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Responsabilità extracontrattuale appaltatore: il caso

La Corte di Cassazione conferma la condanna solidale dell’impresa costruttrice e dell’impresa appaltatrice per gravi vizi in un condominio. Viene ribadito che la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 c.c. sussiste anche nei confronti degli acquirenti, i quali possono agire direttamente contro di essa, e che rientra nel potere del giudice qualificare giuridicamente i fatti, senza incorrere nel vizio di extrapetizione.

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Responsabilità Extracontrattuale Appaltatore per Gravi Difetti

Quando si acquista un immobile di nuova costruzione, la scoperta di vizi e difetti può trasformare il sogno in un incubo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore. Questo principio consente agli acquirenti di agire direttamente contro chi ha materialmente eseguito i lavori, anche in assenza di un contratto diretto. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.

I Fatti di Causa: Vizi, Umidità e la Richiesta di Risarcimento

La vicenda ha origine dalla domanda di un condominio e di alcuni proprietari che avevano citato in giudizio l’impresa costruttrice (e venditrice) per gravi difetti riscontrati nelle loro unità abitative. I problemi, confermati da una perizia tecnica, consistevano in fenomeni di umidità e infiltrazioni d’acqua che pregiudicavano la salubrità e la stabilità dell’edificio.
Il tribunale di primo grado aveva condannato sia l’impresa costruttrice sia l’impresa appaltatrice, che aveva eseguito i lavori, al risarcimento del danno in solido per 12.000 euro. La decisione era stata confermata anche dalla Corte d’Appello. L’impresa appaltatrice, tuttavia, ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo principalmente due punti: di non essere stata direttamente citata in giudizio dagli acquirenti per responsabilità extracontrattuale e che i giudici avessero deciso oltre i limiti della domanda (vizio di extrapetizione).

La Decisione della Corte: la diretta responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’impresa appaltatrice, confermando la sua condanna solidale con il costruttore. La decisione si fonda su principi consolidati in materia di appalto e vizi costruttivi, in particolare sull’applicazione dell’articolo 1669 del Codice Civile.
I giudici hanno chiarito che il potere-dovere del giudice è quello di inquadrare correttamente i fatti presentati dalle parti nella giusta disciplina giuridica. In questo caso, anche se gli acquirenti avevano agito principalmente contro il venditore, i fatti descritti (gravi difetti che compromettono il godimento dell’immobile) rientravano pienamente nella fattispecie della responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 1669 c.c. Questa norma tutela un interesse pubblico e si applica non solo al committente ma anche ai successivi acquirenti, che possono quindi agire direttamente contro l’appaltatore. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che non vi è stato alcun vizio di extrapetizione, in quanto la condanna si è basata sui fatti oggetto della causa.

Le Motivazioni

La Suprema Corte ha motivato la sua decisione sottolineando diversi aspetti fondamentali.

1. Qualificazione Giuridica dei Fatti: Il giudice ha il compito di interpretare la domanda e qualificare la natura della responsabilità in base ai fatti allegati. L’indagine per stabilire se i difetti rientrano nella grave fattispecie dell’art. 1669 c.c. (responsabilità extracontrattuale) o in quella degli artt. 1667-1668 c.c. (garanzia contrattuale) è un compito proprio del giudice di merito. In questo caso, i vizi che causavano umidità e pregiudicavano la salubrità sono stati correttamente qualificati come ‘gravi difetti’.

2. Natura della Responsabilità ex art. 1669 c.c.: La responsabilità per gravi difetti ha natura extracontrattuale e mira a proteggere l’interesse generale alla stabilità e sicurezza degli edifici. Ciò giustifica la possibilità per gli acquirenti, terzi rispetto al contratto di appalto, di agire direttamente contro l’appaltatore per ottenere il risarcimento dei danni.

3. Inammissibilità delle Censure sulla Motivazione: La Corte ha dichiarato inammissibili le critiche dell’appaltatore sulla motivazione della sentenza d’appello, applicando il principio della ‘doppia conforme’. Poiché la decisione di secondo grado confermava quella di primo grado basandosi sulle stesse ragioni di fatto, non era possibile censurare la sentenza per vizi di motivazione.

Conclusioni

Questa ordinanza ribadisce un principio di grande importanza pratica per chi acquista un immobile: in caso di gravi difetti costruttivi, l’acquirente non è limitato ad agire solo contro il venditore, ma può rivalersi direttamente sull’impresa che ha materialmente eseguito i lavori, in virtù della responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore. La decisione conferma che la tutela offerta dall’art. 1669 c.c. è ampia e che i giudici hanno il potere di inquadrare correttamente la domanda per garantire una protezione efficace, anche quando la richiesta iniziale non specifica esplicitamente il titolo di responsabilità.

Un acquirente può citare in giudizio direttamente l’impresa appaltatrice per gravi difetti, anche se non ha un contratto con essa?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che la responsabilità per gravi difetti dell’immobile, ai sensi dell’art. 1669 c.c., ha natura extracontrattuale. Questo significa che essa sussiste non solo verso il committente (il costruttore), ma anche verso i successivi acquirenti, i quali possono agire direttamente contro l’appaltatore per il risarcimento dei danni.

Cosa si intende per ‘gravi difetti’ ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile?
Per ‘gravi difetti’ non si intendono solo i problemi che minacciano il crollo dell’edificio, ma anche quelli che, pur riguardando parti secondarie, compromettono in modo considerevole la funzionalità e il normale godimento dell’immobile. Nel caso esaminato, i fenomeni di umidità e infiltrazioni che pregiudicavano la salubrità e l’abitabilità sono stati considerati gravi difetti.

Il giudice può condannare un’impresa sulla base di una responsabilità extracontrattuale se gli attori non l’avevano esplicitamente richiesta?
Sì. La Corte ha stabilito che rientra nel potere-dovere del giudice inquadrare i fatti di causa nella corretta disciplina giuridica. Se i fatti descritti dagli attori (come gravi vizi costruttivi) configurano una responsabilità extracontrattuale, il giudice può condannare l’appaltatore su tale base senza incorrere nel vizio di ‘extrapetizione’, purché non alteri i fatti e l’oggetto della domanda.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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