Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7021 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 7021 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2023
SENTENZA
sul ricorso 11684-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– Ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1023/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09.03.2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.05.2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale si è pronunciato per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
FATTI DI CAUSA
1. RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale di Milano la RAGIONE_SOCIALE, deducendo che la predetta convenuta le aveva fornito spezie contenenti colorante denominato Sudan I, pericoloso per la salute umana, e che essa attrice aveva subìto, per l’utilizzo di dette spezie, indagini penali, sequestri e distruzione dei prodotti finiti, con conseguenti danni. Con sentenza n. 10814/2014 il giudice unico del Tribunale di Milano condannava la RAGIONE_SOCIALE a risarcire a RAGIONE_SOCIALE la complessiva somma di €218.134 ,57 (oltre interessi dal giorno della domanda al saldo), condannando altresì la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) a manlevare integralmente la propria assicurata RAGIONE_SOCIALE
Interponeva gravame avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE. Si costituivano entrambe le parti appellate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima spiegando appello incidentale.
2. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1023/2017, in parziale accoglimento delle conclusioni svolte in via princi pale nell’appello di RAGIONE_SOCIALE e nell’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, dichiarava il concorso di colpa di RAGIONE_SOCIALE, determinando nella misura del 60% dell’importo complessivamente liquidato quanto dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE; accertava e dichiarava l’esclusione totale della garanzia per i danni liquidati in favore di RAGIONE_SOCIALE Per quel che rileva ancora in sede di legittimità, osservava la Corte che:
– in merito alla prova della contaminazione riguardante la fornitura del 04.07.2002 (fattura n. 4156), le risultanze probatorie attestano che la convenuta in primo grado era esclusiva fornitrice dell’attrice: quindi, è del tutto ragionevole ritenere che il colorante utilizzato provenisse dalla RAGIONE_SOCIALE Incombeva, semmai su quest’ultima l’onere della prova contraria, avendo l’attrice allegato prova positiva del tutto sufficiente;
– la fattispecie dedotta in giudizio è qualificabile come aliud pro alio: si è in presenza, infatti, di grave inadempimento del debitore che dà luogo al risarcimento del danno attribuito dall’art. 1453 cod. civ. in aggiunta alla facoltà di agire, alternativamente e a scelta dell’attore, per l’adempimento ovvero per la risoluzione del contratto (Cass. Sez. 2, n. 21829 del 24.09.2009). Azione, quella dell’ aliud pro alio , svincolata dai termini e condizioni di cui all’art. 1495 cod. civ., poiché la merce -in quanto inidonea a fornire l’utilità richiesta non può assolvere la funzione economico-sociale assunta come essenziale dalle parti. Spettava al debitore-fornitore del peperoncino dimostrare l’impossibilità non imputabile, al fine di liberarsi dalla responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ. A tal proposito, aggiunge la Corte, era notorio ancor prima dell’all erta comunitaria del 2003, che il Sudan
I non rientrasse tra i coloranti per uso alimentare: l’assenza di uno specifico divieto dell’utilizzo non comporta la liceità dello stesso e, quindi, non esclude l’imputabilità dell’inadempimento;
– in una fattispecie di questo tipo, la diligenza qualificata ( diligentia quam suis ex art. 1176, comma 2) richiesta alla RAGIONE_SOCIALE non può essere meramente formalistica, semplicemente riferita all’attività professionale svolta (importazione, produzione e miscelazione di spezie), ma è particolarmente elevata in quanto deve valutarsi come attività inserita nell’industria alimentare, di estrema importanza per la salute pubblica. La RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dare prova positiva del fatto estraneo alla sua sfera di controllo, sottratto ad ogni possibile verifica, che abbia impedito l’accertamento della commestibilità della merce destinata al consumo umano (Cass. Sez. 2, n. 6007 del 05.03.2008). L’appellata, invece, si è limitata a sottoporre la merce a verifiche igieniche di routine (indagini microbiologiche), anziché utilizzare la ‘spettrometria di massa’, rivelatore cromatografico impiegato per ottenere una ricerca dei contaminanti non noti: controllo esigibile dagli operatori del settore alimentare, che avrebbe messo in rilievo la presenza di sostanze ignote estranee al composto (cfr. Cass. Sez. 2, n. 15824 del 10.07.2014). Nel caso di specie, non è stato acquisito un parere scientifico circa l’indisponibilità di indagini chimiche atte ad accertare che il prodotto fosse integralmente composto da elementi con effetti noti sulla salute umana;
deve ritenersi sussistente il concorso di colpa nella produzione del danno, valutato nella misura di 1/3 del danno liquidato, a carico dell’acquirente RAGIONE_SOCIALE, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., poiché a sua volta l’acquirente avrebbe dovuto verificare la composizione della merce utilizzata per il proprio prodotto alimentare;
-dagli accertamenti e dalle indagini penali a carico dell’acquirente si può ragionevolmente desumere il danno patito da RAGIONE_SOCIALE per la comprensibile diffidenza, se non allarme, presso la distribuzione ed i consumatori, equamente compensato dal giudice di prime cure in considerazione del volume di affari e della capacità espansiva del discredito commerciale;
la copertura assicurativa garantita da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE non si estende alle voci liquidate dal Tribunale (prezzo del prodotto sequestrato, oneri per il ritiro dal mercato), espressamente escluse dalla copertura assicurativa ai sensi della clausola n. 17 del contratto. Né si estende al lucro cessante e al danno all’immagine: voci anch’esse escluse dalla copertura assicurativa ai sensi della clausola n. 3 del contratto, in quanto si tratta di danni immateriali e non di danni a cose.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per la cassazione della predetta sentenza, affidandolo a quattro motivi.
Si difende RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Si difende RAGIONE_SOCIALE con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
In prossimità dell’udienza la ricorrente ha presentato memoria difensiva.
Il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME si è pronunciato per il rigetto del ric orso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Si dà atto della dichiarazione resa dal Consigliere NOME COGNOME, circa l’esistenza di una controversia in corso con la RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, interviene nel Collegio in sua sostituzione il Consigliere NOME COGNOME.
Si dà atto dell’intervenuto decesso dell’avvocato NOME COGNOME difensore di RAGIONE_SOCIALE e dell’avvenuta sostituzione del difensore nella persona dell’avvocato NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. RICORSO PRINCIPALE
1. Con il primo motivo, articolato in due diverse doglianze, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, discusso tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazio ne dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Con la prima doglianza lamenta la ricorrente l’omesso esame, da parte del giudice di seconde cure, della circostanza, provata documentalmente dalla RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE in primo grado e riproposta nella comparsa conclusionale, per cui la fornitura di 25 kg di peperoncino in polvere, risalente al 20.02.2003 (lotto 03A161), asseritamente contaminata, non è mai stata sottoposta ad esami per la rilevazione di presenza di Sudan I, nè mai utilizzata, in quanto integralmente restituita da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE Con la seconda doglianza la ricorrente lamenta il mancato assolvimento dell’obbligo motivazionale da parte della Corte d’Appello, la quale sarebbe giunta ad un giudizio di responsabilità del venditore RAGIONE_SOCIALE pur nella totale assenza di prova del difetto del bene venduto, la cui produzione in giudizio gravava sull’acquirente RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1490, 1494, 1495 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., mancanza di prova della contaminazione. La ricorrente si duole del fatto che il giudice di seconde cure abbia ritenuto apoditticamente provata la contaminazione della partita di peperoncino risalente al
04.07.2002, stante il rapporto di esclusiva tra acquirente e venditrice, e considerando il fatto che la venditrice non avrebbe dato prova della sua incolpevolezza nella fornitura del prodotto, senza invece conferire la giusta considerazione all’effettiva diligenza (seppur qualificata) che ci si poteva attendere al momento della vendita; sulla quale diligenza la venditrice aveva pure fornito tutti i necessari elementi per valutare l’accidentalità, imprevedibilità e straordinarietà della presenza del colorante Sudan I nella fornitura del peperoncino. Su tale errato assunto, la Corte di seconde cure avrebbe, poi, erroneamente inquadrato la fattispecie di cui è causa nella vendita di aliud pro alio. In particolare, nella prospettazione della ricorrente, facendo riferimento agli artt. 1494 e 1495 cod. civ., la corte di merito avrebbe dovuto considerar e prescritta l’azione di RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che la prima costituzione in mora, utile all’interruzione della prescrizione, era stata inviata a circa tre anni di distanza (9.06.2005) dalla consegna del peperoncino asseritamente contaminato (04.0 7.2002); e, altresì, avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta decadenza dal preteso diritto alla garanzia per gli asseriti vizi della cosa venduta, ex art. 1495 cod. civ., considerata la tardività della denuncia, avvenuta oltre gli otto giorni prescritti dalla legge.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, e sono entrambi in parte inammissibili e in parte infondati.
3.1. Occorre preliminarmente precisare che sia il giudice di prime cure, sia il giudice d ‘appello hanno fondato i loro rispettivi giudizi sulla contaminazione presumibilmente imputabile alla partita di peperoncino, consegnata alla resistente in data 04.07.2002 (come risultante dalla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO). Pertanto, che la partita del lotto 03A161 consegnata il 20.02.2003 fosse o no contaminata non rileva
neanche in questa sede, in quanto esclusa da ogni fondamento causale rispetto alla produzione del danno, posto che risulta circostanza dimostrata e non contestata dall’attrice in primo grado, la res tituzione integrale alla RAGIONE_SOCIALE della partita asseritamente contaminata dal colorante Sudan I. In tal senso, deve escludersi l’omissione di fatto decisivo, e quindi deve dichiararsi l’inammissibilità del primo motivo, poiché si parla di lotti di fornitura distinti: sul secondo (identificato come 03A161) il giudice di seconde cure ha ritenuto di non doversi più pronunciare, stante la non contestazione della restituzione della merce da parte dell’acquirente; sul primo (consegna del 04.07.2002, fattura NUMERO_DOCUMENTO) la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l’attribuzione di responsabilità alla venditrice, come meglio si dirà innanzi.
3.2. Quanto all’asserita mancata prova a supporto della contaminazione del prodotto, essa è smentita dall’articolata motivazione della sentenza d’appello, nella parte in cui richiama il giudizio di prime cure fondato non solo sulla prova testimoniale della responsabile del controllo di qualità di RAGIONE_SOCIALE, ma soprattutto sulla produzione di fatture (nel periodo di tempo intercorrente tra il 2000 e il 2003) rinvenibili nel fascicolo di parte attrice in primo grado, dalle quali già il Tribunale di Milano, confortato poi dalla Corte d’Appello, avrebbe dedotto in via presuntiva il rapporto di esclusiva tra parte ricorrente e parte resistente nella fornitura di peperoncino già prima consegna del 2002 (p. 7 sentenza d’appello). Non può dirsi, pertanto, viola to l’art. 115 cod. proc. civ., poiché a base della decisione la Corte territoriale ha posto fatti e prove dedotte dall’attrice danneggiata.
3.3. Ciò precisato, il primo motivo di gravame è inammissibile, laddove denuncia la falsa applicazione dell’art. 269 7 cod. civ. avendo la Corte
d’Appello ritenuto «dimostrato ciò che non è stato mai provato». La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella onerata; la ricorrente, invece, si duole del fatto che, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto che la parte onerata avesse dimostrato ciò che non è stato mai provato, così censurando la valutazione degli elementi istruttori effettuata dalla Corte territoriale in modo a sé non favorevole: con ciò sollecitando, inammissibilmente, una rivalutazione in fatto (Cass. Sez. 3, n. 4425 dell’11.02.2022). Il motivo è comunque infondato, in quanto l’affermazione della ricorrente non è corretta: la pronuncia impugnata ha ritenuto dimostrato il fatto ignorato della contaminazione del peperoncino utilizzato da RAGIONE_SOCIALE e fornito dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrendo al ragionamento presuntivo ex art. 2729, comma 1, cod. civ. alla luce delle risultanze istruttorie, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, per le ragioni che seguono.
3.3.1. Quanto all’onere della prova del difetto della partita del 04.07.2002 di cui è causa, non si poteva né doveva provare il difetto della partita, in quanto il prodotto era stato (presumibilmente) incorporato nel nuovo prodotto (tonno), diventandone così una componente inquinante. Ciò che doveva essere oggetto di esame da parte del giudice di seconde cure, e lo è stato, era la valutazione della prova del rapporto di esclusività nella fornitura del peperoncino, dalla quale dipende sostanzialmente la prova del fatto ignorato, ossia la difettosità del composto incorporato dalla resistente nel prodotto alimenta re finito. La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto sufficiente la prova presunta dell’utilizzo del peperoncino fornito con la partita del 04.07.2022, sulla base della prova positiva rappresentata dalle fatture
prodotte da RAGIONE_SOCIALE nel periodo di tempo intercorrente tra il 2000 e il 2003: esse darebbero prova del fatto che la RAGIONE_SOCIALE fosse senz’altro fornitrice del peperoncino incriminato. Non si esclude, infatti, che la prova della difettosità del prodotto possa basarsi su presunzioni semplici: una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova (le fatture prodotte in primo grado dall’attuale ricorrente) la conoscenza di un fatto secondario (il rapporto costante di fornitura intercorrente tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), il giudice del merito può dedurre, in via indiretta, l’esistenza del fatto principale ignorato (nella specie, il difetto del peperoncino utilizzato per la confezione del tonno), purché le presunzioni abbiano il requisito della gravità (il che significa che l’esistenza del fatto ignoto deve essere desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica), della precisione (il che impone che il fatto noto, da cui muove il ragionamento probabilistico, e il percorso che si segue non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica), della concordanza (il che postula che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto): Cass. Sez. 3, n. 13458 del 29.05.2013, n. 13458; Cass. Sez. 5, n. 3281 del 02.032012; Cass. Sez. 3, n. 17535 del 26.06.2008, in motivazione. Avendo la Corte d’Appello rispettato detti principi, nel caso che ci occupa il ragionamento presuntivo del giudice del merito non è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in assenza di illustrazione, da parte del ricorrente, di ulteriori elementi dai quali far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. Sez 3, n. 4425/2022; Cass., Sez. L, ord. n. 22366/21). A tali ulteriori elementi alludeva la Corte d’Appel lo quando addossava l’onere della prova contraria sulla convenuta in appello.
3.4. Nella dimostrazione dell’utilizzo del peperoncino fornito dalla RAGIONE_SOCIALE e nella sua difettosità resta assorbita l’ulteriore lagnanza concernente l’insussistenza della fattispecie di aiud pro alio e del mancato esame delle eccezioni di prescrizione e decadenza ex art. 1495 cod. civ., già sollevate in appello dall’attuale ricorrente. Si tratta, peraltro, di una questione di merito, spettando al giudice di legittimità soltanto accertare che la differenza tra vizi redibitori e aliud pro alio sia stata valutata dal giudice territoriale. Com’è noto, ricorre la figura giuridica dell’aliud pro alio quando il bene sia del tutto inidoneo alla funzione economico sociale della res v enduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta (Cass. Sez. 2, n. 28419 del 19.12.2013): nel caso di specie, la Corte d’Appello ha esaurientemente spiegato come la consegna di spezie contenenti un colorante nocivo alla salute integri certamente un grave inadempimento del debitore, trattandosi di dazione di merce che non può assolvere la funzione economico-sociale assunta come essenziale dalle parti (p. 8 della sentenza).
3.5. Infine, deve considerarsi inammissibile la riproposizione della valutazione della responsabilità della ricorrente basata su prove scientifiche, dalle quali risulterebbe l’imprevedibilità dell’allarme alimentare lanciato dalla Commissione Europea (con decisione 2003/460/CE del 20 giugno 2003) e l’impossibilità per la ricorrente di effett uare controlli mirati in un’epoca ad essa anteriore. Occorre a tal proposito ricordare che il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare il merito della causa, ma consiste nella verifica – sotto il profilo formale e della correttezza giuridica – dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice d’appello. Da tanto deriva che nel caso in cui il giudice del merito si basi, in un giudizio di responsabilità per la fornitura di prodotto alimentare adulterato o contraffatto, sulle conclusioni del
consulente tecnico d’ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio della sentenza denunciabile in cassazione è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze nell’analisi tecnica, o affermazioni illogiche o scientificamente errate
( ex plurimis , cfr. di recente: Cass. Sez. 2, n. 32908 del 19.12.2018). Nulla di tutto questo si verifica nella specie. La Corte territoriale ha esaustivamente spiegato che il mancato inserimento del colorante incriminato Sudan I nella lista dei coloranti alimentari, e la sua conseguente qualità di inquinante non codificato, rappresentavano un fatto noto ancor prima della decisione citata della Commissione Europea, avvalorato da una C.T.U. effettuata a suo tempo su richiesta di diversa Corte territoriale riguardante un caso del tutto analogo (Cass. Sez. 2, n. 15824 del 10.07.2014, citata da entrambe le Corti di merito); fatto noto sul quale la pronuncia impugnata basa il suo ragionamento in ragione della verifica della diligentia quam suis dell’importatore. La doglianza della ricorrente non censura, perciò, una decisione del giudice d’appello basata su prove non dedotte dalle parti (in violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ.): essa lamenta, piuttosto, il fatto che la corte territoriale non avesse accolto il «compendio probatorio» presentato dall’allora appellata. Si è, dunque, in presenza di una questione di fatto già adeguatamente accertata e motivata dalla Corte d’Appello di M ilano, incensurabile in questa sede: la doglianza della ricorrente richiederebbe a questa Corte l’espletamento di un vero e proprio terzo grado di merito, anche con integrale riproposizione del contenuto di diversi pareri scientifici.
Con il terzo moti vo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, comma 2, cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Lamenta la ricorrente che, accertato il comportamento della resistente non conforme a diligenza, la Corte d’Appello a vrebbe fatto
malgoverno del principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (con la più volte citata sentenza n. 15824/2014), e richiamato dalla stessa Corte di merito, in virtù del quale sussisterebbe un obbligo di controllo precauzionale a carico dell’acquirente -produttore RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di operatore professionale in ambito alimentare, sì che il concorso di colpa, pure riconosciuto dal giudice di seconde cure, dovrebbe essere configurato come causa autonoma dei danni lamentati, direttamente ed esclusivamente riconducibili alla condotta colposa di RAGIONE_SOCIALE ex art. 1227, comma 2, cod. civ. Peraltro, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l’incidenza dell’onere di diligenza del rivenditore sull’entità o sulla ste ssa addebitabilità al fornitore di talune voci di danno.
4.1. Il motivo è infondato. La pronuncia impugnata ha ben valutato l’incidenza dell’onere di diligenza e cooperazione gravante anche sulla resistente (posto che anch’essa svolge un ruolo di altrettan to rilievo nella sicurezza alimentare del prodotto finito e distribuito), arrivando alla conclusione -ancora una volta scevra da vizi di congruità e logicità giuridica -secondo la quale non sia possibile riferire una derivazione causale esclusivamente all ‘uno o all’altro dei contraenti nell’attribuzione delle molteplici voci di pregiudizio reclamate dalla resistente e riconosciute dal primo giudice, escludendo quindi l’addebitabilità di talune voci di pregiudizio dalla sfera di incidenza della colpa accertata. Al contrario, la corte territoriale ha correttamente interpretato il principio di diritto enunciato dalla precedente giurisprudenza (Cass. n. 15824/2014, punto 5.1.), poiché ha valutato l’entità dell’incidenza del concorso di colpa della resistente ( 1/3) distribuendola su tutte le voci di danno riconosciute in prime cure.
Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1882, 1905, 1362 e ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, comma
1, n. 3), cod. proc. civ. Le doglianz e della ricorrente riguardano l’errata interpretazione della clausola n. 17 della polizza assicurativa stipulata dalla RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE. In particolare, nella prospettazione della ricorrente, la Corte di seconde cure avrebbe confuso, non distinguendoli, i prodotti risultanti in polizza, cioè i prodotti cui si riferisce l’assicurazione (es.: il peperoncino distribuito dall’assicurato), con i prodotti del terzo, che nulla hanno a che fare con quelli dell’assicurato. Da tale errore interpretat ivo sarebbe derivata la totale esclusione della garanzia a suo tempo assunta da RAGIONE_SOCIALE per i danni da danno emergente liquidati a carico della RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE, così rendendo un’interpretazione del contratto da intender si nullo e/o inesistente per mancanza dell’oggetto. Quanto, infine, al danno da lucro cessante e all’immagine, la ricorrente ritiene che, in applicazione dell’art. 1370 cod. civ., il giudice di seconde cure avrebbe dovuto interpretare la copertura assicurativa come assorbente di tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso, incluse le predette voci di danno non patrimoniale. 5.1. Il motivo è fondato. Contrariamente a quanto argomentato nel controricorso di RAGIONE_SOCIALE (pp. 11-16), il quarto mezzo di gravame -relativo all’interpretazione della clausola di esclusione della garanzia -non sollecita il riesame nel merito della fattispecie (come tale inammissibile in sede di legittimità). La ricorrente, infatti, non si è limitata ad indicare le norme asseritamente violate, ma ha specificato in maniera convincente e logica per quale ragione giuridica la decisione impugnata sia in contrasto con la legge (Cass. Sez. 3, n. 11211 del 09.05.2017). In effetti, il giudice di prime cure ha liquidato il danno emergente escludendo due voci (oneri pubblicitari e finanziari; spese legali) ma certamente includendo i costi sostenuti dalla resistente per il ritiro dei prodotti dal mercato. Tale ultima voce è stata esclusa dalla
corte territoriale dalla copertura assicurativa, insieme a quelle del lucro cessante e del danno all’immagine, sulla base di un’ argomentazione riguardante la sola lettura delle clausole nn. 13 e 17 del contratto di assicurazione, laddove invece avrebbe dovuto accertare in via di interpretazione, sulla base dei criteri legali di cui all’art. 1362 cod. civ. e ss. quale sia la portata della garanzia assicurativa convenuta fra le parti: se essa sia da ritenere estesa ai soli rischi tipici delle fattispecie di responsabilità per danni causati dai prodotti (esclusi quelli elencati nella clausola 17), oppure se sia da estendere ai danni subìti dall’assicurata nell’esercizio della sua attività, ivi inclusi quelli derivanti da inadempimento contrattuale e consistenti nelle perdite commerciali provocate a terzi dai vizi della merce da essa fornita; se le spese di rimpiazzo, riparazione, importo del controvalore, spese e oneri per il ritiro dal mercato -certamente escluse dalla copertura in virtù delle lett. a) e b) della clausola n. 17) -siano riferibili ai soli prodotti assicurati, (ossia alle spezie miscelate e importate dalla ricorrente), mentre le stesse spese/danni possano essere coperte dall’assicurazione se riferite ai prodotti di terzi (nel caso di specie: il ‘Tonno in pezzi all’olio di oliva piccante’ confezionato da RAGIONE_SOCIALE) involontariamente danneggiati dall’assicurato, inclusi nell’oggetto del contratto di assicurazione in virtù della clausola n. 13 («danno involontariamente cagionato a terzi dal difetto dei prodotti risultanti in polizza»). In definitiva, si chiede al giudice di seconde cure di interpretare le due citate clausole del contratto di assicurazione le une per mezzo delle altre, nel loro significato letterale ed in considerazione della comune volontà dei contraenti, tenuto conto della prassi e degli usi negoziali in materia, e di ogni altro criterio rilevante, al fine di verificare se la polizza assicurativa di cui qui si discute coprisse i rischi di danni «commerciali» subìti da terzi derivanti
dall’inadempimento dell’assicurato (Cass. Sez. 3, n. 9254 del 07.05.2015). La sentenza impugnata manca di ogni accertamento sul punto e deve essere per questa parte cassata.
5.2. Inoltre, rispetto ai danni da inadempimento contrattuale la Corte d’Appello di Milano ha equivo cato il significato della clausola n. 3, laddove delimita l’oggetto contrattuale che assicura i ‘danni cagionati a terzi per danneggiamenti a cose’, ritenendo escluse le voci di danno aventi natura non patrimoniale, lucro cessante (liquidato dal giudic e di prime cure in €100.000,00) e danno all’immagine (equitativamente liquidato dal giudice di prime cure in €50.000,00), in quanto «pregiudizio estraneo al danneggiamento a cose, inteso quale nocumento prodotto ad uno o più oggetti materiali» (p. 22 della sentenza). Accertato, infatti, il «danneggiamento alle cose» materiali del terzo (ossia il prodotto finale contaminato commercializzato da RAGIONE_SOCIALE, denominato ‘Tonno in pezzi all’olio d’oliva piccante’), il risarcimento delle voci di danno, anche non patrimoniale, conseguenza dell’inadempimento contrattuale, sarà dovuto nei limiti in cui esse siano conseguenza immediata e diretta del comportamento negligente dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ. Anche in questa parte la sentenza impugnata merita di essere cassata.
II. APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO NELL’INTERESSE DELLA RAGIONE_SOCIALE.
6. Con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta violazione di legge con riguardo all’art. 1226 cod. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.), in quanto la Corte d’Appello avrebbe ritenuto raggiunta la prova del danno all’immagine presumibilmente subìto dall’acquirente in via del tutto tautologica, non presuntiva, essendo rimasto privo di dimostrazione il fatto che detti accadimenti abbiano avuto risonanza esterna alla società. Il danno all’immagine non
può qualificarsi come danno in re ipsa perché, per orientamento consolidato di questa Corte, sussiste l’onere del danneggiato di allegare e dimostrare ogni elemento di fatto utile alla dimostrazione dell’esistenza del pregiudizio e alla quantificazione del danno (cfr. Cass. n. 20889 del 17.10.2016; Cass. n. 25898 del 15.12.2016). Né può sopperire al denunciato difetto di allegazione e di prova il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, procedimento che concerne unicamente la quantificazione di un danno già compiutamente accertato nell’ an debeatur (Cfr. Cass. n. 22638 dell’ 8.11.2016).
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta violazione di legge con riguardo all’art. 132 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.), in quanto la Corte territoriale avrebbe solo apparentemente m otivato l’esistenza del pregiudizio per danno da immagine subìto da RAGIONE_SOCIALE: l’iter argomentativo non si confronta minimamente né con il motivo d’appello articolato dall’esponente, né con il corredo probatorio esaminato.
I due motivi del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, e sono infondati . E’ principio di diritto consolidato che il danno all’immagine, quale danno di natura non patrimoniale, non può essere ritenuto in re ipsa perché al contrario, al pari di ogni altra voce di danno, deve essere allegato e provato da chi ne pretende il risarcimento, anche attraverso presunzioni, in quanto non coincide con l’inadempimento ma è una conseguenza dello stesso (cfr. di recente: Cass. Sez. L, n. 437 del 13.01.2021; Cass. Sez. 3, n. 31537 del 2018). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto presuntivamente dimostrato il pregiudizio derivante ad RAGIONE_SOCIALE dalla rilevanza esterna di accadimenti non contestati (sequestro dei prodotti, accertamenti, indagini in sede penale) quali fatti noti che, unitamente
a ragionevoli elementi indiziari (diffidenza e allarme tra distributori e consumatori finali, tipologia della merce commercializzata), consentono una deduzione pres untiva sull’ an debeatur scevra da vizi logici e giuridici (Cass. Sez, 3, n. 4005 del 18.02.2020; Cass. Sez. 6 3, n. 19434 del 18.07.2019). Tanto basta a distinguere l’accertamento dell’esistenza del danno all’immagine dalla sua quantificazione, rispetto alla quale la Corte di seconde cure ha confermato la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure in via equitativa, ma non arbitraria, posto che essa risulta congrua avuto riguardo sia all’accertato concorso di colpa del danneggiato, sia al volume d’ affari evincibile dalle altre voci di danno patrimoniale generato dal medesimo evento.
In definitiva il Collegio dichiara in parte inammissibili e in parte infondati i primi tre motivi del ricorso principale; accoglie il quarto motivo del ricorso principale e, per l’effetto, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla stessa Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che deciderà la causa tenendo conto dei rilievi svolti. Rigetta entrambi i motivi del ricorso incidentale condizionato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i primi tre motivi del ricorso principale;
in accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio; rigetta entrambi i motivi del ricorso incidentale condizionato.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del controricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione