Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19297 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19297 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24854/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del la CORTE D’APPELLO DI TRIESTE n. 269/2020 depositata il 16/06/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) , committente, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Udine la RAGIONE_SOCIALE (in qualità di fornitrice dei materiali), che chiamava in causa Axa Assicurazioni s.p.aRAGIONE_SOCIALE; la RAGIONE_SOCIALE (esecutrice dei lavori) e l’arch. NOME COGNOMEprogettista); la RAGIONE_SOCIALE (produttore e fornitore dei pannelli isolanti); NOME COGNOME (esecutore); NOME COGNOME (progettista), il quale chiamava in causa Unipol Assicurazioni s.p.a.
Chiedeva l’attrice che venissero accertati vizi e difetti procurati nell’esecuzione di opere edili affidate ai soggetti convenuti, in diverso modo e misura, per la realizzazione di parti di un fabbricato sito in Udine, e condannarli tutti, nella diversa percentuale di responsabilità allora ascritta nelle consulenze tecniche disposte in atti, al pagamento dei danni spettanti per le opere di rifacimento (quantificati in €. 70.000,00), e per il ritardo nelle vendite degli alloggi nei tempi prestabiliti (quanti ficati in €. 50.00,00).
Nello specifico, i massetti cementizi presentavano un’accentuata concavità dovuta al sollevamento dei margini rispetto al centro sì che la committente si trovava nell’obiettiva impossibilità di procedere alla posa dei pavimenti nei locali del fabbricato
1.1. Con sentenza n. 421/2018, il Tribunale di Udine -in parziale accoglimento della domanda attorea – ravvisava la responsabilità per vizi e difetti delle opere eseguite della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, condannandoli in solido tra loro al pagame nto di €. 61.000,00, oltre alle spese della CTU e processuali; rigettava le domande proposte a carico di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, accogliendo la domanda riconvenzionale elevata dalla seconda per il pagamento di due fatture e nota di acc redito in suo favore, per un totale di €.
5.886,84; dichiarava l’incompetenza del Tribunale a decidere sulla domanda proposta a carico della ditta di COGNOME, in presenza di clausola compromissoria; condannava l’attrice alla rifusione delle spese di lite a favore dei convenuti non ritenuti responsabili e a favore delle assicurazioni chiamate in causa.
1.2. In data 27.04.2018 RAGIONE_SOCIALE proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Trieste avverso la suddetta sentenza.
Non si costituivano RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE si costituiva formulando appello incidentale condizionato.
La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza n. 269/2020, confermava parzialmente la decisione di primo grado, condannando la RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese a favore di RAGIONE_SOCIALE
A sostegno della sua decisione, per quanto ancora qui di interesse, la Corte triestina riteneva condivisibile la sentenza del primo giudice, in quanto considerava attendibile, dettagliata e priva di contraddizioni la dichiarazione di un teste -professionista che operava per conto di RAGIONE_SOCIALE -a mente della quale il brevetto utilizzato per la realizzazione del massetto era del titolare di RAGIONE_SOCIALE, che aveva anche predisposto il dépliant informativo sul prodotto in questione, e che era dunque a conoscenza del materiale fornito per la realizzazione del massetto (calcestruzzo).
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso nei confronti d RAGIONE_SOCIALE per la cassazione della suddetta pronuncia, affidandosi a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE
In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce inosservanza e/o erronea interpretazione della legge e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; nello specifico, mancato accertamento della responsabilità in capo alla RAGIONE_SOCIALE basata sulla falsa testimonianza resa dal teste Geom. NOME COGNOME in contraddizione con la prova documentale offerta, in particolare gli allegati E4-E5-E6 alla perizia del CTU in sede di ATP, e il doc. n. 12 RAGIONE_SOCIALE, nonché con le risultanze cui sono pervenuti i due CTU investiti del quesito (in sede di ATP e di CTU in sede di giudizio di merito), ossia che i vizi di informazione circa le qualità del prodotto e le modalità di impiego andassero addebitati in egual misura (10%) alla produttrice dei pannelli (RAGIONE_SOCIALE) e alla fornitrice del calcestruzzo (RAGIONE_SOCIALE).
Con il secondo motivo si deduce mancata e/o omessa motivazione sul punto, se non attraverso delle mere frasi di rito.
I due motivi -già trattati congiuntamente dalla ricorrente -saranno esaminati unitamente, stante la stretta connessione logica. Entrambi non meritano accoglimento, in quanto presentano plurimi aspetti di inammissibilità.
3.1 . Innanzitutto, ricorre l’ipotesi di «doppia conforme» sia per la seconda parte del primo motivo (omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ossia il mancato accertamento della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE); sia con riferimento al secondo motivo, ove si censura la sentenza per omessa motivazione sul punto controverso (responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per informativa fuorviante e poco veritiera del calcestruzzo fornito).
L’implicito riferimento al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. vigente ratione temporis esclude l ‘ ammissibilità delle due doglianze, atteso che entrambe le pronunce hanno ritenuto non responsabile la
fornitrice dei materiali, per le medesime ragioni evidenziate in parte narrativa.
Del resto, anche sotto il profilo dell’apparenza della motivazione, la censura non sarebbe ammissibile: la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( ex multis : Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 -01; Cass Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 -01; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145; Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016).
3.1 .1. Nel caso di specie, la Corte d’Appello triestina condividendo quanto già accertato dal giudice di prime cure – ha escluso la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per omessa informazione in quanto dalla testimonianza-chiave fatta propria dai due giudici del merito era emerso non solo che il brevetto utilizzato per la realizzazione del massetto era di proprietà del titolare di RAGIONE_SOCIALE ma anche che questi aveva predisposto il dépliant del prodotto in questione, del quale appunto la ricorrente lament a l’incompletezza e la decettività.
3.2. Quanto alla violazione di legge che costituisce la prima parte del primo motiv, va rilevato il profilo di inammissibilità per difetto di specificità, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., che impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,
di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare a questa Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez. U – , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448 – 01; conf. da: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021, Rv. 661805 – 01).
In ogni caso, il Collegio ritiene non sussistere il vizio addebitato alla motivazione della pronuncia impugnata, atteso che la Corte territoriale non ha escluso la sussistenza di omissioni o la decettività delle schede tecniche presentate dal produttore e fornitore del calcestruzzo (RAGIONE_SOCIALE ) all’utilizzatore RAGIONE_SOCIALE ha, invece, escluso la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, anche in contrasto con le risultanze della CTU (v. sentenza p. 21, righi 17-18), sulla scorta di una testimonianza in base alla quale sia la composizione del prodotto in questione, sia la sua pubblicizzazione, erano imputabili alla stessa RAGIONE_SOCIALE che aveva proceduto alla messa in opera del materiale fornito, essendo il suo rappresentante legale il titolare del brevetto, e avendo egli provveduto alla predisposizione delle schede informative.
Il fatto, poi, che a tale convincimento il giudice del merito sia pervenuto disattendendo le risultanze delle ATP e CTP, non può costituire oggetto di censura in questa sede, atteso che il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36638 del
25/11/2021, Rv. 663298 -02, conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021, Rv. 660211 -01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19468 del 18/07/2019, Rv. 654430 – 01).
Né la ricorrente ha efficacemente contrastato la plausibilità delle argomentazioni della Corte triestina, offrendo evidenza di fatti storici in grado di mettere in dubbio l’attendibilità del teste , ovvero la veridicità dei contenuti delle sue dichiarazioni, atteso che la contestazione riguardo la titolarità del brevetto si riduce a ripetute mere asserzioni; mentre la non contestazione di RAGIONE_SOCIALE riguardo la paternità dei contenuti delle schede non impedisce al giudice del merito di ritenere maggiormente attendibile una diversa risultanza probatoria, rappresentata, nel caso di specie, dalla testimonianza di un consulente della stessa utilizzatrice del calcestruzzo di cui è causa.
3.2.1. In definitiva, anche la prima parte del primo motivo è inammissibile: costituisce, infatti, principio di diritto consolidato ( ex multis , Sez. 1 – Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 -02; Sez. 1 – Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 -03; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016, Rv. 638425 -01) quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
Nella fattispecie concreta si è al di fuori del perimetro del vizio e il rilievo critico, per come è formulato, attiene a profili meritali ed investe
l’apprezzamento del materiale istruttorio, prerogativa del giudice di merito.
4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo la regola della soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda