Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1862 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 1862  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30252/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  rappresentata  e  difesa  da ll’avvocato  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e domiciliata digitalmente presso l’indirizzo pec: ;
-ricorrente-
contro
PREFETTURA di AGRIGENTO, in persona del Prefetto p.t.;
-intimata- avverso  la  SENTENZA  del  TRIBUNALE  AGRIGENTO  n.  667/2022, pubblicata il 13/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta , dinanzi al Giudice di pace di Agrigento, dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia stradale di Agrigento in ordine alla violazione dell’art.174, comma 8 , del C.dS,  in quanto il conducente
di  un  autobus,  dipendente  della  società  ricorrente,  aveva  violato  le prescrizioni del Regolamento CE n. 561/2006 nella giornata lavorativa del  13.12.2018    nel  corso  della  quale  risultavano  solo  12  minuti  di pausa in 6 ore e 15 minuti di lavoro.
A sostegno dell’opposizione, la RAGIONE_SOCIALE  dedusse che si trattava di un errore involontario commesso dall’autista nell’utilizzo della carta tachigrafica non imputabile alla società.
La Prefettura di Agrigento resistette con comparsa di costituzione.
Il citato  Giudice  di  pace  rigettò  l’opposizione  ed  il Tribunale  di Agrigento,  adito  in  sede  di  appello,  respinse  il  gravame  con  la sentenza  indicata  in  epigrafe,  confermando  la  decisione  di  primo grado.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello, sulla base di quattro motivi.
La Prefettura di Agrigento non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il  ricorso  è  stato  avviato  alla  trattazione  in  camera  di  consiglio  ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Con  il  primo  motivo  di  ricorso,  si  deduce  la  violazione  o  falsa applicazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, per  carente  o  insufficiente  motivazione  e  per  omesso  esame  di  un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
S i  contesta che il Tribunale non abbia pronunciato  sull’eccezione di nullità  della  sentenza di primo grado per violazione tra dell’art. 112 cpc, perché detto giudice non avrebbe valutato la mancata
corrispondenza tra norma contestata ed i fatti accaduti, con riferimento  all’insussistenza  della  violazione  dell’art.  179,  comma  2 del Cds, dal momento che il malfunzionamento dell’apparecchio non sarebbe  stato  imputabile  ad  essa  società  ricorrente;  in  caso  di eventuale responsabilità dell’autista, sarebbe ro stati applicabili il Reg. comunitario  n.  1191/69  e  la  Legge  122/10  (art.  54  ter),  che escluderebbero ogni tipo di responsabilità del proprietario del mezzo.
1.1. Il motivo è palesemente infondato.
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato  ex  art.  112  c.p.c.,  ricorre  quando  vi  sia  omissione  di qualsiasi decisione su di un capo di domanda o di eccezione (cfr., per tutte, Cass. n. 28308/2017).
Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato i motivi di opposizione -così come veicolati con l’atto di appello –  ed ha ritenuto che il fatto contestato integrasse la violazione dell’art. 179, comma 2, del Codice della Strada.
La  sentenza  si  sottrae  al  vizio  di  carente  motivazione  in  quanto quest’ultima consente  di  seguire  il  percorso  logico-giuridico  che  ha condotto all’affermazione  della  responsabilità  della  RAGIONE_SOCIALE  ( v., per tutte, Cass. SU n. 8053/2014), né il novellato art. 360, comma 1, n.  5,  c.p.c.  consente  il  sindacato  di  questa  Corte  per  insufficiente motivazione.
Inammissibile è, altresì, la doglianza di cui all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.,  ai  sensi  dell’art. 348  ter  comma  V  c.p.c. (‘ratione  temporis’ applicabile), avendo il Tribunale confermato la sentenza del Giudice di pace sulla scorta della stessa motivazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 174, comm i 8 e 13, del Codice della Strada,  in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 ,  cpc,, oltre alla carente e/o insufficiente motivazione ed all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
RAGIONE_SOCIALE  sostiene che,  ai  sensi  dell’art. 174,  comma  8,  del Cds, il trasgressore era il conducente e non essa società ricorrente, che, al più, sarebbe stata da considerarsi obbligata in solido.
La stessa società si duole, altresì, che la violazione prevista dall’art. 174, comma 13 del Cds, il quale prevede che l’impresa da cui dipende il lavoratore sia obbligata in solido con l’autore della violazione, non sia mai stata contestata ad essa RAGIONE_SOCIALE Inoltre, la vi sarebbe un evidente errore materiale perché la Polizia di Stato avrebbe rilevato e verbalizzato gli orari dei periodi di riposo soltanto nell’arco temporale di un giorno e non nell’intero turno lavorativo e le mancate registrazioni dei turni di riposo sarebbero dovute ad un disguido o ad un errore nell’uso dell’apparecchio da parte del conducente e non dell’azienda.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 , commi n. 2, 3 e 4, del Reg. CE n. 561/2006, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 , cpc, per carente e/o insufficiente motivazione, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perché il Reg. CE n.561/2006, all’art. 10, comma 3, non prevederebbe l’automatica responsabilità dell’azienda in caso di responsabilità del conducente per non aver rispettato le direttive impartite a tal riguardo dall’azienda.
 Con  il  quarto  motivo  di  ricorso,  si  prospetta  la  violazione  e  falsa applicazione dell’art. 115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360, comma 1,  nn.  3  e  5,  cpc,  per  mancata  ammissione  dei  mezzi  istruttori
richiesti ed articolati nel giudizio di primo grado e reiterati nel giudizio d’appello.
5. I citati motivi (dal secondo al quarto), che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
L’art. 179, comma 2, del Codice della Strada, nella versione ratione temporis applicabile, così recita: ‘ chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 849 a € 3.396 ‘.
E’ opportuno premettere che, in tema di violazione delle disposizioni sui cronotachigrafi, l’art. 174 del Codice della Strada opera un rinvio formale alle fonti eurounitarie, sicché le violazioni del Regolamento CE n. 561/2006, sia in materia di tutela dei lavoratori addetti all’autotrasporto, sia in materia di sicurezza stradale , rilevano come infrazioni del Codice della Strada, con la conseguente applicabilità della relativa disciplina (Cass n. 22896/2019; Cass. n. 21062/2014).
L’art. 10  del  citato  Regolamento precisa che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti.
L’art. 174 del Codice della Strada prevede per i datori di lavoro dei conducenti sia una responsabilità per fatto proprio derivante dall’inadempimento degli obblighi gravanti direttamente sugli stessi, sia  una responsabilità solidale per le violazioni commesse dai propri dipendenti.
La    previsione  di  una  responsabilità  per  fatto  proprio  dei  datori  di lavoro  dei  conducenti  (per  inadempimento  degli  obblighi  gravanti direttamente sugli stessi), sancita dalla norma in esame, la quale va
ad aggiungersi a quella solidale per le violazioni commesse dai propri dipendenti, deriva direttamente dalle prescrizioni contenute nel Regolamento in esame, di cui la norma costituisce attuazione, il quale risponde alla finalità di soddisfare al contempo le esigenze di protezione del lavoratore dipendente e, indirettamente, di garantire la sicurezza dei trasporti, analogamente a quanto accade per gli obblighi posti a carico dei conducenti, che, pur miranti alla sicurezza dei trasporti, proteggono anche l’attività lavorativa dei conducenti medesimi (v. Cass. n. 20364/2024, non mass., in motivazione; sulla distinzione tra responsabilità dell’impresa per fatto proprio e in via solidale vedi, ad es., Cass. n. 22896/2018 e Cass. n. 13364/2003).
Tali finalità si desumono dai Considerando del Regolamento, che intende garantire regole comuni in materia di responsabilità delle imprese di trasporto e dei conducenti in caso di violazione del Regolamento, si propone di armonizzare le condizioni di concorrenza tra i modi di trasporto terrestre, in particolare nel settore dei trasporti su strada, e di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale delle persone che lavorano in questo campo; tali finalità vengono perseguite, in particolare, attraverso l’obbligo di dotare i veicoli utilizzati principalmente per il trasporto stradale di un tachigrafo omologato, che può essere utilizzato per monitorare il rispetto dei tempi di guida e di riposo da parte dei conducenti (CGUE 9/9/2021, in causa C-906/19, F.O. , punto 34; CGUE, 2.3.2017, Casa Noastra, in causa C-245/15, punto 28 con riferimenti giurisprudenziali).
In questo contesto si  inseriscono gli obblighi gravanti sulle imprese di trasporto, le quali sono  tenute  non  solo  a dotare i veicoli di tachigrafo, del cui buon funzionamento sono responsabili unitamente ai conducenti, e a garantirne, sempre assieme a questi ultimi, il buon
uso se digitali e il buon funzionamento se analogici, oltre a dover fare buon uso rispettivamente delle carte del conducente e dei fogli di registrazione (art. 32), ma anche ad organizzare “l’attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento ‘ , a fornire ad essi “le opportune istruzioni”, ad effettuare “controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del Regolamento” ed a garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, digitali o analogici, ad effettuare controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e a non fornire ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare un uso improprio dei tachigrafi (art. 33) (CGUE, 26/9/2019, in causa C600/18, RAGIONE_SOCIALE, punti 3 e 4).
Questa Corte (v., in particolare, Cass. n. 10327/2020) ha affermato che l’art. 10, par 2, del Regolamento n. 561/2002 individua una condotta illecita dell’imprenditore, collocata nel capo III dedicato alla responsabilità dell’impresa di trasporto, e una condotta del conducente, collocata, quanto alle regole relative ai periodi di riposo, nel capo II, e che il legislatore nazionale ha individuato, all’interno dell’art. 174 CdS, illeciti e sanzioni riguardanti direttamente il conducente rispetto alle quali l’impresa è obbligata in solido e una fattispecie che vede come soggetto attivo esclusivamente l’imprenditore.
Ne  deriva  che  le  posizioni  del  proprietario  e  del  conducente  del veicolo  cui  sia  stata  contestata  l’infrazione  prevista  dall’art.  179 C.d.S.,  di  mettere  in  circolazione  (comma  3)  e  di  circolare  con  un veicolo  avente  il  cronotachigrafo  non  funzionante  (comma  2)  sono posizioni distinte, contestate a titolo di concorso di persone ai sensi
dell ‘art. 5 della L.  24  novembre  1981,  n.  689,  e  non  già  di responsabilità  solidale  ai  sensi  del  successivo  art.  6  (v.  Cass.  n. 21000/2004).
In relazione alla fattispecie prevista dall’art. 179 C.d.S., sussiste la colpa del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare dell’autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge ovvero se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile al titolare (così Cass. n. 12244/2003).
E’ stato, infatti, ritenuto, in relazione alla fattispecie prevista dall’art. 179 del codice della strada, che sanziona il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose il quale mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, la circostanza che il cronotachigrafo non sia stato manomesso e che il guasto sia dovuto al caso fortuito non è sufficiente a dimostrare l’assenza della colpa, ben potendo sussistere l’elemento psicologico dell’illecito per il solo fatto che il conducente, pur essendo o dovendo essere consapevole dell’avaria facendo uso dell’ordinaria diligenza, abbia ugualmente deciso di mettersi alla guida del mezzo (v., ad es., Cass. n. 7397/2023 e Cass. n. 19586/2009).
L’ignoranza incolpevole è configurabile solo ove si dimostri il rispetto dell’ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento  del  cronotachigrafo  e,  in  ogni  caso,  nel  preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione (cfr. Cass. n. 13165/2002).
Va, infine, ribadito che, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell ‘art 3 della L. n. 689 del 1981, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest’ultimo l’onere di provare di aver agito senza colpa (v., tra le tante, Cass. n. 13610/2010 e Cass. n. 15580/2006).
Nell’ipotesi di circolazione con veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante (la cui violazione è, per l’appunto, prevista e sanzionata dall’art. 179 CdS) , questa Corte ha affermato che può ritenersi sussistente l’ignoranza incolpevole solo ove si dimostri il rispetto dell’ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione (cfr. Cass. n. 13165/2002).
La società RAGIONE_SOCIALE -secondo la ricostruzione del Tribunale di Agrigento – non aveva allegato alcun elemento positivo per provare l’errore dell’autista nell’uso del cronotachigrafo, non mancando di precisare che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, l’esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto , assume rilievo solo in presenza d elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile (v. Cass. n. 11012/2006 e Cass n. 228/2008).
Nel caso di specie, non era stato allegato alcun elemento positivo che potesse  aver indotto  nell’agente  la  convinzione  della  liceità  della condotta,  emergendo,  al  contrario,  la  condotta  colposa  dell’agente per non aver registrato i periodi di pausa.
Sotto tale profilo, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la prova testimoniale  in  quanto  non  decisiva  per  il  giudizio,  alla  luce  degli accertamenti  svolti  dalla  Polizia  Stradale  e  attestati  nel  verbale  di contestazione, che non era stato impugnato nemmeno sotto il profilo della circostanza che erano due i conducenti che si erano alternati alla guida del mezzo.
6. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Non  deve  provvedersi  sulle  spese  non  avendo  la  Prefettura  di Agrigento svolto attività difensiva.
Ai  sensi  dell’art. 13,  comma  1-quater,  del  DPR  n.115  del  2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma 1-bis, dello stesso DPR n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso,  a  norma  dell’art.13, comma 1-bis, del DPR n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione