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Responsabilità extracontrattuale appaltatore: limiti

Un Comune ha citato in giudizio un’impresa costruttrice per gravi difetti in un’opera stradale, basando la richiesta di risarcimento sulla norma generale di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) per evitare i termini di prescrizione più brevi previsti dalla norma specifica per gli appalti (art. 1669 c.c.). La Corte di Cassazione ha annullato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che, quando sussistono i presupposti per l’applicazione della norma speciale (art. 1669 c.c.), questa è l’unica applicabile. Non è possibile aggirare i termini di prescrizione e decadenza della norma speciale invocando quella generale. La sentenza definisce chiaramente i confini della responsabilità extracontrattuale appaltatore.

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Responsabilità extracontrattuale appaltatore: La Cassazione e i confini tra Art. 1669 e 2043 c.c.

La responsabilità extracontrattuale appaltatore per gravi difetti di costruzione è un tema cruciale che interseca la tutela del committente e la certezza del diritto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale sul rapporto tra l’azione specifica prevista dall’art. 1669 c.c. e quella generale di cui all’art. 2043 c.c., stabilendo che non è possibile utilizzare la seconda per ‘aggirare’ i termini di prescrizione della prima. Analizziamo la vicenda e la portata di questa importante decisione.

I Fatti di Causa: Dalla Manutenzione Stradale al Contenzioso

Un Comune appaltava a un’impresa di costruzioni i lavori di manutenzione straordinaria di una strada comunale. Poco tempo dopo la conclusione dei lavori, l’opera manifestava gravi dissesti. A seguito di accertamenti tecnici che confermavano i difetti, l’amministrazione comunale decideva di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni.

La questione giuridica si è complicata fin da subito. L’impresa convenuta eccepiva la prescrizione del diritto, sostenendo che l’azione del Comune fosse tardiva rispetto ai termini stringenti previsti dalla normativa in materia di appalto. Per superare questa eccezione, il Comune qualificava la propria domanda come un’azione generale di responsabilità per fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., che gode di un termine di prescrizione più lungo (cinque anni).

Il Percorso Giudiziario e l’errore sulla responsabilità extracontrattuale appaltatore

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello accoglievano la tesi del Comune. Secondo i giudici di merito, l’azione basata sull’art. 2043 c.c. era ammissibile e fondata, anche se quella specifica prevista dall’art. 1669 c.c. (relativa alla rovina e ai gravi difetti di immobili) fosse ormai prescritta. La Corte d’Appello, in particolare, aveva affermato che i due rimedi fossero ‘alternativi’ e che il committente potesse scegliere quale esperire, con l’unica differenza relativa al regime dell’onere della prova.

Questa interpretazione, tuttavia, apriva la porta a un’incertezza significativa: consentiva di fatto di eludere i termini di decadenza e prescrizione che il legislatore ha specificamente previsto per la garanzia per gravi difetti, vanificandone la funzione. L’impresa costruttrice, ritenendo errata tale impostazione, proponeva ricorso per cassazione.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte di Cassazione ha ribaltato completamente il verdetto dei gradi inferiori, accogliendo il ricorso dell’impresa. Il cuore della motivazione risiede nel corretto inquadramento del rapporto tra l’art. 1669 c.c. e l’art. 2043 c.c. secondo il principio di specialità (lex specialis derogat legi generali).

La Suprema Corte ha chiarito che l’art. 1669 c.c., pur avendo natura extracontrattuale, costituisce una norma speciale rispetto alla clausola generale di responsabilità per fatto illecito dell’art. 2043 c.c. Questo significa che quando si verificano i presupposti specifici previsti dall’art. 1669 (gravi difetti in un edificio o altro immobile destinato a lunga durata), l’unica azione esperibile è quella da esso regolata, con i suoi specifici e inderogabili termini di decadenza (denuncia entro un anno dalla scoperta) e di prescrizione (azione entro un anno dalla denuncia).

L’azione generale ex art. 2043 c.c., invece, può essere invocata solo quando, sin dall’origine, manchino i presupposti per l’applicazione della norma speciale. Ad esempio, se il difetto non è ‘grave’, se l’immobile non è destinato per sua natura a ‘lunga durata’, o se il danno è stato causato da un comportamento illecito dell’appaltatore completamente slegato dal contratto d’appalto.

Di conseguenza, la Corte ha sancito un principio fondamentale: l’azione generale non può essere utilizzata come un ‘ripiego’ per superare i limiti temporali dell’azione speciale. Se il committente lascia trascorrere i termini per agire ai sensi dell’art. 1669 c.c., non può poi ‘recuperare’ il suo diritto invocando l’art. 2043 c.c. Una diversa interpretazione, si legge nell’ordinanza, equivarrebbe a ‘aggirare’ il peculiare regime di prescrizione e decadenza voluto dal legislatore per l’azione speciale, compromettendo la certezza dei rapporti giuridici.

Conclusioni

Questa decisione della Corte di Cassazione ha un’enorme portata pratica. Essa impone ai committenti la massima diligenza nel monitorare lo stato delle opere ricevute e nell’attivarsi tempestivamente in caso di scoperta di gravi difetti. L’ordinanza riafferma che le norme speciali, come quella sulla responsabilità extracontrattuale appaltatore per gravi difetti, esistono per un motivo preciso e non possono essere disapplicate a piacimento. Per le imprese, questa sentenza rappresenta una garanzia di certezza, poiché consolida la validità dei termini di prescrizione e decadenza specifici del settore, proteggendole da pretese risarcitorie avanzate a distanza di molto tempo. In sintesi, la scelta tra i due rimedi non è libera, ma è determinata ex ante dalla natura dei fatti.

È possibile agire con l’azione generale di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) se l’azione specifica per gravi difetti dell’appalto (art. 1669 c.c.) è prescritta?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, se ricorrono i presupposti per l’applicazione della norma speciale (art. 1669 c.c.), questa è l’unica azione esperibile. Non è possibile utilizzare l’azione generale per ‘aggirare’ la prescrizione o la decadenza maturate per l’azione speciale.

Qual è il rapporto tra la responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c. e quella dell’art. 2043 c.c.?
È un rapporto di specialità. L’art. 1669 c.c. è una norma speciale che disciplina la responsabilità extracontrattuale per gravi difetti di costruzione e, in quanto tale, prevale sulla norma generale della responsabilità per fatto illecito (art. 2043 c.c.) quando la fattispecie concreta rientra nel suo ambito di applicazione.

Quando si può utilizzare l’azione generale di cui all’art. 2043 c.c. in un caso di vizi di costruzione?
L’azione generale può essere invocata solo quando mancano, fin dall’origine, i presupposti strutturali (oggettivi o soggettivi) per l’applicazione dell’azione speciale dell’art. 1669 c.c. Ad esempio, quando il vizio non è ‘grave’, l’immobile non è destinato a lunga durata, o il soggetto che agisce non è tra quelli legittimati dall’art. 1669 c.c.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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