Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33842 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33842 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17411/2023 R.G. proposto da:
NOME, NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrenti-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrenti- nonché sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1484/2023 depositata il 07/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con citazione del novembre 2012 NOME COGNOME e NOME, premettendo di essere i due figli e i soli eredi universali di NOME COGNOME, deceduta due anni prima, esponevano che:
-il 24 gennaio 2007 la madre aveva stipulato con RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, un contratto preliminare, in forma di scrittura privata, per l’acquisto di un futuro appartamento di civile abitazione, facente parte di uno stabile da costruirsi;
-il prezzo pattuito, di 176.000,00 euro, era stato interamente pagato, contestualmente alla stipula del preliminare, dalla promissaria acquirente, e la società costruttrice aveva garantito l’adempimento delle proprie obbligazioni consegnandole una
polizza fideiussoria della RAGIONE_SOCIALE per l’importo massimo garantito di 180.000,00, euro, efficace per la durata di anni due dal 10 gennaio 2007 al 10 gennaio 2009;
-la suddetta polizza era stata fornita dall’agenzia RAGIONE_SOCIALE a COGNOME, che l’aveva consegnata a COGNOME;
-il contratto preliminare del 24 gennaio 2007 era stato stipulato in adempimento di un precedente preliminare, dell’11 ottobre 2006, nel quale le parti avevano stabilito che la realizzazione dell’appartamento futuro nei tempi promessi avrebbe dovuto essere garantita da apposita ‘fideiussione assicurativa’, che COGNOME si era impegnato a perfezionare in favore di COGNOME contestualmente alla stipula del successivo contratto preliminare, di cui avrebbe incassato anticipatamente l’intero prezzo;
-né le obbligazioni previste dal contratto preliminare ultimo, né quelle previste dalla polizza fideiussoria erano risultate adempiute, sicché gli attori avevano convenuto, per ottenerne la condanna risarcitoria in solido: NOME COGNOME, quale ex socio ed ex legale rappresentante della fallita promittente venditrice RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME, in proprio e quale ex socio amministratore della RAGIONE_SOCIALE, società agente di RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, dei cui servizi fruiva la RAGIONE_SOCIALE, la quale ultima, vista l’impossibilità di ottenere il rilascio di polizza fideiussoria da RAGIONE_SOCIALE, si era relazionata con la RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio e legale rappresentante NOME COGNOME, al fine di far rilasciare alternativa garanzia assicurativa; i suddetti NOME RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE avendo fatto riferimento, per l’emissione della polizza fideiussoria del 23 gennaio 2007, alla RAGIONE_SOCIALE poi dichiarata fallita dal Tribunale di Genova il 28 giugno 2007; la RAGIONE_SOCIALE, quale società preponente della RAGIONE_SOCIALE, avendo
consentito che la rispettiva agente mediasse, in concorso con la RAGIONE_SOCIALE, la stipulazione della polizza della società RAGIONE_SOCIALE, rivelatasi falsa o comunque fittizia;
il Tribunale accoglieva la domanda, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui, in specie:
-l’eccepita prescrizione dell’azione risarcitoria non era decorsa poiché -ferma l’irrilevanza del procedimento penale concluso con archiviazione -rispetto alla missiva interruttiva, ricevuta nel maggio 2012, l’esordio della stessa era da far corrispondere non alla stipula del contratto preliminare, bensì, in relazione al pregiudizio subìto, a quella dello spirare della polizza fideiussoria nel gennaio 2009, o, in tesi, alla dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE del giugno 2007;
-non vi era stata prova della falsità della polizza, il cui originale era risultato pervenire dalla RAGIONE_SOCIALE recando, «in nome e per conto di quest’ultima, sottoscrizione riferibile alla stessa persona fisica che aveva in precedenza sottoscritto polizze fideiussorie emesse dalla medesima RAGIONE_SOCIALE su richiesta della stessa RAGIONE_SOCIALE», circostanza confermata anche dal curatore del RAGIONE_SOCIALE, escusso quale testimone;
-era stato documentato che l’assegno tratto da COGNOME, come corrispettivo dell’emissione della polizza, avesse avuto come beneficiaria la stessa società RAGIONE_SOCIALE, dunque parte effettiva dell’operazione effettivamente conclusa tra le parti;
-al di là dei plausibili diversi indici per il rilascio di garanzie fatti propri da compagnie assicurative di diverso livello economico, quali RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, atti a rendere comprensibile l’ottenimento delle stesse solo dalla seconda di tali due società, gli attori non avevano fornito prova che alcuno dei convenuti fosse a
conoscenza dei margini di solvibilità di San RAGIONE_SOCIALE e, quindi, del disvalore commerciale delle relative polizze fideiussorie, restando così irrilevante l’eventuale tolleranza di RAS in ordine a questa condotta di un proprio agente, con esclusione, dunque, dell’occasionalità necessaria correlata all’ipotesi di una possibile responsabilità aquiliana al riguardo;
-men che meno erano risultati elementi per concludere nel senso che i convenuti potessero essere consapevoli che la polizza fosse stata creata fittiziamente per ingannare COGNOME;
-in particolare, e inoltre, NOME COGNOME, titolare dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE, non avendo avuto rapporti diretti con San RAGIONE_SOCIALE, non poteva essere stato in grado di verificare i profili di «autenticità materiale in senso stretto» delle polizze emesse dalla suddetta società ;
–NOME COGNOME, avendo agito in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE, non poteva essere ritenuto personalmente responsabile come avesse utilizzato la società esclusivamente quale schermo, avendo per converso, la società in questione, curato che il premio della polizza pervenisse nella disponibilità di San RAGIONE_SOCIALE, incassando la provvigione dalla preponente;
-per gli stessi motivi anche COGNOME, avendo agito in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE, da lui rappresentata, non poteva essere ritenuto personalmente responsabile del preteso danno;
–RAGIONE_SOCIALE aveva provato che quella in parola non era stata la prima né l’ultima polizza San RAGIONE_SOCIALE procurata a terzi, e non erano risultate infruttuose escussioni di tali garanzie relativamente alle quali NOME aveva incassato regolarmente le provvigioni;
-non vi erano pertanto idonei elementi per affermare che la suddetta polizza fosse stata utilizzata, e meno che mai falsificata, per ottenere il consenso contrattuale dalla COGNOME;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli originari attori articolando cinque motivi;
resiste con controricorso, articolando complessivamente cinque motivi di ricorso incidentale condizionato, RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE;
resistono con distinti controricorsi NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE;
è rimasto intimato NOME COGNOME; le parti hanno depositato memorie.
Rilevato che
con il primo motivo del ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 640, 42, 43, 110, cod. pen., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che per la truffa era sufficiente il dolo generico ed eventuale, e avendo utilizzato per converso un erroneo criterio legale di valutazione delle prove, anche indirette, da cui avrebbe dovuto invece evincersi la consapevolezza dello stato di decozione della società RAGIONE_SOCIALE nel momento dell’emissione della polizza, tre mesi prima della dichiarazione di fallimento, essendo la stessa in quel momento legata da un consolidato rapporto contrattuale con la società RAGIONE_SOCIALE, posto altresì che: il curatore fallimentare aveva riferito che in pochi mesi il personale era stato licenziato, la sede trasferita in un’autovettura dell’amministratore unico, successivamente condannato per bancarotta, che avrebbe poi denunciato il furto delle relative scritture contabili, senza, quindi, che alcuna polizza del 2007 fosse rinvenibile; la società non aveva mai avuto i requisiti per operare nel mercato degli intermediari, sicché i soggetti in relazioni commerciali con la stessa non potevano non conoscere, o in ogni caso avrebbero dovuto conoscere, la connotazione fittizia dei prodotti assicurativi della stessa;
con il secondo motivo del suddetto ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello
avrebbe errato travisando il contenuto oggettivo di prove decisive, e in specie:
-la testimonianza del curatore fallimentare della San RAGIONE_SOCIALE, che non aveva dichiarato che la firma sulla polizza era riferibile alla società, mentre aveva dichiarato che la stessa non aveva sede in Roma, laddove COGNOME, in interrogatorio formale, aveva dichiarato che NOME aveva un mandato di libera collaborazione con San RAGIONE_SOCIALE in particolare presso la sede romana, sicché avrebbe dovuto concludersi che la polizza non proveniva affatto dalla società in parola;
-l’assegno tratto da COGNOME quale corrispettivo per l’emissione della polizza, che non aveva visto come beneficiaria RAGIONE_SOCIALE, posto che COGNOME in interpello aveva dichiarato che, al netto della provvigione trattenuta, aveva indirizzato la somma in un anonimo conto corrente non rinvenuto dal curatore della RAGIONE_SOCIALE;
-così come parimenti non era vero che NOME incassava regolarmente premi e provvigioni di NOME, posto che, come detto, tratteneva le proprie competenze e indirizzava il residuo su conti anonimi, e anzi, quel rapporto di libera collaborazione avrebbe dovuto indurre a concludere per la conoscenza dello stato di decozione della società preponente, mai iscritta, come detto, anche in tal caso contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata, nell’albo degli intermediari finanziari;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 27, Cost., 640, cod. pen., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la responsabilità penale è personale, sicché il fatto che gli amministratori sociali avevano agito in nome e per conto delle amministrate non escludeva la riferibilità dei reati, da accertare incidentalmente ai fini risarcitori civili;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001, e dell’art. 2049, cod. civ., posto che le società dovevano rispondere dell’operato dei legali rappresentanti quali preposti;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe mancato di pronunciarsi sulla domanda subordinata di responsabilità dei convenuti per violazione degli obblighi di protezione sussistenti in ragione della qualità di intermediari finanziari, deduzione effettuata in appello ma già prospettata in primo grado mediante ampi riferimenti alla responsabilità contrattuale e non solo aquiliana;
con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2935, 2947, cod. civ., poiché la prescrizione avrebbe dovuto farsi decorrere dal perfezionamento dell’ultimo contratto preliminare posto che gli stessi attori avevano configurato il danno nel fatto che NOME sarebbe stata convinta a sottoscrivere il negozio a mezzo della consegna della polizza falsa o fasulla;
con gli ulteriori quattro motivi di ricorso incidentale, «se del caso condizionato», RAGIONE_SOCIALE richiama, per «scrupolo difensivo», i motivi di appello il cui esame è rimasto assorbito nella decisione di secondo grado, riguardanti in specie la motivazione del Tribunale, gli interessi e la rivalutazione richiesti con la domanda risarcitoria, e la determinazione, in tesi, delle singole misure del concorso ai fini del così esercitato regresso.
Considerato che
preliminarmente si evidenzia che la difesa di NOME COGNOME ha eccepito l’improponibilità dell’impugnazione nei suoi confronti personalmente, deducendo che:
-in prime cure si era costituito eccependo l’estinzione della società RAGIONE_SOCIALE perché cancellata dal registro delle imprese;
-solo in appello, inammissibilmente, l’azione attorea era stata rivolta contro di lui quale ex amministratore e successore illimitatamente responsabile;
-la difesa avversaria non aveva devoluto, col ricorso per cassazione, la questione della legittimazione passiva in parola, con conseguente giudicato ostativo;
l’eccezione è infondata;
la Corte territoriale ha deciso la controversia sulla base del criterio della ragione più liquida, assorbendo implicitamente quanto univocamente il tema del difetto di legittimazione passiva in parola, come risulta chiaramente dalla motivazione della sentenza (pag. 20);
quando la decisione impugnata è stata assunta sulla base del criterio della ragione più liquida, in assenza di una pronuncia sulla questione di proponibilità della domanda, trattandosi di questione fondante, come tale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ovvero anche nel giudizio di legittimità, rimane impregiudicato il potere di questa Corte di deciderla (Cass., Sez. U. 29/08/2025, n. 24172);
ciò posto, sebbene non possa instaurarsi un giudizio nei confronti di una società ormai estinta, in persona del suo amministratore unico, nel caso di specie COGNOME non era solo amministratore della società, ma pacificamente anche socio della stessa, comunque legittimato a stare in giudizio, non solo a tutela della propria posizione individuale, ma anche per quella già facente capo alla società estinta (Cass., Sez. U., 16/07/2025, n. 19750; cfr. Cass., Sez. U., 12/03/2013, n. 6070): in definitiva, pur non potendo egli stare in giudizio in qualità di ex amministratore, era e deve ritenersi legittimato in qualità di socio, cui si
trasmettono le obbligazioni residue dell’ente e le relative posizioni processuali;
i primi due motivi di ricorso principale sono inammissibili;
si tratta di richieste di un riesame fattuale estraneo alla presente sede di sola legittimità;
la Corte territoriale ha escluso, in fatto, che potesse esservi, in capo ai convenuti, consapevolezza dell’insolvibilità della società RAGIONE_SOCIALE e del disvalore commerciale dei suoi prodotti, sottolineando, in particolare, che:
-non vi era prova diretta della conoscenza di elementi da cui poterla desumere;
-non vi erano riconoscibili anomalie contrattuali nella trazione dell’assegno a titolo di corrispettivo in favore della RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME, e nell’emissione della polizza stessa;
-non erano risultate polizze analoghe infruttuose;
–NOME aveva incassato, con condotta commerciale costante, i premi spettanti alla San RAGIONE_SOCIALE, trattenendo le provvigioni;
il preteso travisamento della prova concernente le dichiarazioni del curatore ricade invece pienamente nella valutazione della riconducibilità logica dell’informazione probatoria pretesa al fatto probatorio discusso e, pertanto, è deduzione parimenti inammissibile (Cass., Sez. U., 05/03/2024, n. 5792): come riportato nello stesso ricorso e in particolare nel controricorso RAGIONE_SOCIALE, il deponente risulta aver dichiarato che l’atto di fideiussione era conforme ad altri rinvenuti, del 2006, e la firma simile alle altre sottoscrizioni, senza poter dire «a chi» appartenesse la sottoscrizione, dato questo, del tutto irrilevante per poter sostenere la dedotta falsità (materiale);
piena, e inammissibile, rilettura istruttoria si domanda quando si fa leva sulla circostanza dell’assenza «di un’unità locale aperta su Roma», a fronte delle dichiarazioni di COGNOME sul fatto che NOME aveva avuto rapporti commerciali «con il SigNOME presso la sede RAGIONE_SOCIALE di
Roma», posto che si tratta di locuzioni differenti (sede e unità locale aperta) del cui peso probatorio, comunque, si chiede un’alternativa valutazione di merito;
pari rilettura istruttoria si chiede quando si vorrebbe che dall’indirizzo dei premi al netto delle provvigioni, in favore della RAGIONE_SOCIALE, su conti correnti «anonimi», si facesse derivare un ulteriore travisamento da valorizzare per dedurne, in base a un nesso logicamente affatto necessitato, la complice conoscenza, in capo a COGNOME, dello stato di ‘preinsolvenza’ della preponente, laddove la beneficiaria così come intestataria di favore dell’assegno era sempre la menzionata società che con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva un mandato di libera collaborazione, dunque tale da rendere possibili variegate regolazioni dei rapporti di dare e avere;
ed analogamente neutro, in questo quadro, risulta essere il dato della mancata iscrizione di NOME all’albo degli intermediari finanziari;
in buona sostanza, la difesa ricorrente mira a valorizzare diversamente alcune risultanze processuali, e soprattutto:
-la brevità temporale tra stipula del secondo preliminare di vendita e fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, in uno ad ulteriori circostanze fattuali inerenti a indagini della Guardia di Finanza a séguito della bancarotta della suddetta sRAGIONE_SOCIALE, solo descritte nel ricorso (specie pagg. 6-7) in cui, però, neppure si dimostra quando allegate, discusse e oggetto di offerte di prova davanti ai giudici di merito;
-la collaborazione commerciale tra società venditrice poi fallita, società che rilasciò la polizza non emessa da RAS, e società che con quest’ultima collaborava a tali fini;
e da queste si richiede si evinca la decisiva consapevolezza o idonea conoscibilità esclusa dalla Corte territoriale, il tutto con un evidente, diverso e, in tesi, pur parimenti plausibile apprezzamento del materiale istruttorio acquisito;
va ribadito che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. la nomofilachia esemplificabile con Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304, Cass., 22/09/2023, n. 27100), in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115, invocato, così come 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, censurabile attraverso il paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nel quadro dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940), quando ipotizzabile;
ciò posto, se la violazione dell’art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio (della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime, d’altro canto la violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, in ipotesi disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e dunque, logicamente, non anche che il medesimo, come nella fattispecie, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire un significato logico-fattuale, tra quelli plausibilmente possibili, differente da quello atteso dalle parti stesse, o maggior forza di convincimento ad alcuni elementi di prova piuttosto che ad altri (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33);
il terzo motivo è inammissibile;
la censura non incide sulla ragione decisoria che ha escluso la condotta consapevolmente illecita dei soggetti la cui responsabilità personale da reato, incidentalmente vagliato, s’invoca;
il quarto motivo è inammissibile;
va premesso che quando una persona fisica agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta, esprimendo quest’ultimo, la condotta va letta, in termini di obbligazioni negoziali, nel quadro dell’art. 1228, cod. civ., e non dell’art. 2049 (cfr., utilmente, Cass., 11/11/2019, n. 28987 e succ. conf., in punto di rapporti tra responsabilità del medico e della relativa struttura), a nulla rilevando l’art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti stessi;
il disposto dell’art. 2049, cod. civ., può venire in gioco quando il soggetto fisico, tramite il quale agisce l’ente, commetta un illecito connesso ma distinto dalla condotta propria dell’ente stesso, eppure legato da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni svolte per quello (cfr., utilmente, Cass., Sez. U., 13/05/2019, n. 13246, in punto di enti pubblici);
ciò posto, nel caso l’illecito è stato escluso in fatto, e tale ragione decisoria non è incisa, fermo quanto si sta per dire in ordine alla successiva censura;
il quinto motivo è in parte inammissibile, in parte infondata;
non è stato dimostrato che la domanda di cui alla censura fosse stata svolta già per tempo in prime cure, come necessario nel rispetto del principio di specificità del motivo di ricorso quale desumibile anche dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.: è evidente che la menzione degli «ampi riferimenti», che sarebbero presenti nella citazione originaria, è del tutto generica, fermo che i ricorrenti nemmeno hanno dedotto e dimostrato di aver formulato, nei termini per le emende assertive, idonee precisazioni idonea della domanda;
al riguardo la novità della diversa domanda, di cui non a caso si dolgono i controricorrenti COGNOME NOME e NOME, è ostativa allo scrutinio della stessa, dovendosi escludere, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., che, pur verificata, in tesi, l’omessa pronuncia su un motivo di appello, questa Corte debba cassare con rinvio la sentenza impugnata senza che sia stata dimostrata l’ammissibilità del correlato motivo d’impugnazione di seconde cure (cfr., utilmente, Cass., 16/06/2023, n. 17416, che analogamente esclude l’affermazione della violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., rispetto all’omessa pronuncia su motivo di appello, quando il punto possa essere deciso in diritto, senza ulteriori accertamenti di fatto);
al contempo, il motivo non spiega perché la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dovessero ritenersi intermediari finanziari, solo perché quest’ultima, esclusa la possibilità di rilascio di una polizza della diversa società RAGIONE_SOCIALE di cui gestiva l’agenzia, si sarebbe ‘adoperata’ affinché la promittente venditrice, come in altri casi, ottenesse da RAGIONE_SOCIALE altra polizza in favore della promittente acquirente;
la censura è dunque anche aspecifica;
ciò posto, vale osservare che, comunque, la Corte territoriale ha implicitamente quanto univocamente statuito su tutto lo spettro di domande, escludendo, come visto, in modo assorbente, che vi fosse una specifica ‘protezione’ da svolgere a tutela della promittente acquirente in base alle evidenze disponibili da parte dei soggetti coinvolti, in uno alla stessa, nella vicenda negoziale;
conclusivamente, la censura neppure si misura compiutamente con tale profilo dal punto di vista della relazione contrattuale che afferma ma che neppure distingue del tutto da quella, in tesi, precontrattuale, non essendo delineati vincoli contrattuali tra NOME e NOME, sovrapponendola assertivamente agli obblighi di protezione degli
intermediari finanziari assicurativi, laddove anche quanto a RAS, come dedotto in controricorso da RAGIONE_SOCIALE, non risulta accertato che la stessa avesse definito alcun rapporto a titolo di contratto con COGNOME;
il primo e univo motivo di ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE è logicamente assorbito, mentre i restanti, essendo solo riproposizione (condizionata) di motivi di appello assorbiti, non sono qualificabili come censure (nemmeno condizionate) per cassazione;
l’alterno esito dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese di tale grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali in solido, al competente ufficio di merito, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME