Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33122 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8455/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOMECOGNOME;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME;
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TARANTO n. 263/2021 depositata il 03/02/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2014, NOME COGNOME, proprietario di un immobile sito in San Marzano di San Giuseppe (TA), conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (d ‘ora in avanti ‘A.Q.P.’), per sentirla condannare al risarcimento dei danni provocati da infiltrazioni e quantificati in € 4.700.
Costituitasi, A.Q.P. chiedeva, tra l ‘ altro, di essere autorizzata, ai fini della manleva, alla chiamata in causa del Comune di San Marzano di San Giuseppe, quale amministrazione proprietaria della rete pubblica di fogna c.d. nera, nonché proprietaria, gestore e custode della rete fognaria c.d. bianca di convogliamento delle acque reflue. Con la sentenza n. 36/2016 il Giudice di pace di San Giorgio Jonico, in accoglimento della domanda attrice, dichiarava la responsabilità esclusiva di A.Q.P. condannandola al risarcimento dei danni, quantificati in € 2.623,72.
Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 236/2021 del 3 febbraio 2021, rigettava l ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE ritenendo, invece, fondato l ‘ appello incidentale del Comune per il pagamento delle spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per Cassazione con due motivi, illustrati da memoria.
3.1. Il Comune di San Marzano di San Giuseppe resiste con controricorso, anch ‘ esso illustrato da memoria. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 115 c.p.c.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del D.L.gs. n. 141 del 1999 e dell ‘ art. 3 Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato nell ‘ ambito territoriale ottimale della Regione Puglia.
Censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice d ‘ appello, abusando del principio di disponibilità delle prove, avrebbe illegittimamente non considerato che l ‘ immissione abusiva delle acque meteoriche, oggetto di ostruzione della condotta fognante, rappresenta una circostanza che non solo è stata eccepita e dedotta dal ricorrente, ma anche confermata dai testi NOME COGNOME e NOME COGNOME oltre che dai documenti depositati.
La ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha fatto cattivo uso del prudente apprezzamento nella valutazione delle prove, con effetti decisivi sulla ricostruzione del fatto e, di conseguenza, sulla applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c.
I due motivi, congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Occorre preliminarmente rammentare che la violazione dell ‘ art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo ove si denunci che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell ‘ art. 116 c.p.c., che è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (in tal senso, ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 36320 del 28/12/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 35263 del 18/12/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 26367
del 07/09/2022; Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).
Nel caso in esame, il Tribunale non è incorso in nessuna delle denunciate violazioni.
Invero, parte ricorrente si limita a sollecitare una nuova valutazione di merito, allorché prospetta che il Tribunale non ha considerato né la deposizione del teste COGNOME né quella del teste COGNOME così chiedendo a questa Corte di svolgere un sindacato sull ‘ iter valutativo del corredo probatorio seguito dal giudice di merito.
Inoltre, il Tribunale ha deciso sulla base degli accertamenti tecnici effettuati dal c.t.u., concludendo nel senso che nessun rilievo potevano avere le dichiarazioni dei testi, ritenute insufficienti (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).
La valutazione operata dalla Corte territoriale, sia in ordine alle discordanze tra le prove documentali e le prove testimoniali, sia in ordine al diverso contenuto delle deposizioni rese dai testi deferiti da entrambe le parti processuali, non può essere censurata in quanto tale in questa sede.
5.1. Posto che l ‘ Ente autonomo per l ‘ Acquedotto pugliese è tenuto per legge (R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464; ma, ad ogni buon conto, si veda la ricostruzione compiuta della disciplina da applicarsi, come compiuta da Cass. 8888/2020) ad eseguire, nei comuni serviti dall ‘ Acquedotto stesso, i lavori di riparazione straordinaria degli impianti di fognatura onde assicurarne il perfetto funzionamento, in capo al detto Ente è configurabile, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall ‘ impianto fognario per cattivo funzionamento dello stesso, una responsabilità secondo il criterio di imputazione stabilito dall ‘ art. 2051 cod. civ., il quale si fonda non su un comportamento o un ‘ attività del custode, ma su una relazione,
appunto di custodia, intercorrente tra l ‘ Ente e la cosa dalla quale è derivato il danno.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE, infatti, deve provvedere, nei comuni serviti, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all ‘ esercizio ed alla gestione di quest ‘ ultima: in tal modo, essa è titolare quindi di una signoria di fatto sulla cosa, quand ‘ anche condivisa con il proprietario, idonea a fondare la speciale responsabilità disciplinata dall ‘ art. 2051 c.c.. Pertanto, tale società ha l ‘ obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall ‘ attività svolta. Pertanto, la sentenza impugnata ha deciso in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 8888/2020; Cass. 19773/2003).
Ma, in ogni caso, sebbene con il ricorso contesti le conclusioni di Cass. 8888/2020, ma con argomenti che non sono idonei ad inficiarle, il ricorrente non mette questa Corte nelle condizioni di poter valutare la sua doglianza, per la mancanza di autosufficienza sulla prospettazione al giudice del merito pure della tesi di assenza di affidamento ad AQP (e, quindi, dell ‘ insussistenza pure della signoria di fatto, quand’anche condivisa, integrante il presupposto della norma richiamata) dello specifico tratto interessato.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.800 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza