Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33432 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33432 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22182/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
AVV_NOTAIO
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall ‘ COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente e ricorrente incidentale-
e contro
RAGIONE_SOCIALE DI NOME COGNOME
– intimata
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE n. 966 del 20/7/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal AVV_NOTAIO;
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE
-la RAGIONE_SOCIALE, nel dicembre 2005, affidava allo spedizioniere RAGIONE_SOCIALE l ‘ incarico di predisporre il trasporto di due container contenenti mobili per arredo provenienti dalla Cina; lo spedizioniere affidava il trasporto alla RAGIONE_SOCIALE; il 23 gennaio 2006, durante le operazioni di scarico e stoccaggio presso il porto commerciale di RAGIONE_SOCIALE, curate dal personale della RAGIONE_SOCIALE, i container cadevano al suolo, provocando danni alla merce, quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo in Euro 49.301,60;
-la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni;
-il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 1114 del 26 marzo 2017, rigettava la domanda attorea, escludendo qualsiasi responsabilità della RAGIONE_SOCIALE;
-la RAGIONE_SOCIALE impugnava la decisione; nel secondo grado si costituivano la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) e la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell ‘ appello e, in via incidentale, la riforma del capo relativo alla compensazione delle spese;
-la Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 966 del 20 luglio 2022, dichiarava non costituito il rapporto processuale con RAGIONE_SOCIALE, rigettava l ‘ appello principale di RAGIONE_SOCIALE, dichiarava inammissibile l ‘ appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, accoglieva gli appelli incidentali di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, condannando
l ‘ appellante al pagamento delle spese del primo e del secondo grado; compensava le spese tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
-per quanto qui rileva, la Corte di merito rilevava l ‘ inesistenza di un rapporto contrattuale tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sicché la domanda risarcitoria doveva inquadrarsi nell ‘ ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; affermava altresì che «nessun contrasto di motivazione si intravede nella sentenza appellata, nella quale il Tribunale, ferma restando la qualificazione della domanda come responsabilità extracontrattuale, si è limitato ad escludere la sussunzione dei fatti di causa nella diversa ipotesi di responsabilità (sempre) extracontrattuale di cui all ‘ art. 2051 cc, solo ai fini di una completa ed esaustiva motivazione»; accertava, poi, che il 23 gennaio 2006 i due container si trovavano nell ‘ area RAGIONE_SOCIALE gestita da RAGIONE_SOCIALE, dopo essere stati scaricati dalla nave, e che in quella data i container cadevano al suolo a causa di un forte vento che si era abbattuto sul porto di RAGIONE_SOCIALE (la circostanza era confermata anche dalla RAGIONE_SOCIALE e dalle testimonianze raccolte) tanto che pure altri container erano caduti a causa dello stesso evento atmosferico;
-poiché la RAGIONE_SOCIALE, sulla quale gravava l ‘ onere di provare una condotta colposa del danneggiante causalmente efficiente rispetto al danno, non aveva dimostrato che la caduta fosse imputabile a una condotta positiva o omissiva della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (i container, al momento della caduta, risultavano fermi, debitamente impilati e posizionati sui blocchi d ‘ angolo sottostanti), la domanda risarcitoria veniva respinta;
-erano invece accolti gli appelli incidentali di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, riguardanti la disposta compensazione delle spese, mentre quello di RAGIONE_SOCIALE veniva dichiarato inammissibile per tardività della costituzione;
-avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;
-resistevano, con distinti controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, che avanzava ricorso incidentale condizionato;
-la RAGIONE_SOCIALE non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo del ricorso principale si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia), in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto)», per avere la Corte d ‘ appello qualificato erroneamente la vicenda come responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., anziché come responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., con conseguente diverso riparto dell ‘ onere probatorio;
-il motivo è inammissibile per plurime ragioni;
-in primo luogo, in violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorso è lacunoso, perché -anziché riportare la causa petendi dell ‘ atto di citazione al fine di dimostrare che i fatti prospettati potevano essere ricondotti anche all ‘ ipotesi normativa dell ‘ art. 2051 c.c., il che supponeva una puntuale indicazione dei fatti costitutivi della relazione custodiale -si limita a trascrivere «le conclusioni dell ‘ atto introduttivo di lite» (pag. 9), dalle quali peraltro non emerge alcun riferimento alla responsabilità da cose in custodia, e ad asserire apoditticamente che «i fatti costitutivi della domanda attorea si basano, essenzialmente, sulle risultanze dell ‘ A.T.P., secondo le quali, come sopra precisato, il sinistro si è certamente verificato nell ‘ area RAGIONE_SOCIALE gestita dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così come, d ‘ altronde, affermato dalla stessa Corte di Appello», senza però esporre le circostanze sulle quali era stata ab origine avanzata la domanda risarcitoria, così impedendo a questa Corte un esame della censura;
-in secondo luogo, dalle difese della ricorrente -che insiste sul fatto che, secondo gli accertamenti di merito, i container si trovavano in area sottoposta al controllo della RAGIONE_SOCIALE -sembra emergere un travisamento dell ‘ art. 2051 c.c.: infatti, la RAGIONE_SOCIALE invoca la responsabilità della controricorrente per danni cagionati alle cose in custodia, anziché per danni da queste provocate;
-escluso dai giudici di merito qualsivoglia rapporto contrattuale tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (e, quindi, una responsabilità di quest ‘ ultima in relazione alle obbligazioni del depositario), il motivo -che dà una lettura dell ‘ art. 2051 c.c. contraria al suo tenore testuale -si rivela manifestamente infondato e, come tale, inammissibile ex art. 360bis c.p.c.; in sostanza, anche a voler ammettere che la RAGIONE_SOCIALE fosse onerata di custodire i container, il danno di cui si discute non è derivato dalla cosa custodita, ma sarebbe scaturito dall ‘ inadempimento del dovere di custodia;
-in ogni caso, il motivo è inconcludente, perché la Corte di merito ha espressamente accertato che «dall ‘ istruttoria condotta in primo grado è emerso a chiare lettere che la caduta dei containers si è verificata a causa di un forte vento» e già questo varrebbe ad integrare il caso fortuito che esime il custode dalla responsabilità;
-col secondo motivo si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove), 116 c.p.c. (valutazione delle prove) e 2697 c.c. (onere della prova), in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto)», per avere la Corte d ‘ appello valutato non correttamente le prove acquisite (in particolare le testimonianze e la documentazione) e mancato di ripartire correttamente l ‘ onere della prova, non considerando che sarebbe spettato al custode dimostrare il caso fortuito;
-il motivo è inammissibile;
-in primo luogo, la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non rispetta i criteri indicati dalla giurisprudenza: «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell ‘ art. 115 c.p.c., occorre
denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall ‘ art. 116 c.p.c.» e «la doglianza circa la violazione dell ‘ art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo ‘ prudente apprezzamento ‘ , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.» (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01 e 659037-02);
-poi, la denunciata inversione dell ‘ onere probatorio non sussiste: infatti, come già esposto in relazione al primo motivo, la pretesa responsabilità della RAGIONE_SOCIALE controricorrente è stata inquadrata nell ‘ art. 2043 c.c. -non già nell ‘ art. 2051 c.c. (norma che non si attaglia alla fattispecie esaminata) -e, dunque, spetta integralmente al danneggiato la dimostrazione della condotta colposa o dolosa del danneggiante e del nesso causale tra questa e il pregiudizio;
-infine, richiamato quanto sopra in ordine alla causa della caduta dei container (che i giudici di merito individuano nel forte vento), si osserva che la censura de qua mira evidentemente -e inammissibilmente -a una
rivalutazione delle risultanze istruttorie da parte di questa Corte di legittimità;
-col terzo motivo si denuncia la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. (condanna alle spese), in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto)»; la ricorrente censura la regolamentazione delle spese di lite, sostenendo che, in caso di accoglimento del ricorso, va rivista la condanna alle spese del primo e secondo grado secondo il principio della soccombenza;
-anche la terza censura è inammissibile;
-si tratta, a ben vedere, di un ‘ non motivo ‘ , perché critica la sentenza impugnata non già per aver fatto (corretta) applicazione del principio di soccombenza, bensì perché, ad avviso della ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere, anziché respingere, la pretesa risarcitoria della RAGIONE_SOCIALE e regolare le spese a suo favore;
-in conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile;
-resta assorbito il ricorso incidentale condizionato;
-consegue alla decisione la condanna della ricorrente principale a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate, per ognuna, in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME