stessa abbia ricevuto da un’altra autorità la notizia della violazione, poiché è l’autorità competente che deve compiere le indagini intese a verificare l’esistenza dell’infrazione, al compimento delle quali inizia a decorrere il termine di legge per la notificazione degli estremi della violazione.
Non risultano infine indicati, nelle censure ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ‘fatti storici decisivi’, che, se esaminati dalla Corte d’appello, avrebbero perciò determinato con certezza un esito diverso in ordine alla individuazione del momento dell’accertamento degli illeciti ai fini della decorrenza del termine per la contestazione. I ricorrenti propugnano, piuttosto, un ‘diverso’ e più favorevole esame dei fatti storici allegati, e invocano, in sostanza, apprezzamenti di
fatto difformi da quelli operati dai giudici del merito, auspicando che questa Corte proceda ad un accesso diretto agli atti e ad una loro rinnovata delibazione mediante applicazione di regole inferenziali.
4.1. Viene altresì sostenuta dal ricorrente COGNOME la illegittimità costituzionale dell’art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 con riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui la norma fa decorrere il termine perentorio di decadenza da un ‘accertamento’ di cui non è indicato alcun dato oggettivo.
4.1.1. Il rilievo di illegittimità costituzionale è manifestamente infondato. L’art. 195 TUF dispone che le sanzioni amministrative sono applicate dalla RAGIONE_SOCIALE con provvedimento ‘da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento’. La richiamata costante interpretazione di questa Corte ha spiegato come il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della RAGIONE_SOCIALE, impone di tener conto, di caso in caso, della complessità della materia, delle particolarità della fattispecie concreta, del contenuto e delle date delle operazioni. Questa interpretazione soddisfa l’esigenza di predeterminazione ex lege dei criteri di esercizio del potere da parte dell’amministrazione, giacché garantisce una contiguità temporale tra l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della sanzione, modula la decorrenza del termine in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi e preserva la certezza giuridica della posizione dell’incolpato e l’effettività del suo diritto di difesa. Così interpretato, dunque, l’art. 195 TUF modella la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con riguardo alla scansione cronologica dell’esercizio della potestà amministrativa, prevedendo comunque un preciso limite temporale, soggetto al controllo giurisdizionale, per la irrogazione della sanzione, in chiave altresì di tutela dell’interesse
soggettivo dell’incolpato alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica.
Sono infondate le censure con cui si critica quanto affermato a pagina 3 della sentenza impugnata, circa l’inammissibilità dei motivi di opposizione formulati mediante rinvio alle ‘repliche alla relazione dell’USA’, sebbene allegata al fascicolo di parte. Ci si duole che si trattava di richiamo per rinvio ad un documento fondamentale attinente alla correttezza del processo di profilatura della clientela.
5.1. Il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative applicate dalla RAGIONE_SOCIALE è strutturato in conformità del modello del processo civile e risponde alle regole della domanda, della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa della parte, nonché ai limiti alla modificazione della “causa petendi” che, in tali giudizi, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione (così, tra le tante, Cass. n. 9387 del 2002). Nell’atto di opposizione ciascun motivo deve, quindi, essere formulato mediante specifica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, e non mediante rinvio alla documentazione allegata dall’attore nel proprio fascicolo di parte depositato al momento della costituzione in giudizio (nella specie, alle ‘repliche alla relazione dell’USA’), atteso che la produzione documentale avviene con finalità meramente probatorie, mentre è nell’atto difensivo che la parte deve illustrare le ragioni per le quali il contenuto del documento esibito giustifica la rispettiva deduzione, in maniera da consentire altresì al convenuto di apprestare le proprie difese.
6. Quanto ai profili di responsabilità, essi sono censurati nei diversi ricorsi sotto più aspetti. La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE: a) avrebbe applicato in peius le sanzioni stabilite dal d.lgs. n. 72 del 2015 a fatti avvenuti anteriormente alla vigenza delle norme sopravvenute; b)
non avrebbe tenuto conto dei ‘margini di liquidità’ dei finanziamenti concessi alla clientela secondo le indicazioni fornite dall’RAGIONE_SOCIALE; c) non avrebbe considerato che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non prestava un servizio di investimento in prodotti di propria emissione e non era comunque tenuta ad adottare una procedura di pricing delle proprie azioni; d) avrebbe ritenuto sussistente in re ipsa la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 190 -bis TUF in carenza del ‘grave pregiudizio per la tutela degli investitori’ e senza compiere un’indagine causale con riguardo alla condotta di ciascun singolo esponente aziendale ed ai connotati soggettivi della stessa; e) non avrebbe considerato l’affidamento ingenerato dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia e dalla stessa RAGIONE_SOCIALE circa la correttezza dell’operato dei ricorrenti; f) non avrebbe apprezzato la diligenza osservata dai componenti del consiglio di amministrazione, né l’effettiva partecipazione degli stessi a funzioni gestorie della RAGIONE_SOCIALE.
E’ allora indispensabile, per far fronte alle molteplici doglianze che lamentano, pure promiscuamente, violazioni di norme di diritto e difetti di attività perpetrati della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE (e, cioè, che i giudici del merito, pur prendendo in esame le questioni devolute in sede di opposizione, le abbiano risolte in modo giuridicamente non corretto, ovvero che essi non abbiano giustificato adeguatamente le decisioni al riguardo rese), premettere per tutte i passaggi più rilevanti della lunga sentenza oggetto di impugnazione.
8. Afferma la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE:
(natura permanente dell’illecito e disciplina applicabile)
‘orretta, pertanto, deve ritenersi l’applicazione della disciplina normativa di settore da parte di RAGIONE_SOCIALE nella delibera oggetto d’impugnazione, laddove sono state tenute distinte e sanzionate secondo la previgente normativa soltanto le violazioni, riguardanti i soggetti cessati dalla rispettiva carica societaria anteriormente
all’entrata in vigore della novella legislativa, perché perfezionatesi (con la cessazione della permanenza) anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina (8/3/2016), applicata, invece, correttamente per tutte le condotte protrattesi oltre la suddetta data. Quanto a queste ultime, è appena il caso di sottolineare come le condotte integranti le tre violazioni contestate, fossero ancora in atto alla data dell’8/3/2016, per un verso, permanendo all’epoca della chiusura della verifica ispettiva, le procedure di valutazione di adeguatezza ed appropriatezza e le modalità di gestione degli ordini aventi ad oggetto le azioni proprie sul mercato secondario (violazioni nn. 1 e 2), e, per altro verso, risultando adottata il 7/4/2016 (data successiva all’8/3/2016) la delibera del C.d.A. della RAGIONE_SOCIALE con la quale era stato definito il prezzo delle proprie azioni, nonostante la contestata assenza di adeguati presidi procedurali'(…);
(violazione n. 1)
(…) ‘la violazione n. 1, ancorata alla parentesi temporale dal 1/1/2013 al 4/11/2016, riguarda l’art. 21, primo comma, lett. a) ed) T.U.F., l’art. 15 Reg. Congiunto e gli artt. 39, 40, 41 e 42 Reg. Intermediari, che rispettivamente impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti, disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione dell’adeguatezza degli investimenti nonché la profilatura del cliente e la valutazione di appropriatezza degli investimenti (cfr. pag. 1 della delibera n. 20583/18 oggetto d’impugnazione).
La violazione in oggetto – come si desume dall’atto di accertamento al par. 2 e seg. – riguarda in primo luogo la profilatura dei clienti, attuata mediante utilizzo di questionari.
Su quello (denominato “questionario 18 domande”), utilizzato fino al 25/6/2015, nell’atto di accertamento (cfr. par. 2.1 sub A) vengono evidenziati plurimi profili critici, tutti convergenti verso un giudizio (negativo) d’inidoneità rispetto allo scopo perseguito, costituito dalla valutazione di adeguatezza e di appropriatezza degli investimenti, senza trascurare il fatto che, in ogni caso, BPB non risultava aver effettuato alcun tipo di riscontro delle riposte fornite dalla clientela sulla base delle informazioni comunque in proprio possesso, come ad esempio le disponibilità e gli impegni in essere presso la stessa RAGIONE_SOCIALE.
Alla sezione “Esperienze e Conoscenze” del questionario, come evidenziato nell’atto di accertamento, i quesiti si presentavano eccessivamente generici oltre ad aggregare prodotti eterogenei, con conseguente riduzione dell’idoneità di ciascuna risposta a individuare le effettive caratteristiche del cliente. La necessaria inclusione, ad esempio, nell’attestazione di pregressa esperienza in investimenti in azioni e in fondi azionari (risposta n. 13), anche di tutte le tipologie di obbligazioni (incluse le subordinate e le strutturate), p/t, certificati di deposito, fondi comuni, SICAV, ETF, ETC, polizze index linkedlunited linked e gestioni patrimoniali (risposte affermative alle domande nn. 10-11-12), implicava, quale conseguenza, che il profilo del cliente, che avesse in precedenza investito in fondi azionari o in azioni quotate in borsa, risultava adeguato, sotto il profilo della conoscenza, anche con riferimento all’investimento in azioni non quotate o in obbligazioni convertibili e/o subordinate.
Con riferimento alla sezione del questionario “Obiettivi di investimento e Orizzonte temporale” e in particolare alla risposta del cliente di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi … ), anche contenuti, costanti e prevedibili, – si evidenzia nell’atto di accertamento – era
associato un punteggio implicante automaticamente l’attribuzione di profilo “Dinamico-Integrazione reddito”, con livello 2 su scala 3, compatibile con investimenti di tipo azionario, essendo il “profilo conservativo” riservato solo ai clienti con dichiarato obiettivo di investimento “impiego temporaneo di liquidità”.
Il risultato di tale modalità di elaborazione delle informazioni fornite dal cliente, emerso in sede di accertamento, è costituito dal fatto che l’obiettivo di investimento conservativo era associato a soli n. 300 investitori, a fronte di n. 26.000 clienti (più della metà del totale) che aveva dichiarato espressamente di voler proteggere il capitale investito.
Quanto alla Sezione Finanziaria del questionario, era emerso che gli impegni del cliente non erano stati indagati al fine di ridurre la soglia di reddito effettivamente disponibile per gli investimenti finanziari.
Criticità erano pure emerse, in sede ispettiva, nella determinazione del “profilo di rischio (sintetico)” dell’investitore, ove, per effetto della prevista attribuzione di punteggi differenziati, era attribuito maggior peso all’esperienza finanziaria (punteggio fino a 950 punti) e alla situazione finanziaria (fino a 750 punti), rispetto all”obiettivo d’investimento” e all'”orizzonte temporale” dell’investitore (punteggio massimo rispettivamente di 800 e 300 punti), con il risultato che, nonostante il dichiarato obiettivo conservativo del cliente, quest’ultimo presentava (nel 30% dei casi) un profilo di rischio “3medio” (scala da 1 a 5), idoneo a consentirgli l’investimento in azioni BPB, classificate, fino a settembre 2015, come strumenti finanziari di rischio medio. Ed in effetti, in numerosi casi (pari al 19% del campione), era emerso che, nonostante il dichiarato obiettivo conservativo di investimento del cliente, quest’ultimo si era reso acquirente di azioni BPB con profilo incongruo (medio e, talvolta, medio-alto), come pure emerso nel corso di giudizi civili di
responsabilità intentati da taluni clienti-investitori nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Neppure era prevista nei questionari in oggetto la rilevazione dell’età anagrafica del cliente, certamente incidente sulla valutazione del suo profilo di rischio.
Ulteriori criticità sono emerse anche in relazione al c.d. questionario RAGIONE_SOCIALE, introdotto da BPB il 25/6/2015, al fine di adeguare la normativa, interna alla RAGIONE_SOCIALE, agli orientamenti RAGIONE_SOCIALE in tema di valutazione di adeguatezza.
Sebbene più articolato rispetto al precedente (erano infatti state introdotte cinque versioni, per ciascuna tipologia di cliente investitore e un maggior numero di domande, con finalità di maggiore approfondimento anche in ordine all’effettiva consapevolezza del cliente delle caratteristiche dei prodotti finanziari), anche con riferimento al nuovo questionario emergono criticità, rilevate in sede ispettiva.
In riferimento al profilo “Esperienza e Conoscenza” (domande da 10 a 15): viene evidenziato una peso eccessivo (valenza percentuale doppia) attribuito alle risposte in materia di conoscenza rispetto a quelle in tema di esperienza; le risposte previste alla domanda 13 presentano carattere auto-valutativo e non consentono, in difetto di ulteriori quesiti, di testare l’effettiva conoscenza, in capo al cliente, delle specificità connesse con la mancata quotazione su mercati regolamentati/MTF o con la natura subordinata delle obbligazioni; in corrispondenza delle domande riguardanti la “propensione al rischio dell’investitore”, le risposte predefinite si presentano generiche ed equivoche; nell’algoritmo di profilatura, (così leggesi al par. 2.1 lett. B dell’atto di accertamento). Ne è derivato che, nonostante il nuovo questionario RAGIONE_SOCIALE, al 31/12/2015 emergeva un’elevata concentrazione di investitori con profilo di rischio medio, maggiore di quella già riscontrata fra i clienti che avevano sottoscritto il precedente questionario (“18 domande”).
Il risultato dell’indagine sulla propensione al rischio del resto, era stato valutato insoddisfacente dalla stessa BPB, in considerazione della rilevante concentrazione di clienti nella fascia media, ma nonostante una revisione degli algoritmi, apportata dalla RAGIONE_SOCIALE e finalizzata ad una maggiore capacità discriminatoria degli investitori intervistati, il risultato non è stato particolarmente appagante, essendosi ridotta di poco la concentrazione degli investitori nella fascia media (da 69% al 31/12/2015 a 66% al 30/6/2016).
Sulle contestazioni mosse da RAGIONE_SOCIALE, in relazione ai temi sopra sinteticamente analizzati, gli opponenti nulla hanno allegato nel ricorso introduttivo del giudizio, a parte il mero rinvio, come già evidenziato, irrituale ed inammissibile ai rilievi ed alle osservazioni formulati in sede amministrativa e una generica quanto ininfluente doglianza, che per altro abbraccia anche gli altri argomenti di seguito affrontati, in ordine alla lamentata disparità di trattamento sofferta da BPB, rispetto ad altri istituti bancari, che non avrebbero subito sanzione alcuna a fronte di analoghe infrazioni rilevate a loro carico.
La violazione n. 1, poi, si estende anche al tema della profilatura dei prodotti, poiché in virtù della policy adottata, sia in epoca anteriore a ottobre 2015 sia in epoca successiva, la classificazione, sotto il profilo del rischio, sia delle azioni sia delle obbligazioni di propria emissione (BPB), è risultata inappropriata, soprattutto se raffrontata con analoghi prodotti di Banche quotate in borsa e incluse nel paniere principale del mercato italiano.
Al riguardo, si rileva nell’atto di accertamento (cfr. par. 2.2) come BPB avesse attribuito alle azioni di propria emissione la classe di rischio sintetica pari a 3 (media), sulla duplice circostanza, per un verso, della stabilità ed immutabilità del valore del titolo, durante ciascun esercizio, così come determinato annualmente dall’assemblea dei Soci, su proposta del C.d.A., e della sua storica contenuta variabilità e, per altro verso, del tempo medio di smobilizzo inferiore a 90 giorni, termine adottato per strumenti di classe 3- media.
La carenza riscontrata in sede ispettiva sta nel fatto che non era stato considerato il “rischio di mercato”.
Neanche a seguito di variazione, a far tempo da ottobre 2015, della metodologia di valutazione degli strumenti finanziari, secondo le diverse tipologie di rischio, i risultati sono stati appaganti. In particolare, se pure più elevato rispetto al periodo precedente, il livello rischio delle azioni di propria emissione, pari a 4 (medio-alto), si appalesa ancora inferiore a quello delle azioni delle banche quotate in borsa (livello 5, alto) perché, come rilevano gli ispettori, solo per le azioni di propria emissione BPB aveva utilizzato il criterio di “riproporzionare il CVar dell’indice in funzione di un coefficiente di scaling che tiene conto della minore volatilità storicamente rilevata con riferimento al titolo” non quotato e scambiato al prezzo definito annualmente dall’assemblea dei soci. Inoltre, alle azioni BPB risulta attribuito un livello di rischio pari a “1-liquidità”, in conseguenza di un
rapporto bid/ask (lettera/denaro) pari a zero, in sede di negoziazione nell’ambito del sistema di scambi realizzato dal Gruppo.
Conseguentemente, le azioni BPB hanno ottenuto un livello di rischio di liquidità (pari ad 1), inferiore rispetto a quello assegnato alle azioni di altre banche, sia non quotate (cui risulta attribuito livello di rischio 5-alto) sia quotate (livello di rischio da 3-medio a 5 alto).
Come accertato dagli ispettori, inoltre, la valutazione del livello di rischio non ha tenuto conto neanche di un adeguato monitoraggio nel tempo del volume di scambi (consistente a marzo 2016, grazie agli acquisti del gruppo “RAGIONE_SOCIALE“, come da accordi con la RAGIONE_SOCIALE, ma ridottosi sensibilmente nel corso dello stesso anno), senza trascurare il fatto che, alla data del 25/10/2016, pendevano oltre 14 mila ordini di vendita con sensibile aumento dei tempi di esecuzione (da 146 a 263 giorni).
Quanto alle obbligazioni di propria emissione, m sede ispettiva è emerso che BPB utilizzasse il c.d. metodo frozen spread (metodologia che comporta la formazione del prezzo di acquisto sul mercato secondario alle stesse condizioni applicate in sede di emissione, fatta eccezione per il risk free e per l’eventuale componente derivativa), nella determinazione del prezzo sul mercato secondario solo nei rapporti con la clientela del Gruppo e non anche nel caso di riacquisto di obbligazioni da clientela di altri istituti bancari.
Orbene, come osservato correttamente dalla difesa RAGIONE_SOCIALE, nessuna specifica censura è stata formulata dagli opponenti in merito al metodo di attribuzione del livello di rischio e quindi alla classificazione delle obbligazioni di propria emissione, essendosi concentrata l’attenzione degli opponenti sulle azioni proprie di BPB.
Quanto alla profilatura di queste ultime, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli opponenti, non può che ribadirsi l’incongruità della valutazione della stabilità del prezzo, quale
conseguenza della sua determinazione annuale da parte dell’assemblea sociale nell’ambito del sistema interno di negoziazione, senza esposizione alcuna alle oscillazioni del mercato.
Alla sussistenza della violazione contestata sub n. 1, inoltre, concorre l’ulteriore aspetto che riguarda il confronto fra il profilo dei clienti e quello dei prodotti finanziari.
In modo particolare, ad alterare la corretta valutazione di idoneità dei prodotti finanziari, consistenti in titoli di BPB, in rapporto al profilo dei clienti, ha inciso, secondo quanto emerso in sede ispettiva, in primo luogo la modalità utilizzata dalla RAGIONE_SOCIALE per la determinazione del portafoglio d’investimento, consistente nell’includere nel computo di quest’ultimo come “liquidità” i margini non utilizzati delle linee di credito concesse dalla RAGIONE_SOCIALE.
L’effetto, ottenuto è stato quello di ampliare il valore assoluto della quota parte investibile in strumenti propri di BPB. Contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa difesa RAGIONE_SOCIALE, secondo cui i “margini” non utilizzati non costituirebbero ampliamento delle disponibilità liquide del cliente, perché quest’ultimo non avrebbe assunto alcun obbligo restitutorio, con pagamento dei relativi interessi, va evidenziato che, in realtà, i margini di affidamento rappresentano una vera e propria forma di finanziamento da parte della RAGIONE_SOCIALE in favore del cliente, che paga un corrispettivo, nella misura delle commissioni. Proprio per questo, tali forme di investimento, come di seguito evidenziato anche con riferimento alle operazioni sostenute dal finanziamento della RAGIONE_SOCIALE, assumono un rischio maggiore, ricollegabile al fatto che, oltre alla fluttuazione del valore del prodotto finanziario, si aggiunge anche l’onere del corrispettivo da sostenere per il pagamento del servizio offerto dalla RAGIONE_SOCIALE, con la concessione dell’affidamento. E tanto rileva ai fini della valutazione di adeguatezza del prodotto al profilo di rischio del cliente.
Analogo risultato è stato ottenuto non attribuendo adeguata valorizzazione alla concessione di finanziamenti al cliente per sostenere l’investimento in strumenti finanziari propri. Al riguardo, RAGIONE_SOCIALE (comunicazione n. 0097996 del 22/12/RAGIONE_SOCIALE) ha raccomandato un’attenzione rafforzata, sotto il profilo della valutazione di adeguatezza, a fronte di prodotti finanziari “a complessità molto elevata” includendo nella relativa grey list quelli “con leva maggiore di 1”, e cioè quelle operazioni su strumenti finanziari ove l’intermediario presta al cliente il servizio accessorio di cui all’art. 1/6 lett. c) TUF, e cioè la concessione di finanziamento in funzione dell’investimento in strumenti finanziari.
Anche in questa evenienza, il maggior rischio di tali forme di investimento – e ciò spiega la peculiare attenzione sollecitata da RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE intermediarie – sta nel fatto che l’investitore, oltre ad affrontare l’alea propria dell’investimento, collegata alla fluttuazione del suo valore di mercato, deve tenere in debito conto anche l’obbligo di restituzione del capitale finanziato e relativi interessi, a prescindere dalla perdita del prodotto finanziario acquistato.
La RAGIONE_SOCIALE, al riguardo, – come sottolineato da RAGIONE_SOCIALE e non smentito con l’opposizione – non si è dotata di meccanismi procedurali idonei a valorizzare, nel giudizio di adeguatezza, eventuali finanziamenti concessi al cliente per consentire l’effettuazione dell’operazione.
Né può affermarsi che, in concreto, non vi siano state operazioni del tipo in esame, posto che in sede ispettiva (cfr. report 18/5/2016 Internal Auditing) sono emersi ben dieci casi di finanziamento concesso in funzione della sottoscrizione di azioni od obbligazioni proprie di BPB (cfr., ad esempio, le operazioni poste in essere da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE).
Anche sotto il profilo in esame, dunque, le doglianze degli opponenti si appalesano estremamente generiche e inidonee a superare i rilievi fattuali operati in sede ispettiva, oggettivamente riscontrati e riscontrabili attraverso la documentazione in atti, senza trascurare, anche in relazione al tema in esame, l’inammissibile plurimo rinvio ad argomentazioni già articolate in altra sede (amministrativa) non riproposte espressamente in ricorso tra i motivi di censura’. (violazione n. 2)
‘Non si appalesano condivisibili anche le doglianze mosse dagli opponenti con riguardo alla violazione n. 2.
Quest’ultima, secondo la delibera RAGIONE_SOCIALE impugnata, attiene alle modalità di gestione degli ordini, aventi ad oggetto azioni proprie sul mercato secondario, perché le procedure adottate dalla RAGIONE_SOCIALE non avrebbero consentito un’adeguata tracciabilità degli ordini impartiti dalla clientela al di fuori del canale filiale, con la conseguenza che si sarebbero verificati errori operativi consistiti nel mancato inserimento di ordini inviati per corrispondenza cartacea ed elettronica o consegnati a mano presso gli uffici della Direzione AVV_NOTAIO della RAGIONE_SOCIALE. Tanto avrebbe integrato la violazione dell’art. 21, primo comma, lett. d) TUF e dell’art. 15 Reg. Congiunto RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 29/10/07, secondo cui gli intermediari hanno l’obbligo di adottare procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, e degli artt. 21, primo comma, lett. a) TUF e 49 primo e terzo comma, Reg. RAGIONE_SOCIALE n. 16190/07, che rispettivamente, il primo pone a carico degli intermediari l’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e, il secondo, disciplina le regole di condotta alle quali l’intermediario deve attenersi nella gestione degli ordini dei clienti.
Al riguardo, emerge dall’atto di accertamento (par. 3) che, nell’arco temporale oggetto di contestazione (1/3/2013-4/11/2016), le azioni BPB non sono state scambiate in mercati regolamentati ovvero trattate su sistemi multilaterali di negoziazione. Quest’ultima è infatti avvenuta su un sistema di negoziazione interno (c.d. internalizzazione non sistematica), funzionante su una piattaforma informativa fornita da Cedacri e gestita dall’Area RAGIONE_SOCIALE.
Il rilievo della non adeguata tracciabilità degli ordini, impartiti dalla clientela al di fuori del canale filiale, è dovuto al fatto che la disciplina interna alla RAGIONE_SOCIALE non prevedeva una adeguata formalizzazione della data e della provenienza degli ordini non disposti direttamente presso la filiale dell’Istituto e ciò aveva generato errori operativi, consistiti nel mancato inserimento di ordini inviati per corrispondenza ordinaria ed elettronica ovvero consegnati a mano presso gli uffici della Direzione AVV_NOTAIO.
Tanto è emerso in sede di indagine ispettiva a campione, perché, attraverso l’esame di n. 95 rapporti/operazioni, in ben 12 casi (costituenti il 12,6% del campione analizzato) gli ordine erano risultati inseriti tardivamente e, per altri due ordini, era emersa una non corretta gestione, situazioni, per altro, segnalate da numerosi esposti (oltre 200) a seguito dei quali erano emersi altri 13 casi di ordini di vendita di azioni BPB, ricevuti dalle filiali e non inseriti nella procedura di front office (principalmente per la presenza di questionari scaduti e non aggiornati).
Agli errori operativi ed alle carenze procedurali, il back office RAGIONE_SOCIALE – su indicazione del Responsabile della Funzione Compliance e del Responsabile dell’Internal Audit -aveva provveduto ad inserire manualmente ex post taluni ordini nel sistema front office “tenendo conto della data di ricezione risultante dalle evidenze aziendali”.
Tuttavia, come correttamente rilevato con l’atto d’accertamento, tale modalità operativa, in difetto di presìdi idonei ad assicurare certezza della data di ricezione dell’ordine di vendita, non garantiva l’oggettivo rispetto della priorità temporale degli ordini, e, per un verso, offriva il destro ad impieghi distorti e, per altro verso, avrebbe potuto pregiudicare la possibilità di esecuzione dell’ordine stesso nel corso di una delle aste svoltesi nel frattempo, come effettivamente avvenuto con riferimento a taluni ordini che, pur anteriori alla delibera del 24/4/2016, con la quale era stato ridotto il prezzo dell’azione BPB da € 9,53 ad € 7,50, avevano avuto esecuzione successiva alla delibera stessa, con conseguente pregiudizio per l’investitore, tant’è che la RAGIONE_SOCIALE Intermediaria aveva, per n. 5 clienti, riconosciuto le perdite da questi ultimi subite, per un importo complessivo di € 41.000,00.
Eclatante, al riguardo, è il caso, evidenziato nell’atto di accertamento, della RAGIONE_SOCIALE, titolare di n. 430.000 azioni BPB per un controvalore di € 4,1 mln, il cui ordine di vendita, finalizzato a ridurre il finanziamento concesso alla detta società da BPB (pari ad € 5,15 mln), pur ricevuto dal responsabile della Linea Corporate il 15/6/2015, nonostante il sollecito del 5/8/2015, aveva avuto esecuzione soltanto in data 21/3/2016, a seguito di disposizioni impartite (nota del 5/10/2015) dal Responsabile della Funzione Compliance e dal Responsabile dell’Internal Audit, con le quali era stato stabilito di inserire l’ordine de quo “alla data di effettiva ricezione del 15/6/2015”.
La disfunzione accertata ha trovato riscontro nella nota del 21/10/2015, con la quale il Responsabile della Funzione Compliance segnalò all’Amministratore Delegato sia la presenza degli errori operativi nella trattazione degli ordini di vendita delle azioni BPB, con conseguente tardivo o mancato inserimento nella procedura
informatica degli ordini impartiti dalla clientela, sia le modalità di gestione dei suddetti ordini.
Secondo gli opponenti, la violazione in oggetto non sarebbe configurabile perché le anomalie riscontrate sarebbero frutto di condotte extra ordinem osservate dal personale della RAGIONE_SOCIALE e non sarebbero invece riconducibili alle modalità di gestione degli ordini di vendita delle azioni BPB, adottate in via generale dalla RAGIONE_SOCIALE, modalità che, a detta di quest’ultima, non sarebbero state diverse quanto alla fase di ricezione degli ordini – rispetto alla totalità degli strumenti finanziari, in applicazione del Manuale sui servizi ed attività di investimento. Osservano, altresì, gli opponenti che sarebbe impossibile rendere automatica e “blindata” la fase di materiale apprensione degli ordini, essendovi invece un necessario ed inevitabile scollamento temporale tra il momento della ricezione dell’ordine e quello della sua registrazione nei sistemi, nell’ambito del quale si collocherebbe una “quota” di rischio operativo ineliminabile. In realtà, come condivisibilmente osservato dalla difesa della RAGIONE_SOCIALE, è proprio il suddetto Manuale a mostrare i limiti nella corretta gestione degli ordini, non prevedendo alcunché sulle modalità operative da osservare nella registrazione degli ordini pervenuti per corrispondenza (ordinaria o elettronica) ovvero non impartiti direttamente presso le filiali della RAGIONE_SOCIALE. Né – come sottolinea la difesa RAGIONE_SOCIALE – è dimostrata la formalizzazione di procedure alle quali avrebbe dovuto uniformarsi il personale della RAGIONE_SOCIALE, con conseguente affidamento “alla prassi e alla contingente diligenza del singolo operatore”.
(violazione n. 3)
Neppure fondamento hanno le doglianze relative alla violazione n. 3. Quest’ultima attiene alla contestata assenza di procedure per la formazione del prezzo delle azioni della RAGIONE_SOCIALE, con conseguente
riflesso sulla diligenza e sulla correttezza del servizio di negoziazione delle azioni proprie, prestato da BPB , in considerazione del fatto che le transazioni, anche sul mercato secondario, avvenivano al prezzo stabilito dall’Assemblea sociale della RAGIONE_SOCIALE.
Tale condotta, secondo l’assunto della RAGIONE_SOCIALE, nell’arco temporale dal 9/4/RAGIONE_SOCIALE al 7/4/2016, avrebbe implicato la violazione dell’art. 21, primo comma, lett. d) TUF e dell’art. 15, primo comma, Reg. Congiunto RAGIONE_SOCIALE d’Italia/RAGIONE_SOCIALE del 29/10/07, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività, procedure la cui rilevanza ai fini del pricing funzionale alla corretta prestazione dei servizi di investimento era stata sottolineata da RAGIONE_SOCIALE con comunicazione del 2/3/09 n. 9019104.
L’assenza di una policy ha comportato l’adozione di modalità operative differenti anno per anno, nel triennio RAGIONE_SOCIALE-2016, nel quale la RAGIONE_SOCIALE si è avvalsa della consulenza esterna di RAGIONE_SOCIALE, che ha seguito due metodologie di valutazione: il metodo finanziario del Dividend Discount Model nella versione Excess Capital (DDM) e il metodo di mercato, dei multipli transazionali comparabili, integrati, anno per anno, da ulteriori metodologie: per l’intero triennio, quello misto patrimoniale-reddituale (metodologia applicata principalmente dalla dottrina); per il RAGIONE_SOCIALE, quello dei multipli impliciti nei prezzi definiti in operazioni di aumenti di capitale di banche non quotate; per il 2015, il metodo dei multipli impliciti nel mercato secondario di banche non quotate; per il 2016, il metodo che tiene conto dei prezzi delle transazioni intervenute, nei giorni successivi, con alcuni investitori per pacchetti azionari significativi.
Il consulente COGNOME, per i tre anni in considerazione, ha anche analizzato i prezzi e i multipli di borsa di banche quotate, sebbene tali parametri non siano stati valutati confrontabili perché indicativi di un
valore a breve termine, in genere presi a riferimento da un azionista di minoranza che non intende mantenere nel lungo periodo la propria partecipazione nella compagine azionaria.
Nonostante l’articolata analisi operata dall’advisor, il consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE (con la supina adesione del collegio sindacale e l’inerzia delle funzioni di controllo interno) ha stabilito, per ciascun anno del triennio in considerazione, il prezzo delle azioni senza adeguata motivazione e facendo propri acriticamente i range di prezzo proposti dall’advisor, omettendo ogni analisi delle relazioni di RAGIONE_SOCIALE in ordine ai metodi considerati, alle scelte operate e alle assunzioni poste a base dei metodi prescelti e ai relativi risultati (cfr. par. 4 dell’atto di accertamento).
Sul punto – sostengono gli opponenti – l’addebito mosso da RAGIONE_SOCIALE sarebbe insussistente in difetto di un obbligo di legge, per una banca popolare, di adottare una procedura formalizzata per la determinazione del prezzo delle azioni della banca (in applicazione delle norme che, in tema di società cooperative e, quindi, anche di banche popolari, servono a rendere operativo il principio della c.d. “porta aperta”) utilizzato per determinare il valore della partecipazione sociale per l’acquisizione dello status di socio ovvero per il recesso nei casi previsti.
Osserva al riguardo la difesa della RAGIONE_SOCIALE che, sino al 2017, anno a partire dal quale RAGIONE_SOCIALE aveva imposto (comunicazione n. 92492/16) la negoziazione delle azioni delle banche popolari, non quotate in borsa, in un mercato multilaterale di scambio, tutte le banche popolari avevano favorito le compravendite delle proprie azioni tra i soci attraverso una sistema di negoziazione interno alla banca stessa, che prevedeva un prezzo di scambio unico uguale a quello stabilito dall’assemblea per le aperture del libro, al fine di
evitare disparità di trattamento e possibili arbitraggi tra le due modalità di compravendita.
Questo sistema – proseguono gli opponenti – avrebbe funzionato per decenni senza rilievo alcuno da parte di RAGIONE_SOCIALE, che, neanche in sede ispettiva, aveva giammai sottolineato l’esigenza della predisposizione di formali procedure per la determinazione del prezzo dell’azione.
Esigenza avvertita soltanto all’indomani delle conseguenze della crisi economica che aveva fortemente disallineato i prezzi delle azioni delle banche quotate e di quelle non quotate in borsa e che aveva indotto la RAGIONE_SOCIALE, pur riconoscendo la discrezionalità in capo alla RAGIONE_SOCIALE di affidare a soggetti esterni la predisposizione di report di supporto, ai fini della stima del valore delle azioni, e di valutare il prezzo di queste ultime, così come determinato anno per anno, ad ipotizzare una violazione di tipo meramente procedurale, riguardante la disciplina dettata per la prestazione dei servizi d’investimento.
Ad avviso degli opponenti, quindi, il richiamo agli artt. 21, primo comma, lett. d) TUF e 15 primo comma Reg. Congiunto RAGIONE_SOCIALE d’Italia/RAGIONE_SOCIALE del 29/10/07, sarebbe totalmente errato, perché il suddetto dato normativo riguarderebbe fattispecie affatto diverse. La suddetta normativa, invero, richiamerebbe la comunicazione RAGIONE_SOCIALE del 2/3/09 n. NUMERO_DOCUMENTO, la quale, tuttavia, nell’imporre all’intermediario un comportamento corretto e trasparente in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, si riferirebbe a titoli di debito, a strumenti finanziari derivati e a prodotti assicurativi a contenuto finanziario, non anche alla determinazione del prezzo delle azioni ai sensi dell’art. 2528 cod. civ.
In particolare, BPB non avrebbe giammai determinato il prezzo delle sue azioni, ai fini della loro distribuzione alla sua clientela, come se si fosse trattato di un prodotto bancario, bensì, come già evidenziato, al
solo fine di attuare l’art. 6 Statuto Societario e il disposto dell’art. 2528 cod. civ.
Il fatto che lo stesso prezzo fosse stato, poi, utilizzato anche per gli scambi delle azioni nel mercato secondario tra i soci, in contropartita del fondo azioni proprie della RAGIONE_SOCIALE, sarebbe stato agevolmente spiegabile con l’esigenza di evitare disparità di trattamento e possibili arbitraggi tra le operazioni nel mercato secondario e quelle in esecuzione del meccanismo di cui all’art. 6 Statuto.
Pertanto – osservano gli opponenti – sarebbe stata inesistente la violazione attinente l’aspetto meramente procedurale e formale, dovendosi piuttosto verificare, sotto il profilo sostanziale, la correttezza e la trasparenza del procedimento seguito dalla RAGIONE_SOCIALE per la determinazione, anno per anno, del prezzo delle sue azioni. Sul punto – a suo dire – BPB avrebbe tenuto un contegno inappuntabile, essendosi avvalsa del parere del consulente esterno, il quale avrebbe seguito metodi e modalità uniformi e stabili nel tempo, nel pieno rispetto dei principi di valutazione e delle prassi estimative, con il sostegno di analisi di terzi esperti.
D’altronde, osserva la difesa di BPB , l’applicazione del prezzo (rectius sovraprezzo) delle azioni proprie, determinato a norma dell’art. 2528 c. c. e dell’art. 6 Statuto, anche alle transazioni eseguite sul mercato secondario, incluse quelle in cui la RAGIONE_SOCIALE aveva operato in contropartita diretta con i clienti nell’ambito del servizio di negoziazione, sarebbe stato pienamente corretto e conforme alla regola di best execution sancita dall’art. 45, comma sei, Reg. Intermediari.
Ad avviso della Corte neanche il motivo di doglianza, da ultimo esaminato, si appalesa fondato.
Invero, contrariamente all’assunto difensivo degli opponenti, le norme violate – secondo la contestazione operata dalla RAGIONE_SOCIALE ed oggetto di giudizio – sono pienamente pertinenti alla fattispecie in esame.
L’adozione di una procedura di pricing dei c.d. prodotti domestici, tra cm rientrano certamente anche le azioni proprie non quotate in borsa (prodotti illiquidi), costituisce imprescindibile e doveroso contegno da parte dell’intermediario/emittente, alla stregua del dettato normativo in argomento (artt. 21, primo comma, lett. d TUF e 15, primo comma, regolamento, congiunto RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE d’Italia), perché l’adozione di criteri oggettivi, e il più possibile precisi ed esaustivi, consente, per un verso, di ridurre al massimo i margini di discrezionalità e, per altro verso, di assicurare la massima trasparenza nei rapporti tra intermediario/emittente e investitore/cliente, offrendo a quest’ultimo maggiore tutela e maggiore garanzia di rispetto del proprio interesse (…).
Dalle norme sopra indicate, con riferimento anche alla comunicazione RAGIONE_SOCIALE del 2/3/2009, sopra richiamata, discende, quindi, il dovere dell’intermediario di dotarsi di procedure idonee a ridurre al minimo i rischi di opacità nell’ambito di operatività prescelto, posto che un efficiente svolgimento dei servizi di investimento dipende anzitutto dalla presenza di regole organizzative interne, funzionali a garantire l’adempimento degli obblighi di comportamento prescritti dall’art. 15 Regolamento Congiunto, soprattutto con riferimento a un tema centrale, per la RAGIONE_SOCIALE e per gli investitori, quale è quello del pricing. Al riguardo, come sottolineato correttamente dalla difesa RAGIONE_SOCIALE, la comunicazione 2/3/09 di quest’ultima, prevedeva espressamente, a carico degli intermediari, tra l’altro, il dovere di: a) offrire prodotti di propria emissione o comunque prodotti trattati in contropartita diretta con il cliente, previa adozione di strumenti di determinazione del fair value, basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato,
proporzionate alla complessità del prodotto e coerenti con i criteri utilizzati dall’intermediario per la valutazione del portafoglio titoli di proprietà; b) strutturare il processo di determinazione delle condizioni da applicare alle operazioni in modo da guidare ex ante la discrezionalità degli addetti, mediante fissazione di precisi criteri, che contemplino, ove possibile, anche un confronto con provider esterni. La violazione contestata, quindi, trova riscontro proprio nella mancata adozione di un procedimento predefinito per la determinazione del prezzo delle azioni ed ha quindi natura esclusivamente formale, non riguardando la correttezza dei comportamenti, concretamente tenuti dagli organi sociali nelle singole operazioni, l’analisi del cui operato nel processo di pricing delle azioni della RAGIONE_SOCIALE non assume valore in sé, né gioca un ruolo determinante ai fini dell’accertamento dell’illecito procedurale in questione. Per le stesse ragioni, va negata rilevanza, al fine di escludere la violazione contestata, all’asserita congruità e correttezza del contegno tenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, nella determinazione del prezzo delle sue azioni, attraverso l’acquisizione del parere di un esperto interno.
Ciò che rileva, in definitiva, è la mancata adozione e formalizzazione preventiva di idonea procedura in materia di pricing, in conformità alla previsione normativa di cui all’art. 15, primo comma, Reg. Congiunto RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE d’Italia, che impone agli intermediari la formalizzazione di adeguate e ordinate procedure al fine di garantire correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi d’investimento, tra cui devono includersi anche quelle relative alle azioni di propria emissione.
D’altronde, il fatto che lo statuto societario e l’art. 2528 cod. civ. prevedano la determinazione del prezzo (rectius del sovraprezzo) delle proprie azioni non esclude l’obbligo gravante sull’intermediario di adottare la procedura di pricing delle azioni proprie, qualora esse
diventino poi oggetto di servizi di investimento prestati dall’emittente, ponendosi come intermediario nella negoziazione dei prodotti finanziari illiquidi di propria emissione per conto terzi ovvero in contropartita diretta con la clientela’.
(profili soggettivi)
‘Verificata, quindi, la sussistenza delle tre violazioni contestate, corretta si appalesa anche l’imputazione delle stesse sotto il profilo soggettivo.
In particolare, per le violazioni consumatesi nel vigore (dall’8/3/2016) della novella disciplina sanzionatoria (d.lgs. n. 72/2015), con l’introduzione dell’art. 190 bis TUF, la sanzione è stata correttamente irrogata nei confronti non solo della RAGIONE_SOCIALE Intermediaria ma anche di amministratori, sindaci e funzionari di BPB, in presenza del duplice presupposto, di cui all’art. 190 bis TUF, costituito, per un verso, dalla riconducibilità degli illeciti amministrativi in oggetto alla violazione di specifici doveri propri dell’organo/funzionario e, per altro verso, dal grave pregiudizio per la tutela degli investitori, derivante dalla violazione accertata.
Quanto a quest’ultimo profilo, è sufficiente considerare la lunga durata della condotta omissiva contestata (protrattasi per più anni) in relazione alle tre violazioni in oggetto, come sopra ampiamente descritte, la pluralità delle irregolarità riscontrate, come sopra ricostruite, e la strategicità dei settori sui quali le suddette violazioni hanno inciso, per ravvisare una peculiare pericolosità per la tutela dell’interesse degli investitori, che di per sé integra il pregiudizio grave previsto dall’art. 190 bis cit.
Va, al riguardo, sottolineato come non si richieda un pregiudizio patrimoniale per il singolo o la pluralità di investitori bensì, stando alla locuzione utilizzata dalla norma in esame, un pregiudizio grave che colpisca “la tutela degli investitori”, espressione che lascia
intendere agevolmente come il bene protetto dalla norma sanzionatoria sia proprio la tutela in sé dell’interesse dell’investitore, tutela che, per effetto dei comportamenti inadempienti ascrivibili alla RAGIONE_SOCIALE intermediaria e ai suoi organi e funzionari, ha certamente subito un pesante nocumento sotto plurimi profili, quale quello dell’opacità nella formazione del prezzo delle azioni proprie di BPB, dell’assenza di adeguate procedure per individuare in modo corretto la propensione al rischio del cliente/investitore e valutare adeguatamente la rischiosità del prodotto finanziario, nonché dell’assenza di adeguate procedure per la gestione degli ordini dei clienti/investitori, atte a garantire, anche in questo caso, trasparenza e correttezza a scanso di danni derivabili agli investitori stessi in conseguenza della fluttuazione nel tempo del prezzo delle azioni e delle tensioni sulla loro liquidità.
La gravità del pregiudizio per il bene-tutela dell’interesse dell’investitore si rende in concreto ancor più marcata, considerando il contesto nel quale le violazioni stesse sono maturate e, segnatamente, le plurime operazioni di aumento di capitale di BPB, laddove concorreva il duplice e confliggente interesse, per la RAGIONE_SOCIALE, alla capitalizzazione e, per i clienti/investitori, ad ottenere o a cedere le azioni proprie della RAGIONE_SOCIALE al prezzo più adeguato e conforme alle condizioni di patrimonializzazione della stessa.
Neppure condivisibili sono le doglianze dei singoli opponenti in ordine all’ascrivibilità agli stessi delle violazioni loro rispettivamente contestate.
È sufficiente, al riguardo, richiamare gli artt. 6 e 8 del Reg. Congiunto del 29/10/07, secondo cui “l’alta dirigenza e l’organo con funzioni di controllo, secondo le competenze e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto dell’intermediario nonché dagli articoli 7, 8, 9 e 10, sono responsabili di garantire che
l’intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi” (art. 6) e “L’organo con funzione di supervisione strategica b) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente l’adeguatezza;”(art. 8), dove, stando alle stesse definizioni contenute nell’art. 2 del cit. Reg. Congiunto, per “organo con funzione di supervisione strategica” deve intendersi “l’organo aziendale a cui – ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria – sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche”, per “organi con funzione di controllo”, deve intendersi, fra gli altri, il collegio sindacale e, per “alta dirigenza”, devono intendersi “i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nonché il direttore generale”.
Il Regolamento Congiunto RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE d’Italia, agli artt. 6 e 8, pone a carico degli amministratori e del direttore generale l’obbligo di garantire che l’intermediario si conformi alle norme poste da legge e regolamenti in materia di servizi e di approvare i processi relativi alla prestazione dei servizi stessi, verificandone periodicamente l’adeguatezza.
D’altronde, il potere gestorio spettante al consiglio di amministrazione e, quindi, ai singoli amministratori (presidente e consiglieri), a norma del codice civile, comprende certamente anche il compimento delle attività rese doverose dalle prescrizioni in materia di intermediazione mobiliare e poste a carico della società di cui i suddetti amministratori sono organi, né taluno degli amministratori ha allegato e tanto meno provato la propria totale estraneità agli illeciti contestati per non aver potuto impedire il fatto (cfr. Cass. Sez. U, n. 20933/2009).
È inevitabile, pertanto, che essi (NOME COGNOME, in qualità di presidente e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di consiglieri) rispondano, quanto meno a titolo di colpa, per le violazioni loro ascritte unitamente alla compagine sociale, essendo loro preciso dovere far sì che essa si uniformasse alla normativa di settore nello svolgimento della propria attività.
A non diverse conclusioni deve giungersi, stante la richiamata puntuale disciplina di settore, con riferimento ai componenti il collegio sindacale (COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME).
D’altronde, in considerazione del loro ruolo di controllo, anche sostitutivo, sull’operato dell’organo amministrativo, ciascun sindaco risponde delle violazioni in argomento anche in virtù degli artt. 2403 e seg. cod. civ. per condotta omissiva, gravando sui sindaci, da un lato, l’obbligo di vigilanza -in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche del controllo del corretto operato della banca intermediatrice, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare RAGIONE_SOCIALE ed a garanzia degli investitori -e, dall’altro lato, l’obbligo legale di denuncia immediata alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia e alla RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, delle violazioni delle norme dettate in tema di intermediazione mobiliare (cfr. Cass. Sez. 2. n. 5357/2018; Sez. U. n 20934/2009).
Pure responsabile delle tre violazioni accertate è il direttore generale (COGNOME NOME), per espressa previsione normativa (cfr. art. 6 Reg. Congiunto cit.), ricollegandosi l’imputazione a suo carico all’inosservanza di specifici doveri inerenti la sua carica (“garantire
che l’intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi” cfr. art. 6 cit.).
Analoghe conclusioni devono trarsi con riferimento alla posizione del Condirettore AVV_NOTAIO (COGNOME NOME), chiamato a rispondere delle violazioni sub 1 e 2. La sua responsabilità si ricollega all’inosservanza dei doveri sullo stesso gravanti per la carica rivestita e cioè di vertice della struttura centrale e della struttura distributiva della RAGIONE_SOCIALE.
Tanto emerge dalla “Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e delle attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e da banche, con riferimento temporale sia al 31/12/15 sia al 31/12/16.
D’altronde, come emerge dall’atto di accertamento (par. 8.3.2) l’assunto del diverso ruolo svolto dal Condirettore AVV_NOTAIO non trova adeguato riscontro documentale in atti ed è smentito dal tenore della “Relazione recante le verifiche della funzione di Internal Auditing sui fondi propri della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE” del 18/5/2016, indirizzata anche al Condirettore AVV_NOTAIO e contenente riferimenti ad alcune posizioni rispetto alle quali l’Internal Auditing aveva ritenuto che la concessione di finanziamento fosse funzionale all’acquisto di azioni proprie sul mercato primario o all’acquisto delle stesse sul secondario. Neppure può sottrarsi alle responsabilità collegate alla violazione n. 1, allo stesso contestata, il Vice Direttore AVV_NOTAIO (COGNOME NOME).
Come evidenziato dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE, del ruolo rivestito da quest’ultimo e della conseguente attività dallo stesso svolta, v’è traccia documentale nei verbali del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE, inviati a RAGIONE_SOCIALE con la nota del 9/10/17.
Inoltre, come già sottolineato con riferimento alla posizione del Condirettore AVV_NOTAIO, anche il Vice Direttore AVV_NOTAIO risulta
destinatario della “Relazione recante le verifiche della funzione di Internal Auditing sui fondi propri della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE” del 18/5/2016, sopra citata, a conferma del ruolo svolto all’interno dell’organizzazione della RAGIONE_SOCIALE.
D’altronde, il Vice Direttore AVV_NOTAIO, in qualità di preposto alla Direzione Operations, curò la redazione e la sottoposizione al consiglio di amministrazione delle procedure approvate il 14/12/14 e il 21/5/15, ricevendo l’incarico di dar corso alle attività pianificate (cfr. atto di accertamento al par. 8.3.2).
Quanto alla posizione di coloro (COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME) che hanno rivestito, in successione temporale, la carica di responsabili della funzione compliance, va in primo luogo sottolineato che il ruolo è definito dall’art. 16 Reg. Congiunto, secondo cui “1 – Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di prevenire e individuare le ipotesi di mancata osservanza degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, minimizzare e gestire in modo adeguato le conseguenze che ne derivano, nonché consentire alle autorità di vigilanza di esercitare efficacemente i poteri loro conferiti dalla relativa normativa. 2 – A tal fine, gli intermediari attribuiscono alla funzione di controllo di conformità (compliance), le seguenti responsabilità, garantendo un adeguato accesso alle informazioni pertinenti: a) controllare e valutare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure adottate ai sensi dell’articolo 15 e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte dell’intermediario, nonché delle procedure di cui al comma 1; b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi ai fini dell’adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 9. 3. La funzione di controllo di conformità presenta
agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, le relazioni sull’attività svolta. Le relazioni illustrano, per ciascun servizio prestato dall’intermediario, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate”.
È evidente quindi che, tra i compiti affidati al responsabile della funzione in oggetto, era incluso certamente anche quello di vigilare ed intervenire sulle procedure e, segnatamente, sulle carenze delle stesse, oggetto di contestazione.
Né emerge che l’attivazione dei responsabili sia stata funzionale alla rimozione delle carenze riscontrate con riferimento agli illeciti amministrativi oggetto di rispettiva contestazione, come già evidenziato nell’atto di accertamento (par. 8.3.2 cit.).
Valga, infine, sottolineare il fatto che tra i doveri dei responsabili della funzione compliance rientra anche il monitoraggio circa l’efficienza e l’adeguatezza delle procedure già in precedenza adottate e, pertanto, non ha rilievo esimente la circostanza che, come sostenuto dall’opponente COGNOME, talune delle procedure, oggetto delle contestate violazioni, fossero già state adottate in epoca anteriore al subentro nella carica, gravando – come già evidenziato – sul responsabile della funzione compliance anche l’obbligo di rilevazione e di segnalazione delle carenze relative a procedure già in essere, allo scopo di promuoverne la correzione.
Pertanto, anche per i soggetti in esame, la responsabilità per gli illeciti amministrativi rispettivamente contestati, deriva dalla violazione di specifici doveri sugli stessi incombenti.
Infine, in ordine alla quantificazione della sanzione pecuniaria irrogata a ciascun esponente della compagine sociale, ad avviso della Corte, corrette e condivisibili si appalesano le statuizioni contenute nella delibera impugnata, sia perché coerenti ai criteri di cui all’art. 194 bis
TUF, applicabile ratione temporis, sia in difetto di specifici elementi di valutazione critica offerti dagli opponenti, a parte i rilievi già sopra analizzati, attinenti in realtà, l’ an e non il quantum debeatur’.
9. A fronte di tale articolatissima motivazione della sentenza impugnata, deve darsi risposta alle censure di violazione o falsa applicazione di legge, ove esse risultano effettivamente dirette a colpire i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: quello, cioè, concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto, risolvendosi la violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella negazione o nell’affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una precetto legislativo, ovvero nell’attribuzione ad esso di un contenuto che non ha; e quello invece concernente la sussunzione del caso concreto nella norma stessa correttamente individuata ed interpretata, risolvendosi la allegazione del vizio di falsa applicazione nell’assumere che la fattispecie di causa è stata giudicata in base ad una disposizione che non le si addice, o che siano state tratte dalla norma in relazione alla res litigiosa conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.
Estraneo al giudizio di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è ogni profilo di censura finalizzato a dimostrare l’erronea ricognizione da parte dei giudici del merito della fattispecie concreta attraverso la valutazione delle risultanze probatorie.
Può così già concludersi che nessuno dei motivi ricondotti o riconducibili al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è fondato. Nessuno di quelli proposti dai ricorrenti attiene, invero, ad un fatto ‘storico’, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
contro
versia. Le censure avanzate o non risultano rispettose del requisito di contenutoforma dettato dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (in quanto non illustrano il contenuto rilevante degli atti processuali o dei documenti su cui si fondano, oppure non specificano come e quando il singolo ‘fatto’ sia stato sottoposto alla discussione nel contraddittorio tra le parti, mediante analitica istanza nei rispettivi scritti difensivi avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie), o riguardano fatti non decisivi (cioè inidonei a determinare con certezza, se apprezzati correttamente, l’accoglimento dell’opposizione), o, infine, e ciò nel maggior parte dei casi, concernono fatti comunque presi in considerazione nella sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE (di talché le doglianze finiscono, nella sostanza, a lamentare non un omesso esame, ma un esame contrario alla aspettative delle parti).
10. Non sono fondate le censure in ordine all’applicazione delle sanzioni in base al regime transitorio di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 2015, sulla base del principio di diritto di seguito enunciato.
Per consolidata interpretazione di questa Corte, le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 trovano, o meno, applicazione a seconda che si tratti di violazioni commesse dopo o prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, come dispone l’art. 6 del d.lgs. n. 72 cit. Ciò perché le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE in tema di disciplina degli intermediari e di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE ai sensi degli 187-bis e 187-ter del TUF, sicché esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un
problema di compatibilità con le garanzie riservate dall’art. 7 CEDU ai fini dell’applicazione all’imputato della legge più favorevole (si vedano Cass. n. 20689 del 2018; n. 23814 del 2019, anche per la motivazione sulla manifestamente infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015; n. 8855 del 2017; n. 8046 del 2019; n. 3248, n. 3243, n. 30499 e n. 30500 del 2022; n. 24375 e n. 33788 del 2023).
Le condotte inerenti alla violazione: dell’art. 21, comma 1, lett. a) e lett. d) del TUF e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto (che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, e di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti); degli artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Intermediari (che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di adeguatezza ed appropriatezza degli investimenti); dell’art. 49, commi 1 e 3, del Regolamento Intermediari (che disciplinano le regole di condotta cui gli intermediari devono attenersi nella gestione degli ordini dei clienti), integrano illeciti di natura permanente (cfr., in punto di decorrenza della prescrizione, Cass. n. 6295 del 2023; ai fini proprio del regime sanzionatorio applicabile, Cass. n. 15352 del 2023), la cui consumazione ha ininterrotta continuità per tutto il tempo in cui la situazione si protrae con carattere di attualità, cessando la permanenza nel momento in cui cessa la condotta volontaria del soggetto, il che avviene di regola col compimento dell’azione che pone fine alla situazione antigiuridica, oppure quando il soggetto non è più in condizione di provvedere, per la cessazione dello svolgimento delle funzioni qualificate di esponente aziendale, all’adempimento dei doveri stabiliti dalla legge (ovvero comunque, ove non vi sia prova del
completamento e dell’esaurimento della condotta antigiuridica dell’agente, quando vi sia stato l’accertamento della violazione).
Ne consegue che, nell’ipotesi di condotte, come nella specie, iniziate prima e protrattesi unitariamente dopo l’entrata in vigore delle modifiche al d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015, secondo il regime transitorio dettato dall’art. 6 dello stesso, vanno applicate le disposizioni vigenti alla data della cessazione della permanenza.
Su tale argomentazione poggia anche l’affermazione della responsabilità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a norma dell’art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, come appunto sostituito dal d.lgs. n. 72 del 2015, oggetto del secondo motivo del ricorso della stessa RAGIONE_SOCIALE. La natura permanente degli illeciti comporta, invero, una struttura unitaria non scomponibile in una pluralità di condotte e relativi trattamenti sanzionatori, anteriori o posteriori alla data dell’entrata in vigore della nuova disciplina compresa nel periodo di permanenza, come invece assume la censura.
Gli accertamenti in ordine alle date delle cessazioni delle cariche societarie rivestite da alcuni degli incolpati ed al protrarsi delle condotte ad altri imputabili rispetto all’entrata in vigore della nuova disciplina (condotte attinenti alle procedure di valutazione di adeguatezza ed appropriatezza, alle modalità di gestione degli ordini aventi ad oggetto le azioni proprie sul mercato secondario ed alla definizione soltanto con delibera del consiglio di amministrazione del 7 aprile 2016 del prezzo delle proprie azioni, nonostante la contestata assenza di adeguati presidi procedurali), costituiscono il frutto di apprezzamenti di fatto spettanti al giudice del merito e sindacabili in sede di legittimità soltanto nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
11. Sono infondate le censure per l’omesso esame dei ‘margini di liquidità’ dei finanziamenti concessi alla clientela secondo le indicazioni fornite dall’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, invero, ha accertato in fatto la mancata adozione di idonee procedure circa la valutazione di adeguatezza e appropriatezza delle operazioni di profilatura della clientela. I fatti ad oggetto della relativa contestazione si leggono diffusamente nell’impugnata decisione, mentre il fondamento della responsabilità dei ricorrenti è tratteggiata facendo riferimento all’attività di vigilanza svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, alle segnalazioni fatte agli organi di vertice della RAGIONE_SOCIALE ed alle colpevoli inerzie addebitate agli stessi. I giudici dell’opposizione hanno spiegato le ragioni per cui la corretta valutazione di adeguatezza non poteva dirsi risolta attuata nemmeno dopo l’introduzione del questionario RAGIONE_SOCIALE nel giugno 2015, residuando un’elevata concentrazione di investitori con profilo di rischio medio. Il fatto è stato quindi considerato ed apprezzato dai giudici del merito e non può dirsi, quindi, omesso il suo esame, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
11.1. La profilazione della clientela ai fini della valutazione di adeguatezza, così come definita nel quadro normativo europeo, costituisce uno degli strumenti più rilevanti per la tutela dell’investitore che decida di avvalersi del servizio di consulenza finanziaria per gli investimenti e del servizio di gestione del portafoglio. La valutazione di adeguatezza favorisce scelte d’investimento in linea con il concreto profilo dell’investitore, valutato con riguardo a molteplici aspetti, e concorre altresì ad alimentare la fiducia negli operatori finanziari e ad assicurare l’efficienza dei mercati.
A tale scopo, le linee guida sui requisiti di adeguatezza pubblicate dalla RAGIONE_SOCIALE cooperano
con le regole dettate dalle direttive e dai regolamenti EU, essendo tutte volte a favorire una accurata conoscenza della propria clientela da parte degli intermediari, così da assicurare l’efficacia dei presidi di product governance e di definizione del target market da parte del distributore. Nella rilevazione delle informazioni sul cliente utile ai fini della valutazione di adeguatezza, vengono considerati anche i margini di liquidità dello stesso.
La conformità della prassi seguita dalla RAGIONE_SOCIALE alle linee guida pubblicate dalla RAGIONE_SOCIALE è stata correttamente considerata dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE come criterio fattuale di riferimento per determinare l’adeguatezza della profilazione della clientela, e tale verifica costituisce compito proprio ed esclusivo del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del già richiamato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nei ricorsi è sollevata, ancora, la questione che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva prestato un servizio di investimento in prodotti di propria emissione e non era comunque tenuta ad adottare una procedura di pricing delle proprie azioni.
12.1. Anche tale censura merita confutazione, nei limiti in cui non si intenda volta soltanto a contestare l’accertamento in fatto dell’operazione concretamente posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, compiutamente ricostruita nella sentenza impugnata.
In diritto, trova conferma l’orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui la vendita di azioni proprie della banca in contropartita diretta con la clientela rientra nella nozione di servizi ed attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58 del 1998; conseguentemente, tale attività è sottoposta ai doveri previsti dall’art. 21, coma 1, lett. d) dello stesso decreto e dall’art. 15 del Regolamento congiunto RAGIONE_SOCIALE d’Italia-RAGIONE_SOCIALE attuativo dell’art. 6, comma 2 bis, del TUF, ai fini dell’istituzione di procedure interne
idonee a garantire gli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi, fra i quali rientra anche l’adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario (c.d. fair value del titolo), in quanto trattasi di operazione priva di mera valenza interna (Cass. n. 1740 del 2022; cfr. anche n. 11876 del 2016).
13. Non sono fondate nemmeno le doglianze sulla configurabilità della fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 190 -bis TUF, per carenza del ‘grave pregiudizio per la tutela degli investitori’; sulla mancanza di un’indagine causale con riguardo alla condotta di ciascun singolo esponente aziendale ed ai connotati soggettivi della stessa; sull’omessa considerazione dell’affidamento ingenerato dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia e dalla RAGIONE_SOCIALE circa la correttezza dell’operato dei ricorrenti; ed, infine, sull’omessa considerazione della diligenza osservata dai componenti del consiglio di amministrazione e sulla estraneità degli stessi a funzioni gestorie della RAGIONE_SOCIALE.
13.1. L’art. 190 -bis TUF, nella formulazione qui applicata ratione temporis , inserita dal d.lgs. n. 72 del 2015, persegue la responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari. In particolare, fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali siano accertate le violazioni, per l’inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1 e 190.2, commi 1 e 2, TUF si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrano alcune condizioni, tra qui quella che la condotta abbia inciso in modo rilevante sulla complessiva
organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero abbia provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l’integrità ed il corretto funzionamento del mercato.
Analogamente era strutturato l’art. 190 TUF, prima delle modifiche operate dal d.lgs. n. 72 del 2015, sanzionando i soggetti svolgenti funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, i quali non avessero osservano le disposizioni ivi richiamate.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, a proposito delle violazioni sanzionate con l’art. 190 -bis TUF, ha ritenuto le stesse in concreto sussistenti sia per l’inosservanza di specifici doveri propri dell’organo/funzionario, sia per il derivante grave pregiudizio per la tutela degli investitori, desumendo quest’ultimo dalla durata pluriennale della condotta omissiva contestata, dalla pluralità delle irregolarità riscontrate, dalla strategicità dei settori sui quali le suddette violazioni avevano inciso, dalla ravvisata opacità nella formazione del prezzo delle azioni proprie di BPB, dell’assenza di adeguate procedure per individuare in modo corretto la propensione al rischio del cliente/investitore e per valutare adeguatamente la rischiosità del prodotto finanziario, dell’assenza di adeguate procedure per la gestione degli ordini dei clienti/investitori, atte a garantire, anche in questo caso, trasparenza e correttezza, dal contesto nel quale le violazioni erano maturate, ovvero plurime operazioni di aumento di capitale di BPB, laddove concorreva il duplice e confliggente interesse, per la RAGIONE_SOCIALE, alla capitalizzazione e, per i clienti/investitori, ad ottenere o a cedere le azioni proprie della RAGIONE_SOCIALE al prezzo più adeguato e conforme alle condizioni di patrimonializzazione della stessa.
Deve, allora, riaffermarsi quanto già precisato da questa Corte: la fattispecie d’illecito di cui all’art. 190bis , comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo posta a presidio della tutela del risparmiatore
dal pericolo astratto di pregiudizio, non richiede che sia provato il danno da esso concretamente subito, sicché, ai fini della punibilità, è sufficiente dimostrare la potenziale pericolosità della condotta, la quale deve essere improntata a correttezza e trasparenza, onde evitare detto rischio (Cass. n. 18675 del 2023).
Inoltre, la valutazione del grave pregiudizio per la tutela degli investitori, provocato dalla violazione delle disposizioni richiamate dall’art. 190 -bis TUF, applicabile ratione temporis , costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto, che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se, come nel caso in esame, sorretto da motivazione ampia, adeguata ed immune da vizi logici e giuridici.
Quanto poi all’elemento soggettivo, la Corte d’appello ha fatto legittimo ricorso alla presunzione iuris tantum , in ragione delle cariche societarie rivestite dai ricorrenti, le cui singole posizioni sono state analizzate nelle pagine 55 e segg. della sentenza impugnata, ed in assenza di dimostrazione della estraneità dei medesimi ai fatti o all’impossibilità di evitarli, tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alle rispettive cariche.
Invero, doveri di particolare pregnanza sorgono in capo al consiglio di amministrazione di una società bancaria, doveri che riguardano l’intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l’evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi (fra le tante, Cass. n. 24081 e n. 16323 del 2019).
Le attività oggetto di causa avrebbero dovuto indurre gli amministratori, pure non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo. Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie,
sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c., non va, del resto, rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Questa interpretazione non vale ad accollare una responsabilità oggettiva agli amministratori non esecutivi, essendo gli stessi perseguibili ove ricorrano comunque sia la condotta d’inerzia, sia il fatto pregiudizievole antidoveroso, sia il nesso causale tra i medesimi, sia, appunto, la colpa, consistente nel non aver rilevato colposamente i segnali dell’altrui illecita gestione, pur percepibili con la diligenza della carica (anche indipendentemente dalle informazioni doverose ex art. 2381 c.c.), e nel non essersi utilmente attivati al fine di evitare l’evento. Sotto il profilo probatorio, ciò comporta che spetta al soggetto, il quale afferma la responsabilità, allegare e provare, a fronte dell’inerzia dei consiglieri non delegati, l’esistenza di segnali d’allarme (anche impliciti nelle anomale condotte gestorie) che avrebbero dovuto indurli ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo (con la richiesta di convocazione del consiglio di amministrazione rivolta al presidente, il sollecito alla revoca della deliberazione illegittima od all’avocazione dei poteri, l’invio di richieste per iscritto all’organo delegato di desistere dall’attività dannosa, l’impugnazione delle
deliberazione, la segnalazione al p.m. o all’autorità di vigilanza, e così via); assolto tale onere, è, per contro, onere degli amministratori provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o la causa esterna, che abbia reso non percepibili quei segnali o impossibile qualsiasi condotta attiva mirante a scongiurare il danno.
Non costituisce dato di per sé decisivo nemmeno la circostanza, posta a fondamento di alcune censure, attinente alla qualità di ‹‹consiglieri indipendenti›› rivestita in seno all’organo amministrativo. Anche, infatti, gli amministratori indipendenti sono comunque ‹‹amministratori››, dotati di tutte le prerogative e gravati dei doveri tipici di questo ufficio, muniti di una competenza generale sul governo della società, parimenti incaricati di funzioni di management , di direzione e anche di controllo interno, sicché la loro ‹‹indipendenza›› non li rende per ciò solo estranei alle dinamiche gestionali. Anzi, gli amministratori indipendenti cumulano le tipiche attribuzioni gestorie stricto sensu alle precipue competenze di monitoraggio dell’attività degli esecutivi, al punto che il loro ruolo attivo essenziale attiene proprio alla verifica dell’operato degli altri amministratori e dei manager, per evitare che vengano commessi abusi da parte di chi esercita il potere all’interno della società ed assicurare che la società stessa persegua nello svolgimento della propria attività i principi di trasparenza e correttezza. Resta quindi confermata pure per gli ‹‹amministratori indipendenti›› l’interpretazione giurisprudenziale in forza della quale ‘a fronte di una vicenda di assoluta rilevanza per la gestione della società’ – quale un’offerta al pubblico finalizzata ad un aumento di capitale -sussiste ‘in capo all’intera compagine amministrativa il dovere di attivarsi, e perciò la connessa rilevanza della loro condotta omissiva nella causazione dell’illecito’ (Cass. n. 15685 del 2024, non massimata; Cass. n. 18846 del 2018).
Ancora, alcune doglianze dei ricorrenti hanno sottolineato che gli addebiti mossi attenevano ad aspetti meramente formali ed erano comunque imputabili a carenze dei flussi informativi.
Sennonché, le mancate verifiche, da parte dei soggetti responsabili, della coerenza delle basi contabili con i principi applicati attengono proprio alla correttezza formale nella redazione dei dati e devono avere ad oggetto tutte le informazioni incluse in essi. Inoltre, i poteri e doveri di vigilanza e di controllo da parte dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, la cui inosservanza determina conseguenti responsabilità, sono condizionati proprio dalla circolazione dei flussi informativi, imponendo a tutti gli organi (quindi anche ai consiglieri non esecutivi e ai sindaci) di procurarsi costantemente informazioni precise e puntuali sulla gestione dagli amministratori esecutivi.
Né è plausibile l’invocazione di un affidamento ingenerato dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia e dalla RAGIONE_SOCIALE circa la correttezza dell’operato dei ricorrenti, a seguito della fattiva collaborazione intercorsa con le autorità di vigilanza. Agli effetti dell’esimente della buona fede di cui all’art. 3, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, non è stata data prova di atti positivi delle competenti autorità, volti a creare un ragionevole affidamento sulla legittimità delle molteplici condotte contestate, non rilevando a tal fine, al contrario, un comportamento tacito che si desume in via inferenziale dalla non immediata attivazione della procedura sanzionatrice (cfr. Cass. n. 24386 del 2023).
Così, parimenti, riscontrata la violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l’esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del
collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo quoad functione , gravando sui sindaci, da un lato, l’obbligo di vigilanza – in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell’adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare RAGIONE_SOCIALE, a garanzia degli investitori -e, dall’altro lato, l’obbligo legale di denuncia immediata alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia ed alla RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 6037 del 2016; n. 5357 del 2018; n. 1602 del 2021).
14. Tutti i ricorsi vanno perciò rigettati. Sussistendo il requisito dell’interesse comune tra i più soccombenti, per la convergenza degli atteggiamenti difensivi rispetto alle questioni dibattute in causa, si giustifica la condanna in solido degli stessi, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta tutti i ricorsi riuniti e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 18.500,00, di cui € 500,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile