Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28469 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16553/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1758/2022 depositata il 24/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2024 dal Presidente rel. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione illustrato da memoria nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, per la cassazione della sentenza n. 1758 2022 del 22 maggio 2022 della Corte d’appello di Milano, con la quale era confermata integralmente l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal giudice di primo grado, di rigetto delle domande risarcitorie proposte dalle odierne ricorrenti.
-Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
-Questi i fatti, per quanto ancora di rilievo in questa sede:
la RAGIONE_SOCIALE, assicurata in coassicurazione da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, acquistava dalla RAGIONE_SOCIALE una centrale termoelettrica, nella quale dal febbraio 2014 fino al marzo 2015 si verificava un gravissimo sinistro continuato, consistente in copiose perdite d’acqua dall’impianto di raffreddamento, danni che venivano indennizzati dalle compagnie assicuratrici che poi agivano in surroga nei confronti della società realizzatrice e venditrice dell’impianto, dappr ima con ATP ante causam , nel corso del quale era espletata una consulenza, quindi con azione ex art. 1669 c.c. e contestualmente con azione ex art. 2043 c.c., assumendo che fossero riconducibili i danni subiti dalla società assicurata alle gravi carenze costruttive frutto dei vizi ad errori progettuali della società che aveva progettato e fornito la centrale termoelettrica, assumendo che i danni fossero dovuti ad un difetto
di progettazione e costruzione della centrale, ed in particolare dell’impianto di raffreddamento ;
– il giudice di primo grado dichiarava intervenute la decadenza e la prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c. e rigettava la domanda ex art. 2043 c.c., dichiarando che la stessa non era azionabile in concorso con l’azione ex art. 1669 c.c. nelle ipotesi in cui la tutela dettata da quest’ultimo sarebbe stata applicabile al caso concreto, come nella specie.
4. La corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, confermava il rigetto della domanda, chiarendo che il rapporto tra l’azione generale di responsabilità civile fondata sull’art. 2043 c.c. e l’azione speciale di cui all’art. 1669 c.c. si pone appunto in termini di specialità, sulla base del quale sarebbe azionabile l’azione ex art. 2043 c.c. solo quando la tutela offerta ex art. 1669 c.c. non sia in concreto invocabile. Quindi le due azioni non sarebbero perfettamente fungibili ma l’azione ex art. 2043 c.c. si potrebbe utilizzare solo ove non si rientri nell’ambito di applicazione dell’altra. 5. – La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio in data 9.9.2024, in vista della quale il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso; le ricorrenti hanno depositato memoria; all’e sito della trattazione in camera di consiglio, il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Le ricorrenti formulano un unico motivo di ricorso , con il quale denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 1669 c.c. e 24 della Costituzione, per aver escluso l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. nel caso in cui per l’azione ex art. 1669 c.c. risulti sopraggiunta la prescrizione o la decadenza.
Il rapporto tra le due azioni risulta, nella loro ricostruzione, di parziale sovrapponibilità, con diversa distribuzione dell’onere della prova e l’azione generale di responsabilità civile sarebbe esperibile quando in concreto non sia esperibile l’azione e x art. 1669 c.c., anche a causa della intervenuta decadenza o prescrizione rispetto all’azione speciale.
Richiamano a tale scopo i principi ed il percorso motivazionale espressi da Cass. S.U. n. 2284 del 2014, secondo i quali l a questione della compatibilità, quindi della ammissibilità, delle azioni ex art. 2043 c.c. e dell’art. 1669 c.c. rispetto al medesimo evento va risolta in senso affermativo. La responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c., secondo principio ormai consolidato, nonostante sia collocata nell’ambito del contratto di appalto, configura un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile ad una violazione di regole primarie (di ordine pubblico), stabilite per garantire l’interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell’attività edificatoria, quindi la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l’incolumità delle persone. Da questa configurazione consegue l’ulteriore questione del rapporto tra le due disposizioni, risolto da questa Corte in virtù del principio che l’art. 1669 c.c. reca una norma speciale rispetto a quella contenuta nell’art. 2043 c.c., risultando la seconda applicabile quante volte la prima non lo sia in concreto. Al riguardo è sufficiente ricordare che la natura di norma speciale dell’art. 1669 c.c. rispetto all’art. 2043 c.c. presuppone l’astratta applicabilità delle due norme, onde, una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata, permane l’applicabilità della norma generale, in virtù di una tesi coerente con le ragioni della qualificazione della responsabilità ex art. 1669 c.c. come extracontrattuale, consistenti nell’esigenza di offrire ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio una più ampia tutela. Infatti, come è stato bene osservato in dottrina e
come asserito dalla sentenza impugnata, da detta configurazione si desume che l’art. 1669 c.c. non è norma di favore diretta a limitare la responsabilità del costruttore, ma mira a garantire una più efficace tutela al committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale. Il legislatore ha, con essa, stabilito un più rigoroso regime di responsabilità rispetto a quello previsto dall’art. 2043 c.c., caratterizzato dalla presunzione iuris tantum di responsabilità dell’appaltatore, che è stata tuttavia lim itata nel tempo, in virtù di un bilanciamento tra le contrapposte esigenze di rafforzare la tutela di un interesse generale e di evitare che detta presunzione si protragga per un tempo irragionevolmente lungo. Pertanto, se la ratio dell’art. 1669 c.c. è quella di introdurre una più incisiva tutela, è coerente con la medesima l’applicabilità dell’art. 2043 c.c., nel cas o in cui non sussistano le condizioni previste dalla prima norma, essendo in generale ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto al regime probatorio e potendo la parte agire non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una di esse. Una diversa soluzione va respinta, in quanto comporta un’indebita restrizione dell’area di tutela stabilita dalla norma fondamentale in materia di responsabilità extracontrattuale e, in palese contrasto con l’armonia del sistema e con le ragioni alla base della previs ione della disciplina speciale, conduce all’irragionevole risultato di creare un regime di responsabilità più favorevole per i costruttori di edifici, perché esclude ogni forma di responsabilità in situazioni che potrebbero ricadere nell’ambito in linea di principio illimitato -dell’art. 2043 c.c. L’azione ex art. 2043 c.c. è, dunque, proponibile quando in concreto no n sia esperibile quella dell’art. 1669 c.c., perciò anche nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera. Nell’ipotesi di esperimento dell’azione disciplinata dall’art. 2043 c.c. non opera, ovviamente, il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore, che lo onera di una non agevole prova liberatoria.
Pertanto, in tal caso, spetta a colui il quale agisce provare tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 c.c. e, in particolare, anche la colpa del costruttore (cfr. Cass. 12 aprile 2006, n. 8520).
Ricordano poi che la compatibilità tra le due azioni è stata confermata da Cass. S.U. n. 13569 del 2015, la quale ha confermato che la questione della compatibilità, quindi della ammissibilità, delle azioni ex art. 2043 cod. civ. e art. 1669 cod. civ. rispetto al medesimo evento va risolta in senso affermativo. La sentenza citata aggiunge che la responsabilità prevista dall’art. 1669 cod. civ., secondo un principio ormai consolidato, nonostante sia collocata nell’ambito del contratto di appalto, configura un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile ad una violazione di regole primarie (di ordine pubblico), stabilite per garantire l’interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell’attività edificatoria, quindi la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l’incolumità delle persone. Da questa configurazione consegue l’ulteriore questione del rapporto tra le due disposizioni, risolto da questa Corte in virtù del principio che l’art. 1669 cod. civ. reca una norma speciale rispetto a quella contenuta nell’art. 2043 cod. civ., risultando la seconda applicabile quante volte la prima non lo sia in concreto. Al riguardo è sufficiente ricordare che la natura di norma speciale dell’art. 1669 cod. civ. rispetto all’art. 2043 cod. civ. presuppone l’astratta applicabilità delle due norme, onde, una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata, permane l’a pplicabilità della norma generale, in virtù di una tesi coerente con le ragioni della qualificazione della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. come extracontrattuale, consistenti nell’esigenza di offrire ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio una più ampia tutela.
Argomentano poi nel senso che il danno provocato dalla progettatrice e costruttrice Alston all’acquirente RAGIONE_SOCIALE, per il
risarcimento del quale esse agiscono, sarebbe riconducibile alla nozione di danno ingiusto pur se proveniente da una parte del contratto.
2. – La Procura generale ha formulato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso, richiamando a fondamento della sua posizione una recente sentenza di questa Corte (Cass. n. 31301 del 2023), che è tornata sulla questione confermando l’opzione in terpretativa risalente fin al 1984 fatta propria dalla Corte d’appello quanto al rapporto tra l’azione generale ex art. 2043 e l’azione speciale dettata dall’art. 1669 c.c. per l’ipotesi di rovina di edifici.
-Il ricorso è inammissibile.
In linea generale, l’indirizzo attuale della giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra azione ex art. 1669 ed azione generale ex art. 2043 c.c. è nel senso tracciato da Cass. n. 31301 del 2023, secondo la quale : «Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all’art. 2043 c.c., l’applicazione dell’art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione di responsabilità previsti dall’a rt. 1669 c.c., e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l’ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter «aggirare» il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l’azione speciale» e si fonda sulla ritenuta necessità di evitare che siano raggiunti scopi elusivi ovvero impedire che, inutilmente esperita o esperibile l’azione speciale, l’interessato ottenga, per altre vie, il risultato negato in primis: ossia che, all’esito della prescrizione della prete sa, si possa rimediare ricorrendo all’azione generale di responsabilità civile. La sentenza citata aggiunge che per questo motivo, questa Corte ha già affermato che debba escludersi che, per le ipotesi previste dall’art. 1669 c.c. -ossia allorché ne siano integrati i relativi presupposti oggettivi e soggettivi -, possa configurarsi una responsabilità extracontrattuale ai sensi della stessa norma ed un’altra ai sensi
dell’art. 2043 c.c., al solo scopo di permettere di riconoscere, qualora vi sia dolo o colpa, il più ampio termine di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3072 del 09/07/1977, precisando che la soluzione adottata non determina un vuoto di tutela che si pone in tensione con i parametri costituzionali, posto che -a fronte della pretesa al conseguimento del bene della vita in tesi leso -l’ordinamento appresta una specifica azione, la cui perenzione discende da un’inerzia ascrivibile alla parte danneggiata (e che, peraltro, postula che la controparte sollevi la relativa eccezione). Tanto più che il termine di prescrizione di un anno ex art. 1669, secondo comma, c.c. non decorre dall’integrazione del fatto illecito -ossia dalla verificazione della rovina, del pericolo di rovina o dei gravi difetti -bensì dalla denunzia, quale atto condizionante la decorrenza del termine prescrizionale interdipendente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18078 del 19/10/2012; Sez. 2, Sentenza n. 14561 del 30/07/2004; Sez. 2, Sentenza n. 903 del 14/02/1989), denunzia che -a sua volta -deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro un anno dalla scoperta, che ancora si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera (spesso attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo (ovvero manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti), salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 4249 del 22/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 2460 del 01/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 11740 del 01/08/2003).
4 . -Ma, più a monte, il ricorso deve ritenersi radicalmente inammissibile perché in questo caso le compagnie di assicurazione
agiscono in luogo del committente, e quindi della parte contrattuale alla quale è data, in ipotesi predeterminate, anche un’azione extracontrattuale speciale a tutela della sua posizione, ma non possono utilmente pretendere, in caso di decadenza o prescrizione dell’azione extracontrattuale speciale data a tutela della sicurezza dell’attività edificatoria, di utilizzare l’azione extracontrattuale generale, proprio perché esse agiscono a tutela non di diritti fondamentali, ma nell’ambito del rapporto contratt uale, per la lesione di interessi economici sorti nel contratto, derivante dall’inadempimento contrattuale. Manca anche la prospettazione della intervenuta lesione, in questa situazione, di diritti assoluti: quello che si lamenta è un danno provocato da un grave inadempimento contrattuale -l’errore di progettazione – per il quale le società di assicurazione hanno indennizzato l’assicurata agendo poi in surroga.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Pone a carico delle ricorrenti le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente e le liquida in euro 8.200,00, oltre accessori e contributo spese generali.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il