Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7139 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 7139 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
SENTENZA
sul ricorso n. 8144/2022 proposto da:
COPPOLA NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliati in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
Sanzioni amministrative
Controricorrente, ricorrente incidentale -E contro
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME
– Intimati –
E contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Controricorrente, ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Palermo n. 1519/2021 depositata il 21/09/2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella pubblica udienza del 17 ottobre 2024.
Udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del ricorso incidentale della Consob, la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso incidentale della Banca Popolare Sant’Angelo .
Udito l’avvocato
NOME COGNOME.
Uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia riguarda l’opposizione proposta dai destinatari delle sanzioni avverso la delibera n. 20755 del 19 dicembre 2018, notificata il 22 febbraio 2019, con la quale Consob, conclusa l’attivit à ispettiva, ha applicato alla Banca Popolare Sant’Angelo (‘Banca’, ‘BPSA’) la sanzione amministrativa di euro 300.000, ai componenti del CdA, del collegio sindacale e al management sanzioni da euro
7.000 a euro 25.000 per le violazioni dell’art. 21, comma 1, lett. a), d) TUF (violazioni da n. 1 a n. 4) e per la violazione dell’art. 10 comma 1, TUF (violazione n. 5).
2. Al termine di una articolata vicenda processuale, la CDA di Palermo ha così statuito: « rigetta l’opposizione proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso depositato in data 21 marzo 2019 avverso la delibera n. 20755 emessa da Consob in data 19.12.2018; in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da Banca Popolare S. Angelo S.c.p.a., NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME col medesimo ricorso del 21/03/2019, avverso la delibera n. 20755 emessa da Consob in data 19.12.2018, annulla parzialmente la delibera nella parte in cui commina a costoro le sanzioni, così rideterminandole (e disponendo il pagamento immediato a Consob): Banca Popolare S. Angelo S.c.p.a. sanzione amministrativa pecuniaria di € 284.000,00; NOME COGNOME sanzione amministrativa pecuniaria di € 15.000,00; NOME COGNOME sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 14.000,00; NOME COGNOME sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 14.000,00; NOME COGNOME sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 14.000,00; NOME COGNOME sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 14.000,00; NOME COGNOME sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 14.000,00; NOME COGNOME sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 14.000,00; NOME COGNOME sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 12.000,00; dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso proposto da NOME COGNOME revocandosi la delibera nei suoi
confronti; conferma nel resto l’opposto provvedimento. Compensa le spese del giudizio tra le parti tutte».
NOME COGNOME (componente del CdA dal 16/09/2015 al 28/06/2017), NOME COGNOME (direttore generale dal 1°/06/2013 al 28/06/2017), NOME COGNOME (componente del CdA dal 17/05/2015 al 28/06/2017), NOME COGNOME (componente del CdA dal 17/05/2015 al 28/06/2017), NOME COGNOME (componente del CdA dal 17/05/2015 al 28/06/2017), e NOME COGNOME (sindaco effettivo dal 1°/06/2013 al 28/06/2017) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Consob ha depositato ricorso incidentale con due motive e, con separato atto, ha svolto controricorso avverso il menzionato ricorso principale.
La Banca ha proposto controricorso recante ricorso incidentale, basato su due motivi.
Il PG ha depositato una memoria nella quale ha così concluso: «Rigettare il ricorso principale; accogliere il ricorso spiegato dalla Consob; Dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il ricorso incidentale interposto dalla Banca Popolare Sant’Angelo S.C.P.A. ».
Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 190 bis TUF .
La premessa è che la sentenza impugnata ha confermato le sanzioni inflitte a COGNOME e COGNOME e ha ridotto le sanzioni a carico di COGNOME, NOME, COGNOME e NOME COGNOME così argomentando (pag. 9): «Quanto poi alle conseguenze per gli investitori connesse alle condotte, deve aversi riguardo alla circostanza che le funzioni di controllo di Consob sono dirette a tutela preventiva per il mercato e per gli investitori: quindi, non è
necessaria la presenza di una conseguenza dannosa già verificatasi, quanto piuttosto l’obiettivo di evitare violazioni dei doveri di comportamento nei confronti della clientela», sicché, prosegue la Corte di merito, ai fini della sanzionabilità della condotta degli esponenti aziendali e dipendenti, «quando Consob evidenzia, nella ‘relazione per la commissione’, che non risultano in atti elementi che rendano compiutamente determinabile l’ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi, (sarebbe) evidente che si riferisce alla circostanza relativa al danno eventualmente derivato dalle violazioni: la norma dell’art. 190 -bis TUF (nel testo rilevante per il caso di specie, cioè quello di cui all’art. 5, V comma, d.lgs. 12 maggio 2015 n. 72), difatti, non fa riferimento, come detto in ricorso, a ‘grave pregiudizio per gli investitori’, bensì a ‘ grave pregiudizio per la tutela degli investitori ‘ , cioè all ‘ assetto di previsione funzionali alla protezione degli investitori», per poi concludere che «Consob non deve accertare la sussistenza di violazioni tali da arrecare un danno concreto, ma che vi siano condotte potenzialmente idonee ad arrecarlo (il danno) -e, ove sussistente, quest’ultimo potrebbe rilevare esclusivamente in punto di quantificazione della sanzione».
Esegesi del dato normativo, da parte della CDA di Palermo, che ad avviso dei r icorrenti confligge sia con la lettera dell’art. 190 bis TUF , che richiede espressamente che il grave pregiudizio per la tutela degli investitori sia ‘provocato’, sia con la ratio ispiratrice della riforma dell’impianto sanzionatorio del 2015 , volta a sancire il passaggio da un sistema sanzionatorio imperniato sulla responsabilità delle persone fisiche a un sistema che si basa oggi sulla diretta responsabilità dell’ente e, solo qualora sussistano (ma la circostanza non ricorre nel caso di specie) le condizioni indicate dal legislatore nell’art icolo 190 bis , anche dell’esponente aziendale o della persona fisica responsabile della violazione.
Il primo motivo di ricorso incidentale di Consob censura la violazione e falsa applicazione de ll’art. 190 TUF, dell’art. 3 della legge n. 689/1981, in combinato disposto con l’art. 10 TUF.
La delibera sanzionatoria n. 20755/2019 ha applicato alla Banca la sanzione amministrativa di euro 300.000, di cui euro 200.000 per la violazione n. 3 concernente la violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a), lett. d) TUF, artt. 39 e 40 reg. Consob n. 16190/2007, che rispettivamente impongono agli intermediati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio gli interessi dei clienti, nonché di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e, infine, disciplinano la profilatura dei clienti e la valutazione dell’appropriatezza degli investimenti -aumentata complessivamente di euro 100.000 per il cumulo giuridico con le violazioni nn. 1, 2, 4, 5.
La sentenza impugnata riduce la sanzione complessiva a euro 284.000 in quanto la Consob non ha spiegato la ragione per la quale è stata estesa alla Banca la contestazione della violazione n. 5, attinente alla violazione dell’art. 10 TUF (nella versione all’epoca vigente) per avere NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME fornito informazioni non veritiere agli ispettori dell’organo di vigilanza .
La Commissione rileva che il merito della contestazione è basato sui seguenti fatti storici, definitivamente accertati: i soggetti che, per la Banca, hanno svolto funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, hanno provocato un grave pregiudizio alla tutela degli investitori in quanto, nelle interviste rilasciate agli ispettori, hanno fornito un quadro non veritiero delle scelte procedurali, commerciali e strategico-operative di BPSA, in tal modo rendendo più difficile l’attività di vigilanza.
Donde, ad avviso della Consob, l ‘estensione alla Banca ex art. 190 TUF della responsabilità per le false dichiarazioni rese dai funzionari all’organo di controllo, con l’ulteriore notazione che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, la responsabilità della BPSA è presunta e che spetta a quest’ultima provare di avere agito senza colpa.
Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CDA di Palermo omesso di pronunciare sulla domanda di riduzione della sanzione inflitta a NOME COGNOME: nel dispositivo della sentenza si accoglie parzialmente l’ opposizione proposta da costui (e da altri), ma si dimentica di ridurre la sanzione ad esso applicata dalla delibera Consob n. 20755/2018.
Il primo motivo di ricorso incidentale della Banca censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. limitatamente alla parte in cui la sentenza impugnata reputa sussistente la violazione dell’art. 1 0 TUF da parte degli organi apicali della BPSA per avere reso dichiarazioni non veritiere agli ispettori della Commissione.
Il secondo motivo ripropone la censura del ‘mezzo’ precedente, questa volta sussumendola entro il parametro dell’omesso esame circa un fatto decisivo, di cui all’art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.
Il primo motivo di ricorso principale è infondato.
La fattispecie va prima inquadrata dal punto di vista normativo e giurisprudenziale.
L’art. 190 bis (‘ Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari ‘) TUF, come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 72 del 12/05/2015, in vigore dal 27/06/2015, al primo comma, dispone che: «Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate
le violazioni, per l ‘ inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189 e 190, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l ‘ inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell ‘ organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l’integrità ed il corretto funzionamento del mercato».
La Cassazione ha enunciato il principio di diritto per il quale, in tema di intermediazione finanziaria, la fattispecie d ‘ illecito di cui all ‘ art. 190 bis, comma 1, lett. a) TUF, essendo posta a presidio della tutela del risparmiatore dal pericolo astratto di pregiudizio, non richiede che sia provato il danno da esso concretamente subito, ragion per cui, ai fini della punibilità, è sufficiente dimostrare la potenziale pericolosità della condotta, la quale deve essere improntata a correttezza e trasparenza, onde evitare detto rischio (Sez. 2, Sentenza n. 18675 del 03/07/2023, Rv. 668394 -01).
Cass. n. 1324/2024 (punto n. 5 della motivazione) evidenzia che: «Questa Corte ha già avuto modo di precisare che: ‘ In tema di intermediazione finanziaria, la sanzione amministrativa conseguente alla violazione degli artt. 40, comma 1, lett. a), e 190 del d.lgs. n. 58 del 1998 non richiede, per la sua applicazione, l ‘ effettivo verificarsi del danno che, al più, può costituire un parametro da considerare ai fini della quantificazione della sanzione medesima, versandosi in presenza di illeciti di c.d. ‘mera trasgressione’ , relativamente ai quali occorre unicamente avere riguardo alla condotta in concreto tenuta ed alla sua potenziale idoneità a pregiudicare l ‘ interesse dei
partecipanti, sebbene, poi, il pregiudizio non si sia manifestato ‘ (Cass. n. 9126 del 2017, Cass. n. 14152 del 2022, cit.). Il principio trova applicazione anche con riferimento all’art 190 -bis T.U.F., norma anch ‘ essa posta a presidio del corretto espletamento del servizio di intermediazione finanziaria a tutela non solo del singolo investitore ma dell’intero mercato e dell’affidamento che i potenziali investitori debbono nutrire circa la correttezza delle regole procedimentali».
Quanto al motivo di ricorso, la CDA di Palermo -la cui ricostruzione in fatto della vicenda sta al di fuori del perimetro del presente giudizio di legittimità -applica bene norme e principi diritto laddove (pagg. 810: esame del ‘motivo n. 1.1 del ricorso introduttivo), disattendendo il rilievo degli opponenti, ravvisa i presupposti per sanzionare non soltanto l ‘intermediario persona giuridica (la banca), ma anche le persone fisiche (gli esponenti aziendali e dipendenti) perché, argomenta la Corte di Palermo, per ciascuna violazione prospettata, vengono descritte: «sia la fattispecie che l’imputabilità della stessa, soffermandosi per ognuno degli esponenti aziendali e dei dipendenti -su quelli che sono stati i profili di criticità: vedasi, ad esempio, quanto specificato alle pagine 12/13, ove si fa riferimento specifico all’analisi della casella di posta elettronica di taluni dipendenti; e ciascuna parte relativa a ciascuna fattispecie individua le norme violate e la violazione posta in essere, contrariamente a quanto addotto dagli opponenti. Ancora, nelle conclusioni dello stesso atto si individuano i periodi di riferimento per ciascuno dei destinatari del provvedimento, con l’indicazione delle norme applicate -e cioè fino al 7 marzo 2016 gli articoli 190 e 195 TUF allora vigenti, e dall’8 marzo 2016 gli articoli 190, 195 e 190bis TUF nel testo ratione temporis applicabile».
Altrettanto corretta è la conclusione dell’intero ragionamento : il fatto che le violazioni siano state commesse e che, pertanto, siano
potenzialmente idonee ad incidere sui meccanismi di tutela è il dato che rileva ai fini dell’accertamento prodromico all’ irrogazione della sanzione. Infatti, chiosa la CDA di Palermo, Consob non deve accertare la sussistenza di violazioni tali da arrecare un danno concreto, ma che vi siano condotte potenzialmente idonee ad arrecare un danno, il cui effettivo verificarsi non costituisce un fatto costitutivo della violazione, ma rileva esclusivamente ai fini della quantificazione della sanzione.
7. Il primo motivo di ricorso incidentale della Consob è fondato.
Preliminarmente, al contrario di quanto asserisce la BPSA in memoria, il motivo da un lato è autosufficiente, perché (come si evince dalla precedente narrativa) spiega con chiarezza la censura che la Consob rivolge alla statuizione della sentenza di seguito richiamata; dall’altro non introduce questioni nuove, ma si limita a puntualizzare (anche con riferimento all’elemento oggettivo della violazione) le ragioni della prospettata erroneità del dictum della CDA di Palermo.
Con riferimento al merito della doglianza, la sentenza impugnata (pagg. 23 e 24) accoglie il motivo in punto di omessa contestazione alla B anca della violazione di cui all’art. 10 TUF, la cui base fattuale, secondo la prospettazione degli opponenti, sarebbe che solo a partire dalla relazione per la Commissione, per la prima volta, è stata imputata alla BPSA anche la violazione di quest’ultima norma per asserite informazioni non corrette date dai dipendenti ed esponenti aziendali agli ispettori della Consob.
A giudizio della Corte di Palermo, al contrario, dalla nota di contestazione del 20/12/2017 risulta che l’addebito venne mosso anche alla Banca, per il periodo di vigenza del novellato art. 190 TUF, cioè da ll’08/03/2016, quale soggetto autore della violazione.
Tuttavia, stigmatizza la sentenza, ed è questa la ragione dell’accoglimento della censura, non è spiegato «perché viene esteso alla Banca detto specifico addebito, né si rinviene alcuna puntuale e idonea allegazione sul punto negli atti difensivi Consob di guisa che, in difetto di idonea specificazione sull’addebito su questo punto l’opposizione deve essere accolta, dovendosi per l’effetto rideterminare la sanzione a carico della Banca: che va quindi rideterminata in Euro 284.000,00».
Si tratta della violazione n. 5, contestata alla BPSA, attinente alla violazione dell’art. 10 TUF (nella versione applicabile alla fattispecie) per avere fornito NOME, NOMECOGNOME e COGNOME informazioni non veritiere agli ispettori della Consob, violazione contestata all’istituto di credito ai sensi dell’art. 190 TUF e alle persone fisiche ai sensi dell’art. 190 bis TUF.
La sentenza impugnata erra nella parte in cui nega la responsabilità della Banca ex art. 190 TUF, che prevede che si applichi una sanzione amministrativa ai soggetti abilitati etc., per quanto qui interessa, (anche) per la mancata osservanza dell’art. 10 del testo unico.
L’art. 10 (‘ Vigilanza ispettiva ‘), ora art. 6 ter, al primo comma , così recita(va): «La Banca d ‘ Italia e la Consob possono, nell ‘à mbito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l ‘ esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati».
Detto che la responsabilità della Banca per la violazione degli obblighi di cui all’art. 10 da parte dei suoi esponenti e dirigenti ha un chiara riferimento testuale, va anche precisato che, per giurisprudenza costante di questa Corte ( ex multis , cfr. Cass. nn. 1324/2024, 18675/2022, cit., e i numerosi precedenti di legittimità
ivi richiamati) – dalla quale il giudice di merito si è discostato – in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il TUF individua una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate su mere condotte considerate doverose, sicché il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazione dell ‘ indagine sull ‘ elemento oggettivo dell ‘ illecito all ‘ accertamento della ‘ suitas ‘ della condotta inosservante, per cui, una volta integrata e provata dall ‘ autorità amministrativa la fattispecie tipica dell ‘ illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall ‘ art. 3 della l. n. 689/1981, l ‘ onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.
Il secondo motivo di ricorso incidentale della Consob è fondato.
La sentenza impugnata, che in parte motiva si sofferma sulla posizione della parte COGNOME nel dispositivo dichiara di accogliere parzialmente l’opposizione di quest’ultimo, ma poi omette (diversamente da quanto accade con riferimento agli altri opponenti) di rideterminare la sanzione a suo carico.
Trattasi di omessa pronuncia che dovrà essere colmata dal giudice di rinvio.
E infatti, la mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell ‘ art. 112 c.p.c., non potendo l ‘ esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 9263 del 11/04/2017, Rv. 643847 -01; Sez. L Ordinanza n. 272 del 04/01/2024, Rv. 669704 – 01), ferma la considerazione che, nella specie, occorre quantificare la sanzione, quale attività che compete al giudice di merito e non a quello di legittimità.
Il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale della Banca, suscettibili di esame congiunto per connessione, non sono fondati.
Al contrario di quanto prospetta la ricorrente incidentale, la sentenza impugnata (pagg. 19-23) illustra, in maniera analitica e perspicua, le ragioni per le quali ritiene che gli esponenti della Banca, durante le audizioni, abbiano violato il dovere di collaborazione di cui all’art. 10 TUF, avendo fornito agli ispettori informazioni contraddette dalla documentazione acquisita (soprattutto con riferimento alle sollecitazioni agli azionisti e ai clienti della banca correlate all’operazione di aumento di capitale del 2016).
Inoltre, in termini generali, a proposito delle censure di cui agli artt. 115, 116 c.p.c., è il caso di ricordare l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, che menziona: Cass. Sez. U., 05/08/2016, n. 16598; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, e a Cass. 20/12/2007, n. 26965), secondo cui «n tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione», e, ancora
«n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (in senso conforme, ex multis , Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 11/10/2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass. 03/11/2020, n. 24395; Cass. 26/10/2021, n. 30173).
10 . In conclusione, respinto l’unico motivo di ricorso principale dei dipendenti ed esponenti della Banca, accolti entrambi i motivi di ricorso incidentale della Consob, respinti i motivi di ricorso incidentale della BPSA, la sentenza è cassata, in relazione al ricorso incidentale della Consob, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della BPSA, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale della Consob, rigetta il ricorso principale degli esponenti della Banca Popolare Sant’Angelo e il ricorso incidentale di quest’ultima , cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale della Consob e rinvia alla Corte
d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della Banca Popolare Sant’Angelo , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,